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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1036/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE - SEDE LEGALE rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. TRIOLO ETTORE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente ha chiesto la Parte_1 condanna dell' all'erogazione delle somme dovute a titolo di indennità di CP_1
mobilità in deroga per l'anno 2013.
2. L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice CP_1
ordinario, sostenendo che il ricorrente non ha diritto alla prestazione richiesta, in quanto il suo nominativo non risulta presente in alcun elenco autorizzativo delle concessioni di ammortizzatori in deroga emesse dalla Regione Calabria. Secondo
l' , la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte CP_1
della Regione impedisce il riconoscimento della prestazione e rende applicabile la giurisdizione del giudice amministrativo.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
1 4. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5455 del 2019, hanno chiarito che le controversie relative alla mancata erogazione dell'indennità di mobilità in deroga rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo quando il diritto alla prestazione dipende da un provvedimento amministrativo di concessione che non è stato emanato.
5. Nel caso di specie, emerge dagli atti che la Regione Calabria non ha emesso alcun provvedimento di autorizzazione relativo al nominativo del ricorrente. Di conseguenza, la richiesta dell'indennità di mobilità in deroga non può fondarsi su un diritto soggettivo perfetto, ma resta subordinata a un'attività amministrativa discrezionale che non si è concretizzata.
6. Pertanto, trattandosi di una questione che attiene alla mancata emanazione di un atto amministrativo presupposto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, e non al giudice ordinario.
7. Il riconoscimento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente attribuzione della competenza al tribunale amministrativo, determina l'impossibilità per il giudice adito di pronunciarsi su qualsiasi altra questione sollevata nel giudizio.
Di conseguenza, tutte le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti risultano assorbite, in quanto la mancanza di giurisdizione preclude l'esame del merito della controversia.
8. La definizione della controversia mediante una la decisione di rito, unita alla complessità delle questioni rilevanti per la decisione assunta, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;
2. assegna a il termine di tre mesi per la riassunzione della causa Parte_1
innanzi al Giudice munito di giurisdizione;
3. Compensa le spese di lite tra le parti, attesa la complessità della questione giuridica trattata.
Così deciso, 14/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1036/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE - SEDE LEGALE rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. TRIOLO ETTORE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente ha chiesto la Parte_1 condanna dell' all'erogazione delle somme dovute a titolo di indennità di CP_1
mobilità in deroga per l'anno 2013.
2. L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice CP_1
ordinario, sostenendo che il ricorrente non ha diritto alla prestazione richiesta, in quanto il suo nominativo non risulta presente in alcun elenco autorizzativo delle concessioni di ammortizzatori in deroga emesse dalla Regione Calabria. Secondo
l' , la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte CP_1
della Regione impedisce il riconoscimento della prestazione e rende applicabile la giurisdizione del giudice amministrativo.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
1 4. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5455 del 2019, hanno chiarito che le controversie relative alla mancata erogazione dell'indennità di mobilità in deroga rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo quando il diritto alla prestazione dipende da un provvedimento amministrativo di concessione che non è stato emanato.
5. Nel caso di specie, emerge dagli atti che la Regione Calabria non ha emesso alcun provvedimento di autorizzazione relativo al nominativo del ricorrente. Di conseguenza, la richiesta dell'indennità di mobilità in deroga non può fondarsi su un diritto soggettivo perfetto, ma resta subordinata a un'attività amministrativa discrezionale che non si è concretizzata.
6. Pertanto, trattandosi di una questione che attiene alla mancata emanazione di un atto amministrativo presupposto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, e non al giudice ordinario.
7. Il riconoscimento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente attribuzione della competenza al tribunale amministrativo, determina l'impossibilità per il giudice adito di pronunciarsi su qualsiasi altra questione sollevata nel giudizio.
Di conseguenza, tutte le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti risultano assorbite, in quanto la mancanza di giurisdizione preclude l'esame del merito della controversia.
8. La definizione della controversia mediante una la decisione di rito, unita alla complessità delle questioni rilevanti per la decisione assunta, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;
2. assegna a il termine di tre mesi per la riassunzione della causa Parte_1
innanzi al Giudice munito di giurisdizione;
3. Compensa le spese di lite tra le parti, attesa la complessità della questione giuridica trattata.
Così deciso, 14/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2