TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 548/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 548/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CORRADI CARLO
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. D'ONOFRIO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 07/08/2004 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
26/11/2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 07/08/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2004 atto numero 155 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1. la sig.ra vivrà unitamente alla figlia presso Parte_1 Persona_1
l'attuale residenza sita in Pescara alla via Monti di Campli n.19/1 ovvero presso altra abitazione laddove riterrà di trasferirsi, con onere della stessa di comunicare il trasferimento al sig. ; Controparte_1
2. libero diritto di visita paterno in considerazione della maggiore età della figlia e della volontà della figlia di stare con il padre e tempi e secondo gli Persona_1 impegni di quest'ultima;
3. il sig. corrisponderà per il mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento della autonomia economica,
l'importo mensile di Euro 300,00 (eurotrecento/00), con rivalutazione ISTAT, direttamente alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_1
della figlia, secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, come previamente concordate e successivamente documentate dalla parte che le ha sostenute;
l'assegno unico, dovuto nei limiti di legge, verrà devoluto interamente in favore della sig.ra
Parte_1
4. in aggiunta alle spese straordinarie, così come sopra disciplinate, il sig. CP_1
provvederà al pagamento annuale di circa €.1.600,00,
[...]
(euromilleseicento/00) ossia della somma complessiva pari alla metà della tredicesima e quattordicesima mensilità che sarà dal medesimo percepita annualmente, a titolo di contributo alla iscrizione di all'Università, per la Per_1
durata di 5 anni, salvo eventuali abbandoni degli studi;
la sopradetta somma verrà versata direttamente dal sig. sul conto corrente intestato alla Controparte_1
figlia ; Per_1
5. il sig. si obbliga alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 della complessiva somma di €.20.000,00 (euroventimila/00) a Parte_1 titolo di rimborso di tutte le spese sostenute dalla sig.ra per Parte_1
contributi spese finanziamenti contratti nel comune interesse familiare e per la pagina 3 di 5 ristrutturazione della casa familiare e per tutte le questioni economiche sorte tra i coniugi in corso di matrimonio od a seguito dello stesso e tra esse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pregresse mensilità di mantenimento per la figlia e delle spese straordinarie eventualmente non versate sino alla presentazione Per_1
del presente ricorso nonché gli €.9.000,00 (novemila/00) indicati quale credito vantato dalla in sede di separazione;
tale obbligo verrà adempiuto in unica Pt_1
soluzione, da effettuarsi entro un mese dalla vendita dell'immobile sito in Cepagatti
(PE) alla Via Nazionale n.77, identificato al NCEU al foglio 3, numero 186, sub 3, cat A/2, di proprietà del di lui defunto padre cod. fisc. Persona_2
, nato a [...] il [...], del quale C.F._1 [...]
si dichiara unico erede;
CP_1
6. i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente l'un per l'altro all'assegno divorzile;
7. le spese legali e ogni altra spesa inerente al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, con reciproca rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 68 L.P.;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 548/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CORRADI CARLO
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. D'ONOFRIO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 07/08/2004 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
26/11/2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 07/08/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2004 atto numero 155 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1. la sig.ra vivrà unitamente alla figlia presso Parte_1 Persona_1
l'attuale residenza sita in Pescara alla via Monti di Campli n.19/1 ovvero presso altra abitazione laddove riterrà di trasferirsi, con onere della stessa di comunicare il trasferimento al sig. ; Controparte_1
2. libero diritto di visita paterno in considerazione della maggiore età della figlia e della volontà della figlia di stare con il padre e tempi e secondo gli Persona_1 impegni di quest'ultima;
3. il sig. corrisponderà per il mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento della autonomia economica,
l'importo mensile di Euro 300,00 (eurotrecento/00), con rivalutazione ISTAT, direttamente alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_1
della figlia, secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, come previamente concordate e successivamente documentate dalla parte che le ha sostenute;
l'assegno unico, dovuto nei limiti di legge, verrà devoluto interamente in favore della sig.ra
Parte_1
4. in aggiunta alle spese straordinarie, così come sopra disciplinate, il sig. CP_1
provvederà al pagamento annuale di circa €.1.600,00,
[...]
(euromilleseicento/00) ossia della somma complessiva pari alla metà della tredicesima e quattordicesima mensilità che sarà dal medesimo percepita annualmente, a titolo di contributo alla iscrizione di all'Università, per la Per_1
durata di 5 anni, salvo eventuali abbandoni degli studi;
la sopradetta somma verrà versata direttamente dal sig. sul conto corrente intestato alla Controparte_1
figlia ; Per_1
5. il sig. si obbliga alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 della complessiva somma di €.20.000,00 (euroventimila/00) a Parte_1 titolo di rimborso di tutte le spese sostenute dalla sig.ra per Parte_1
contributi spese finanziamenti contratti nel comune interesse familiare e per la pagina 3 di 5 ristrutturazione della casa familiare e per tutte le questioni economiche sorte tra i coniugi in corso di matrimonio od a seguito dello stesso e tra esse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pregresse mensilità di mantenimento per la figlia e delle spese straordinarie eventualmente non versate sino alla presentazione Per_1
del presente ricorso nonché gli €.9.000,00 (novemila/00) indicati quale credito vantato dalla in sede di separazione;
tale obbligo verrà adempiuto in unica Pt_1
soluzione, da effettuarsi entro un mese dalla vendita dell'immobile sito in Cepagatti
(PE) alla Via Nazionale n.77, identificato al NCEU al foglio 3, numero 186, sub 3, cat A/2, di proprietà del di lui defunto padre cod. fisc. Persona_2
, nato a [...] il [...], del quale C.F._1 [...]
si dichiara unico erede;
CP_1
6. i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente l'un per l'altro all'assegno divorzile;
7. le spese legali e ogni altra spesa inerente al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, con reciproca rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 68 L.P.;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5