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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2048/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.2.2025 da
1) Parte_1 nata il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giustina Angelillo ( ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato il 23/08/1982 cittadino/a:
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. GIUSTINA ANGELILLO presso la quale ha eletto domicilio telematico nata in [...]) residente ad Arluno
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 09/05/2014 a CORNAREDO (MI) (Atto
N. 4 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di CORNAREDO (MI);
separati consensualmente con verbale in data 16.5.2022 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 19.5.2022 cron. 8897/2022; con i seguenti figli: nata il [...] (C.F. ), minore Persona_1 C.F._4
d'età;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore nata il [...] (C.F. ) Persona_1 C.F._4
rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale congiunto per le questioni di rilevante importanza e disgiunto per quelle di ordinaria amministrazione.
2) La figlia minore resta collocata con la madre presso l'abitazione in via Eugenio Montale 2
Arluno, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima. Il padre si rende disponibile a prendersi cura della figlia durante i turni di lavoro della madre (notturno), come già stato in uso tra le parti e in ogni caso, in assenza di turnazione della madre (cessata), potrà tenere con se' la figlia a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, prima di cena, ed un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola con pernottamento
(giovedì) fino alla mattina successiva, quanto il padre accompagna a scuola la figlia fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
3) I genitori stabiliscono di comune accordo che durante le vacanze estive ciascuno trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive;
il periodo e la località saranno comunicate dal padre alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascuno genitore si impegna a comunicare all'altro genitore prima della partenza la collocazione e l'indirizzo delle rispettive destinazioni estive con la figlia.
4) Per le festività natalizie, la figlia trascorrerà ogni anno la cena della vigilia con la madre ed il pranzo di Natale con il padre mentre trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore il periodo dal 25/12 cena al 31/12 mattina e dal 31/12 mattina al 06/01 sera;
per le vacanze pasquali,
i genitori alterneranno il periodo dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con un genitore e dal lunedì di pasquetta al martedì successivo (sera) con l'altro genitore;
i genitori si alterneranno per quanto possibile, anche per tutte le altre festività scolastiche, compatibilmente ai rispettivi impegni e turnazioni di lavoro. Restano salvi, comunque, diversi accordi tra le parti. Si da' atto che per le prossime vacanza di Natale 2025 la figlia sarà con la madre nel secondo periodo
(capodanno) e con il padre nel primo periodo (natale).
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre per la figlia, mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 350,00
(trecentocinquanta) rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese extra mediche, scolastiche ed extrascolastiche come stabilito dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Milano. I genitori concordano che l'assegno unico per la figlia verrà assegnato alla madre collocataria della minore, impegnandosi entrambi i genitori a compiere le attività necessarie per ottenerlo.
6) I genitori concordano di ripartire al 50% tra loro il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) La casa coniugale, sita in via dei Mille 13 a Cornaredo (MI), resta definitivamente assegnata al sig. , già esclusivo proprietario dell'immobile. Le parti dichiarano di essere Pt_2 economicamente indipendenti e di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver già definito i reciproci rapporti patrimoniali.
8) Si da' atto che alla data di presentazione del presente ricorso la sig.ra è operaia di Pt_1
produzione presso la Marelli Europe Spa di ET (MI) con contratto a tempo indeterminato tramite l'agenzia interinale ADECCO mentre il sig. è operaio con contratto a tempo Pt_2
indeterminato presso Eredi di RO AN con sede Milano via Jacopino da Tradate 13.
9) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio per sé e per i figli.
10) Le spese del presente procedimento si intendono compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/05/2014 a
CORNAREDO (MI) (Atto N. 4 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di CORNAREDO (MI) tra E;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Arluno dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.2.2025 da
1) Parte_1 nata il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giustina Angelillo ( ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato il 23/08/1982 cittadino/a:
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. GIUSTINA ANGELILLO presso la quale ha eletto domicilio telematico nata in [...]) residente ad Arluno
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 09/05/2014 a CORNAREDO (MI) (Atto
N. 4 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di CORNAREDO (MI);
separati consensualmente con verbale in data 16.5.2022 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 19.5.2022 cron. 8897/2022; con i seguenti figli: nata il [...] (C.F. ), minore Persona_1 C.F._4
d'età;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore nata il [...] (C.F. ) Persona_1 C.F._4
rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale congiunto per le questioni di rilevante importanza e disgiunto per quelle di ordinaria amministrazione.
2) La figlia minore resta collocata con la madre presso l'abitazione in via Eugenio Montale 2
Arluno, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima. Il padre si rende disponibile a prendersi cura della figlia durante i turni di lavoro della madre (notturno), come già stato in uso tra le parti e in ogni caso, in assenza di turnazione della madre (cessata), potrà tenere con se' la figlia a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, prima di cena, ed un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola con pernottamento
(giovedì) fino alla mattina successiva, quanto il padre accompagna a scuola la figlia fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
3) I genitori stabiliscono di comune accordo che durante le vacanze estive ciascuno trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive;
il periodo e la località saranno comunicate dal padre alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascuno genitore si impegna a comunicare all'altro genitore prima della partenza la collocazione e l'indirizzo delle rispettive destinazioni estive con la figlia.
4) Per le festività natalizie, la figlia trascorrerà ogni anno la cena della vigilia con la madre ed il pranzo di Natale con il padre mentre trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore il periodo dal 25/12 cena al 31/12 mattina e dal 31/12 mattina al 06/01 sera;
per le vacanze pasquali,
i genitori alterneranno il periodo dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con un genitore e dal lunedì di pasquetta al martedì successivo (sera) con l'altro genitore;
i genitori si alterneranno per quanto possibile, anche per tutte le altre festività scolastiche, compatibilmente ai rispettivi impegni e turnazioni di lavoro. Restano salvi, comunque, diversi accordi tra le parti. Si da' atto che per le prossime vacanza di Natale 2025 la figlia sarà con la madre nel secondo periodo
(capodanno) e con il padre nel primo periodo (natale).
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre per la figlia, mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 350,00
(trecentocinquanta) rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese extra mediche, scolastiche ed extrascolastiche come stabilito dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Milano. I genitori concordano che l'assegno unico per la figlia verrà assegnato alla madre collocataria della minore, impegnandosi entrambi i genitori a compiere le attività necessarie per ottenerlo.
6) I genitori concordano di ripartire al 50% tra loro il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) La casa coniugale, sita in via dei Mille 13 a Cornaredo (MI), resta definitivamente assegnata al sig. , già esclusivo proprietario dell'immobile. Le parti dichiarano di essere Pt_2 economicamente indipendenti e di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver già definito i reciproci rapporti patrimoniali.
8) Si da' atto che alla data di presentazione del presente ricorso la sig.ra è operaia di Pt_1
produzione presso la Marelli Europe Spa di ET (MI) con contratto a tempo indeterminato tramite l'agenzia interinale ADECCO mentre il sig. è operaio con contratto a tempo Pt_2
indeterminato presso Eredi di RO AN con sede Milano via Jacopino da Tradate 13.
9) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio per sé e per i figli.
10) Le spese del presente procedimento si intendono compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/05/2014 a
CORNAREDO (MI) (Atto N. 4 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di CORNAREDO (MI) tra E;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Arluno dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG