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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/05/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1324/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da:
p. VA ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Federico Viero ed Otello Dal Zotto, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
Schio alla Via Baccarini 2
APPELLANTE
contro
:
difeso dall'Avvocato Walter Mauriello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Avellino alla Via F. Iannaccone 7
APPELLATO nonché
contro
: società (p. VA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Dario Faedo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Arzignano alla Piazza
Campo Marzio 15
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1085/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 22 giugno 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Nel merito
1. In riforma dell'impugnata sentenza n. 1085/2022 del Tribunale di
Vicenza, accertarsi e dichiararsi che la società nulla Parte_1
deve al sig. per intervenuta prescrizione dell'azione di Parte_2
garanzia nei confronti del prestatore d'opera ai sensi dell'art. 2226 c.c. o, in subordine, dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c.
2. In ogni caso, accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità in capo alla società per la mancata applicazione dei giunti Parte_1
di dilatazione sulla pavimentazione della terrazza, avendo il prestatore d'opera agito quale nudus minister del sig. Parte_2
3. Spese e competenze di causa, di entrambi i gradi del giudizio e comprensive delle spese del procedimento di istruzione preventiva n.
2732/2019 R.G., integralmente rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le spese senza percepire il compenso.
Di parte appellata Pt_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
In via preliminare,
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 cpc.
Nel merito
- Rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
- Condannare, in ogni caso, la in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Di parte appellata società CP_1
Nel merito
Per tutti i motivi esposti in corso di causa ed in particolare perché non sono stati oggetto di appello, confermarsi i capi della sentenza appellata nr.
1085/2022 del Tribunale di Vicenza, riportati nel
PQM
pag.16: “rigetta la domanda attorea nei confronti di e “compensa le spese di Controparte_1
lite tra e . Controparte_1 Parte_2
In ogni caso Spese, anche generali, diritti ed onorari di causa refusi per il grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 13 maggio 2020 il signor ha Parte_2
convenuto innanzi il Tribunale di Vicenza le società e Parte_1 CP_1
chiedendo la loro solidale condanna risarcitoria al pagamento in suo
[...]
favore dell'importo di € 26.415,00 oltre i costi accessori sostenuti in occasione del procedimento per accertamento tecnico preventivo svoltosi nel loro contraddittorio.
Ha esposto l'attore di essere proprietario di un immobile sito in Vicenza per la cui ristrutturazione aveva acquistato dalla società vario CP_1
materiale edile consistente in pavimenti, rivestimenti ed accessori di arredo, sostenendo un costo complessivo di € 34.414,00 oltre VA, e di aver affidato la relativa posa in opera alla società a fronte di un corrispettivo di € Pt_1
15.830,00 oltre VA, ma di avere, dopo l'ultimazione, constato e denunciato alle dette società la presenza di vizi del materiale e la loro cattiva messa in opera senza che quelle vi avessero posto rimedio alcuno, per la qual cosa aveva incaricato un professionista di sua fiducia, tale geometra P_
, di effettuare un sopralluogo per accertare se l'esecuzione del lavoro
[...]
fosse o meno avvenuta a regola d'arte, e riferendo che il detto geometra aveva redatto una perizia dalla quale aveva tratto conferma del fatto che i lavori non erano stati correttamente eseguiti, con effetto di degrado del pregio dell'immobile e limitazione del suo normale utilizzo.
Ha poi esposto l'attore che su tali premesse aveva proposto al Tribunale di
Vicenza e nei confronti delle medesime società convenute ricorso per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale il consulente nominato, ingegnere , aveva confermato la sussistenza di taluni Persona_1
dei vizi denunciati quantificando il costo del ripristino nella misura di €
26.415,00 e ripartendone la relativa responsabilità tra la venditrice
[...]
e l'esecutrice 3 M. in quota rispettivamente del venti per cento e CP_1
dell'ottanta per cento.
Sulle premesse così sunteggiate l'allora attore ha pertanto allegato la concorrente responsabilità di entrambe le convenute quale presupposto della domanda giudiziale di loro condanna.
La società ha contrastato la pretesa rivoltale chiedendone il rigetto, Pt_1
eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione di garanzia in ragione dell'intervenuto decorso dei termini di cui all'articolo 2226 del codice civile e comunque allegando di aver reso la sua prestazione d'opera attenendosi alle richieste del committente e sotto il diretto controllo del direttore dei lavori del quale ha chiesto la chiamata in causa, richiesta questa non accolta dal Tribunale.
La società che pure ha chiesto il rigetto della domanda per CP_1
quanto a sé riferibile, ha eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione della relativa azione, agli effetti di cui all'articolo
1495 del codice civile, essendo decorso oltre un anno dalla consegna della merce compravenduta, ed ha comunque contestato nel merito la fondatezza della domanda dell'attore.
Il Tribunale ha istruito la causa disponendo l'acquisizione della consulenza tecnica redatta nell'ambito del procedimento ante causam nonché mediante l'assunzione delle prove dichiarative per interpello e testimoni ammesse, indi l'ha decisa rigettando la domanda dell'attore rivolta nei confronti della società ed accogliendo quella verso la società l cui carico CP_1 Pt_1
ha posto le spese di lite e della consulenza espletata nel precorso procedimento di accertamento tecnico.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società 3 hiedendone Parte
l'integrale riforma ed ha evocato al giudizio di questa Corte sia il signor che, ai soli effetti di cui all'articolo 332 del codice di rito Parte_2
civile, la società CP_1
Il signor ha resistito al gravame instando per il rigetto. Pt_2
La società ha chiesto il rigetto di ogni eventuale impugnazione CP_1
avesse riguardato il rigetto della domanda rivoltale nel precedente grado.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha proposto due motivi di impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Vicenza denunciando la violazione applicativa della norma di cui all'articolo 2226 del codice civile quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dell'azione di garanzia (primo motivo) e l'errato e contraddittorio accertamento in fatto quanto alla ritenuta sua responsabilità in riferimento al montaggio del pavimento della terrazza (secondo motivo).
La Corte ravvisa la fondatezza del primo profilo di doglianza, con effetto di assorbimento del secondo, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale ha correttamente – e per ciò condivisibilmente – qualificato il rapporto negoziale intercorso tra l'appellante 3 d il committente Parte
in termini di contratto di prestazione d'opera con effetto di Pt_2
applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'articolo 2226 del codice civile riportando a tal fine il testo integrale della disposizione.
Non altrettanto condivisibilmente il Tribunale – dopo aver richiamato genericamente le emergenze processuali – è pervenuto al convincimento che nella vicenda non si fosse verificata né la decadenza della garanzia né si fosse prescritta la relativa azione del committente sul ritenuto presupposto secondo cui, pur ultimati i lavori affidati alla nel dicembre 2016, Pt_1
quella fosse nuovamente intervenuta nel corso dell'anno 2018 per eseguire talune modifiche, e che essendo stato intrapreso nel 2019 il ricorso per accertamento tecnico preventivo conclusosi nel gennaio 2020, e che la conseguente azione di merito era stata promossa nel successivo maggio
2020, la stessa doveva ritenersi tempestiva in quanto intrapresa entro un anno dalla scoperta dei vizi, quest'ultima collocabile all'epoca in cui il committente aveva avuto un apprezzabile grado di conoscenza della sussistenza dei vizi e della loro causa, acquisibile “… solo al termine dello svolgimento di apposite relazioni peritali” (così testualmente in motivazione).
L'assunto motivazionale che sorregge la decisione gravata, pur concettualmente corretto, non tiene però conto dell'andamento della vicenda per come risultante dalle allegazioni difensive delle parti e per quanto desumibile dalle risultanze di prova.
Ha affermato l'attore, nell'atto introduttivo del precorso grado, che “… successivamente alla posa in opera sono emersi vizi relativi sia al materiale che ai complementi di arredo nonché una cattiva esecuzione dei lavori …” (così testualmente alla pagina 2 paragrafo V dell'atto di citazione), ribadendo negli stessi termini l'allegazione nell'ambito della memoria datata 14 dicembre 2020 in replica all'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dall'allora convenuta (così alla pagina 1 ultimi Pt_1
due righi della prima memoria dell'attore depositata ai sensi dell'articolo
183 del codice di procedura civile).
Assumono poi rilievo le ulteriori circostanze, riferite dall'attore nell'atto di citazione e nella ricordata memoria, secondo cui egli avrebbe “… incaricato un proprio tecnico, Geometra di effettuare un P_
sopralluogo sul cantiere interessato dai suddetti lavori al fine di verificare
e accertare sia i vizi riscontrati e denunciati, che l'esecuzione dei lavori di posa in opera non avvenuta a regola d'arte”, e che “dalla perizia redatta a seguito del sopralluogo – che si allega agli atti e alla quale ci si riporta integralmente - è emerso che le lavorazioni di posa in opera sono state eseguite non correttamente …” (così testualmente alla pagina 2 paragrafo
VI dell'atto di citazione e negli stessi termini alla pagina 2 della prima memoria).
