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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Francesca Neri Giudice relatore dott.ssa Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 10715/2024 promossa da:
, (CF: ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Amadori (CF:
), con studio in Ravenna (RA), Via Newton n. 78, indirizzo pec: C.F._2
fax 0544/476861 Email_1
E
, (CF: ) nata Imola il 10.08.1975 residente a [...], CP_1 C.F._3
Viale Rivalta n. 87, rappresentata e difesa dall'Avv. Wanessa Grandi (C.F. ), C.F._4 con studio in Imola (BO), Via Primo Maggio n. 86/c, indirizzo pec: fax Email_2
0542/643962
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 27-9-2024
* * *
Oggetto del processo: separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto proposta con ricorso depositato il 13.9.2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente depositate;
premesso che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 21.08.2004, in Imola, con atto trascritto nel Registro di detto comune al n. 69 P 2 serie A;
che dall'unione sono nati i figli , nata a [...] il [...], maggiorenne, Persona_1 studente, ma non economicamente autosufficiente, e , nato a Imola (BO) in [...] Persona_2
30.05.2007, minorenne, studente, e non economicamente autosufficiente;
che con le note scritte ritualmente depositate le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
che la causa va rimessa con separata ordinanza sul ruolo del giudice relatore, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, per la pronuncia di divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio:
1 – pronuncia la separazione personale fra , (CF: ) Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], residente in [...], e , (CF: CP_1
) nata Imola il 10.08.1975 residente a [...], unitisi in C.F._3 matrimonio il 21.08.2004, in Imola, con atto trascritto nel Registro di detto comune al n. 69 P 2 serie A;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1- la sig.ra si impegna a trasferirsi dalla casa coniugale entro 3 mesi dall'udienza di CP_1 separazione, mentre il sig. rimarrà presso l'abitazione coniugale, sino a quando quest'ultima Parte_1 non sarà alienata;
2 – è stabilito l'affidamento condiviso del figlio , ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso il padre. Ogni spostamento abitativo e anagrafico del figlio dovrà essere previamente concordato tra i genitori. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze dello stesso. Ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza del minore presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite al minore. Di comune accordo stabiliscono di non assumere alcuna decisione senza preventivo consenso. In caso di urgenze che si dovessero appalesare le parti concordano comunque di prevedere un preventivo avviso anche via messaggistica telefonica al fine di consentire all'altro genitore la pronta conoscenza dell'evento. I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sono equipollenti con l'uno e l'altro genitore, e verranno concertati direttamente dai genitori con i figli, in base alle loro esigenze scolastiche, di salute e/o ludiche e sportive.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà una settimana con ciascun genitore, dal 24 al 30 dicembre e Per_2 dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con un solo genitore, alternandoli di anno in anno. Durante l'estate il minore trascorrerà con ciascun genitore 3 settimane anche non consecutive, previo accordo sui rispettivi periodi da raggiungere pagina 2 di 4 entro il mese di maggio di ciascun anno;
nell'interesse del minore i genitori sin da ora acconsentono a che detto periodo possa essere prolungato per vacanze e/o viaggi più lunghi.
3 - ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli.
4 – le spese straordinarie, sino alla indipendenza economica dei figli, saranno a carico del padre quanto al
70% e della madre quanto al 30%. Quanto alle spese straordinarie, entrambi i coniugi accettano di aderire e quindi di recepire in toto nel presente accordo il Protocollo del Tribunale di Bologna, il cui contenuto deve intendersi riportato e trascritto nel presente accordo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si specifica che entrambi i genitori concordano che i figli svolgeranno un'attività sportiva, che il figlio faccia Per_2 l'esame di guida per la patente B, le spese di parrucchiera e estetista, ecc. Ciascun genitore comunicherà all'altro la spesa straordinaria che propone di sostenere per i figli, a mezzo mail;
se non riceverà riscontro entro 10 gg. la spesa si intenderà approvata. Il rimborso della quota spettante all'altro genitore, dovrà avvenire entro il mese successivo all'esibizione della spesa.
5 - l'assegno unico, su accordo delle parti, sarà corrisposto al 100% a favore della sig.ra CP_1 con obbligo del marito di predisporre tutti gli incombenti e prestare le autorizzazioni necessarie sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6 - ai fini fiscali entrambi i coniugi convengono che le fatture e le ricevute per le sole spese straordinarie dovranno essere intestate ai minori al fine di consentire ai genitori di portarle proporzionalmente in detrazione dalla rispettiva dichiarazione dei redditi.
7 - le parti, nel superiore interesse del minore si impegnano a condividere preliminarmente ed a supervisionare con attenzione gli accessi web del minore, sia in termini di qualità che di tempo;
entrambi i genitori si impegnano a fornire eventuali credenziali dei sistemi informatici creati, con le quali il minore potrebbe accedere, al fine di consentire ad entrambi i genitori un controllo sul minore.
8 - i sigg.ri e si impegnano a chiudere il conto corrente con il Banco Desio entro 30 Parte_1 CP_1 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
9- in merito alla casa coniugale, sita a Imola (BO), Viale Rivalta n. 87, di proprietà del sig. Parte_1
, ove è in essere un mutuo con la Banca e la sig.ra
[...] Controparte_2 [...]
è garante del mutuo stesso, contestualmente alla vendita del predetto bene immobile, dovrà essere CP_1 liberata da ogni obbligazione in essere nonché manlevata da ogni richiesta da parte di istituto di credito o società finanziarie per eventuali rate non pagate di finanziamenti e mutui accessi durante il matrimonio.
10 - i beni all'interno dell'abitazione rimarranno al , salvo i beni personali della Parte_1 sig.ra CP_1
11- il sig. è proprietario di un veicolo Mini Countryman Tg. FZ186RR che rimarrà Parte_1 allo stesso intestato e di sua esclusiva proprietà oltre alla Fiat 500 trg. EX763WF, in uso alla figlia , Per_1 mentre la sig.ra è proprietaria dell'autovettura Citroen C3 Tg. GS431MR che rimarrà di sua CP_1 esclusiva proprietà.
12 - Entrambi i coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica salvo il mutuo della casa coniugale di cui al punto 9).
13 - Le parti dichiarano che ognuno provvederà al proprio sostentamento e, pertanto, alcun assegno di mantenimento sarà preteso l'uno nei confronti dell'altro.
14 - Entrambi i coniugi si obbligano ad attivarsi ed a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio ovvero per il rinnovo del passaporto proprio e del minore.
15- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 898/1970.
pagina 3 di 4 16 - Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i sigg.ri e in data 21.08.2004. Parte_1 CP_1
17 – la causa è rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Francesca Neri Giudice relatore dott.ssa Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 10715/2024 promossa da:
, (CF: ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Amadori (CF:
), con studio in Ravenna (RA), Via Newton n. 78, indirizzo pec: C.F._2
fax 0544/476861 Email_1
E
, (CF: ) nata Imola il 10.08.1975 residente a [...], CP_1 C.F._3
Viale Rivalta n. 87, rappresentata e difesa dall'Avv. Wanessa Grandi (C.F. ), C.F._4 con studio in Imola (BO), Via Primo Maggio n. 86/c, indirizzo pec: fax Email_2
0542/643962
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 27-9-2024
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Oggetto del processo: separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto proposta con ricorso depositato il 13.9.2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente depositate;
premesso che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 21.08.2004, in Imola, con atto trascritto nel Registro di detto comune al n. 69 P 2 serie A;
che dall'unione sono nati i figli , nata a [...] il [...], maggiorenne, Persona_1 studente, ma non economicamente autosufficiente, e , nato a Imola (BO) in [...] Persona_2
30.05.2007, minorenne, studente, e non economicamente autosufficiente;
che con le note scritte ritualmente depositate le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
che la causa va rimessa con separata ordinanza sul ruolo del giudice relatore, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, per la pronuncia di divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio:
1 – pronuncia la separazione personale fra , (CF: ) Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], residente in [...], e , (CF: CP_1
) nata Imola il 10.08.1975 residente a [...], unitisi in C.F._3 matrimonio il 21.08.2004, in Imola, con atto trascritto nel Registro di detto comune al n. 69 P 2 serie A;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1- la sig.ra si impegna a trasferirsi dalla casa coniugale entro 3 mesi dall'udienza di CP_1 separazione, mentre il sig. rimarrà presso l'abitazione coniugale, sino a quando quest'ultima Parte_1 non sarà alienata;
2 – è stabilito l'affidamento condiviso del figlio , ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso il padre. Ogni spostamento abitativo e anagrafico del figlio dovrà essere previamente concordato tra i genitori. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze dello stesso. Ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza del minore presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite al minore. Di comune accordo stabiliscono di non assumere alcuna decisione senza preventivo consenso. In caso di urgenze che si dovessero appalesare le parti concordano comunque di prevedere un preventivo avviso anche via messaggistica telefonica al fine di consentire all'altro genitore la pronta conoscenza dell'evento. I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sono equipollenti con l'uno e l'altro genitore, e verranno concertati direttamente dai genitori con i figli, in base alle loro esigenze scolastiche, di salute e/o ludiche e sportive.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà una settimana con ciascun genitore, dal 24 al 30 dicembre e Per_2 dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con un solo genitore, alternandoli di anno in anno. Durante l'estate il minore trascorrerà con ciascun genitore 3 settimane anche non consecutive, previo accordo sui rispettivi periodi da raggiungere pagina 2 di 4 entro il mese di maggio di ciascun anno;
nell'interesse del minore i genitori sin da ora acconsentono a che detto periodo possa essere prolungato per vacanze e/o viaggi più lunghi.
3 - ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli.
4 – le spese straordinarie, sino alla indipendenza economica dei figli, saranno a carico del padre quanto al
70% e della madre quanto al 30%. Quanto alle spese straordinarie, entrambi i coniugi accettano di aderire e quindi di recepire in toto nel presente accordo il Protocollo del Tribunale di Bologna, il cui contenuto deve intendersi riportato e trascritto nel presente accordo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si specifica che entrambi i genitori concordano che i figli svolgeranno un'attività sportiva, che il figlio faccia Per_2 l'esame di guida per la patente B, le spese di parrucchiera e estetista, ecc. Ciascun genitore comunicherà all'altro la spesa straordinaria che propone di sostenere per i figli, a mezzo mail;
se non riceverà riscontro entro 10 gg. la spesa si intenderà approvata. Il rimborso della quota spettante all'altro genitore, dovrà avvenire entro il mese successivo all'esibizione della spesa.
5 - l'assegno unico, su accordo delle parti, sarà corrisposto al 100% a favore della sig.ra CP_1 con obbligo del marito di predisporre tutti gli incombenti e prestare le autorizzazioni necessarie sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6 - ai fini fiscali entrambi i coniugi convengono che le fatture e le ricevute per le sole spese straordinarie dovranno essere intestate ai minori al fine di consentire ai genitori di portarle proporzionalmente in detrazione dalla rispettiva dichiarazione dei redditi.
7 - le parti, nel superiore interesse del minore si impegnano a condividere preliminarmente ed a supervisionare con attenzione gli accessi web del minore, sia in termini di qualità che di tempo;
entrambi i genitori si impegnano a fornire eventuali credenziali dei sistemi informatici creati, con le quali il minore potrebbe accedere, al fine di consentire ad entrambi i genitori un controllo sul minore.
8 - i sigg.ri e si impegnano a chiudere il conto corrente con il Banco Desio entro 30 Parte_1 CP_1 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
9- in merito alla casa coniugale, sita a Imola (BO), Viale Rivalta n. 87, di proprietà del sig. Parte_1
, ove è in essere un mutuo con la Banca e la sig.ra
[...] Controparte_2 [...]
è garante del mutuo stesso, contestualmente alla vendita del predetto bene immobile, dovrà essere CP_1 liberata da ogni obbligazione in essere nonché manlevata da ogni richiesta da parte di istituto di credito o società finanziarie per eventuali rate non pagate di finanziamenti e mutui accessi durante il matrimonio.
10 - i beni all'interno dell'abitazione rimarranno al , salvo i beni personali della Parte_1 sig.ra CP_1
11- il sig. è proprietario di un veicolo Mini Countryman Tg. FZ186RR che rimarrà Parte_1 allo stesso intestato e di sua esclusiva proprietà oltre alla Fiat 500 trg. EX763WF, in uso alla figlia , Per_1 mentre la sig.ra è proprietaria dell'autovettura Citroen C3 Tg. GS431MR che rimarrà di sua CP_1 esclusiva proprietà.
12 - Entrambi i coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica salvo il mutuo della casa coniugale di cui al punto 9).
13 - Le parti dichiarano che ognuno provvederà al proprio sostentamento e, pertanto, alcun assegno di mantenimento sarà preteso l'uno nei confronti dell'altro.
14 - Entrambi i coniugi si obbligano ad attivarsi ed a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio ovvero per il rinnovo del passaporto proprio e del minore.
15- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 898/1970.
pagina 3 di 4 16 - Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i sigg.ri e in data 21.08.2004. Parte_1 CP_1
17 – la causa è rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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