TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8471 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 33006 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MONTELEONE DIEGO, ON GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. CREVANI RICCARDO
(cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_3 contumace
(cod. fisc. ) CP_3 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. SCHIROLLI MOZZINI GIULIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“1) accertato che il sinistro del 03.11.2023… si verificò per fatto e colpa esclusiva del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 1 conducente del veicolo “Volkswagen Passat” targato FM105FZ, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice, quale cessionaria del credito, dell'importo di euro 25.535,94 a saldo dei danni subiti dalla vettura
“Bentley” targata FL795MB in occasione del sinistro di cui trattasi, o la diversa somma che risulterà in causa, oltre al rimborso delle spese di noleggio veicolo sostitutivo per € 585,60, nonché gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_1
“Rigettare la domanda attorea perché infondata e comunque non provata … e in ogni caso rigettarla … (anche per effetto del concorso di colpa di cui si chiede l'accertamento). Accertare e dichiarare che ha offerto e pagato in favore dell'attrice, prima CP_1 dell'introduzione del presente giudizio, € 9.032,00 (€ 1.845,00 in data 13/12/2023 e €
7.187,00 in data 27/3/2024), e accertare e dichiarare che tali somme sono satisfattive di ogni avversario diritto e/o pretesa e, pertanto, rigettare ogni ulteriore pretesa. In mero subordine ...: accertare il (concorso del) fatto colposo del sig. nella CP_4 causazione del sinistro del 3/11/2023 e dei danni conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che il sig. CP_4 avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
decurtare dalle somme che venissero eventualmente ritenute dovute le somme già pagate da ante causam. CP_1
Rigettare, laddove proposta, la richiesta formulata dal convenuto sig. di condannare a pagare in suo favore le spese legali ” CP_5
Il convenuto onferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_3
“IN VIA PRELIMINARE -Accertare il difetto di procedibilità della domanda ex adverso introdotta, per omesso esperimento della negoziazione assistita, ex d.l. n. 132/2014, nei confronti del sig. e per l'effetto, -Rigettare la domanda di CP_3 Parte_1 siccome improcedibile. IN VIA PRINCIPALE: -Accertare l'entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivato all'attore, e, per l'effetto, in denegata ipotesi d'accoglimento, anche parziale, delle domande processuali avversarie, -Condannare la compagnia assicurativa CP_5 corrente in Milano al pagamento di tutte le somme che eventualmente risulteranno dovute a controparte, quale società contrattualmente obbligata al risarcimento dei danni causati nella circolazione del veicolo di cui è causa”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 2 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12.9.2024, la società attrice esponeva che:
• verso le ore 19.50 del giorno 3.11.2023, sulla strada statale 415 CP_4 conduceva l'autovettura NT targata FL795MB, di proprietà di Parte_2
;
[...]
• giunta al km 17+300, l'autovettura VOLKSWAGEN PASSAT con targa FM105FZ, di proprietà della soc. , condotta da e assicurata Controparte_6 CP_3 presso la soc. , usciva da un'area di sosta per immettersi nella circolazione CP_5 omettendo di concedere la dovuta precedenza;
• onde evitare l'impatto con tale veicolo, aveva attuato “estrema manovra CP_7 di sterzata” così la sua vettura aveva finito per urtare il guardrail al margine della carreggiata;
• dopo il sinistro le parti avevano composto e sottoscritto il modulo di constatazione amichevole;
• l'autovettura NT, a causa del sinistro, aveva riportato danni per la cui riparazione era stata sostenuta la spesa di € 34.567,94, nonché la spesa di € 585,60 per noleggio di un veicolo sostitutivo durante la riparazione;
• aveva ceduto il suo credito risarcitorio all'odierna attrice;
Parte_2
• la soc. non aveva risarcito integralmente i danni subiti dalla vettura Bentley, CP_1 avendo “liquidato” (da interpretare come “pagato”, NdE) solo l'importo di € 9.032,00, che l'attrice aveva trattenuto quale acconto sul maggior dovuto;
• la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole da parte dei due conducenti coinvolti nel sinistro dimostrava che la responsabilità andava attribuita al conducente della Volkswagen Passat, , il quale aveva invaso la corsia impegnata dall'auto CP_3 della;
Pt_2
• in quanto firmato dai due conducenti, ai sensi dell'a. 143/2 CAP tale modulo implicava la presunzione, fino a prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si fosse verificato nelle circostanze, colle modalità e colle conseguenze risultanti dal modulo stesso, come confermato da Cassazione sentenza n. 25468/2020, Cassazione S.U. sentenza n.
10311/2006, Cassazione sentenza n. 15431/2024 oltre che dal giudice di pace di Milano dottoressa BRUSAMOLINO sentenza n. 2912/2023;
• l'assicuratore del resto non aveva contestato l'evento bensì solo le conseguenze da esso derivate e dunque la responsabilità dell' oveva ritenersi accertata;
CP_3
• il danno subito dall'autovettura NT per € 34.567,94 era documentato dalle fotografie (che rappresentavano la parte del veicolo danneggiata nel sinistro) e dalla fattura di riparazione, costituente prova dell'esborso sostenuto per riparare i danni, che
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 3 complessivamente dimostravano la coerenza fra danni e modalità del sinistro nonché la correttezza delle voci indicate nel documento fiscale;
• anche il modulo CAI sottoscritto dai due conducenti evidenziava gli “elementi delle vetture rimasti danneggiati in occasione del sinistro”;
• considerato che l'assicuratore aveva già versato l'importo di € 9.032,00, l'attrice aveva diritto all'ulteriore importo di € 25.535,94, oltre € 585,60 pel noleggio di un veicolo sostitutivo durante il occorso per le riparazioni, trattandosi di spesa “resa necessaria dai gravi danni subiti dalla vettura “Bentley” targata FL795MB che determinavano il forzoso fermo della stessa per il periodo occorrente per la relativa riparazione”, oltre agli interessi.
L'attrice pertanto concludeva chiedendo: “1) accertato che il sinistro del 03.11.2023 … si verificò per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo “Volkswagen Passat” targato FM105FZ, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice, quale cessionaria del credito, dell'importo di euro 25.535,94 a saldo dei danni subiti dalla vettura “Bentley” targata FL795MB … o la diversa somma che risulterà … oltre al rimborso delle spese di noleggio veicolo sostitutivo per € 585,60, nonché gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria”.
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 29.11.2024 colla quale: CP_1
• anzitutto contestava la dinamica narrata dall'attrice e negava che la responsabilità del sinistro potesse essere addebitata al solo CP_3
• “controparte fornisce una ricostruzione estremamente scarna della dinamica, fondata esclusivamente sul modulo CAI prodotto come doc. 2, e senza peraltro produrre alcuna fotografia del luogo del sinistro”
• contestava perciò la ricostruzione “di cui ai punti da 1) a 9) (pag. 1 e 2 della citazione), nonché tutto quanto esposto nel paragrafo dedicato all'an (pag. da 2 a 4 della citazione)”;
• sottolineava che “quanto è stato dichiarato nel modulo CAI – che peraltro, a ben vedere, neppure contiene delle dichiarazioni e ove non vi è alcun riconoscimento dell'asserita mancata precedenza di cui parla parte attrice – non ha valore probatorio pieno, avendo la Cassazione infatti chiarito che l'eventuale dichiarazione confessoria non ha valore probatorio, men che meno pieno, nei confronti delle parti non firmatarie”;
• sottolineava che, malgrado l'attrice avesse asserito che l' non aveva rispettato la CP_3 precedenza, nondimeno “la casella 17 non è peraltro barrata”;
• inoltre, non v'era stato nessun urto tra le due autovetture;
• il conducente sosteneva d'aver “posto in essere, a suo dire, una estrema manovra Pt_2 di sterzata per evitare l'impatto andando però ad impattare il guardrail sul margine della carreggiata” ma ciò mostrava che v'era “senz'altro stata una violazione (quantomeno)
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 4 dell'art. 141 co. 1 e co. 2 C.d.S. … da parte del sig. ”, norma che pone a carico del CP_4 conducente l'obbligo di “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, nonché l'obbligo di conservare sempre “il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”;
• mancava inoltre la prova del fatto, contestato appunto dalla convenuta, che la manovra di sterzata estrema fosse una manovra evasiva necessaria né v'era prova del fatto che il danno causato alla NT dall'impatto contro il guardrail fosse inevitabile;
• la convenuta dunque eccepiva che il sinistro era avvenuto soprattutto a causa del fatto che il conducente della NT era giunto a velocità eccessiva e non adeguata allo stato dei luoghi, e per tale ragione egli non era riuscito a frenare per tempo né era riuscito a compiere le manovre necessarie per evitare il sinistro, incluso l'arresto tempestivo del veicolo, finendo così per perdere il controllo del mezzo e urtando il guardrail;
• d'altro canto, il conducente della NT proveniva da una carreggiata con ampia visuale sicché si sarebbe potuto avvedere per tempo della presenza dell'altra autovettura e attuare di conseguenza una manovra di emergenza come la frenata;
• per contro, l' che usciva da un'area di sosta, sicuramente procedeva a velocità molto CP_3 ridotta;
• inoltre, i danni ingenti narrati dall'attrice e i danneggiamenti a una pluralità di parti della NT confermava ulteriormente che la velocità di tale autovettura era “ampiamente eccessiva e oltre il limite vigente (e comunque quello imposto dalle circostanze e dallo stato dei luoghi)”;
• sussistevano quindi elementi di censura a carico del , giacché ove costui avesse Pt_2 tenuto la condotta dovuta, non avrebbe urtato il guardrail né avrebbe riportato danni e in ogni caso il non aveva fornito la prova liberatoria richiesta dall'a. 2054/2 cc dal Pt_2 che discendeva l'applicazione della presunzione di pari responsabilità, presunzione che (nei casi in cui, come in quello qui esaminato, non vi fosse stata collisione tra i veicoli) poteva essere affermata soltanto dopo l'accertamento del nesso di causalità rispetto alla guida del veicolo non coinvolto, come stabilito da Cassazione sentenza n. 19282/2022;
• nel caso presente, considerato che l'attrice allegava l'esistenza del nesso di causa tra la guida della e lo scontro contro il guardrail, doveva dunque al più CP_8 applicarsi la presunzione ex a. 2054/2 cc;
• eccepiva inoltre il concorso del fatto colposo del anche ex aa. 2054 e 1227 cc, Pt_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 5 richiamato dall'a. 2056 cc, in ragione della condotta del medesimo , colposa per Pt_2 negligenza, imprudenza e violazione dell'a. 141 CDS, dal che discendeva che l'eventuale risarcimento doveva essere diminuito secondo la gravità della colpa del e l'entità Pt_2 delle conseguenze che derivate da tale colpa, mentre nessun risarcimento era dovuto pei danni che il avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
Pt_2
• la domanda attorea era infondata anche in punto di quantum, giacché era la fattura prodotta dall'attrice era contestata, sia per eccessività sia per erroneità, tanto riguardo agli interventi elencati, quanto in relazione ai costi esposti, anche alla luce della perizia di parte svolta su incarico della convenuta nel febbraio 2024 dal centro perizie e Ferrari, che fra Tes_1
l'altro:
◦ aveva riscontrato la sostituzione di pezzi (paraurti anteriore parte inferiore e paraurti posteriore) benché non presentassero danni né rotture tali da rendere necessaria tale sostituzione;
◦ aveva rilevato l'eccessività dei costi esposti per ricromatura dei cerchi, revisione del semialbero e convergenza;
◦ aveva constatato che gli pneumatici non erano stati danneggiati nel sinistro (ciò che del resto neppure risulta dalla constatazione amichevole) sicché la loro sostituzione non era dipesa dal sinistro;
• considerate tali circostanze, il costo effettivo delle riparazioni (indicato dall'attrice in di € 34.567,00) era stato invece quantificato dal perito in € 18.064,35;
• proprio in ragione di ciò, e tenendo conto del paritario concorso di colpa del , la Pt_2
aveva pagato all'attrice prima di questo giudizio l'importo di € 9.032,00 (€ CP_1
1.845,00 in data 13/12/2023 e € 7.187,00 in data 27/3/2024);
• infondata e comunque eccessiva era anche la pretesa di € 585,60 pel noleggio di un veicolo sostitutivo durante il tempo di riparazione della vettura, sottolineando che le fatture sub docc. 4 e 6 dell'attrice (fatture peraltro emesse dalla stessa attrice) erano prive di valore probatorio, tanto più che oltre alla loro unilateralità doveva considerarsi che esse provenivano da una carrozzeria avente interesse (almeno astratto) a sovrastimare il danno;
• mancava invece del tutto il doc. 5 (descritto dall'attrice come “contratto di noleggio veicolo sostitutivo”), sicché la pretesa in questione era del tutto indimostrata, fermo il fatto che il perito incaricato dalla aveva indicato un periodo di fermo più breve CP_1 rispetto ai giorni cui il noleggio pareva riferito;
• infondata era anche la domanda di interessi e dunque la somma già versata all'attrice era integralmente satisfattiva di ogni pretesa. La convenuta quindi concludeva chiedendo: “Rigettare la domanda attorea perché infondata … (anche per effetto del concorso di colpa di cui si chiede l'accertamento). Accertare e dichiarare che ha offerto e pagato in favore dell'attrice, prima dell'introduzione del presente CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 6 giudizio, € 9.032,00 (€ 1.845,00 in data 13/12/2023 e € 7.187,00 in data 27/3/2024), e accertare e dichiarare che tali somme sono satisfattive di ogni avversario diritto e/o pretesa e, pertanto, rigettare ogni ulteriore pretesa.
In mero subordine … accertare il (concorso del) fatto colposo del sig. nella CP_4 causazione del sinistro del 3/11/2023 e dei danni conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che il sig. avrebbe CP_4 potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
decurtare dalle somme che venissero eventualmente ritenute dovute le somme già pagate da ante causam”. CP_1
Il convenuto i costituiva con comparsa depositata il 28.11.2024 nella quale: CP_3
• premesso che appariva applicabile l'a. 2054/2 cc, egli non contestava che nel comune di Spino d'Adda verso le 19.50 del 3.11.2023 si fosse verificato l'incidente stradale;
• egli si rimetteva “alle valutazioni peritali già espresse dalla compagnia assicurativa” ma osservava che “l'attuale domanda attorea appare comunque sprovvista di adeguati elementi probatori, volti a comprovare il nesso eziologico tra il lamentato danno patrimoniale e la condotta del sig. ; CP_3
• parte attrice infatti si era “sommariamente limitata a produrre svariate riproduzioni fotografiche (doc. 3 ctp), avulse da ogni contesto e prive di data certa e sicura riconducibilità al sinistro de quo” di modo che, essendo stato già riparato il veicolo e mancando “attività probatoria ante causam, le suddette fotografie ben potrebbero riguardare un successivo danno occorso all'autovettura Bentley Bentayga trg. FL795MB”;
• oltre a ciò, evidenziava che “la fattura di riparazione (doc. 4 ctp) reca la data di emissione del 13.02.2024, ovvero ben oltre tre mesi dopo l'evento pregiudizievole”, mentre la
“fattura relativa al noleggio dell'autovettura sostitutiva (doc. 6 ctp), [era] sprovvista di ogni datazione riferibile al periodo di ipotetico utilizzo”;
• invocava dunque l'a. 1227 cc “in tema di concorso colposo del creditore, derivante dal suo negligente ritardo nella riparazione e dei conseguenti maggiori costi di noleggio”;
• infine, eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita nei suoi confronti. Il convenuta uindi concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE -Accertare il difetto di CP_3 procedibilità della domanda ex adverso introdotta, per omesso esperimento della negoziazione assistita, ex d.l. n. 132/2014, nei confronti del sig. e per l'effetto, -Rigettare la CP_3 domanda di siccome improcedibile. IN VIA PRINCIPALE: -Accertare l'entità Parte_1 del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivato all'attore, e, per l'effetto… -Condannare la compagnia assicurativa al pagamento di tutte le somme … dovute a Controparte_9 controparte”.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 7 All'udienza di prima comparizione tenuta il 16.4.2025, con ordinanza 22.4.2025 veniva respinta l'eccezione di improcedibilità (alla luce del doc. 9 prodotto dall'attrice il 6.3.2025) e veniva ammessa una prova testimoniale. All'udienza del 27.5.2025 veniva quindi interrogato il testimone e veniva Testimone_2 quindi dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del giorno 17/07/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente, sicché il giudice pronuncia ora questa sentenza.
I motivi della decisione
Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia della convenuta soc. Controparte_6
, che malgrado la rituale notifica (eseguita il 12/9/2024 con consegna della PEC inviata a
[...]
) non si è costituita. Email_1
Nel modulo di constatazione amichevole, prodotto dall'attrice sub doc. 2, i due conducenti indicarono come unica “testimone” (cioè la proprietaria dell'auto Parte_2
NT) e nelle rispettive colonne “circostanze dell'incidente” barrarono soltanto due caselle, cioè:
• quanto al veicolo A (cioè la NT condotta dal ) risulta barrata solo la casella Pt_2
8 che recita “tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila”;
• quanto al veicolo B (cioè la condotta dal convenuto risulta barrata CP_10 CP_3 solo la casella 4 che recita “usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale”;
• nessun'altra casella risulta barrata dai conducenti che firmarono quel modulo, e in particolare non risulta barrata la casella 17 (che recita “non aveva osservato il segnale di precedenza o il semaforo rosso”).
Nel campo 14 (“osservazioni”) riservato al conducente A, il scrisse: “il veicolo B usciva Pt_2 da un parcheggio senza assicurarsi che non provenisse nessuno” Nel campo 14 (“osservazioni”) riservato al conducente B (ossia, il convenuto , si legge : “il CP_3 veicolo A mi sembrava sufficientemente distante per poter permettere l'immissione nel tratto stradale” ma l'intera frase risulta poi cancellata nel modo seguente:
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 8 Dal modulo di constatazione amichevole, inoltre, si ricava che l'unico veicolo che riportò danni fu quello della . Tali danni sono descritti nel modulo (campo 11) nel modo seguente: Pt_2
portiera ant. e post. lato DX,
paraurti e parafando ant. e post. lato DX,
ruota ant. destra. Nel campo 11 del veicolo B (VW PASSAT) per contro si legge: “Danni visibili al veicolo B: nessuno”.
Ancora, come si rileva dal dettaglio del modulo di constatazione amichevole sopra riportato, il campo 10 (schema grafico del punto iniziale dell'urto) pel veicolo A indica tre distinti punti sul lato destro della NT, mentre il campo 10 della parte riservata al veicolo B non indica nessun punto d'urto.
Tutte le foto dei danni alla NT prodotte sub doc. 3 attrice furono manifestamente scattate nell'officina di riparazione, e comunque non sul luogo del sinistro.
Nel video di quarantasette secondi prodotto sub doc. 9 e descritto come “riproduzione video registrato subito dopo il sinistro” si vede per buona parte del tempo (fino al secondo 18) solo un tratto di strada, dopo di che si vede l'auto dei Carabinieri, la targa del veicolo NT, il parafango posteriore destro e lo pneumatico (che risulta gonfio ma in nessun modo danneggiato), per meno di due secondi si scorge la parte inferiore della fiancata destra (ove si intravvede solo un modestissimo danno, sostanzialmente un graffio, alla parte posteriore), al secondo 35 un danno apparentemente all'indicatore di direzione e al parafango anteriore, al secondo 38 la ruota
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 9 anteriore gonfia (e senza nessun apparente indizio di danni), al secondo 39 danni alla parte anteriore del parafango anteriore.
Nel video di un minuto e diciassette secondi prodotto dall'attrice sub doc. 10 e descritto come
“riproduzione video registrato il giorno successivo e con la luce solare” si vede per buona parte del tempo il medesimo tratto di strada con insistenza sul guardrail, si riconosce poi l'area di sosta con parcheggio da cui (deve presumersi) uscì la In particolare, al secondo 70 (cioè, CP_10 un minuto e dieci secondi) si vede nitidamente la segnaletica stradale verticale, ossia il cartello recante il limite di velocità (70 km/h).
Diversamente da quanto opina l'attrice, dunque, la constatazione amichevole non contiene nessuna confessione del convenuto circa la sua asserita esclusiva responsabilità nel causare il CP_3 sinistro, né contiene qualsivoglia elemento che possa portare a una simile conclusione, di modo che le circostanze sin qui enucleate impongono definitivamente di affermare che:
• non vi fu alcun urto fra le due autovetture (né del resto l'attrice allega il contrario);
• la descrizione del sinistro fatta (e poi cancellata) dall' onsente al più di ritenere che CP_3
l'autovettura abbia cagionato una turbativa alla circolazione;
CP_10
• conseguentemente, in mancanza di elementi univoci (anzi, in mancanza di qualsivoglia altro elemento di prova) idonei a superare la presunzione ex a. 2054/2 cc, deve concludersi che il sinistro va al più ascritto alla pari presunta responsabilità dei due veicoli;
• i danni riportati (unicamente) che l'attrice ritiene essere stati riportati in quel sinistro dal veicolo della sono di tale gravità, estensione e importanza che non può Pt_2 ragionevolmente giustificarsi altro che con una velocità non opportunamente commisurata ai luoghi: è appena il caso di ricordare che in quel tratto vigeva il limite di settanta chilometri orari, e una tale gravità dei danni risulta di fatto incompatibile col rispetto di quel limite;
in ogni caso, l'entità dei danni della NT e la mancanza di danni alla impongono di escludere che al conducente di quest'ultima possano essere CP_10 ascritte specifiche violazioni (salvo l'ipotizzabile omessa concessione della precedenza nell'uscire dal parcheggio, pur dovendosi osservare che ciò ben può essere dipeso dal fatto che la distanza della NT suggeriva la possibilità della manovra, che non poté essere portata a termine a causa dell'eccessiva velocità della medesima NT);
• i danni riconoscibili nel filmato che si assume girato subito dopo il sinistro (doc. 9 attrice), considerando anche la generica descrizione rilevabile nella constatazione amichevole, non costituiscono prova sufficiente della giustificazione delle riparazioni delle quali l'attrice chiede ora il risarcimento, quale cessionaria del credito della proprietaria della NT, cioè dell'auto che fu riparata proprio presso la stessa officina dell'attrice, la quale dunque ha di fatto quantificato unilateralmente l'importo che ora pretende;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 10 • per questa ragione, la contestazione dell'attrice circa l'inammissibilità della valutazione operata dal perito incaricato dall'assicuratore (la cui relazione il medesimo, interrogato quale testimone, ha interamente confermato) appare infondata.
D'altro canto, proprio il filmato prodotto dall'attrice porta a ritenere che non siano dovuti gli importi esposti nella fattura 100 del 13 febbraio 2024 (oltre tre mesi dopo il sinistro del 3 novembre 2023) per l'intera sostituzione di: paraurti superiore destro parte anteriore, paraurti anteriore destro parte inferiore, parafango anteriore DX, paraurti post. parte sup., per i quali la suddetta fattura (doc. 4 attrice) espone rispettivamente € 2.415, 2.530, 5.405, 4.484, e così in totale EUR 14.834.
La circoscritta estensione dei danni visibili, infatti, non appare affatto tale da imporre l'integrale sostituzione di tutti i pezzi in discorso, sicché al più può riconoscersi, per la loro riparazione senza sostituzione, un importo pari alla metà del totale suddetto, e così € 7.500,00.
Inoltre nessun indizio l'attrice ha fornito circa l'effettiva necessità di sostituire tutti e quattro i pneumatici, che nel filmato suddetto risultano in normali condizioni. L'importo per essi esposto nella fattura (€ 3.780) dev'essere dunque espunto a sua volta.
Di conseguenza, dall'imponibile totale della fattura (€ 28.334) devono essere sottratti (in quanto ingiustificati) sia l'importo di € 7.500 sia l'importo di € 3.780, ciò che porta l'imponibile a € 17.054. Tenendo conto del pari concorso di responsabilità, alla danneggiata sarebbe stata risarcibile solo la metà della cifra suddetta, ossia soltanto € 8.527,00. Non essendovi prova che l'importo fatturato sia mai stato effettivamente pagato dalla proprietaria dell'autovettura NT (che anzi ha ceduto tale suo credito alla società odierna attrice) deve perciò escludersi che su tale imponibile sia dovuta anche l'IVA.
In conclusione, considerato che incontestatamente l'attrice ha già incassato dall'assicuratore il complessivo importo di € 9.032,00 (di cui € 1.845,00 al 13 dicembre 2023 cioè ancor prima delle riparazioni, e € 7.187,00 in data 27 marzo 2024, dunque già il mese successivo all'emissione della fattura n° 100 del 13 febbraio 2024), appare evidente che l'importo già versato alla Parte_1
è pienamente satisfattivo della pretesa che la stessa società ha qui azionato, restando
[...] assorbita ogni altra considerazione a proposito del costo del noleggio. Al riguardo, non è inutile ricordare che il corrispondente importo (€ 480 imponibili per otto giorni, come da fattura 101 del 13.2.2024) dovrebbe essere comunque ridotto in ragione della ipotizzabile minor durata delle riparazioni rispetto alle 53 ore esposte in fattura, cui conseguirebbe una minore durata del noleggio. In ogni caso, l'importo già incassato si appalesa comprensivo anche del costo fatturato per tale noleggio.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 11 Riepilogando, l'importo già versato all'attrice è certamente maggiore di quanto effettivamente le sarebbe spettato alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sicché nessuna ulteriore cifra le è dovuta e la domanda dev'essere quindi interamente rigettata.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite dei due convenuti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai parametri medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta da ciascuno dei due convenuti e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) dichiara la contumacia della convenuta soc. ; Controparte_6
(2) applicata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti e accertato che l'attrice ha già incassato importo maggiore del risarcimento spettantele, respinge la domanda proposta dall'attrice soc. Parte_1
(3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta soc. le spese di lite, liquidate CP_5 in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(4) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in € CP_3
4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 6 novembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 12
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 33006 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MONTELEONE DIEGO, ON GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. CREVANI RICCARDO
(cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_3 contumace
(cod. fisc. ) CP_3 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. SCHIROLLI MOZZINI GIULIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“1) accertato che il sinistro del 03.11.2023… si verificò per fatto e colpa esclusiva del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 1 conducente del veicolo “Volkswagen Passat” targato FM105FZ, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice, quale cessionaria del credito, dell'importo di euro 25.535,94 a saldo dei danni subiti dalla vettura
“Bentley” targata FL795MB in occasione del sinistro di cui trattasi, o la diversa somma che risulterà in causa, oltre al rimborso delle spese di noleggio veicolo sostitutivo per € 585,60, nonché gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_1
“Rigettare la domanda attorea perché infondata e comunque non provata … e in ogni caso rigettarla … (anche per effetto del concorso di colpa di cui si chiede l'accertamento). Accertare e dichiarare che ha offerto e pagato in favore dell'attrice, prima CP_1 dell'introduzione del presente giudizio, € 9.032,00 (€ 1.845,00 in data 13/12/2023 e €
7.187,00 in data 27/3/2024), e accertare e dichiarare che tali somme sono satisfattive di ogni avversario diritto e/o pretesa e, pertanto, rigettare ogni ulteriore pretesa. In mero subordine ...: accertare il (concorso del) fatto colposo del sig. nella CP_4 causazione del sinistro del 3/11/2023 e dei danni conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che il sig. CP_4 avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
decurtare dalle somme che venissero eventualmente ritenute dovute le somme già pagate da ante causam. CP_1
Rigettare, laddove proposta, la richiesta formulata dal convenuto sig. di condannare a pagare in suo favore le spese legali ” CP_5
Il convenuto onferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_3
“IN VIA PRELIMINARE -Accertare il difetto di procedibilità della domanda ex adverso introdotta, per omesso esperimento della negoziazione assistita, ex d.l. n. 132/2014, nei confronti del sig. e per l'effetto, -Rigettare la domanda di CP_3 Parte_1 siccome improcedibile. IN VIA PRINCIPALE: -Accertare l'entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivato all'attore, e, per l'effetto, in denegata ipotesi d'accoglimento, anche parziale, delle domande processuali avversarie, -Condannare la compagnia assicurativa CP_5 corrente in Milano al pagamento di tutte le somme che eventualmente risulteranno dovute a controparte, quale società contrattualmente obbligata al risarcimento dei danni causati nella circolazione del veicolo di cui è causa”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 2 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12.9.2024, la società attrice esponeva che:
• verso le ore 19.50 del giorno 3.11.2023, sulla strada statale 415 CP_4 conduceva l'autovettura NT targata FL795MB, di proprietà di Parte_2
;
[...]
• giunta al km 17+300, l'autovettura VOLKSWAGEN PASSAT con targa FM105FZ, di proprietà della soc. , condotta da e assicurata Controparte_6 CP_3 presso la soc. , usciva da un'area di sosta per immettersi nella circolazione CP_5 omettendo di concedere la dovuta precedenza;
• onde evitare l'impatto con tale veicolo, aveva attuato “estrema manovra CP_7 di sterzata” così la sua vettura aveva finito per urtare il guardrail al margine della carreggiata;
• dopo il sinistro le parti avevano composto e sottoscritto il modulo di constatazione amichevole;
• l'autovettura NT, a causa del sinistro, aveva riportato danni per la cui riparazione era stata sostenuta la spesa di € 34.567,94, nonché la spesa di € 585,60 per noleggio di un veicolo sostitutivo durante la riparazione;
• aveva ceduto il suo credito risarcitorio all'odierna attrice;
Parte_2
• la soc. non aveva risarcito integralmente i danni subiti dalla vettura Bentley, CP_1 avendo “liquidato” (da interpretare come “pagato”, NdE) solo l'importo di € 9.032,00, che l'attrice aveva trattenuto quale acconto sul maggior dovuto;
• la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole da parte dei due conducenti coinvolti nel sinistro dimostrava che la responsabilità andava attribuita al conducente della Volkswagen Passat, , il quale aveva invaso la corsia impegnata dall'auto CP_3 della;
Pt_2
• in quanto firmato dai due conducenti, ai sensi dell'a. 143/2 CAP tale modulo implicava la presunzione, fino a prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si fosse verificato nelle circostanze, colle modalità e colle conseguenze risultanti dal modulo stesso, come confermato da Cassazione sentenza n. 25468/2020, Cassazione S.U. sentenza n.
10311/2006, Cassazione sentenza n. 15431/2024 oltre che dal giudice di pace di Milano dottoressa BRUSAMOLINO sentenza n. 2912/2023;
• l'assicuratore del resto non aveva contestato l'evento bensì solo le conseguenze da esso derivate e dunque la responsabilità dell' oveva ritenersi accertata;
CP_3
• il danno subito dall'autovettura NT per € 34.567,94 era documentato dalle fotografie (che rappresentavano la parte del veicolo danneggiata nel sinistro) e dalla fattura di riparazione, costituente prova dell'esborso sostenuto per riparare i danni, che
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 3 complessivamente dimostravano la coerenza fra danni e modalità del sinistro nonché la correttezza delle voci indicate nel documento fiscale;
• anche il modulo CAI sottoscritto dai due conducenti evidenziava gli “elementi delle vetture rimasti danneggiati in occasione del sinistro”;
• considerato che l'assicuratore aveva già versato l'importo di € 9.032,00, l'attrice aveva diritto all'ulteriore importo di € 25.535,94, oltre € 585,60 pel noleggio di un veicolo sostitutivo durante il occorso per le riparazioni, trattandosi di spesa “resa necessaria dai gravi danni subiti dalla vettura “Bentley” targata FL795MB che determinavano il forzoso fermo della stessa per il periodo occorrente per la relativa riparazione”, oltre agli interessi.
L'attrice pertanto concludeva chiedendo: “1) accertato che il sinistro del 03.11.2023 … si verificò per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo “Volkswagen Passat” targato FM105FZ, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice, quale cessionaria del credito, dell'importo di euro 25.535,94 a saldo dei danni subiti dalla vettura “Bentley” targata FL795MB … o la diversa somma che risulterà … oltre al rimborso delle spese di noleggio veicolo sostitutivo per € 585,60, nonché gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria”.
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 29.11.2024 colla quale: CP_1
• anzitutto contestava la dinamica narrata dall'attrice e negava che la responsabilità del sinistro potesse essere addebitata al solo CP_3
• “controparte fornisce una ricostruzione estremamente scarna della dinamica, fondata esclusivamente sul modulo CAI prodotto come doc. 2, e senza peraltro produrre alcuna fotografia del luogo del sinistro”
• contestava perciò la ricostruzione “di cui ai punti da 1) a 9) (pag. 1 e 2 della citazione), nonché tutto quanto esposto nel paragrafo dedicato all'an (pag. da 2 a 4 della citazione)”;
• sottolineava che “quanto è stato dichiarato nel modulo CAI – che peraltro, a ben vedere, neppure contiene delle dichiarazioni e ove non vi è alcun riconoscimento dell'asserita mancata precedenza di cui parla parte attrice – non ha valore probatorio pieno, avendo la Cassazione infatti chiarito che l'eventuale dichiarazione confessoria non ha valore probatorio, men che meno pieno, nei confronti delle parti non firmatarie”;
• sottolineava che, malgrado l'attrice avesse asserito che l' non aveva rispettato la CP_3 precedenza, nondimeno “la casella 17 non è peraltro barrata”;
• inoltre, non v'era stato nessun urto tra le due autovetture;
• il conducente sosteneva d'aver “posto in essere, a suo dire, una estrema manovra Pt_2 di sterzata per evitare l'impatto andando però ad impattare il guardrail sul margine della carreggiata” ma ciò mostrava che v'era “senz'altro stata una violazione (quantomeno)
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 4 dell'art. 141 co. 1 e co. 2 C.d.S. … da parte del sig. ”, norma che pone a carico del CP_4 conducente l'obbligo di “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, nonché l'obbligo di conservare sempre “il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”;
• mancava inoltre la prova del fatto, contestato appunto dalla convenuta, che la manovra di sterzata estrema fosse una manovra evasiva necessaria né v'era prova del fatto che il danno causato alla NT dall'impatto contro il guardrail fosse inevitabile;
• la convenuta dunque eccepiva che il sinistro era avvenuto soprattutto a causa del fatto che il conducente della NT era giunto a velocità eccessiva e non adeguata allo stato dei luoghi, e per tale ragione egli non era riuscito a frenare per tempo né era riuscito a compiere le manovre necessarie per evitare il sinistro, incluso l'arresto tempestivo del veicolo, finendo così per perdere il controllo del mezzo e urtando il guardrail;
• d'altro canto, il conducente della NT proveniva da una carreggiata con ampia visuale sicché si sarebbe potuto avvedere per tempo della presenza dell'altra autovettura e attuare di conseguenza una manovra di emergenza come la frenata;
• per contro, l' che usciva da un'area di sosta, sicuramente procedeva a velocità molto CP_3 ridotta;
• inoltre, i danni ingenti narrati dall'attrice e i danneggiamenti a una pluralità di parti della NT confermava ulteriormente che la velocità di tale autovettura era “ampiamente eccessiva e oltre il limite vigente (e comunque quello imposto dalle circostanze e dallo stato dei luoghi)”;
• sussistevano quindi elementi di censura a carico del , giacché ove costui avesse Pt_2 tenuto la condotta dovuta, non avrebbe urtato il guardrail né avrebbe riportato danni e in ogni caso il non aveva fornito la prova liberatoria richiesta dall'a. 2054/2 cc dal Pt_2 che discendeva l'applicazione della presunzione di pari responsabilità, presunzione che (nei casi in cui, come in quello qui esaminato, non vi fosse stata collisione tra i veicoli) poteva essere affermata soltanto dopo l'accertamento del nesso di causalità rispetto alla guida del veicolo non coinvolto, come stabilito da Cassazione sentenza n. 19282/2022;
• nel caso presente, considerato che l'attrice allegava l'esistenza del nesso di causa tra la guida della e lo scontro contro il guardrail, doveva dunque al più CP_8 applicarsi la presunzione ex a. 2054/2 cc;
• eccepiva inoltre il concorso del fatto colposo del anche ex aa. 2054 e 1227 cc, Pt_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 5 richiamato dall'a. 2056 cc, in ragione della condotta del medesimo , colposa per Pt_2 negligenza, imprudenza e violazione dell'a. 141 CDS, dal che discendeva che l'eventuale risarcimento doveva essere diminuito secondo la gravità della colpa del e l'entità Pt_2 delle conseguenze che derivate da tale colpa, mentre nessun risarcimento era dovuto pei danni che il avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
Pt_2
• la domanda attorea era infondata anche in punto di quantum, giacché era la fattura prodotta dall'attrice era contestata, sia per eccessività sia per erroneità, tanto riguardo agli interventi elencati, quanto in relazione ai costi esposti, anche alla luce della perizia di parte svolta su incarico della convenuta nel febbraio 2024 dal centro perizie e Ferrari, che fra Tes_1
l'altro:
◦ aveva riscontrato la sostituzione di pezzi (paraurti anteriore parte inferiore e paraurti posteriore) benché non presentassero danni né rotture tali da rendere necessaria tale sostituzione;
◦ aveva rilevato l'eccessività dei costi esposti per ricromatura dei cerchi, revisione del semialbero e convergenza;
◦ aveva constatato che gli pneumatici non erano stati danneggiati nel sinistro (ciò che del resto neppure risulta dalla constatazione amichevole) sicché la loro sostituzione non era dipesa dal sinistro;
• considerate tali circostanze, il costo effettivo delle riparazioni (indicato dall'attrice in di € 34.567,00) era stato invece quantificato dal perito in € 18.064,35;
• proprio in ragione di ciò, e tenendo conto del paritario concorso di colpa del , la Pt_2
aveva pagato all'attrice prima di questo giudizio l'importo di € 9.032,00 (€ CP_1
1.845,00 in data 13/12/2023 e € 7.187,00 in data 27/3/2024);
• infondata e comunque eccessiva era anche la pretesa di € 585,60 pel noleggio di un veicolo sostitutivo durante il tempo di riparazione della vettura, sottolineando che le fatture sub docc. 4 e 6 dell'attrice (fatture peraltro emesse dalla stessa attrice) erano prive di valore probatorio, tanto più che oltre alla loro unilateralità doveva considerarsi che esse provenivano da una carrozzeria avente interesse (almeno astratto) a sovrastimare il danno;
• mancava invece del tutto il doc. 5 (descritto dall'attrice come “contratto di noleggio veicolo sostitutivo”), sicché la pretesa in questione era del tutto indimostrata, fermo il fatto che il perito incaricato dalla aveva indicato un periodo di fermo più breve CP_1 rispetto ai giorni cui il noleggio pareva riferito;
• infondata era anche la domanda di interessi e dunque la somma già versata all'attrice era integralmente satisfattiva di ogni pretesa. La convenuta quindi concludeva chiedendo: “Rigettare la domanda attorea perché infondata … (anche per effetto del concorso di colpa di cui si chiede l'accertamento). Accertare e dichiarare che ha offerto e pagato in favore dell'attrice, prima dell'introduzione del presente CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 6 giudizio, € 9.032,00 (€ 1.845,00 in data 13/12/2023 e € 7.187,00 in data 27/3/2024), e accertare e dichiarare che tali somme sono satisfattive di ogni avversario diritto e/o pretesa e, pertanto, rigettare ogni ulteriore pretesa.
In mero subordine … accertare il (concorso del) fatto colposo del sig. nella CP_4 causazione del sinistro del 3/11/2023 e dei danni conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che il sig. avrebbe CP_4 potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
decurtare dalle somme che venissero eventualmente ritenute dovute le somme già pagate da ante causam”. CP_1
Il convenuto i costituiva con comparsa depositata il 28.11.2024 nella quale: CP_3
• premesso che appariva applicabile l'a. 2054/2 cc, egli non contestava che nel comune di Spino d'Adda verso le 19.50 del 3.11.2023 si fosse verificato l'incidente stradale;
• egli si rimetteva “alle valutazioni peritali già espresse dalla compagnia assicurativa” ma osservava che “l'attuale domanda attorea appare comunque sprovvista di adeguati elementi probatori, volti a comprovare il nesso eziologico tra il lamentato danno patrimoniale e la condotta del sig. ; CP_3
• parte attrice infatti si era “sommariamente limitata a produrre svariate riproduzioni fotografiche (doc. 3 ctp), avulse da ogni contesto e prive di data certa e sicura riconducibilità al sinistro de quo” di modo che, essendo stato già riparato il veicolo e mancando “attività probatoria ante causam, le suddette fotografie ben potrebbero riguardare un successivo danno occorso all'autovettura Bentley Bentayga trg. FL795MB”;
• oltre a ciò, evidenziava che “la fattura di riparazione (doc. 4 ctp) reca la data di emissione del 13.02.2024, ovvero ben oltre tre mesi dopo l'evento pregiudizievole”, mentre la
“fattura relativa al noleggio dell'autovettura sostitutiva (doc. 6 ctp), [era] sprovvista di ogni datazione riferibile al periodo di ipotetico utilizzo”;
• invocava dunque l'a. 1227 cc “in tema di concorso colposo del creditore, derivante dal suo negligente ritardo nella riparazione e dei conseguenti maggiori costi di noleggio”;
• infine, eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita nei suoi confronti. Il convenuta uindi concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE -Accertare il difetto di CP_3 procedibilità della domanda ex adverso introdotta, per omesso esperimento della negoziazione assistita, ex d.l. n. 132/2014, nei confronti del sig. e per l'effetto, -Rigettare la CP_3 domanda di siccome improcedibile. IN VIA PRINCIPALE: -Accertare l'entità Parte_1 del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivato all'attore, e, per l'effetto… -Condannare la compagnia assicurativa al pagamento di tutte le somme … dovute a Controparte_9 controparte”.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 7 All'udienza di prima comparizione tenuta il 16.4.2025, con ordinanza 22.4.2025 veniva respinta l'eccezione di improcedibilità (alla luce del doc. 9 prodotto dall'attrice il 6.3.2025) e veniva ammessa una prova testimoniale. All'udienza del 27.5.2025 veniva quindi interrogato il testimone e veniva Testimone_2 quindi dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del giorno 17/07/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente, sicché il giudice pronuncia ora questa sentenza.
I motivi della decisione
Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia della convenuta soc. Controparte_6
, che malgrado la rituale notifica (eseguita il 12/9/2024 con consegna della PEC inviata a
[...]
) non si è costituita. Email_1
Nel modulo di constatazione amichevole, prodotto dall'attrice sub doc. 2, i due conducenti indicarono come unica “testimone” (cioè la proprietaria dell'auto Parte_2
NT) e nelle rispettive colonne “circostanze dell'incidente” barrarono soltanto due caselle, cioè:
• quanto al veicolo A (cioè la NT condotta dal ) risulta barrata solo la casella Pt_2
8 che recita “tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila”;
• quanto al veicolo B (cioè la condotta dal convenuto risulta barrata CP_10 CP_3 solo la casella 4 che recita “usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale”;
• nessun'altra casella risulta barrata dai conducenti che firmarono quel modulo, e in particolare non risulta barrata la casella 17 (che recita “non aveva osservato il segnale di precedenza o il semaforo rosso”).
Nel campo 14 (“osservazioni”) riservato al conducente A, il scrisse: “il veicolo B usciva Pt_2 da un parcheggio senza assicurarsi che non provenisse nessuno” Nel campo 14 (“osservazioni”) riservato al conducente B (ossia, il convenuto , si legge : “il CP_3 veicolo A mi sembrava sufficientemente distante per poter permettere l'immissione nel tratto stradale” ma l'intera frase risulta poi cancellata nel modo seguente:
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 8 Dal modulo di constatazione amichevole, inoltre, si ricava che l'unico veicolo che riportò danni fu quello della . Tali danni sono descritti nel modulo (campo 11) nel modo seguente: Pt_2
portiera ant. e post. lato DX,
paraurti e parafando ant. e post. lato DX,
ruota ant. destra. Nel campo 11 del veicolo B (VW PASSAT) per contro si legge: “Danni visibili al veicolo B: nessuno”.
Ancora, come si rileva dal dettaglio del modulo di constatazione amichevole sopra riportato, il campo 10 (schema grafico del punto iniziale dell'urto) pel veicolo A indica tre distinti punti sul lato destro della NT, mentre il campo 10 della parte riservata al veicolo B non indica nessun punto d'urto.
Tutte le foto dei danni alla NT prodotte sub doc. 3 attrice furono manifestamente scattate nell'officina di riparazione, e comunque non sul luogo del sinistro.
Nel video di quarantasette secondi prodotto sub doc. 9 e descritto come “riproduzione video registrato subito dopo il sinistro” si vede per buona parte del tempo (fino al secondo 18) solo un tratto di strada, dopo di che si vede l'auto dei Carabinieri, la targa del veicolo NT, il parafango posteriore destro e lo pneumatico (che risulta gonfio ma in nessun modo danneggiato), per meno di due secondi si scorge la parte inferiore della fiancata destra (ove si intravvede solo un modestissimo danno, sostanzialmente un graffio, alla parte posteriore), al secondo 35 un danno apparentemente all'indicatore di direzione e al parafango anteriore, al secondo 38 la ruota
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 9 anteriore gonfia (e senza nessun apparente indizio di danni), al secondo 39 danni alla parte anteriore del parafango anteriore.
Nel video di un minuto e diciassette secondi prodotto dall'attrice sub doc. 10 e descritto come
“riproduzione video registrato il giorno successivo e con la luce solare” si vede per buona parte del tempo il medesimo tratto di strada con insistenza sul guardrail, si riconosce poi l'area di sosta con parcheggio da cui (deve presumersi) uscì la In particolare, al secondo 70 (cioè, CP_10 un minuto e dieci secondi) si vede nitidamente la segnaletica stradale verticale, ossia il cartello recante il limite di velocità (70 km/h).
Diversamente da quanto opina l'attrice, dunque, la constatazione amichevole non contiene nessuna confessione del convenuto circa la sua asserita esclusiva responsabilità nel causare il CP_3 sinistro, né contiene qualsivoglia elemento che possa portare a una simile conclusione, di modo che le circostanze sin qui enucleate impongono definitivamente di affermare che:
• non vi fu alcun urto fra le due autovetture (né del resto l'attrice allega il contrario);
• la descrizione del sinistro fatta (e poi cancellata) dall' onsente al più di ritenere che CP_3
l'autovettura abbia cagionato una turbativa alla circolazione;
CP_10
• conseguentemente, in mancanza di elementi univoci (anzi, in mancanza di qualsivoglia altro elemento di prova) idonei a superare la presunzione ex a. 2054/2 cc, deve concludersi che il sinistro va al più ascritto alla pari presunta responsabilità dei due veicoli;
• i danni riportati (unicamente) che l'attrice ritiene essere stati riportati in quel sinistro dal veicolo della sono di tale gravità, estensione e importanza che non può Pt_2 ragionevolmente giustificarsi altro che con una velocità non opportunamente commisurata ai luoghi: è appena il caso di ricordare che in quel tratto vigeva il limite di settanta chilometri orari, e una tale gravità dei danni risulta di fatto incompatibile col rispetto di quel limite;
in ogni caso, l'entità dei danni della NT e la mancanza di danni alla impongono di escludere che al conducente di quest'ultima possano essere CP_10 ascritte specifiche violazioni (salvo l'ipotizzabile omessa concessione della precedenza nell'uscire dal parcheggio, pur dovendosi osservare che ciò ben può essere dipeso dal fatto che la distanza della NT suggeriva la possibilità della manovra, che non poté essere portata a termine a causa dell'eccessiva velocità della medesima NT);
• i danni riconoscibili nel filmato che si assume girato subito dopo il sinistro (doc. 9 attrice), considerando anche la generica descrizione rilevabile nella constatazione amichevole, non costituiscono prova sufficiente della giustificazione delle riparazioni delle quali l'attrice chiede ora il risarcimento, quale cessionaria del credito della proprietaria della NT, cioè dell'auto che fu riparata proprio presso la stessa officina dell'attrice, la quale dunque ha di fatto quantificato unilateralmente l'importo che ora pretende;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 10 • per questa ragione, la contestazione dell'attrice circa l'inammissibilità della valutazione operata dal perito incaricato dall'assicuratore (la cui relazione il medesimo, interrogato quale testimone, ha interamente confermato) appare infondata.
D'altro canto, proprio il filmato prodotto dall'attrice porta a ritenere che non siano dovuti gli importi esposti nella fattura 100 del 13 febbraio 2024 (oltre tre mesi dopo il sinistro del 3 novembre 2023) per l'intera sostituzione di: paraurti superiore destro parte anteriore, paraurti anteriore destro parte inferiore, parafango anteriore DX, paraurti post. parte sup., per i quali la suddetta fattura (doc. 4 attrice) espone rispettivamente € 2.415, 2.530, 5.405, 4.484, e così in totale EUR 14.834.
La circoscritta estensione dei danni visibili, infatti, non appare affatto tale da imporre l'integrale sostituzione di tutti i pezzi in discorso, sicché al più può riconoscersi, per la loro riparazione senza sostituzione, un importo pari alla metà del totale suddetto, e così € 7.500,00.
Inoltre nessun indizio l'attrice ha fornito circa l'effettiva necessità di sostituire tutti e quattro i pneumatici, che nel filmato suddetto risultano in normali condizioni. L'importo per essi esposto nella fattura (€ 3.780) dev'essere dunque espunto a sua volta.
Di conseguenza, dall'imponibile totale della fattura (€ 28.334) devono essere sottratti (in quanto ingiustificati) sia l'importo di € 7.500 sia l'importo di € 3.780, ciò che porta l'imponibile a € 17.054. Tenendo conto del pari concorso di responsabilità, alla danneggiata sarebbe stata risarcibile solo la metà della cifra suddetta, ossia soltanto € 8.527,00. Non essendovi prova che l'importo fatturato sia mai stato effettivamente pagato dalla proprietaria dell'autovettura NT (che anzi ha ceduto tale suo credito alla società odierna attrice) deve perciò escludersi che su tale imponibile sia dovuta anche l'IVA.
In conclusione, considerato che incontestatamente l'attrice ha già incassato dall'assicuratore il complessivo importo di € 9.032,00 (di cui € 1.845,00 al 13 dicembre 2023 cioè ancor prima delle riparazioni, e € 7.187,00 in data 27 marzo 2024, dunque già il mese successivo all'emissione della fattura n° 100 del 13 febbraio 2024), appare evidente che l'importo già versato alla Parte_1
è pienamente satisfattivo della pretesa che la stessa società ha qui azionato, restando
[...] assorbita ogni altra considerazione a proposito del costo del noleggio. Al riguardo, non è inutile ricordare che il corrispondente importo (€ 480 imponibili per otto giorni, come da fattura 101 del 13.2.2024) dovrebbe essere comunque ridotto in ragione della ipotizzabile minor durata delle riparazioni rispetto alle 53 ore esposte in fattura, cui conseguirebbe una minore durata del noleggio. In ogni caso, l'importo già incassato si appalesa comprensivo anche del costo fatturato per tale noleggio.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 11 Riepilogando, l'importo già versato all'attrice è certamente maggiore di quanto effettivamente le sarebbe spettato alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sicché nessuna ulteriore cifra le è dovuta e la domanda dev'essere quindi interamente rigettata.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite dei due convenuti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai parametri medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta da ciascuno dei due convenuti e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) dichiara la contumacia della convenuta soc. ; Controparte_6
(2) applicata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti e accertato che l'attrice ha già incassato importo maggiore del risarcimento spettantele, respinge la domanda proposta dall'attrice soc. Parte_1
(3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta soc. le spese di lite, liquidate CP_5 in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(4) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in € CP_3
4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 6 novembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33006 / 2024 - pag. 12