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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Sezione della Persona e della Famiglia
Composta dai Sigg. magistrati:
dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6296 del ruolo generale per gli affari civili contenzionsi dell'anno 2023, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n 2337/2023 e vertente tra con il patrocinio dell'Avv Stefania Rondini Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
Con la partecipazione del PG in sede
. Rilevato che la ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, Parte_1 depositando ricorso in data 18/12/2023,
. rilevato che il non si è costituito, CP_1
. rilevato che è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 3/7/2025 con la trattazione scritta, ex art 127 ter, cpc, e che il decreto è stato ritualmente comunicato,
. rilevato che non sono state depositate note di trattazione scritta,
. rilevato altresì che non v'è prova della rituale evocazione in giudizio del CP_1
e che non v'è sul punto richiesta di termine da parte dell'appellante,
. rilevato che, in difetto di richiesta, non va concesso termine per comprovare l'avvenuta rituale costituzione del contraddittorio o per provvedervi, dovendosi in sostanza ritenere venuto meno l'interesse a coltivare l'appello, ciò cui prelude anche la considerazione del mancato deposito delle note di trattazione da parte della Parte_1 ritualmente edotta della sostituizione dell'udienza del 3/7/2025 con la trattazione scritta e delle conseguenze come previste ex art 127 ter cpc, . rilevato che tutto quanto sopra esime questa Corte dal rinviare ex art 348 cpc, e induce alla declaratoria di improcedibilità del gravame,
. rilevato che le spese vanno dichiarate irripetibili, in difetto di attività difensiva del contraddittore,
P.Q.M.
La Corte così provvede:
. dichiara improcedibile l'appello,
. dichiara irripetibili le spese di lite,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto. Così deciso in Roma l'8 luglio 2025 Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consilegliere estensore Francesca Romana Salvadori
Composta dai Sigg. magistrati:
dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6296 del ruolo generale per gli affari civili contenzionsi dell'anno 2023, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n 2337/2023 e vertente tra con il patrocinio dell'Avv Stefania Rondini Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
Con la partecipazione del PG in sede
. Rilevato che la ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, Parte_1 depositando ricorso in data 18/12/2023,
. rilevato che il non si è costituito, CP_1
. rilevato che è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 3/7/2025 con la trattazione scritta, ex art 127 ter, cpc, e che il decreto è stato ritualmente comunicato,
. rilevato che non sono state depositate note di trattazione scritta,
. rilevato altresì che non v'è prova della rituale evocazione in giudizio del CP_1
e che non v'è sul punto richiesta di termine da parte dell'appellante,
. rilevato che, in difetto di richiesta, non va concesso termine per comprovare l'avvenuta rituale costituzione del contraddittorio o per provvedervi, dovendosi in sostanza ritenere venuto meno l'interesse a coltivare l'appello, ciò cui prelude anche la considerazione del mancato deposito delle note di trattazione da parte della Parte_1 ritualmente edotta della sostituizione dell'udienza del 3/7/2025 con la trattazione scritta e delle conseguenze come previste ex art 127 ter cpc, . rilevato che tutto quanto sopra esime questa Corte dal rinviare ex art 348 cpc, e induce alla declaratoria di improcedibilità del gravame,
. rilevato che le spese vanno dichiarate irripetibili, in difetto di attività difensiva del contraddittore,
P.Q.M.
La Corte così provvede:
. dichiara improcedibile l'appello,
. dichiara irripetibili le spese di lite,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto. Così deciso in Roma l'8 luglio 2025 Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consilegliere estensore Francesca Romana Salvadori