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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/06/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 592/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 592 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. VESCIO LIDIA ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme, via Rohlfs n. 52;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. RAVENNA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Belfiore n. 1;
-Appellata-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 3281/2022 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3281/2022 pubblicata in data 22.12.2022, pronunciandosi sulle domande avanzate da nei confronti di ha dichiarato la Controparte_1 Parte_1 risoluzione del contratto “Progetto Eureka” n. 331190/G, stipulato tra le parti in data 21.5.2020, per inadempimento della convenuta, condannando quest'ultima al pagamento di € 7.480,00 a titolo di penale, ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, oltre che al pagamento delle spese di lite. ha impugnato detta sentenza, affidandosi a due motivi di appello, con cui eccepisce la Parte_1 nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e lamenta l'ingiustizia della decisione in ordine alla sussistenza dell'inadempimento contrattuale. si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
***
È infondato il primo motivo di appello, con cui deduce che, poiché la legge impone alle Parte_1
imprese di dotarsi di casella di posta elettronica, ma non anche di munirsi di programmi che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale e poiché non disponeva di un Parte_1 programma per aprire i file “.p7m”, non riuscendo, quindi, a conoscerne il contenuto, la notifica dell'atto di citazione in primo grado, avvenuta via PEC, dovrebbe ripetersi in forma cartacea;
ciò in quanto “mancando la prova che il destinatario della notifica fosse in possesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, non vi è certezza che detto destinatario abbia effettivamente potuto prendere visione dell'atto notificato” (Trib. Lecce, ordinanza 16 marzo 2016).
La prospettata eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non può trovare accoglimento, aderendo questa Corte all'indirizzo secondo cui “La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto;
peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico,
l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per
l'esercizio della professione” (Cass. civ., n. 22320/2017) e secondo cui “Una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario competente la prescritta attestazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo PEC al attraverso il Consiglio dell'Ordine di Controparte_2 appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze” (Cass. Civ., n.15070/2014).
Nel caso di specie, la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC da parte del gestore di posta elettronica del destinatario ha reso legalmente certa l'avvenuta conoscenza del messaggio da parte di quest'ultimo, restando, di conseguenza, irrilevante la mancata apertura dei documenti allegati, dovuta unicamente all'incuria di la quale, con l'utilizzo di un minimo di diligenza, ben avrebbe Parte_1 potuto accedere al contenuto degli atti allegati alla notifica, contenente, peraltro, l'avvertimento che
“…L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente: Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it; 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale
e la consultazione del documento firmato. Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di : http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica- Controparte_3 della-firma-digitale”.
Con il secondo motivo di appello, censura nel merito la sentenza, laddove ha accertato Parte_1 la sussistenza dell'adempimento dell'attrice e del suo diritto al pagamento del Controparte_1
corrispettivo, sulla base del dato del mero ottenimento da parte della cliente del contributo relativo al
“bando Voucher Digitale 4.0. per l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie per l'anno 2020”, pur in mancanza della prova dello svolgimento di qualsivoglia attività di consulenza relativa alla partecipazione a tale bando.
Sottolinea l'appellante che l'esistenza del bando era stato segnalato da di Persona_1 Parte_1
a durante una riunione tenutasi in data 29.5.2020; che il bando, avente ad oggetto Controparte_1
l'erogazione di un voucher da utilizzare per l'acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla realizzazione dell'idea proposta dal beneficiario, era stato trovato per caso su internet, letto e Per_ analizzato dal il quale, durante la menzionata riunione, aveva comunicato che avrebbe provveduto personalmente a inviare la domanda di partecipazione, che implicava la mera compilazione di dati relativi alla società, non richiedendo nessun tipo di attività di consulenza o di valutazione, né tantomeno l'elaborazione di una progettazione o la condivisione della stessa da parte di Quest'ultima, pertanto, non avrebbe diritto al pagamento di un corrispettivo Controparte_1 per un'attività di consulenza mai svolta e, di conseguenza, non sussisterebbe alcun inadempimento in capo a Controparte_4
, infine, che, anche qualora venisse accertato l'effettivo espletamento di un'attività
[...] Parte_1
di consulenza da parte della società appellata, il corrispettivo richiesto sarebbe sproporzionato, in quanto quasi pari al contributo erogato per ottenere i servizi di consulenza, di 6.000,00 € + iva;
e che l'attività svolta documentata mediante appositi report di lavoro mensili, non Controparte_1
aveva raggiunto il monte ore minimo (40 h) previsto dal contratto all'art. 2, rubricato “Obblighi Di
”. CP_1
Il motivo è infondato.
È evidente l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto “Progetto Parte_1
Eureka”, a fronte – all'opposto – dell'adempimento dell'attività di consulenza da parte di
[...]
provato dai verbali di riunione (docc.
4-14 fasc. appellata) e dalle richieste di incontro CP_1
inviate alla controparte (doc. 15) e, del resto, solo genericamente contestato dall'appellante, che si limita a lamentare il mancato svolgimento del quantitativo minimo di lavoro di 40 ore annue (come previsto dall'art. 2 del contratto), senza, tuttavia, considerare l'interruzione anticipata dei rapporti e la propria indisponibilità a partecipare alle riunioni proposte dalla controparte.
L'inadempimento, che giustifica la risoluzione del contratto e la condanna al pagamento di una penale ex art. 11.2 del medesimo (“in caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi atto e/o fatto attribuibile alla responsabilità del Cliente, questi dovrà corrispondere a una penale ex art. CP_1
1382 c.c…”), consiste non solo e non tanto nell'essersi la sottratta alle iniziative in chiave Parte_1
collaborativa assunte da (docc. 15, 17, 18) e nell'aver violato il patto di esclusiva Controparte_1
(di cui all'art. 7 del contratto), provvedendo in via autonoma alla partecipazione al “Bando Voucher
Digitali 4.0 anno 2020” e al conseguente ottenimento di un contributo statale, ma, soprattutto, nel non aver assolto all'obbligo di pagamento del corrispettivo;
obbligo sorto proprio in ragione del conseguimento di una erogazione di danaro dall'ente pubblico, a seguito della presentazione della domanda di partecipazione al bando citato, in violazione del patto di esclusiva.
Infatti, il contratto di cui è causa prevedeva che (cfr. doc. 2 fasc. appellata) “la prima rata in scadenza il 20.11.2020 sarà richiesta se il cliente avrà ottenuto un primo contributo”.
Pacifico, dunque, che abbia ricevuto un tale contributo, occorre chiedersi se, ai sensi Parte_1 degli accordi tra le parti, ai fini dell'insorgenza, in capo a del diritto al Controparte_1
pagamento della prima rata del corrispettivo, rilevi la mera circostanza dell'intervenuta elargizione di danaro pubblico in favore del cliente o se, invece, occorra che questa sia avvenuta grazie all'attività svolta al riguardo da Golden Group s.r.l., in esecuzione del contratto. L'appellante sostiene, invero, che l'erogazione del “Voucher digitale” fosse avvenuta a prescindere da qualsiasi attività di consulenza e progettazione da parte della società di consulenza, la quale non avrebbe, dunque, maturato il diritto al corrispettivo.
Tuttavia, non vi è dubbio che, contrariamente a quanto afferma l'obbligo di pagamento Parte_1
del corrispettivo sia sorto a prescindere dal fatto che il contributo economico sia stato da essa ottenuto autonomamente, al di fuori dell'incarico professionale affidato a Controparte_1
Ciò, innanzitutto, perché la clausola che condiziona la prima rata di compenso all'ottenimento di un contributo, letteralmente, non pone alcun limite riconducibile alle modalità di conseguimento del contributo medesimo.
Inoltre, la somma di cui lamenta l'omesso pagamento, costituisce, secondo Controparte_1
quanto previsto dall'art.
5.1 del “progetto Eureka”, la controprestazione di rispetto alla Parte_1
prestazione resa dalla controparte, che risulta aver regolarmente adempiuto, come già supra affermato. Tale somma è espressamente dovuta “per l'attività svolta ai sensi dell'art. 2.1.” e, dunque, spetta per il sol fatto che abbia svolto la propria attività di assistenza e Controparte_1 consulenza, documentata tramite “appositi Report di lavoro mensili”. All'ottenimento di determinati obiettivi (art. 2.2), invece, le parti hanno ricollegato altre forme di corrispettivo, in forma di premio di successo (art. 5.2.).
Di conseguenza, il fatto che la controprestazione di sia contrattualmente condizionata Parte_1 all'ottenimento di un primo contributo non significa richiedere a lo svolgimento Controparte_1
di attività diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui al punto 2.1. del contratto né il raggiungimento di un determinato risultato, ma solo subordinare il pagamento della prima rata del compenso al verificarsi di un evento, incertus an e quando.
Allora, negare a il corrispettivo, a fronte dello svolgimento dell'attività Controparte_1
contrattualmente dovuta, solo in quanto la condizione (ottenimento di un primo contributo) si è verificata non direttamente grazie a detta attività, ma per mezzo di un comportamento di Parte_1
– comportamento che, per giunta, costituisce inadempimento ex art. 7 del contratto – significherebbe lasciare la prestazione di Golden Group s.p.a. impagata, legittimando la violazione degli accordi da parte della Cliente.
Anzi, proprio l'art. 7, che regola gli effetti della violazione del patto di esclusiva, conferma l'irrilevanza delle modalità di ottenimento del contributo ai fini dell'insorgenza del diritto al corrispettivo in capo a Controparte_1
L'art. 7, stabilendo che “qualora l'attività avvenga in maniera autonoma o tramite altri soggetti, il
Cliente sarà comunque tenuto a riconoscere a i premi di approvazione di cui al CP_1 punto 5.2 lett. a e b”, sanziona detto inadempimento, tramite il riconoscimento a Controparte_1 di somme corrispondenti ai “premi di successo”, altrimenti normalmente collegati (art. 5.2) al raggiungimento di determinati obiettivi (di cui all'art. 2.2).
Se, dunque, all'inadempimento del patto di esclusiva consegue il riconoscimento di premi di approvazione, che rappresentano un quid pluris rispetto al corrispettivo base, a maggior ragione a spetta tale corrispettivo base. In altri termini, la violazione dell'esclusiva non Controparte_1 può avere l'effetto di impedire l'insorgenza del credito rappresentato dal compenso ex art. 5.1, che rappresenta il logico presupposto dei premi di approvazione espressamente riconosciuti dall'art. 7.
Non avendo adempiuto all'obbligo di pagamento, è corretta la statuizione, contenuta Parte_1 nella sentenza qui impugnata, di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appellante e la condanna di quest'ultima al pagamento della penale pattuita, nella misura di € 7.480,00. Penale che non è oggetto di specifica impugnazione, avendo lamentato la sola eccessività del Parte_1
corrispettivo pattuito rispetto alla esiguità del contributo ottenuto, la cui rilevanza le parti hanno circoscritto all'importo dei premi di risultato di cui al punto 5.2 del progetto. Sicché la congruità del corrispettivo – comunque sindacabile non in sé, ma solo in quanto richiamato dalla clausola penale per la determinazione della sanzione – non può essere valutata assumendo come parametro l'importo dell'erogazione ottenuta (di circa € 9.000,00).
Ne consegue pertanto che l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex
D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma
1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3281/2022 del Tribunale di Bologna ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Così deciso in Bologna il 13.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 592 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. VESCIO LIDIA ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme, via Rohlfs n. 52;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. RAVENNA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Belfiore n. 1;
-Appellata-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 3281/2022 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3281/2022 pubblicata in data 22.12.2022, pronunciandosi sulle domande avanzate da nei confronti di ha dichiarato la Controparte_1 Parte_1 risoluzione del contratto “Progetto Eureka” n. 331190/G, stipulato tra le parti in data 21.5.2020, per inadempimento della convenuta, condannando quest'ultima al pagamento di € 7.480,00 a titolo di penale, ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, oltre che al pagamento delle spese di lite. ha impugnato detta sentenza, affidandosi a due motivi di appello, con cui eccepisce la Parte_1 nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e lamenta l'ingiustizia della decisione in ordine alla sussistenza dell'inadempimento contrattuale. si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
***
È infondato il primo motivo di appello, con cui deduce che, poiché la legge impone alle Parte_1
imprese di dotarsi di casella di posta elettronica, ma non anche di munirsi di programmi che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale e poiché non disponeva di un Parte_1 programma per aprire i file “.p7m”, non riuscendo, quindi, a conoscerne il contenuto, la notifica dell'atto di citazione in primo grado, avvenuta via PEC, dovrebbe ripetersi in forma cartacea;
ciò in quanto “mancando la prova che il destinatario della notifica fosse in possesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, non vi è certezza che detto destinatario abbia effettivamente potuto prendere visione dell'atto notificato” (Trib. Lecce, ordinanza 16 marzo 2016).
La prospettata eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non può trovare accoglimento, aderendo questa Corte all'indirizzo secondo cui “La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto;
peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico,
l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per
l'esercizio della professione” (Cass. civ., n. 22320/2017) e secondo cui “Una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario competente la prescritta attestazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo PEC al attraverso il Consiglio dell'Ordine di Controparte_2 appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze” (Cass. Civ., n.15070/2014).
Nel caso di specie, la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC da parte del gestore di posta elettronica del destinatario ha reso legalmente certa l'avvenuta conoscenza del messaggio da parte di quest'ultimo, restando, di conseguenza, irrilevante la mancata apertura dei documenti allegati, dovuta unicamente all'incuria di la quale, con l'utilizzo di un minimo di diligenza, ben avrebbe Parte_1 potuto accedere al contenuto degli atti allegati alla notifica, contenente, peraltro, l'avvertimento che
“…L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente: Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it; 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale
e la consultazione del documento firmato. Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di : http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica- Controparte_3 della-firma-digitale”.
Con il secondo motivo di appello, censura nel merito la sentenza, laddove ha accertato Parte_1 la sussistenza dell'adempimento dell'attrice e del suo diritto al pagamento del Controparte_1
corrispettivo, sulla base del dato del mero ottenimento da parte della cliente del contributo relativo al
“bando Voucher Digitale 4.0. per l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie per l'anno 2020”, pur in mancanza della prova dello svolgimento di qualsivoglia attività di consulenza relativa alla partecipazione a tale bando.
Sottolinea l'appellante che l'esistenza del bando era stato segnalato da di Persona_1 Parte_1
a durante una riunione tenutasi in data 29.5.2020; che il bando, avente ad oggetto Controparte_1
l'erogazione di un voucher da utilizzare per l'acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla realizzazione dell'idea proposta dal beneficiario, era stato trovato per caso su internet, letto e Per_ analizzato dal il quale, durante la menzionata riunione, aveva comunicato che avrebbe provveduto personalmente a inviare la domanda di partecipazione, che implicava la mera compilazione di dati relativi alla società, non richiedendo nessun tipo di attività di consulenza o di valutazione, né tantomeno l'elaborazione di una progettazione o la condivisione della stessa da parte di Quest'ultima, pertanto, non avrebbe diritto al pagamento di un corrispettivo Controparte_1 per un'attività di consulenza mai svolta e, di conseguenza, non sussisterebbe alcun inadempimento in capo a Controparte_4
, infine, che, anche qualora venisse accertato l'effettivo espletamento di un'attività
[...] Parte_1
di consulenza da parte della società appellata, il corrispettivo richiesto sarebbe sproporzionato, in quanto quasi pari al contributo erogato per ottenere i servizi di consulenza, di 6.000,00 € + iva;
e che l'attività svolta documentata mediante appositi report di lavoro mensili, non Controparte_1
aveva raggiunto il monte ore minimo (40 h) previsto dal contratto all'art. 2, rubricato “Obblighi Di
”. CP_1
Il motivo è infondato.
È evidente l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto “Progetto Parte_1
Eureka”, a fronte – all'opposto – dell'adempimento dell'attività di consulenza da parte di
[...]
provato dai verbali di riunione (docc.
4-14 fasc. appellata) e dalle richieste di incontro CP_1
inviate alla controparte (doc. 15) e, del resto, solo genericamente contestato dall'appellante, che si limita a lamentare il mancato svolgimento del quantitativo minimo di lavoro di 40 ore annue (come previsto dall'art. 2 del contratto), senza, tuttavia, considerare l'interruzione anticipata dei rapporti e la propria indisponibilità a partecipare alle riunioni proposte dalla controparte.
L'inadempimento, che giustifica la risoluzione del contratto e la condanna al pagamento di una penale ex art. 11.2 del medesimo (“in caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi atto e/o fatto attribuibile alla responsabilità del Cliente, questi dovrà corrispondere a una penale ex art. CP_1
1382 c.c…”), consiste non solo e non tanto nell'essersi la sottratta alle iniziative in chiave Parte_1
collaborativa assunte da (docc. 15, 17, 18) e nell'aver violato il patto di esclusiva Controparte_1
(di cui all'art. 7 del contratto), provvedendo in via autonoma alla partecipazione al “Bando Voucher
Digitali 4.0 anno 2020” e al conseguente ottenimento di un contributo statale, ma, soprattutto, nel non aver assolto all'obbligo di pagamento del corrispettivo;
obbligo sorto proprio in ragione del conseguimento di una erogazione di danaro dall'ente pubblico, a seguito della presentazione della domanda di partecipazione al bando citato, in violazione del patto di esclusiva.
Infatti, il contratto di cui è causa prevedeva che (cfr. doc. 2 fasc. appellata) “la prima rata in scadenza il 20.11.2020 sarà richiesta se il cliente avrà ottenuto un primo contributo”.
Pacifico, dunque, che abbia ricevuto un tale contributo, occorre chiedersi se, ai sensi Parte_1 degli accordi tra le parti, ai fini dell'insorgenza, in capo a del diritto al Controparte_1
pagamento della prima rata del corrispettivo, rilevi la mera circostanza dell'intervenuta elargizione di danaro pubblico in favore del cliente o se, invece, occorra che questa sia avvenuta grazie all'attività svolta al riguardo da Golden Group s.r.l., in esecuzione del contratto. L'appellante sostiene, invero, che l'erogazione del “Voucher digitale” fosse avvenuta a prescindere da qualsiasi attività di consulenza e progettazione da parte della società di consulenza, la quale non avrebbe, dunque, maturato il diritto al corrispettivo.
Tuttavia, non vi è dubbio che, contrariamente a quanto afferma l'obbligo di pagamento Parte_1
del corrispettivo sia sorto a prescindere dal fatto che il contributo economico sia stato da essa ottenuto autonomamente, al di fuori dell'incarico professionale affidato a Controparte_1
Ciò, innanzitutto, perché la clausola che condiziona la prima rata di compenso all'ottenimento di un contributo, letteralmente, non pone alcun limite riconducibile alle modalità di conseguimento del contributo medesimo.
Inoltre, la somma di cui lamenta l'omesso pagamento, costituisce, secondo Controparte_1
quanto previsto dall'art.
5.1 del “progetto Eureka”, la controprestazione di rispetto alla Parte_1
prestazione resa dalla controparte, che risulta aver regolarmente adempiuto, come già supra affermato. Tale somma è espressamente dovuta “per l'attività svolta ai sensi dell'art. 2.1.” e, dunque, spetta per il sol fatto che abbia svolto la propria attività di assistenza e Controparte_1 consulenza, documentata tramite “appositi Report di lavoro mensili”. All'ottenimento di determinati obiettivi (art. 2.2), invece, le parti hanno ricollegato altre forme di corrispettivo, in forma di premio di successo (art. 5.2.).
Di conseguenza, il fatto che la controprestazione di sia contrattualmente condizionata Parte_1 all'ottenimento di un primo contributo non significa richiedere a lo svolgimento Controparte_1
di attività diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui al punto 2.1. del contratto né il raggiungimento di un determinato risultato, ma solo subordinare il pagamento della prima rata del compenso al verificarsi di un evento, incertus an e quando.
Allora, negare a il corrispettivo, a fronte dello svolgimento dell'attività Controparte_1
contrattualmente dovuta, solo in quanto la condizione (ottenimento di un primo contributo) si è verificata non direttamente grazie a detta attività, ma per mezzo di un comportamento di Parte_1
– comportamento che, per giunta, costituisce inadempimento ex art. 7 del contratto – significherebbe lasciare la prestazione di Golden Group s.p.a. impagata, legittimando la violazione degli accordi da parte della Cliente.
Anzi, proprio l'art. 7, che regola gli effetti della violazione del patto di esclusiva, conferma l'irrilevanza delle modalità di ottenimento del contributo ai fini dell'insorgenza del diritto al corrispettivo in capo a Controparte_1
L'art. 7, stabilendo che “qualora l'attività avvenga in maniera autonoma o tramite altri soggetti, il
Cliente sarà comunque tenuto a riconoscere a i premi di approvazione di cui al CP_1 punto 5.2 lett. a e b”, sanziona detto inadempimento, tramite il riconoscimento a Controparte_1 di somme corrispondenti ai “premi di successo”, altrimenti normalmente collegati (art. 5.2) al raggiungimento di determinati obiettivi (di cui all'art. 2.2).
Se, dunque, all'inadempimento del patto di esclusiva consegue il riconoscimento di premi di approvazione, che rappresentano un quid pluris rispetto al corrispettivo base, a maggior ragione a spetta tale corrispettivo base. In altri termini, la violazione dell'esclusiva non Controparte_1 può avere l'effetto di impedire l'insorgenza del credito rappresentato dal compenso ex art. 5.1, che rappresenta il logico presupposto dei premi di approvazione espressamente riconosciuti dall'art. 7.
Non avendo adempiuto all'obbligo di pagamento, è corretta la statuizione, contenuta Parte_1 nella sentenza qui impugnata, di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appellante e la condanna di quest'ultima al pagamento della penale pattuita, nella misura di € 7.480,00. Penale che non è oggetto di specifica impugnazione, avendo lamentato la sola eccessività del Parte_1
corrispettivo pattuito rispetto alla esiguità del contributo ottenuto, la cui rilevanza le parti hanno circoscritto all'importo dei premi di risultato di cui al punto 5.2 del progetto. Sicché la congruità del corrispettivo – comunque sindacabile non in sé, ma solo in quanto richiamato dalla clausola penale per la determinazione della sanzione – non può essere valutata assumendo come parametro l'importo dell'erogazione ottenuta (di circa € 9.000,00).
Ne consegue pertanto che l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex
D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma
1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3281/2022 del Tribunale di Bologna ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Così deciso in Bologna il 13.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori