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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/09/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1234 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maiorino in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
1 CO
rappresentato e difeso dall'avv. Linda Giovanna Vacchiano in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello e di delibera di conferimento incarico della G.C. n. 167 del 24/05/2024
APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
948/2023 pubblicata il 09/05/2023 (Opposizione a decreto ingiuntivo n. 574/2010
emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22/07/2010, il CO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 574/2010 emesso in favore di dal Tribunale di Nocera Inferiore, al fine di sentir così provvedere: “1. Parte_1
per le motivazioni poste a fondamento della presente opposizione, dichiarare nullo, di
nessun effetto e comunque revocare il D.I. n. 574/10; 2. accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa creditoria comunque
l'inesigibilità del credito, in virtù del disposto di cui all'art. 3 comma 2 della Legge n.
32/92 e deliberazione CIPE 11/10/94; 3. condannare il sig. al Parte_1
pagamento in favore del di quella somma che risulterà di CO
giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni, ex art.
96 c.p.c., per aver agito con evidente mala fede comunque senza la normale prudenza e
diligenza ovvero con colpa grave.
4. condannare il Sig. al pagamento Parte_1
delle spese e competenze di giudizio.”.
Con il suddetto decreto il Tribunale aveva ingiunto al di CO
pagare, in favore di la somma di € 21.214,01, con maggiorazione per Parte_1
2 interessi legali maturati e maturandi, oltre spese e competenze del monitorio, a titolo di contributo differito ex L. 219/1981 per i danni riportati dall'immobile di proprietà di quest'ultimo, sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Catello Ferreri n. 3, in seguito al sisma del 23 novembre 1980.
A motivi della proposta opposizione il eccepiva: CO
l'inesigibilità della pretesa creditoria, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 3
della L. n.32/1992, e la conseguente impossibilità di provvedere in via prioritaria al pagamento del contributo richiesto;
la temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 cpc per aver l'opposto agito con evidente mala fede e colpa grave;
l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare il credito vantato.
Si costituiva in giudizio che impugnava la proposta opposizione e, Parte_1
dopo aver specificato che i requisiti e le condizioni elencati nel summenzionato art. 3
non dovevano tutti coesistere in capo al soggetto richiedente essendo sufficiente che ne esistesse almeno uno, deduceva di essere legittimato a ricevere il contributo essendo proprietario di un'unica abitazione - così come si evinceva dalla visura che produceva in giudizio, estratta il 05/01/2011 dall'Agenzia del Territorio - su cui era stata attivata la pratica di ricostruzione ex L. 219/81 e per la quale richiedeva il rimborso del contributo.
Più precisamente, l'opposto deduceva di aver maturato il diritto ad ottenere il versamento del contributo ai sensi della legge n. 219/81 e della successiva legge n.
32/92 essendo in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 3, che, nel dettare i criteri di priorità nel riparto delle disponibilità finanziarie,
individuava proprio “i soggetti proprietari di una unica abitazione, che abbiano
presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la
documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative”.
Tale condizione era stata confermata anche dallo stesso Comune di CO
che, con comunicazione del 05/05/2009 – Prot. 920 STA a firma del Dirigente Settore
3 Territorio e Ambiente, Ing. e del Responsabile del Servizio, Geom. Persona_1
, aveva certificato che l'opposto risultava “negli elenchi di priorità “b” di cui Pt_2
alla Legge n. 32/92 come soggetto “trascinato” atteso che alla data del 23.11.80 non
possedeva i requisiti di priorità come voluto dalla Legge”. Aggiungeva che il contributo afferiva ad un accollo spese non per opere interne ma per lavori strutturali necessari per consentire l'uso dell'immobile che era stato danneggiato dall'evento sismico. Contestava, inoltre, in quanto non supportata da idonea prova scritta,
l'eccezione relativa all'impossibilità di soddisfare la sua pretesa stante la necessità di rispettare l'ordine cronologico delle domande, e faceva all'uopo rilevare che l'Ente
opponente non aveva mai prodotto la graduatoria dei soggetti ammessi alla percezione del contributo statale. Rilevava, in ogni caso, che rispetto alla pratica n. 162/96, attivata sul fabbricato in cui era allocato l'immobile di sua proprietà, esso opposto risultava essere l'unico soggetto che ancora doveva riscuotere il contributo riconosciuto.
Rappresentava, quindi, di aver assolto all'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 cpc, a differenza del Comune opponente che, invece, non aveva fornito alcuna prova delle ragioni sottese alla proposta opposizione ma anzi aveva, di fatto,
attraverso il rilascio della certificazione Prot. 29312 del 22/07/2009, realizzato una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. riconoscendo il diritto dell'opposto a percepire il contributo differito. Contestava, infine, la richiesta di condanna ex art. 96 cpc stante la fondatezza del credito ingiunto e, viceversa, l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione e, per l'effetto, così concludeva: “1) Preliminarmente
concedere la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del D.I n. 574/2010, non
essendo l'opposizione fondata su prova scritta, oltre che infondata in fatto e in diritto;
2) Nel merito, accertare che il Sig. è inserito negli elenchi di priorità di Parte_1
cui alla lettera b), comma II, art. 3 della Legge n. 32/92 della pratica n. 162/1996 e, per
l'effetto, dichiarare che lo stesso ha diritto a ricevere il pagamento della somma di €
4 21.214,01; 3) Ancora nel merito, dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto
dell'opposizione notificata e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 574/2010; 4) Rigettare
la domanda di risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., essendo la stessa infondata in
fatto e in diritto e non fondata su prova scritta;
5) Condannare il CO
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento degli interessi legali
[...]
maturati sulla somma ingiunta dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
6)
Condannare il in persona del suo legale rapp.te p.t., al CO
risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., nella misura che riterrà equa il Giudice adito a
favore del Sig. essendo detta opposizione palesemente infondata in fatto Parte_1
e in diritto;
7) Condannare il in persona del suo legale CO
rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari i favore del sottoscritto
procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/01/2011 il Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio.
Espletata la fase istruttoria ed acquisita ex art. 210 cpc a carico del Comune di
[...]
“copia conforme di tutta la documentazione relativa alla pratica di CP_1
ristrutturazione ex L.219/81 ed ex L. 32/92 attivata presso il fabbricato sito in
[...]
alla via Catello Ferreri n. 3 e denominato “Consiglia Addatis” e recante n. CP_1
162/1996”, dopo alcuni rinvii, sulla scorta delle conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti, all'udienza del 03/11/2022 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n. 948/2023, pubblicata il 15/05/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore,
ritenuto che il non avesse offerto la dimostrazione di essere proprietario T_
dell'immobile con riferimento al quale aveva chiesto l'erogazione del contributo per la ricostruzione, della circostanza di non essere proprietario di altra abitazione e di aver presentato la domanda al e prodotto la documentazione relativa alla CP_1
5 ricostruzione entro i termini previsti dalla legge;
ritenuto altresì che l'opposto non aveva prodotto il fascicolo del monitorio e che alcuna ricognizione di debito potesse ravvisarsi nella documentazione del ed in particolare nella nota prot. n. 18735 CP_1
del 24/04/2009, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Parte_1
Con atto di citazione notificato il 30/11/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, per sentir così provvedere: “1. Preliminarmente ed in riforma della Sentenza n. 948/2023,
resa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Nocera Inferiore, G.I. dott. Simone
Iannone in data 9.05.2023, pubblicata e depositata in data 5.04.2023 e mai notificata, a
definizione del procedimento recante R.G. n. 3508/2010, chiede chela Corte adita si
compiaccia accertare il vizio di procedura da parte del Giudice di prime cure nel aver
omesso di rimettere la causa sul ruolo al fine di provvedere all'acquisizione, ad opera
della Cancelleria, del fascicolo del decreto monitorio e, per l'effetto, ritenere legittima
l'acquisizione operata con la proposizione del presente atto di appello;
2. Ancora in via
preliminare, ammettere quale mezzo di prova a fondamento della domanda
dell'appellante la produzione di parte del fascicolo monitorio relativo al D.I. n.
574/2010 – R.G. n. 4803/2009 – Giudice dott.ssa Maria Troisi;
3. Sempre in via
preliminare e nel merito, in riforma della Sentenza n. 948/2023, resa dalla Prima
Sezione Civile del Tribunale di Nocera Inferiore, G.I. dott. Simone Iannone in data
9.05.2023, pubblicata e depositata in data 5.04.2023 e mai notificata, a definizione del
procedimento recante R.G. n. 3508/2010, chiede chela Corte adita si compiaccia
accertare che il sig. è inserito negli elenchi di priorità di cui alla lettera Parte_1
b), comma II°, art. 3 della Legge n. 32/92 della pratica n. 162/1996 e, per l'effetto,
dichiarare che lo stesso ha diritto a ricevere il pagamento della somma di € 21.214,01;
4. Nel merito, in riforma della Sentenza n. 948/2023, resa dalla Prima Sezione Civile
6 del Tribunale di Nocera Inferiore, G.I. dott. Simone Iannone in data 9.05.2023,
pubblicata e depositata in data 5.04.2023 e mai notificata, a definizione del
procedimento recante R.G. n. 3508/2010, chiede che la Corte di Appello adita si
compiaccia accertare la violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del Giudice di prime
cure nell'erronea valutazione delle prove oggetto di causa e, per l'effetto, accogliere la
domanda così come proposta dal sig. condannando il Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € CO
21.214,01 o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
5.
Ancora nel merito, in riforma della Sentenza n. 948/2023, resa dalla Prima Sezione
Civile del Tribunale di Nocera Inferiore, G.I. dott. Simone Iannone in data 9.05.2023,
pubblicata e depositata in data 5.04.2023 e mai notificata, a definizione del
procedimento recante R.G. n. 3508/2010, chiede che la Corte di Appello adita si
compiaccia accertare la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del Giudice di prime
cure nell'erronea valutazione delle prove oggetto di causa e, per l'effetto, accogliere la
domanda così come proposta dal sig. condannando il Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € CO
21.214,01 o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
6.
Condannare il in persona del suo Sindaco, legale rapp.te CO
p.t., al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione
e distrazione, ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito il che, eccepita preliminarmente CO
l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis cpc, nel merito ha resistito ai motivi di impugnazione concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza n. 948/2023, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
All'esito della prima udienza il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato la
7 causa all'8/05/2025; con successiva ordinanza del 22/05/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello il ha impugnato la decisione nella parte in cui T_
il Tribunale ha ritenuto che: “dall'elenco dei documenti riportati nel corpo del testo del
ricorso per decreto ingiuntivo, si evince la mancanza nella fase della presente
opposizione della copia del titolo di proprietà e della copia del 'quadro economico
1996'”. Assume in contrario che il documento era presente nella produzione di parte del decreto monitorio, che per errore il Giudice di prime cure non aveva provveduto ad acquisire d'ufficio;
con il secondo motivo ha impugnato la decisione nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che: “l'onere probatorio che, come visto, incombe sull'opposto, non appare
soddisfatto dalla produzione documentale in atti operata da a tal fine, Parte_1
peraltro, va altresì precisato come l'opposto ben avrebbe potuto produrre il fascicolo
monitorio, in uno alla documentazione ivi acclusa, al più tardi con la comparsa
conclusionale, non trattandosi affatto di nuova documentazione e, per l'effetto,
soggiacendo alla regola processuale posta per il ritiro e successivo deposito dei
fascicoli di parte ex art. 169 c.p.c”. L'appellante assume l'erroneità della statuizione giacché la documentazione avrebbe dovuto essere acquisita d'ufficio alla prima udienza,
a seguito della riserva presa sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione,
e che, in ogni caso, il Giudice, rilevata l'assenza di un documento utile ai fini della decisione, avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per la sua acquisizione ad opera della Cancelleria;
con il terzo motivo il ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice ha T_
rilevato che: “Nel giudizio di opposizione, infatti, è stata versata in atti una visura
catastale che accerta quale unica abitazione detenuta dal sig. quella Parte_1
8 indicata come FL.18, p.lla 2353, sub. 12 del Comune di detenuta in CO
proprietà per l'intero e derivante da atto pubblico del 22.03.2002. Tale documento,
proveniente dall'Ufficio del Catasto e non dai Pubblici Registri Immobiliari – si
ricorda che all'epoca vi era ancora una netta distinzione fra i due uffici – non soddisfa
appieno la prova che quello indicato sia l'unico immobile intestato al sig.
[...]
Solo una visura dei Registri Immobiliari avrebbe potuto provare che T_ [...]
fosse proprietario dell'unico immobile oggetto di domanda per la T_
ricostruzione post Terremoto del 1980. E' proprio questo, infatti, il requisito per
l'accesso ai fondi per la ricostruzione (…)”. L'appellante ha dedotto sul punto la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove,
per non avere il Giudice tenuto conto della documentazione emessa dallo stesso e della circostanza che il medesimo non avesse contestato il fatto che CP_1
l'immobile fosse l'unico a lui intestato. Secondo il la decisione era fondata T_
sull'errato presupposto che esso appellante non avesse provato il suo diritto a percepire il contributo statale giacché la visura catastale prodotta in giudizio non forniva la prova che quello indicato fosse l'unico immobile a lui intestato;
in tal modo, però, il Giudice
non aveva operato una corretta valutazione delle prove e, soprattutto, non tenendo conto della condotta tenuta dal che si era reso inadempiente CO
rispetto alla richiesta di esibizione dell'elenco dei beneficiari del suddetto contributo,
aveva deciso violando l'art. 116 cpc. Più precisamente, il Giudice aveva fondato il suo convincimento soltanto su quanto dedotto dal in ordine alla inesigibilità del CP_1
credito azionato per la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 2, della Legge
n. 32/92, di cui però esso appellante era in possesso essendo proprietario di un'unica abitazione su cui era stata attivata la pratica di ricostruzione. L'erroneità della statuizione si rinverrebbe poi anche nella violazione dell'art. 115 cpc per avere il primo
Giudice statuito su fatti e circostanze non contestate dall'opponente.
9
2. L'appello, che per com'è articolato, supera a stento il vaglio preliminare di
ammissibilità richiesto dall'art. 342 cpc, è infondato e va rigettato.
2.1. I primi due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi vanno rigettati.
Ed infatti, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma in un giudizio di cognizione ordinaria il processo introdotto nelle forme speciali del ricorso monitorio,
facendolo rientrare in una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena.
L'opposizione infatti non costituisce una impugnazione della validità del decreto monitorio e lascia alla parte tutte le facoltà probatorie del giudizio ordinario. L'opposto,
pertanto, in quanto attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare integralmente la sua pretesa, a cominciare dalla documentazione posta a fondamento del ricorso.
Ne consegue che, rientrando nella disponibilità della parte, il Giudice non poteva acquisire d'ufficio il fascicolo del che, nella fase a cognizione piena, non avendo T_
alcuna preclusione istruttoria, aveva l'onere di produrre la documentazione che riteneva utile ai fini della decisione.
Per le medesime ragioni, il Giudice, dopo aver riservato la decisione, non doveva rimettere la causa sul ruolo per consentire all'opposto di produrre il fascicolo di parte.
I vizi procedurali della sentenza denunciati dall'appellante non sono pertanto ravvisabili.
2.2. Ciò posto, va qui fatta applicazione del principio espresso da Cass. SU
2015/14475, secondo il quale “L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo
introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30
aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto
ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo
comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione,
rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di
10 non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere
considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la
sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”(
cfr. nello stesso senso Cass. 2017/8693).
Ne consegue che i documenti che facevano parte della produzione allegata al ricorso monitorio del e che sono stati prodotti in questo grado di appello non incorrono nel T_
divieto di cui all'art. 345 cpc e possono essere esaminati ai fini della decisione.
2.3. Anche il terzo motivo di gravame va rigettato.
- Deve in questa sede confermarsi la decisione del primo Giudice che, all'esito della verifica della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, ha accolto l'opposizione proposta dal rilevando che il non avesse offerto prova dei requisiti CP_1 T_
previsti dall'art. 3 della Legge n. 32/1992, che al comma 2 dispone: “ le disponibilità
finanziarie di cui all'art. 2 comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate
in via prioritaria e in ordine successivo , senza ammissione di deroga, in favore (…) b)
dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di un'unica abitazione, che abbiano
presentato entro il 30 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la
documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative” .
Ed infatti, anche alla luce della documentazione allegata al fascicolo del monitorio, che
è stata prodotta in appello e che il primo Giudice non aveva potuto esaminare, va rilevato che il 'titolo di proprietà', indicato nel ricorso come 'doc.1.', è costituito da un atto pubblico di 'cessione di diritti' del 19 marzo 2002, in cui i germani a mezzo T_
di loro procuratore speciale, vendevano e trasferivano le proprie quote Parte_1
di comproprietà di un immobile. Senonché di tale immobile non è dato evincere la descrizione né è dato conoscere le generalità dell'acquirente, giacché il documento prodotto agli atti è mancante proprio delle pagg. 3 e 4 che riportavano questi dati.
11 In ogni caso, al di là di questo, pur significativo, rilievo ed anche a voler ritenere che la cessione sia stata fatta da quale procuratore dei germani e della nipote, Parte_1
in favore di sé stesso ed abbia avuto ad oggetto quote di proprietà proprio dell'immobile per la cui ricostruzione il medesimo ha avanzato la richiesta di contributo, la decisione del Tribunale deve comunque confermarsi sia in ordine alla inidoneità della visura catastale a dimostrare la proprietà, sia in ordine alle ulteriori e dirimenti circostanze che non è stata offerta dimostrazione che l'immobile danneggiato fosse l'unica abitazione del e che siffatta situazione sussistesse all'epoca del terremoto. T_
La doglianza dall'appellante, che lamenta che il primo Giudice non abbia esaminato tutte le risultanze istruttorie, è pertanto inidonea a superare le motivazioni espresse in sentenza.
Essa è poi del tutto lacunosa sull'ulteriore rilievo della mancata dimostrazione del rispetto dei termini di legge per la presentazione della domanda di contributo e per la produzione della documentazione relativa ai lavori effettuati.
- Non può poi fondatamente sostenersi che la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, co.2, lett. b) della legge n. 32/1992 per l'erogazione del contributo con priorità sia stata ammessa ovvero non sia stata contestata dall'Amministrazione.
Ed infatti, nella nota prot. 920 STA del 05/05/2009, richiamata dall'appellante, a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di e del CO
responsabile del servizio, e inviata all'avv. Maiorino quale legale del si legge : T_
“Con riferimento a quanto in oggetto, si riscontra la Vs nota ivi indicata per ribadire,
sostanzialmente, quanto già riferito con precedente nota del 3/4/09. Il suo assistito
risulta negli elenchi con priorità 'b' di cui alla legge 32/92 come soggetto 'trascinato'
atteso che alla data del 23/11/80 non possedeva i requisiti di priorità come voluto dalla
legge”;
12 nella precedente nota prot. n. 716 STA del 03/04/2009 , anch'essa di riscontro ad una nota dell'avv. Maiorino, si legge : “ Con riferimento a quanto in oggetto, si riscontra la
Vs nota ivi indicata per significare che i contributi, relativi alle unità abitative
appartenenti a soggetti non prioritari, potranno essere elargiti – in presenza delle
risorse economiche e in ordine cronologico – solo dopo aver soddisfatto le istanze dei
soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 32/92 e deliberazione CIPE
11/10/94”;
la medesima motivazione veniva poi addotta nella successiva nota prot. n. 29312 STA
del 22/07/2009 in cui, in riscontro di ennesima richiesta dell'avv. Maiorino, veniva certificato dall' l'importo del contributo di € 21.214,01 ribadendosi che esso Pt_3
avrebbe potuto essere erogato soltanto dopo aver soddisfatto le richieste dei soggetti aventi priorità.
Il Comune, pertanto, non ha mai riconosciuto il diritto del ad ottenere l'erogazione T_
del contributo 'con priorità' secondo quanto previsto dal richiamato art. 3, co.2, lett.b)
della legge n. 32/1992.
- Né il ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellante alla erogazione della CP_1
somma di € 21.214,01 chiesta col ricorso monitorio.
Vanno sul punto qui richiamati consolidati principi espressi dal Giudice di legittimità,
che ha affermato che “La disciplina dettata dall'art. 1988 cod. civ. (secondo cui la
promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale
è fatta dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, la quale si presume
fino a prova contraria) è applicabile anche agli atti della pubblica amministrazione, nel
concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e
l'efficacia” ( cfr. ex pl. Cass. 1982 n.1188 e Cass. 2003 n. 8643, che hanno entrambe applicato detto principio con riferimento alla deliberazione della giunta comunale che ad un ingegnere, che aveva eseguito un progetto di costruzione, aveva riconosciuto un
13 compenso per l'opera svolta), e che “Il riconoscimento di debito altrui, quale atto
interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale (e, quindi, non richiede la
volontà di produrre l'effetto interruttivo) ne' carattere recettizio, ma assume
la natura di atto giuridico in senso stretto, onde è necessario soltanto che esso
provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e che rechi, anche
implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli
il carattere della volontarietà” (cfr. Cass.2004 n. 21664; 2009 n. 10755, quest'ultima relativa ad una circolare delle Ferrovie dello Stato che non proveniva da organo che ne aveva la rappresentanza esterna).
Applicando i princìpi testé richiamati, ne consegue che, nella specie, la nota prot. n.
29312 del 22 luglio 2009 a firma del dirigente del Settore Territorio e Ambiente del
Comune , ing. provenendo da un organo tecnico CO Persona_1
interno all'Amministrazione, privo del potere di impegnare quest'ultima nei confronti dei terzi, non poteva qualificarsi come 'riconoscimento del debito'.
- In conclusione, ritiene la Corte che il credito vantato col ricorso monitorio era incerto sotto tutti i profili in quanto non era liquido né esigibile essendo la sua erogazione vincolata dalla valutazione della Commissione di cui all'art. 14 del TU dLgs n. 76/1990
circa la sussistenza dei requisiti di legge, dalla disponibilità delle risorse finanziarie trasferite da parte dello Stato, attraverso il , in favore degli Enti Locali gestori delle Per_2
pratiche di finanziamento di che trattasi ( art. 4 TU ) e dalla valutazione delle priorità di cui all'art. 3 della L. n. 32/1992 e ss., contenente la disciplina il completamento del riparto dei fondi per la ricostruzione abitativa.
Correttamente il Tribunale ha revocato il provvedimento monitorio giacché siffatta condizione non è cambiata nel corso del giudizio di opposizione, in cui l'opposto, che,
in quanto preteso creditore, ne aveva lo specifico onere, non ha offerto la dimostrazione
14 della sussistenza di tutte le condizioni, sia di legge che fattuali, per poter ottenere, con priorità, il contributo nella richiesta misura.
3. La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa che è compreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, negli importi medi e per le fasi trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 30/11/2023 da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco p.t., CO
avverso la Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 948/2023 così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio, che liquida Parte_1
in favore del , a titolo di compenso, in € 3.966,00 CO
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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