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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 300/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ) residente a [...] CodiceFiscale_1
Cairoli n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Campanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marotta, Via Montegrappa n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
16.01.1964 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco Stili ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Olaf Palme n. 38
AS BR (PG), in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellata=
pagina 1 di 10 OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 02.09.2024;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 4.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 30.11.2021, ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Spoleto proponendo Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto con il quale quest'ultima gli intimava il pagamento della somma di €.9.618,75, a titolo di corrispettivo del mantenimento per il figlio in forza della sentenza di divorzio n. 840/2019, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 19.10.2008.
A fondamento dell'opposizione esponeva: a) di aver corrisposto direttamente al figlio,
divenuto maggiorenne, quanto dovuto a titolo di mantenimento, tramite versamento diretto su conto corrente al medesimo intestato;
b) che il figlio, previamente incaricato e autorizzato dalla madre, aveva incassato in nome e per conto della stessa gli assegni che l'opponente doveva pagare per il mantenimento.
Sulla base di quanto esposto l'opponente chiedeva che, previa sospensione dell'esecutività del titolo, fosse dichiarata l'inesistenza del diritto della di Pt_1
procedere esecutivamente per le somme azionate con il precetto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 09.02.2022 si costituiva in giudizio che Parte_1
resisteva alla domanda di parte attrice assumendo di non aver mai autorizzato il figlio a ricevere direttamente dal padre il contributo al mantenimento e che, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, egli aveva deciso del tutto unilateralmente.
pagina 2 di 10 In conformità di quanto dedotto la convenuta concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c, al risarcimento del danno per aver agito in mala fede, oltre alla condanna al pagamento alle spese di lite.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta, la rinviava per la precisazione della conclusione e contestuale discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c.; quindi, all'esito della discussione orale, il Tribunale di Spoleto, con sentenza n.
835/2022, pubblicata il 30.11.2022, rigettava l'opposizione condannando CP_1
al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €.1.696,00, oltre spese
[...]
generali ed accessori di legge.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 835/2022 ha interposto appello Pt_1
per il seguente motivo:
[...]
1. “Errata applicazione del D.M. 55/2014 (da ultimo 147/22) e violazione dall'art. 2233
comma 2 c.c. – difetto di motivazione. Richiesta: riforma della sentenza con
integrazione della liquidazione delle spese processuali maturate per tutte le fasi
effettivamente svolte.”
Ritiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in un errore in relazione al capo relativo alle spese liquidate, laddove sono state considerate le sole fasi processuali di
“studio e introduttiva” -ritenute le uniche effettivamente svolte- mentre non sono stati presi in considerazione -e liquidati- i compensi dovuti per la fase istruttoria e per quella decisoria.
Infatti il giudice di prime cure, se pur nell'esposizione della vicenda processuale avesse indicato tutte le fasi giudiziali svolte in primo grado, nel dispositivo ha mancato di liquidare a carico della parte soccombente i compensi professionali maturati per la fase istruttoria e quella decisionale, tralasciando, altresì, di esporre qualsiasi motivazione a pagina 3 di 10 fondamento della disposta riduzione delle fasi di giudizio liquidate.
In conformità del dedotto motivo parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza nel capo relativo alle spese di lite, con integrazione delle stesse sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (da ultimo 147/2022) e considerando tutte le fasi effettivamente svolte, determinando quindi il complessivo ammontare in €. 5.077,00,
oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.
Con comparsa di risposta del 28.08.2023 si è costituito il quale Controparte_1
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura al difensore, assumendo che quella richiamata in atti è riferita esclusivamente al giudizio di primo grado n. 2503/2021 R.g. del Tribunale;
nel merito l'appellato ha contestato la fondatezza dell'impugnazione domandandone il rigetto e proponendo, altresì, appello incidentale per il seguente motivo: “Violazione e/o errata applicazione degli art. 91 e 92
c.p.c. Richiesta: riforma della sentenza con compensazione delle spese di lite”. Sostiene
CP_ infatti il che la sentenza sia errata in punto di spese, a motivo che il giudice di prime cure ha disposto la condanna integrale a carico della parte soccombente anziché disporre la compensazione tra le parti ai sensi dell'art.92 c.p.c., avendone facoltà.
CP_ Ha precisato il di non essere un debitore insolvente, ma un padre che ha sempre pagato il mantenimento direttamente al figlio anziché alla ex moglie, confidando sull'apparenza della legittimità del suo comportamento ed in ciò indotto dal contegno della stessa.
CP_ Sulla base delle argomentazioni svolte il ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale, la riforma della sentenza gravata nel capo relativo alle spese di lite (da compensare integralmente), con condanna della l rimborso delle spese di lite del secondo grado di giudizio. Pt_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore, in assenza di attività
pagina 4 di 10 istruttoria, esaurita la trattazione, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 06.11.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Per ragioni di priorità logica va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata in relazione all'asserito difetto di procura del difensore dell'appellante.
Ritiene questa Corte che l'eccezione sia infondata.
Occorre infatti osservare che l'impugnazione avverso la sentenza n. 835/2022 del
Tribunale di Spoleto è stata proposta richiamando la procura speciale alle liti rilasciata da in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 08.02.2022, Parte_1
depositata nel giudizio di opposizione a precetto rubricato al n. 2503/2021 RG del
Tribunale di Spoleto.
Orbene, con la citata procura l'avv. Davide Campanelli era stato delegato a rappresentare e difendere la cliente “in ogni fase e grado del giudizio di opposizione a
precetto n. 2503/2021 RG promosso avanti al Tribunale di Spoleto dal signor
[...]
”. CP_1
Data la chiara espressione letterale è evidente la volontà della di conferire al Pt_1
difensore nominato il mandato non solo per il primo grado del procedimento n.
2503/2021 RG dinanzi al Tribunale di Spoleto, ma di estenderlo anche per quello,
eventuale, di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso.
In pratica il contenuto della procura rilasciata implica il superamento della presunzione pagina 5 di 10 di conferimento solo al primo grado del processo, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c.
(Cass. Cass. 27298/2019).
L'eccezione è, dunque, infondata e viene respinta.
****
Passando all'esame del merito dell'appello principale occorre rilevare che, con un unico motivo, parte appellante ha denunciato la violazione del D.M. 55/2014 (da ultimo D.M.
147/2022), lamentando che il Tribunale non abbia riconosciuto alcun compenso né per la fase istruttoria - benché fossero state depositate le memorie autorizzate ex art. 183,
comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. - né per quella decisoria, sebbene il giudizio sia stato definito con sentenza.
Secondo parte appellante, limitare la liquidazione alla sola fase di studio ed a quella introduttiva senza addurre alcuna motivazione in ordine alla mancata liquidazione delle restanti fasi configura una carenza argomentativa che si esplica nel vizio di difetto di motivazione della pronuncia, oltreché nell'errata applicazione delle norme di legge relative ai parametri forensi e all'art. 2233 c.c.
Il motivo è fondato.
La decisione del Tribunale laddove nella liquidazione delle spese di lite considera quali
“fasi processuali effettivamente svolte” solo quella di “studio e introduttiva” (cfr. pag. 5
della sentenza impugnata), non può essere condivisa.
Il deposito documentale e la formulazione della richiesta di prova per testi articolate dall'odierna appellante nella memoria 183, comma 6 n. 2 c.p.c. del 16.05.2022, così
come le repliche alle richieste istruttorie avversarie, contenute nella memoria 183,
comma 6 n. 3 c.p.c. del 03.06.2022 (cfr. fascicolo di primo grado di parte appellante)
ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, dell'art. 4 comma quinto, lettera d), D.M. 55/14
pagina 6 di 10 (come modificato dal D.M. 147/2022).
Detta elencazione, infatti, include - tra le altre - le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali.
Sul punto, con pronunciamento condiviso da questa Corte, la Cassazione ha statuito che
“per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività
prestata trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014 che prevede anche
la fase istruttoria (Cass. n. 16770 del 2019; Cass. n. 38477 del 2021). Quest'ultima
include, con elencazione non tassativa, le attività indicate nell'art. 4, lettera c), e quindi
l'esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell'istruttoria, delle
acquisizioni documentali (Cass. n. 38477 del 2021), dei provvedimenti del giudice da
cui possa desumersi la non necessità di provvedere all'istruzione stessa (tra i quali in un
giudizio di opposizione a provvedimento monitorio v. Cass. 20993 del 2020)”.
Per quanto concerne, invece, la fase decisionale la lettera d) del medesimo art. 4, sopra citato prevede, tra le molteplici attività elencate, le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio.
Orbene, osserva la Corte che nel caso in esame tali attività sono state effettivamente svolte dalla difesa di parte appellante, la quale nel termine indicato dal Giudice a verbale dell'udienza a trattazione scritta del 14.09.2022 ha depositato le note conclusionali, la pagina 7 di 10 nota spese (cfr. note conclusionali del 9.11.22 in fascicolo di primo grado dell'appellante), ed ha quindi discusso oralmente la causa all'udienza del 30.11.2022,
esaminando infine la sentenza (poi impugnata).
Anche sotto tale profilo è nuovamente intervenuta la Cassazione con un recente pronunciamento (Cass., Sez. II, Ord., 19 settembre 2023, n. 26483), condiviso da questa
Corte, con il quale nel confermare il proprio orientamento ha ribadito che al difensore spettano i compensi per la fase decisionale anche nella ipotesi in cui (e non è questo il caso) non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica,
poiché detta fase, ai sensi dell'art.4 comma 5 lett. d) D.M. 55/2014, comprende lo svolgimento di varie attività tra le quali la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.
Alla luce di quanto esposto non v'è dubbio alcuno che nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado si debba tener conto delle fasi effettivamente svolte e,
dunque, anche della fase istruttoria e conclusiva del giudizio, ciò - ritiene questa Corte -
secondo i parametri minimi (stante la ridotta attività effettivamente svolta per ciascuna fase) applicabili per lo scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 55/2014 (da ultimo D.M. 147/2022) e segnatamente €.840,00 per la fase istruttoria ed €.851,00 per quella decisionale.
L'appello principale è, dunque, fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
*****
Dall'accoglimento dell'appello principale deriva, come necessaria conseguenza, il rigetto dell'appello incidentale proposto da avente ad oggetto il Controparte_1
capo della sentenza con cui il Tribunale ha disposto a suo carico la condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti.
A ben vedere, infatti, la decisione è sul punto immune da censure, avendo il primo pagina 8 di 10 giudice fatto corretta applicazione del principio della soccombenza previsto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Né, ritiene questa Corte che vi possa essere spazio per applicare il diverso principio della compensazione delle spese invocato dall'appellante incidentale, posto che, nella fattispecie, non ricorre alcuna delle ipotesi previste ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.,
non configurandosi né una soccombenza reciproca, né concorrendo “altre gravi ed
eccezionali ragioni”, non essendo infatti tale la condizione soggettiva di CP_1
(opponente/appellante incidentale) che scientemente e, nonostante il diniego al
[...]
consenso espresso da (opposta/appellante principale), ha deciso comunque di Parte_1
eseguire il pagamento in favore di un soggetto terzo (figlio) diverso dal destinatario (art. 1188 c.c.), in assenza di autorizzazione e/o di successiva ratifica da parte di quest'ultimo
(cfr. Doc. 1, 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione in primo grado, nonché
messaggio WhatsApp in doc. 13 memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte appellante
– in fascicolo di primo grado di parte appellante: “Con il divorzio abbiamo optato per il
mantenimento indiretto, per cambiarlo occorre fare un istanza al giudice … ti chiedo di
Per_ informarti per evitare a l'imbarazzo” ; “Io non faccio nulla … e non voglio più
neanche parlare”).
L'appello incidentale va quindi rigettato.
****
Da tutto quanto sopra esposto deriva che l'appello principale debba essere accolto nei termini precisati, con conseguente riforma della sentenza impugnata, mentre l'appello incidentale va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e dell'estrema semplicità della causa, che giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e, sull'appello incidentale Parte_1 Controparte_1
proposto da , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_1
- Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (n.
835/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto il 30.11.2022) condanna Controparte_1
al rimborso in favore di delle spese di lite sostenute per il primo grado di Parte_1
giudizio che liquida in complessivi €.3.387,00 (di cui €. 919,00 per la fase di studio, €.
777,00 per la fase introduttiva, €.840,00 per la fase istruttoria ed €.851,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, IVA ed accessori di legge;
- Respinge l'appello incidentale;
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
nel presente grado di giudizio che liquida in €. 1.458,00 per compensi ed €. 174,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 25 febbraio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 300/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ) residente a [...] CodiceFiscale_1
Cairoli n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Campanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marotta, Via Montegrappa n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
16.01.1964 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco Stili ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Olaf Palme n. 38
AS BR (PG), in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellata=
pagina 1 di 10 OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 02.09.2024;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 4.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 30.11.2021, ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Spoleto proponendo Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto con il quale quest'ultima gli intimava il pagamento della somma di €.9.618,75, a titolo di corrispettivo del mantenimento per il figlio in forza della sentenza di divorzio n. 840/2019, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 19.10.2008.
A fondamento dell'opposizione esponeva: a) di aver corrisposto direttamente al figlio,
divenuto maggiorenne, quanto dovuto a titolo di mantenimento, tramite versamento diretto su conto corrente al medesimo intestato;
b) che il figlio, previamente incaricato e autorizzato dalla madre, aveva incassato in nome e per conto della stessa gli assegni che l'opponente doveva pagare per il mantenimento.
Sulla base di quanto esposto l'opponente chiedeva che, previa sospensione dell'esecutività del titolo, fosse dichiarata l'inesistenza del diritto della di Pt_1
procedere esecutivamente per le somme azionate con il precetto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 09.02.2022 si costituiva in giudizio che Parte_1
resisteva alla domanda di parte attrice assumendo di non aver mai autorizzato il figlio a ricevere direttamente dal padre il contributo al mantenimento e che, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, egli aveva deciso del tutto unilateralmente.
pagina 2 di 10 In conformità di quanto dedotto la convenuta concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c, al risarcimento del danno per aver agito in mala fede, oltre alla condanna al pagamento alle spese di lite.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta, la rinviava per la precisazione della conclusione e contestuale discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c.; quindi, all'esito della discussione orale, il Tribunale di Spoleto, con sentenza n.
835/2022, pubblicata il 30.11.2022, rigettava l'opposizione condannando CP_1
al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €.1.696,00, oltre spese
[...]
generali ed accessori di legge.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 835/2022 ha interposto appello Pt_1
per il seguente motivo:
[...]
1. “Errata applicazione del D.M. 55/2014 (da ultimo 147/22) e violazione dall'art. 2233
comma 2 c.c. – difetto di motivazione. Richiesta: riforma della sentenza con
integrazione della liquidazione delle spese processuali maturate per tutte le fasi
effettivamente svolte.”
Ritiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in un errore in relazione al capo relativo alle spese liquidate, laddove sono state considerate le sole fasi processuali di
“studio e introduttiva” -ritenute le uniche effettivamente svolte- mentre non sono stati presi in considerazione -e liquidati- i compensi dovuti per la fase istruttoria e per quella decisoria.
Infatti il giudice di prime cure, se pur nell'esposizione della vicenda processuale avesse indicato tutte le fasi giudiziali svolte in primo grado, nel dispositivo ha mancato di liquidare a carico della parte soccombente i compensi professionali maturati per la fase istruttoria e quella decisionale, tralasciando, altresì, di esporre qualsiasi motivazione a pagina 3 di 10 fondamento della disposta riduzione delle fasi di giudizio liquidate.
In conformità del dedotto motivo parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza nel capo relativo alle spese di lite, con integrazione delle stesse sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (da ultimo 147/2022) e considerando tutte le fasi effettivamente svolte, determinando quindi il complessivo ammontare in €. 5.077,00,
oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.
Con comparsa di risposta del 28.08.2023 si è costituito il quale Controparte_1
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura al difensore, assumendo che quella richiamata in atti è riferita esclusivamente al giudizio di primo grado n. 2503/2021 R.g. del Tribunale;
nel merito l'appellato ha contestato la fondatezza dell'impugnazione domandandone il rigetto e proponendo, altresì, appello incidentale per il seguente motivo: “Violazione e/o errata applicazione degli art. 91 e 92
c.p.c. Richiesta: riforma della sentenza con compensazione delle spese di lite”. Sostiene
CP_ infatti il che la sentenza sia errata in punto di spese, a motivo che il giudice di prime cure ha disposto la condanna integrale a carico della parte soccombente anziché disporre la compensazione tra le parti ai sensi dell'art.92 c.p.c., avendone facoltà.
CP_ Ha precisato il di non essere un debitore insolvente, ma un padre che ha sempre pagato il mantenimento direttamente al figlio anziché alla ex moglie, confidando sull'apparenza della legittimità del suo comportamento ed in ciò indotto dal contegno della stessa.
CP_ Sulla base delle argomentazioni svolte il ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale, la riforma della sentenza gravata nel capo relativo alle spese di lite (da compensare integralmente), con condanna della l rimborso delle spese di lite del secondo grado di giudizio. Pt_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore, in assenza di attività
pagina 4 di 10 istruttoria, esaurita la trattazione, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 06.11.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Per ragioni di priorità logica va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata in relazione all'asserito difetto di procura del difensore dell'appellante.
Ritiene questa Corte che l'eccezione sia infondata.
Occorre infatti osservare che l'impugnazione avverso la sentenza n. 835/2022 del
Tribunale di Spoleto è stata proposta richiamando la procura speciale alle liti rilasciata da in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 08.02.2022, Parte_1
depositata nel giudizio di opposizione a precetto rubricato al n. 2503/2021 RG del
Tribunale di Spoleto.
Orbene, con la citata procura l'avv. Davide Campanelli era stato delegato a rappresentare e difendere la cliente “in ogni fase e grado del giudizio di opposizione a
precetto n. 2503/2021 RG promosso avanti al Tribunale di Spoleto dal signor
[...]
”. CP_1
Data la chiara espressione letterale è evidente la volontà della di conferire al Pt_1
difensore nominato il mandato non solo per il primo grado del procedimento n.
2503/2021 RG dinanzi al Tribunale di Spoleto, ma di estenderlo anche per quello,
eventuale, di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso.
In pratica il contenuto della procura rilasciata implica il superamento della presunzione pagina 5 di 10 di conferimento solo al primo grado del processo, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c.
(Cass. Cass. 27298/2019).
L'eccezione è, dunque, infondata e viene respinta.
****
Passando all'esame del merito dell'appello principale occorre rilevare che, con un unico motivo, parte appellante ha denunciato la violazione del D.M. 55/2014 (da ultimo D.M.
147/2022), lamentando che il Tribunale non abbia riconosciuto alcun compenso né per la fase istruttoria - benché fossero state depositate le memorie autorizzate ex art. 183,
comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. - né per quella decisoria, sebbene il giudizio sia stato definito con sentenza.
Secondo parte appellante, limitare la liquidazione alla sola fase di studio ed a quella introduttiva senza addurre alcuna motivazione in ordine alla mancata liquidazione delle restanti fasi configura una carenza argomentativa che si esplica nel vizio di difetto di motivazione della pronuncia, oltreché nell'errata applicazione delle norme di legge relative ai parametri forensi e all'art. 2233 c.c.
Il motivo è fondato.
La decisione del Tribunale laddove nella liquidazione delle spese di lite considera quali
“fasi processuali effettivamente svolte” solo quella di “studio e introduttiva” (cfr. pag. 5
della sentenza impugnata), non può essere condivisa.
Il deposito documentale e la formulazione della richiesta di prova per testi articolate dall'odierna appellante nella memoria 183, comma 6 n. 2 c.p.c. del 16.05.2022, così
come le repliche alle richieste istruttorie avversarie, contenute nella memoria 183,
comma 6 n. 3 c.p.c. del 03.06.2022 (cfr. fascicolo di primo grado di parte appellante)
ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, dell'art. 4 comma quinto, lettera d), D.M. 55/14
pagina 6 di 10 (come modificato dal D.M. 147/2022).
Detta elencazione, infatti, include - tra le altre - le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali.
Sul punto, con pronunciamento condiviso da questa Corte, la Cassazione ha statuito che
“per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività
prestata trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014 che prevede anche
la fase istruttoria (Cass. n. 16770 del 2019; Cass. n. 38477 del 2021). Quest'ultima
include, con elencazione non tassativa, le attività indicate nell'art. 4, lettera c), e quindi
l'esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell'istruttoria, delle
acquisizioni documentali (Cass. n. 38477 del 2021), dei provvedimenti del giudice da
cui possa desumersi la non necessità di provvedere all'istruzione stessa (tra i quali in un
giudizio di opposizione a provvedimento monitorio v. Cass. 20993 del 2020)”.
Per quanto concerne, invece, la fase decisionale la lettera d) del medesimo art. 4, sopra citato prevede, tra le molteplici attività elencate, le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio.
Orbene, osserva la Corte che nel caso in esame tali attività sono state effettivamente svolte dalla difesa di parte appellante, la quale nel termine indicato dal Giudice a verbale dell'udienza a trattazione scritta del 14.09.2022 ha depositato le note conclusionali, la pagina 7 di 10 nota spese (cfr. note conclusionali del 9.11.22 in fascicolo di primo grado dell'appellante), ed ha quindi discusso oralmente la causa all'udienza del 30.11.2022,
esaminando infine la sentenza (poi impugnata).
Anche sotto tale profilo è nuovamente intervenuta la Cassazione con un recente pronunciamento (Cass., Sez. II, Ord., 19 settembre 2023, n. 26483), condiviso da questa
Corte, con il quale nel confermare il proprio orientamento ha ribadito che al difensore spettano i compensi per la fase decisionale anche nella ipotesi in cui (e non è questo il caso) non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica,
poiché detta fase, ai sensi dell'art.4 comma 5 lett. d) D.M. 55/2014, comprende lo svolgimento di varie attività tra le quali la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.
Alla luce di quanto esposto non v'è dubbio alcuno che nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado si debba tener conto delle fasi effettivamente svolte e,
dunque, anche della fase istruttoria e conclusiva del giudizio, ciò - ritiene questa Corte -
secondo i parametri minimi (stante la ridotta attività effettivamente svolta per ciascuna fase) applicabili per lo scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 55/2014 (da ultimo D.M. 147/2022) e segnatamente €.840,00 per la fase istruttoria ed €.851,00 per quella decisionale.
L'appello principale è, dunque, fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
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Dall'accoglimento dell'appello principale deriva, come necessaria conseguenza, il rigetto dell'appello incidentale proposto da avente ad oggetto il Controparte_1
capo della sentenza con cui il Tribunale ha disposto a suo carico la condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti.
A ben vedere, infatti, la decisione è sul punto immune da censure, avendo il primo pagina 8 di 10 giudice fatto corretta applicazione del principio della soccombenza previsto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Né, ritiene questa Corte che vi possa essere spazio per applicare il diverso principio della compensazione delle spese invocato dall'appellante incidentale, posto che, nella fattispecie, non ricorre alcuna delle ipotesi previste ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.,
non configurandosi né una soccombenza reciproca, né concorrendo “altre gravi ed
eccezionali ragioni”, non essendo infatti tale la condizione soggettiva di CP_1
(opponente/appellante incidentale) che scientemente e, nonostante il diniego al
[...]
consenso espresso da (opposta/appellante principale), ha deciso comunque di Parte_1
eseguire il pagamento in favore di un soggetto terzo (figlio) diverso dal destinatario (art. 1188 c.c.), in assenza di autorizzazione e/o di successiva ratifica da parte di quest'ultimo
(cfr. Doc. 1, 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione in primo grado, nonché
messaggio WhatsApp in doc. 13 memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte appellante
– in fascicolo di primo grado di parte appellante: “Con il divorzio abbiamo optato per il
mantenimento indiretto, per cambiarlo occorre fare un istanza al giudice … ti chiedo di
Per_ informarti per evitare a l'imbarazzo” ; “Io non faccio nulla … e non voglio più
neanche parlare”).
L'appello incidentale va quindi rigettato.
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Da tutto quanto sopra esposto deriva che l'appello principale debba essere accolto nei termini precisati, con conseguente riforma della sentenza impugnata, mentre l'appello incidentale va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e dell'estrema semplicità della causa, che giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e, sull'appello incidentale Parte_1 Controparte_1
proposto da , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_1
- Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (n.
835/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto il 30.11.2022) condanna Controparte_1
al rimborso in favore di delle spese di lite sostenute per il primo grado di Parte_1
giudizio che liquida in complessivi €.3.387,00 (di cui €. 919,00 per la fase di studio, €.
777,00 per la fase introduttiva, €.840,00 per la fase istruttoria ed €.851,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, IVA ed accessori di legge;
- Respinge l'appello incidentale;
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
nel presente grado di giudizio che liquida in €. 1.458,00 per compensi ed €. 174,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 25 febbraio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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