Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02145/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2024, proposto da UI ON e OS LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza Reg. Abus. n. 2434 bis del 2.10.2024 di demolizione di lavori edili, notificata in data 4.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. IC Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti, premesso che ON UI è proprietario dei fondi rustici rurali siti in Scafati (Sa) alla via Poggiomarino n. 240 e identificati in N.C.E.U. al foglio 11, p.lle 601, 602, 606 e 1254, ha allegato e dedotto che: i suddetti fondi sono stati dati in locazione a LO OS, nella qualità di legale rapp.te p.t. dell’impresa Agricola LO OS, per potervi svolgere l’attività vivaistica di tipo ortofrutticolo, giusta contratto di affitto di fondo rustico dell’1.6.2024, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Pagani in data 7.6.2024 al numero 2553 – serie 3T. 2); LO OS, al fine di rendere funzionali i fondi locati alla sua attività di impresa, si è premurata di presentare al Comune di Scafati in data 12.6.2024 SCIA alternativa al Permesso di Costruire per la realizzazione di un’avanserra ed un impianto serricolo, gravante sul protocollo dell’Ente al n. 37237; a seguito dei sopralluoghi del 12.8.2024 e del 16.9.2024 da parte della Polizia Locale e del competente personale tecnico comunale, sono state riscontrate delle difformità edilizie rispetto alla SCIA presentata; di conseguenza, in data 4.10.2024, il Comune resistente gli ha notificato l’ordinanza n. 2434, con la quale ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie abusive contestate, in quanto realizzate in assenza dei prescritti titoli autorizzativi; LO OS, nella qualità indicata, in data 20.11.2024 si è premurata di presentare al Comune di Scafati Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001, gravante sul protocollo dell’Ente al numero 72474, al fine di regolarizzare le difformità riscontrate dall’Amministrazione resistente.
2. Tanto premesso in fatto, gli istanti hanno lamentato ed eccepito l’erroneità e l’illegittimità dell’ordinanza n. 2434 bis del 2.10.2024 di demolizione di lavori edili, notificata in data 4.10.2024 e tanto sulla scorta delle doglianze di seguito indicate.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, hanno eccepito l’inefficacia dell’ordine demolitorio, a seguito della presentazione del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, hanno dedotto che, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire, l’Amministrazione comunale sarebbe rimasta definitivamente privata del potere di adottare un’ordinanza di demolizione, potendo intervenire solo mediante l’esercizio dell’autotutela decisoria ex art. 21-nonies della legge n° 241/1990.
2.3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha denunciato la pretesa violazione della disciplina regionale in materia di impianti serricoli, di cui alla legge regionale Campania n° 8/2013, assumendo che le opere accertate sarebbero riconducibili alla nozione di avanserra e, come tali, sottratte sia al regime del permesso di costruire sia all’applicazione della sanzione demolitoria ex art. 31 d.P.R. n° 380/2001.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Scafati per resistere al ricorso.
5. All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
7. Invero, come dedotto dalle parti e come documentato in atti, prima della proposizione del giudizio, è stata presentata istanza di accertamento di conformità.
Com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387/2022 e Sez. II, n. 1646/2024 e n. 1681/2025).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, confermando anche sotto tale profilo l’inammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
8. Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1° giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
9. In definitiva, il gravame è inammissibile.
10. La natura in rito della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di RT, Primo Referendario, Estensore
AU Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO