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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7080/2023 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. , difesi dall'avv. Marco De Parte_4 C.F._4
Cristofaro C.F. ; C.F._5
contro
, Controparte_1
C.F. , difesa dall'avv. MANUELA TRIVELLIN, C.F. P.IVA_1
, e dall'avv. VIRGINIA GABELLI, C.F. C.F._6
. C.F._7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
28.01.2025.
pagina 1 di 10 Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
atto di citazione in opposizione a precetto nei confronti di Controparte_1
affermando:
[...]
- Di aver ricevuto la notificazione di titolo esecutivo e di pedissequo precetto in data 09.11.2023 con cui veniva intimato rispettivamente il pagamento della somma di € 643.024,17, in data 23.10.2023 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 500.586,85, in data 31.10.2023 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 500.586,85 e in data 08.11.2023 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 500.586,85;
- Che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza n. 283/2018 della Corte
d'Appello di Venezia, come modificata dall'ordinanza di correzione emessa dalla stessa Corte in data 22.2.2023;
- Che la sentenza n. 283/2018 della Corte d'Appello di Venezia aveva riformato la sentenza n. 770/2013 del Tribunale di Padova e di conseguenza li aveva condannati a restituire le somme ricevute all'esito del giudizio di primo grado, oltre interessi legali e tale sentenza era passata in giudicato;
- Che tra gli importi precettati, compariva anche la quota relativa all'imposta di registro corrisposta da all'esito del giudizio Controparte_1
di primo grado;
- Che la sentenza n. 283/2018 della Corte d'Appello di Venezia aveva integralmente riformato la sentenza di primo grado e quindi essendo venuto meno il presupposto impositivo, l'opposta doveva rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso dell'imposta di registro;
- Che, inoltre, il precetto non teneva in considerazione un controcredito da loro vantato nei confronti dell'opposta;
pagina 2 di 10 - Che tale credito derivava dalla sentenza n. 763/2022 del Tribunale di
Padova, che aveva condannato l'opposta a rimborsare loro le spese di lite per una somma complessiva di € 24.000 per compensi, oltre a spese generali,
IVA e CPA;
- Che quindi si era determinata un'estinzione parziale per compensazione del credito precettato.
In conclusione, gli opponenti chiedevano in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c.
Nel merito, in via principale gli opponenti chiedevano di ridurre l'importo oggetto di precetto per € 31.403,33.
Si costituiva , la quale rilevava: Controparte_1
- che con l'atto di precetto aveva intimato la restituzione delle somme corrisposte agli opponenti all'esito del giudizio di primo grado;
- che inoltre, all'esito del giudizio di primo grado aveva pagato l'intera imposta di registro, pari alla somma di € 45.297,23;
- che in appello, la sentenza di primo grado era stata riformata e quindi aveva richiesto agli opponenti la restituzione della somma versata a titolo di imposta di registro, ai sensi dell'art. 57 d.p.r. 131/1986;
- che non poteva ottenere il rimborso dell'imposta di registro da parte di
Agenzia delle Entrate, in quanto la sentenza n. 283/2018 della Corte
d'Appello di Venezia non era passata in giudicato, avendo gli opponenti impugnato la parte della sentenza n. 283/2018 oggetto di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 288, comma 4, c.p.c.;
- che essendo obbligata in solido con gli opponenti al pagamento dell'imposta di registro per la sentenza di primo grado, era legittimata a far valere il suo diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
pagina 3 di 10 - che non poteva essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto era già intervenuto il pignoramento presso Parte_4
e Parte_1 Parte_2
In conclusione, l'opposta chiedeva di respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di respingere l'opposizione promossa dagli opponenti.
In prima memoria, ai sensi dell'art.171-ter c.p.c., gli opponenti evidenziavano:
- che era ammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto tutti i pignoramenti erano stati notificati successivamente alla notifica dell'opposizione a precetto;
- che l'opposta doveva chiedere la restituzione dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 37 d.p.r. 131/1986.
Per parte sua, in prima memoria ai sensi dell'art.171-ter c.p.c., l'opposta rilevava:
- di aver applicato la compensazione eccepita da controparte e pertanto di aver scomputato dall'ammontare del credito precettato la somma di €
17.509,44;
- che l'art. 57 T.U.R. individuava quali soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate entrambe le parti del giudizio;
pertanto, avendo corrisposto l'imposta di registro, poteva agire in regresso nei confronti degli opponenti;
- che comunque il diritto di rimborso nei confronti di Agenzia delle Entrate
non estingueva il diritto di regresso nei confronti degli opponenti;
- che non era ancora maturato il diritto al rimborso nei confronti di Agenzia
delle Entrate, in quanto la sentenza d'appello non era passata in giudicato a causa dell'impugnazione di controparte.
Con la seconda memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., gli opponenti, oltre a ribadire le difese già svolte, eccepivano la natura non solidale pagina 4 di 10 dell'obbligazione al pagamento dell'imposta di registro, in quanto il credito riguardava un risarcimento del danno da reato e per tale ragione doveva applicarsi l'art. 59 d.p.r. 131/1986.
Invece, la convenuta, nella seconda memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter
c.p.c., contestava l'allegazione degli opponenti circa la natura non solidale dell'obbligazione al pagamento dell'imposta di registro e ne eccepiva la tardività.
All'udienza del 17.05.2024, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Nelle comparse conclusionali, le parti riproponevano le difese già svolte.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che il titolo esecutivo è costituto dalla sentenza n. 283/2018 della Corte d'Appello di Venezia, che ha riformato la sentenza n. 770/2013 del Tribunale di Padova.
La sentenza n. 283/2018 della Corte d'Appello di Venezia ha infatti stabilito “la restituzione delle somme versate (…), per quanto riguarda Parte_1
la somma di € 579.731,43, per quanto riguarda la somma di € Parte_2
446.555,81, per quanto riguarda la somma di € 446. 555,81, per Parte_3
quanto riguarda la somma di € 446. 555,81, oltre interessi legali Parte_4
dal pagamento al saldo”.
Inoltre, tale sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
In forza di tale titolo esecutivo, richiede quindi sia Controparte_1
la restituzione delle somme delle somme versate agli opponenti per effetto della sentenza n. 770/2013 del Tribunale di Padova sia la restituzione della metà della pagina 5 di 10 somma versata a titolo di imposta di registro all'esito del giudizio di primo grado.
La controversia odierna si incentra su tale ultimo profilo, ossia sulla domanda dell'opposta di regresso nei confronti dell'opponente in relazione alla somma versata a titolo di importo di registro all'esito del primo giudizio, che l'aveva vista soccombente.
Tale domanda è infondata.
Va infatti dato atto che nel caso di specie non si verte in ipotesi di solidarietà
passiva, tra odierni opponenti e opposta, in relazione al debito costituito dall'imposta di registro della sentenza di primo grado dovuta nei confronti del creditore Stato.
Va in particolare tenuto in considerazione che la fattispecie oggetto del giudizio di cognizione conclusosi con le sentenze sopra individuate riguardava ipotesi di risarcimento da illecito extracontrattuale derivante da fatto colposo del personale in servizio presso la per non aver adottato le necessarie cautele CP_1
nell'immunizzare l'attrezzattura di lavoro del chirurgo GN, deceduto a seguito di epatite, i cui eredi avevano successivamente avviato azione risarcitoria nei confronti della medesima. CP_1
Con riferimento alla specifica questione dell'allocazione dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza che accerti l'esistenza di fattispecie risarcitoria extracontrattuale, è allora necessario richiamare l'art. 59, lett. d), T.U.I.R.
(D.P.R. 131/1986) secondo cui: “Si registrano a debito, cioè senza
contemporaneo pagamento delle imposte dovute: d) le sentenze e gli altri atti
degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto
da fatti costituenti reato”.
Tale norma esclude l'esistenza di solidarietà passiva tra tutte le parti in causa
(danneggiante e danneggiato) in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, escludendo in particolare che il danneggiato sia tenuto a tale pagina 6 di 10 pagamento, nell'evidente ottica di impedire che questi, oltre al pregiudizio subito, sia tenuto inoltre a subire un successivo ed ulteriore “peso economico” della vicenda in relazione all'imposta di registro della sentenza emessa all'esito del giudizio avviato per accertare l'esistenza del danno e liquidare il danno.
Ne consegue che il solo danneggiante ed i i responsabili civilmente obbligati al risarcimento del danno siano tenuti al pagamento dell'imposta.
Va poi evidenziato che tale norma, per opinione comune di giurisprudenza e dottrina, non impone, ai fini della propria operatività, che vi sia stato previo accertamento della responsabilità penale del danneggiante, né che vi sia stato accertamento incidentale da parte del giudice civile dell'esatta configurazione di un reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, con applicazione dei criteri di responsabilità propri del diritto penale;
di converso, tale norma impone una mera verifica condotta sull'ipotetica ed astratta sussumibilità dei fatti posti alla base della fattispecie civile in ipotesi di reato.
In altre parole, non è imposto al giudice civile di accertare elemento oggettivo e soggettivo di una ipotetica fattispecie di reato, né di formulare un giudizio prognostico circa l'imputabilità e la colpevolezza del danneggiante;
è
semplicemente richiesto che questi verifichi se astrattamente l'illecito possa costituire fattispecie di reato.
Nel caso di specie, tale verifica restituisce esito positivo, nella misura in cui i fatti addebitati sotto forma di illecito civile extracontrattuale alla Pt_5
risultano astrattamente sussumibili in ipotesi di reato colposo omissivo commesso dai propri dipendenti per non aver adottato le cautele necessarie ad evitare l'evento puntura accidentale mediante un ago utilizzato per un'operazione chirurgica con successivo contagio di epatite ed esito finale mortale per il chirurgo;
rimessa all'evidenza al giudice penale il pieno accertamento in concreto dell'esistenza del reato e ribadendosi che né in sede di giudizio civile ai fini dell'accertamento del danno né tantomeno nella presente pagina 7 di 10 sede di opposizione a precetto è richiesto al giudice di verificare la concreta esistenza di un fatto di reato, bensì solo di valutare se le circostanze di fatto allegate dalle parti siano sussumibili ipoteticamente ed astrattamente in fattispecie di reato, con il solo fine di disporre correttamente sull'allocazione dell'imposta di registro.
Ciò impone necessaria applicazione dell'art. 59 cit. con conseguente esclusione della fattispecie di solidarietà passiva invocata dalla CP_1
Può poi sinteticamente evidenziarsi che l'eccezione di tardività mossa dall'opposta in relazione all'avvenuto richiamo della norma da parte degli opponenti solo in sede di seconda memoria istruttoria è infondata:
- da un lato, infatti, opera il principio iura novit curia, per cui, allegate le circostanze di fatto rilevanti per la decisione, spetta al giudice l'individuazione delle norme di legge da applicare (tale essendo all'evidenza l'art. 59 T.U.I.R., norma primaria);
- dall'altro lato, la difesa degli opponenti in prima memoria istruttoria si risolve in mera argomentazione, di solo richiamo a norma in precedenza non espressamente invocata ma presupposta dalle difese già spiegate.
In conclusione, può farsi applicazione dell'art. 59 T.U.I.R., con la conseguenza che, esclusa l'ipotesi di solidarietà passiva tra danneggiante e danneggiato, non può all'evidenza parlarsi di diritto di regresso dell'opposta, il cui presupposto è esattamente l'esistenza di solidarietà passiva nel caso di specie insussistente.
Ne consegue che l'opposta non può domandare in regresso il pagamento dell'imposta di registro della sentenza di primo grado nei confronti degli opponenti, bensì solo servirsi dello strumento a ciò deputato, disciplinato dall'art. 37 T.U.R. (“gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie
civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi
esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze
che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta
pagina 8 di 10 anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora
impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata
in giudicato”).
Il precetto è dunque parzialmente inefficace in relazione all'errata intimazione di pagamento delle somme richieste a titolo di regresso dell'imposta di registro della sentenza di primo grado.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opposta nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00 così individuato sulla base del petitum; l'applicazione dei valori minimi è giustificata dalla ridotta complessità della controversia.
Vi è distrazione in favore dell'avv. Marco De Cristofaro dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7080/2023,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Dichiara l'inefficacia del precetto limitatamente alle somme richieste a titolo di regresso dell'imposta di registro della sentenza 770/2013 del Tribunale di
Padova.
3. Condanna l'opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 545,00
(CU e marca da bollo) per spese specifiche;
infine IVA e Cassa;
da distrarsi in favore dell'avv. Marco De Cristofaro dichiaratosi antistatario. pagina 9 di 10 Padova, 24 maggio 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7080/2023 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. , difesi dall'avv. Marco De Parte_4 C.F._4
Cristofaro C.F. ; C.F._5
contro
, Controparte_1
C.F. , difesa dall'avv. MANUELA TRIVELLIN, C.F. P.IVA_1
, e dall'avv. VIRGINIA GABELLI, C.F. C.F._6
. C.F._7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
28.01.2025.
pagina 1 di 10 Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
atto di citazione in opposizione a precetto nei confronti di Controparte_1
affermando:
[...]
- Di aver ricevuto la notificazione di titolo esecutivo e di pedissequo precetto in data 09.11.2023 con cui veniva intimato rispettivamente il pagamento della somma di € 643.024,17, in data 23.10.2023 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 500.586,85, in data 31.10.2023 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 500.586,85 e in data 08.11.2023 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 500.586,85;
- Che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza n. 283/2018 della Corte
d'Appello di Venezia, come modificata dall'ordinanza di correzione emessa dalla stessa Corte in data 22.2.2023;
- Che la sentenza n. 283/2018 della Corte d'Appello di Venezia aveva riformato la sentenza n. 770/2013 del Tribunale di Padova e di conseguenza li aveva condannati a restituire le somme ricevute all'esito del giudizio di primo grado, oltre interessi legali e tale sentenza era passata in giudicato;
- Che tra gli importi precettati, compariva anche la quota relativa all'imposta di registro corrisposta da all'esito del giudizio Controparte_1
di primo grado;
- Che la sentenza n. 283/2018 della Corte d'Appello di Venezia aveva integralmente riformato la sentenza di primo grado e quindi essendo venuto meno il presupposto impositivo, l'opposta doveva rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso dell'imposta di registro;
- Che, inoltre, il precetto non teneva in considerazione un controcredito da loro vantato nei confronti dell'opposta;
pagina 2 di 10 - Che tale credito derivava dalla sentenza n. 763/2022 del Tribunale di
Padova, che aveva condannato l'opposta a rimborsare loro le spese di lite per una somma complessiva di € 24.000 per compensi, oltre a spese generali,
IVA e CPA;
- Che quindi si era determinata un'estinzione parziale per compensazione del credito precettato.
In conclusione, gli opponenti chiedevano in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c.
Nel merito, in via principale gli opponenti chiedevano di ridurre l'importo oggetto di precetto per € 31.403,33.
Si costituiva , la quale rilevava: Controparte_1
- che con l'atto di precetto aveva intimato la restituzione delle somme corrisposte agli opponenti all'esito del giudizio di primo grado;
- che inoltre, all'esito del giudizio di primo grado aveva pagato l'intera imposta di registro, pari alla somma di € 45.297,23;
- che in appello, la sentenza di primo grado era stata riformata e quindi aveva richiesto agli opponenti la restituzione della somma versata a titolo di imposta di registro, ai sensi dell'art. 57 d.p.r. 131/1986;
- che non poteva ottenere il rimborso dell'imposta di registro da parte di
Agenzia delle Entrate, in quanto la sentenza n. 283/2018 della Corte
d'Appello di Venezia non era passata in giudicato, avendo gli opponenti impugnato la parte della sentenza n. 283/2018 oggetto di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 288, comma 4, c.p.c.;
- che essendo obbligata in solido con gli opponenti al pagamento dell'imposta di registro per la sentenza di primo grado, era legittimata a far valere il suo diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
pagina 3 di 10 - che non poteva essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto era già intervenuto il pignoramento presso Parte_4
e Parte_1 Parte_2
In conclusione, l'opposta chiedeva di respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di respingere l'opposizione promossa dagli opponenti.
In prima memoria, ai sensi dell'art.171-ter c.p.c., gli opponenti evidenziavano:
- che era ammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto tutti i pignoramenti erano stati notificati successivamente alla notifica dell'opposizione a precetto;
- che l'opposta doveva chiedere la restituzione dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 37 d.p.r. 131/1986.
Per parte sua, in prima memoria ai sensi dell'art.171-ter c.p.c., l'opposta rilevava:
- di aver applicato la compensazione eccepita da controparte e pertanto di aver scomputato dall'ammontare del credito precettato la somma di €
17.509,44;
- che l'art. 57 T.U.R. individuava quali soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate entrambe le parti del giudizio;
pertanto, avendo corrisposto l'imposta di registro, poteva agire in regresso nei confronti degli opponenti;
- che comunque il diritto di rimborso nei confronti di Agenzia delle Entrate
non estingueva il diritto di regresso nei confronti degli opponenti;
- che non era ancora maturato il diritto al rimborso nei confronti di Agenzia
delle Entrate, in quanto la sentenza d'appello non era passata in giudicato a causa dell'impugnazione di controparte.
Con la seconda memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., gli opponenti, oltre a ribadire le difese già svolte, eccepivano la natura non solidale pagina 4 di 10 dell'obbligazione al pagamento dell'imposta di registro, in quanto il credito riguardava un risarcimento del danno da reato e per tale ragione doveva applicarsi l'art. 59 d.p.r. 131/1986.
Invece, la convenuta, nella seconda memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter
c.p.c., contestava l'allegazione degli opponenti circa la natura non solidale dell'obbligazione al pagamento dell'imposta di registro e ne eccepiva la tardività.
All'udienza del 17.05.2024, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Nelle comparse conclusionali, le parti riproponevano le difese già svolte.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che il titolo esecutivo è costituto dalla sentenza n. 283/2018 della Corte d'Appello di Venezia, che ha riformato la sentenza n. 770/2013 del Tribunale di Padova.
La sentenza n. 283/2018 della Corte d'Appello di Venezia ha infatti stabilito “la restituzione delle somme versate (…), per quanto riguarda Parte_1
la somma di € 579.731,43, per quanto riguarda la somma di € Parte_2
446.555,81, per quanto riguarda la somma di € 446. 555,81, per Parte_3
quanto riguarda la somma di € 446. 555,81, oltre interessi legali Parte_4
dal pagamento al saldo”.
Inoltre, tale sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
In forza di tale titolo esecutivo, richiede quindi sia Controparte_1
la restituzione delle somme delle somme versate agli opponenti per effetto della sentenza n. 770/2013 del Tribunale di Padova sia la restituzione della metà della pagina 5 di 10 somma versata a titolo di imposta di registro all'esito del giudizio di primo grado.
La controversia odierna si incentra su tale ultimo profilo, ossia sulla domanda dell'opposta di regresso nei confronti dell'opponente in relazione alla somma versata a titolo di importo di registro all'esito del primo giudizio, che l'aveva vista soccombente.
Tale domanda è infondata.
Va infatti dato atto che nel caso di specie non si verte in ipotesi di solidarietà
passiva, tra odierni opponenti e opposta, in relazione al debito costituito dall'imposta di registro della sentenza di primo grado dovuta nei confronti del creditore Stato.
Va in particolare tenuto in considerazione che la fattispecie oggetto del giudizio di cognizione conclusosi con le sentenze sopra individuate riguardava ipotesi di risarcimento da illecito extracontrattuale derivante da fatto colposo del personale in servizio presso la per non aver adottato le necessarie cautele CP_1
nell'immunizzare l'attrezzattura di lavoro del chirurgo GN, deceduto a seguito di epatite, i cui eredi avevano successivamente avviato azione risarcitoria nei confronti della medesima. CP_1
Con riferimento alla specifica questione dell'allocazione dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza che accerti l'esistenza di fattispecie risarcitoria extracontrattuale, è allora necessario richiamare l'art. 59, lett. d), T.U.I.R.
(D.P.R. 131/1986) secondo cui: “Si registrano a debito, cioè senza
contemporaneo pagamento delle imposte dovute: d) le sentenze e gli altri atti
degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto
da fatti costituenti reato”.
Tale norma esclude l'esistenza di solidarietà passiva tra tutte le parti in causa
(danneggiante e danneggiato) in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, escludendo in particolare che il danneggiato sia tenuto a tale pagina 6 di 10 pagamento, nell'evidente ottica di impedire che questi, oltre al pregiudizio subito, sia tenuto inoltre a subire un successivo ed ulteriore “peso economico” della vicenda in relazione all'imposta di registro della sentenza emessa all'esito del giudizio avviato per accertare l'esistenza del danno e liquidare il danno.
Ne consegue che il solo danneggiante ed i i responsabili civilmente obbligati al risarcimento del danno siano tenuti al pagamento dell'imposta.
Va poi evidenziato che tale norma, per opinione comune di giurisprudenza e dottrina, non impone, ai fini della propria operatività, che vi sia stato previo accertamento della responsabilità penale del danneggiante, né che vi sia stato accertamento incidentale da parte del giudice civile dell'esatta configurazione di un reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, con applicazione dei criteri di responsabilità propri del diritto penale;
di converso, tale norma impone una mera verifica condotta sull'ipotetica ed astratta sussumibilità dei fatti posti alla base della fattispecie civile in ipotesi di reato.
In altre parole, non è imposto al giudice civile di accertare elemento oggettivo e soggettivo di una ipotetica fattispecie di reato, né di formulare un giudizio prognostico circa l'imputabilità e la colpevolezza del danneggiante;
è
semplicemente richiesto che questi verifichi se astrattamente l'illecito possa costituire fattispecie di reato.
Nel caso di specie, tale verifica restituisce esito positivo, nella misura in cui i fatti addebitati sotto forma di illecito civile extracontrattuale alla Pt_5
risultano astrattamente sussumibili in ipotesi di reato colposo omissivo commesso dai propri dipendenti per non aver adottato le cautele necessarie ad evitare l'evento puntura accidentale mediante un ago utilizzato per un'operazione chirurgica con successivo contagio di epatite ed esito finale mortale per il chirurgo;
rimessa all'evidenza al giudice penale il pieno accertamento in concreto dell'esistenza del reato e ribadendosi che né in sede di giudizio civile ai fini dell'accertamento del danno né tantomeno nella presente pagina 7 di 10 sede di opposizione a precetto è richiesto al giudice di verificare la concreta esistenza di un fatto di reato, bensì solo di valutare se le circostanze di fatto allegate dalle parti siano sussumibili ipoteticamente ed astrattamente in fattispecie di reato, con il solo fine di disporre correttamente sull'allocazione dell'imposta di registro.
Ciò impone necessaria applicazione dell'art. 59 cit. con conseguente esclusione della fattispecie di solidarietà passiva invocata dalla CP_1
Può poi sinteticamente evidenziarsi che l'eccezione di tardività mossa dall'opposta in relazione all'avvenuto richiamo della norma da parte degli opponenti solo in sede di seconda memoria istruttoria è infondata:
- da un lato, infatti, opera il principio iura novit curia, per cui, allegate le circostanze di fatto rilevanti per la decisione, spetta al giudice l'individuazione delle norme di legge da applicare (tale essendo all'evidenza l'art. 59 T.U.I.R., norma primaria);
- dall'altro lato, la difesa degli opponenti in prima memoria istruttoria si risolve in mera argomentazione, di solo richiamo a norma in precedenza non espressamente invocata ma presupposta dalle difese già spiegate.
In conclusione, può farsi applicazione dell'art. 59 T.U.I.R., con la conseguenza che, esclusa l'ipotesi di solidarietà passiva tra danneggiante e danneggiato, non può all'evidenza parlarsi di diritto di regresso dell'opposta, il cui presupposto è esattamente l'esistenza di solidarietà passiva nel caso di specie insussistente.
Ne consegue che l'opposta non può domandare in regresso il pagamento dell'imposta di registro della sentenza di primo grado nei confronti degli opponenti, bensì solo servirsi dello strumento a ciò deputato, disciplinato dall'art. 37 T.U.R. (“gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie
civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi
esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze
che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta
pagina 8 di 10 anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora
impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata
in giudicato”).
Il precetto è dunque parzialmente inefficace in relazione all'errata intimazione di pagamento delle somme richieste a titolo di regresso dell'imposta di registro della sentenza di primo grado.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opposta nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00 così individuato sulla base del petitum; l'applicazione dei valori minimi è giustificata dalla ridotta complessità della controversia.
Vi è distrazione in favore dell'avv. Marco De Cristofaro dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7080/2023,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Dichiara l'inefficacia del precetto limitatamente alle somme richieste a titolo di regresso dell'imposta di registro della sentenza 770/2013 del Tribunale di
Padova.
3. Condanna l'opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 545,00
(CU e marca da bollo) per spese specifiche;
infine IVA e Cassa;
da distrarsi in favore dell'avv. Marco De Cristofaro dichiaratosi antistatario. pagina 9 di 10 Padova, 24 maggio 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
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