Vi è però che dall'intera produzione documentale effettuata dall'attore nel precorso grado non è rinvenibile la perizia elaborata dal geometra P_
(sulla cui effettiva redazione non v'è ragione alcuna di dubitare), neppure rilevandola dall'elencazione riportata nel foliario depositato a corredo della iscrizione a ruolo della causa, il che evidentemente non consente di appurare in quale data il detto professionista avrebbe visionato e valutato l'esecuzione dell'opera. Da tale situazione va fatta doverosamente derivare una duplice conseguenza: per un verso deve affermarsi che sia rimasta irrimediabilmente ignota l'epoca di scoperta dei vizi essendo mancata alcuna specificazione in tal senso da parte dell'attore, non potendola neppure dedurre dalla ridetta perizia del geometra , e, per altro verso, P_
deve ritenersi che all'esito del sopralluogo da parte del geometra P_
(professionista indubbiamente munito di specifica competenza) e della predisposizione da parte di quegli di apposita relazione peritale (tale essendo l'incarico conferitogli dal committente), il signor avesse Pt_2
raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza della sussistenza dei vizi e della loro causa senza che si rendesse necessario alcun ulteriore approfondimento.
E' dunque a partire da tale epoca – pur tuttavia rimasta ignota – che vanno fatti decorrere i termini di decadenza e di prescrizione sui quali le parti hanno ampiamente dibattuto, non potendosi condividere l'assunto motivazionale espresso dal Tribunale secondo cui la conoscenza della sussistenza dei vizi e della loro derivazione causale fosse stata acquisita solo al termine dello svolgimento delle operazioni peritali.
Sta di fatto che, stanti le precedenti premesse, assume rilievo considerare come, a fronte delle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dall'esecutore società era onere del committente dare prova della data Pt_1
di scoperta dei vizi onde scrutinare la tempestività sia della loro denuncia che del promuovimento dell'azione, in applicazione pratica del principio della vicinanza al fatto oggetto di prova, posto oltretutto che la denuncia costituisce una condizione dell'azione, dovendosi piuttosto constatare che mai l'attore si è offerto di provare (anche a mezzo del geometra pur P_
indicato come testimone) in quale epoca sarebbe stato svolto il sopralluogo, risultando anzi le circostanze indicate nella memoria istruttoria datata 11 gennaio 2021 (si veda il punto 3 lettere da “a” ad “f”) del tutto prive d'una minima collocazione temporale, tant'è che il Tribunale le ha correttamente ritenute inammissibili in ragione della genericità di contenuto.
Tutto ciò considerato non può dunque dirsi raggiunta la prova (della quale, lo si ribadisce, era onerato l'originario attore) della tempestività della denuncia dei vizi, come pure del promuovimento dell'azione, nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'articolo 2226 comma secondo del codice civile.
Deve dunque pervenirsi alla riforma della pronuncia gravata mediante accoglimento delle eccezioni sollevate dall'appellante e con effetto di rigetto della domanda dell'appellato a quella rivolta. Pt_2
In ragione dell'odierna riforma nel merito, tenuto conto dell'andamento del giudizio e del suo esito, dovrà procedersi ad una differente regolazione delle spese di lite: al riguardo la Corte reputa di disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti, con effetto di riforma della decisione adottata dal Tribunale sul punto, ricorrendo le gravi ragioni di cui all'articolo 92 del codice di procedura civile ravvisabili nella complessiva valutazione del contegno delle parti, tanto nella fase direttamente correlata alla vicenda contrattuale quanto in quella giudiziale, ivi includendosi il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Quanto ai compensi liquidati in favore del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, gli stessi andranno ripartiti tra tutte le parti in quote tra loro paritarie di un terzo per ciascuna di esse.
Quanto alle spese del presente grado, in coerenza con quanto precede, le stesse vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1085/2022 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 22 giugno 2022, così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta la domanda proposte dal signor nei confronti della società Parte_2
unipersonale con l'atto di citazione datato 13 maggio 2020; Parte_1
- in ulteriore riforma compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
- in ulteriore riforma pone le spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo a carico di tutte le parti in quota di un terzo per ciascuna di esse;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite nel presente grado.
Venezia, li 11 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni