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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 129 del ruolo 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 135/2024, pubblicata il 15.2.2024; causa vertente
TRA
, Sede di Parte_1
Trieste, in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale del Rapporto
Assicurativo, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Gerin per procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma dd. 24.03.2022 Rep. 91143 Racc. 26983 Per_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Grisafi per ONoparte_1
mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLATO
NONCHÉ residente in [...]/Skocjan 2 (SLO), domiciliata ex lege ONoparte_2
ON presso
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
“Le parti comunicano di aver raggiunto un accordo per la definizione anticipata della lite e concordemente rinunciano al deposito delle note di p.c., delle memorie conclusionali e di replica autorizzate, chiedendo sin d'ora che all'udienza di discussione in trattazione scritta venga dichiarata la cessata materia del contendere. Spese del grado d'appello compensate tra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste l' e Pt_1 ONoparte_1
chiedendo accertarsi la responsabilità dei convenuti in ordine ONoparte_2
all'incidente stradale occorso in data 27.9.2002 in danno di e Parte_2
conseguentemente condannarsi i medesimi al pagamento, a titolo di rivalsa, ex artt. 1916
cod. civ. e 144 d.lgs. 209/2005, al pagamento della somma inizialmente quantificata in euro 128.840,10 da aggiornarsi in corso di causa, in quanto credito di valore.
ON era rimasta contumace;
si era invece costituito l' ontestando ONoparte_2
la fondatezza della pretesa attorea, richiamando le valutazioni medico legali dei propri fiduciari e dello specialista radiologo che avevano negato l'esistenza di postumi permanenti tali da giustificare la concessione di una rendita vitalizia a favore del danneggiato.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza del Tribunale di
Trieste n. 135/2024, pubblicata il 15.2.2024, con la quale il Tribunale aveva statuito
2 quanto segue: “Rigetta la domanda proposta da ND l' a rifondere a Pt_1 Pt_1
ON le spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 oltre spese generali, IVA e
CNA.”
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 11.4.2024 l' aveva interposto gravame;
Pt_1 CP_2
ON era rimasta contumace, mentre si era costituito l' esistendo all'impugnazione
[...]
ed eccependone l'inammissibilità; radicatosi il contraddittorio, erano stati assegnati i termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente le parti rassegnavano conclusioni congiunte, con le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione anticipata della controversia, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che per effetto dell'intervenuto accordo stragiudiziale deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno del generale interesse alla prosecuzione della controversia, che si risolve, in conformità alla volontà congiuntamente manifestata dalle parti ritualmente costituite in giudizio, in una sostanziale preclusione della possibilità di procedere, in questa sede, all'accertamento giudiziale della situazione giuridica preesistente.
Come infatti rilevato dal Supremo Collegio con ordinanza n. 16891 del 15/06/2021 “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
3 l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte.”
Premesso inoltre, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione,
che l'anzidetto accordo risulta nella fattispecie comunicato allorché la causa era già
transitata nella fase decisoria per effetto dell'assegnazione dei termini di cui agli artt.
352, comma 1, e 190 c.p.c., va altresì osservato che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307,
quarto comma e 350, primo comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della sentenza.
Andrà pertanto dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti, in conformità alla concorde volontà dalle stesse manifestata, delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 129 del ruolo 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 135/2024, pubblicata il 15.2.2024; causa vertente
TRA
, Sede di Parte_1
Trieste, in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale del Rapporto
Assicurativo, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Gerin per procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma dd. 24.03.2022 Rep. 91143 Racc. 26983 Per_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Grisafi per ONoparte_1
mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLATO
NONCHÉ residente in [...]/Skocjan 2 (SLO), domiciliata ex lege ONoparte_2
ON presso
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
“Le parti comunicano di aver raggiunto un accordo per la definizione anticipata della lite e concordemente rinunciano al deposito delle note di p.c., delle memorie conclusionali e di replica autorizzate, chiedendo sin d'ora che all'udienza di discussione in trattazione scritta venga dichiarata la cessata materia del contendere. Spese del grado d'appello compensate tra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste l' e Pt_1 ONoparte_1
chiedendo accertarsi la responsabilità dei convenuti in ordine ONoparte_2
all'incidente stradale occorso in data 27.9.2002 in danno di e Parte_2
conseguentemente condannarsi i medesimi al pagamento, a titolo di rivalsa, ex artt. 1916
cod. civ. e 144 d.lgs. 209/2005, al pagamento della somma inizialmente quantificata in euro 128.840,10 da aggiornarsi in corso di causa, in quanto credito di valore.
ON era rimasta contumace;
si era invece costituito l' ontestando ONoparte_2
la fondatezza della pretesa attorea, richiamando le valutazioni medico legali dei propri fiduciari e dello specialista radiologo che avevano negato l'esistenza di postumi permanenti tali da giustificare la concessione di una rendita vitalizia a favore del danneggiato.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza del Tribunale di
Trieste n. 135/2024, pubblicata il 15.2.2024, con la quale il Tribunale aveva statuito
2 quanto segue: “Rigetta la domanda proposta da ND l' a rifondere a Pt_1 Pt_1
ON le spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 oltre spese generali, IVA e
CNA.”
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 11.4.2024 l' aveva interposto gravame;
Pt_1 CP_2
ON era rimasta contumace, mentre si era costituito l' esistendo all'impugnazione
[...]
ed eccependone l'inammissibilità; radicatosi il contraddittorio, erano stati assegnati i termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente le parti rassegnavano conclusioni congiunte, con le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione anticipata della controversia, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che per effetto dell'intervenuto accordo stragiudiziale deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno del generale interesse alla prosecuzione della controversia, che si risolve, in conformità alla volontà congiuntamente manifestata dalle parti ritualmente costituite in giudizio, in una sostanziale preclusione della possibilità di procedere, in questa sede, all'accertamento giudiziale della situazione giuridica preesistente.
Come infatti rilevato dal Supremo Collegio con ordinanza n. 16891 del 15/06/2021 “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
3 l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte.”
Premesso inoltre, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione,
che l'anzidetto accordo risulta nella fattispecie comunicato allorché la causa era già
transitata nella fase decisoria per effetto dell'assegnazione dei termini di cui agli artt.
352, comma 1, e 190 c.p.c., va altresì osservato che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307,
quarto comma e 350, primo comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della sentenza.
Andrà pertanto dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti, in conformità alla concorde volontà dalle stesse manifestata, delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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