Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 3325/2019 r.g., avente ad oggetto: “acquisizione sanante”, riservato in decisione alla udienza a trattazione scritta del 22-1-2025 e vertente
T R A
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, , nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 24.02.1951, cod. fisc. , C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_4
nata a [...] il C.F._4 Parte_5
29.03.1961, cod. fisc. e , nato C.F._5 Parte_6
Cervinara il 27.11.1959, cod. fisc. , tutti in proprio C.F._6
e quali eredi di , nata a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduta il 13.05.2015, tutti rappr.ti e difesi dall'avv. Enrico
Valente, cod. fisc. , pec: C.F._7
fax 0824-316810, e presso il suo studio Email_1 in Benevento al Viale A. Mellusi 93/B elett.te dom.ti giusta procura a margine del ricorso al TAR Campania del 18.01.2013
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
, già Controparte_1 [...]
(giusta delibera di Controparte_2
), presso il cui studio domicilia elettivamente in C.F._8
alla via Generale Orsini n. 5 CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
I risultavano proprietari di un corpo di terreno CP_4 individuato nel N.C.T. del Comune di Cervinara (AV), al foglio n. 6,
p.lle n. 55 e 141, per una estensione rispettivamente di mq 1.921 e mq 1.320.
Con Ordinanza n. 975/1987 venivano individuate le aree destinate ad un intervento di riqualificazione del sistema acquedottistico e fra queste quelle di proprietà dei IG.ri , per la quale veniva Pt_1 disposto per la p.lla n. 55 l'esproprio di mq 660 e la occupazione temporanea di mq 550, per la p.lla n. 141 l'esproprio di mq 270 e la occupazione temporanea di mq 400.
In data 11-06-1987 veniva redatto verbale di Occupazione temporanea e di Consistenza, con durata dell'occupazione temporanea fino al 31-12-1991.
Successivamente poi la stessa Occupazione Temporanea veniva prorogata fin al 31-12-1994.
L'Intera opera veniva ultimata nel 1997.
Con Decreto del Commissario di Governo n. 677 del 29-12-2000 veniva dichiarata ultimata l'opera con il definitivo asservimento dei fondi e la loro sottrazione alla proprietà privata. Parte A seguito della realizzazione dell'opera da parte del le originarie p.lle di proprietà dei IG. venivano sottoposte a Frazionamento Pt_1
n. 40999 del 1991. per cui: dalla p.lla n. 141 avevano origine le neo costituite p.lle n. 256 e 257, dalla p.lla n. 55 avevano origine le neo costituite p.lle n. 258, 259 e
260.
Precedentemente alla data del 24-04-1992 le originarie p.lle nn. 55 e Parte 141 già risultavano essere frazionate dal e l'area di proprietà dei
IG.ri , già risultava inglobata nel Complesso Industriale ASI di Pt_1
Avellino e quindi con destinazione Industriale.
In data 24-04-1992 con Decreto Sindacale di espropriazione del n. 3573, le p.lle n. 256, 258 e 260 venivano Controparte_5
Occupate ed Espropriate dal , mentre Controparte_6 rimanevano sottoposte al vincolo occupazionale da parte dell' le CP_2
p.lle n. 257 e 259.
In pratica le p.lle di proprietà dei IG.ri venivano inglobate Pt_1 dall'Area ASI già con decreto del 1992 e quindi acquisivano la
Destinazione Industriale.
Il Decreto del Commissario di Governo con cui si dichiarava il definitivo asservimento dei fondi e la loro sottrazione alla proprietà privata per la realizzazione delle opere acquedottistiche, veniva emesso in data 29-
12-2000.
Sin dalla data del 31.12.1994 erano scaduti i termini per la validità della procedura di occupazione legittima d'urgenza senza che il procedimento ablatorio venisse completato”.
Indi, con Decreto n. 23/2012 l' disponeva la acquisizione CP_2 sanante di servitù di acquedotto sulle p.lle n. 257 e 259 assoggettandole a servitù di passaggio una parte e sottoponendo la restante minore parte ad una servitù di rispetto (fasce di rispetto), determinando per la particella 257 la somma di 10.582,83 € per pregiudizio patrimoniale ed euro 1.058,28 per pregiudizio non patrimoniale, oltre il 5% annuo per occupazione sine titulo e per la particella 259 la somma di euro 6.535,91€ per pregiudizio patrimoniale ed euro 853,59 per pregiudizio non patrimoniale oltre il
5% annuo per occupazione sine titulo sulla base della riduzione di valore pari alla metà del valore venale del fondo (valore venale pari ad
€ 37,75 per mq). Con ricorso del 18.01.2013, iscritto a ruolo al nr. 709/13 RG, gli odierni ricorrenti adivano il TAR Campania per sentire dichiarare la illegittimità della procedura espropriativa azionata dalla , CP_2 quale subentrante alla scarl GOI, per sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Nelle more della definizione del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo, le parti giungevano ad un accordo teso al pagamento, anticipatorio e parziale sul totale dovuto e richiesto, della somma così come determinata dall' , che sfociava nell'atto di quietanza del CP_2 pagamento da parte di in favore dei ricorrenti della somma CP_2 di € 27.095,90 del 20.06.2013.
Il ricorso era deciso con sentenza nr. 2130/2019, pubblicata in data
15.04.2019, con cui il predetto Giudice Amministrativo riteneva che le censure mosse al Decreto nr. 23/2012/DN200 costituissero unicamente motivi di contestazione del quantum dovuto, e quindi suscettibili di giudizio di opposizione innanzi al G. O. ex art. 29 del D.
Lgs nr. 150/2011, per cui dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ed indicava il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.;
Riassumevano il giudizio dinanzi alla intestata Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, individuando le somme dovute ai ricorrenti in € 76.824,35, da cui, detratti gli anticipi di € 4.389,88 pagati nel 01.12.1989 ed €
27.095,90 pagati nel mese di giugno 2013, residuava un ulteriore credito di € 45.338,57; indi, chiedevano: “procedersi, nei sensi innanzi prospettati, alla rideterminazione della giusta somma da corrispondersi in favore dei ricorrenti per il provvedimento ablatorio impugnato per quanto riguarda il valore venale del terreno espropriato e/o di quello reliquato, dei tributi, del pregiudizio non patrimoniale, degli interessi e di ogni altra voce di indennità spettante ai ricorrenti ai sensi di legge;
per l'effetto: condannare la resistente , in persona del legale CP_2 rappr.te p. t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme così come determinate innanzi, pari ad € 45.338,57 quale differenza tra il dovuto ed il percetto, salvo errori e/o omissioni o la diversa valutazione che codesta Ecc.ma Corte di Appello di Napoli Vorrà determinare di Sua giustizia, anche a seguito di C. T. U., oltre gli ulteriori interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel corso delle istruttoria, al fine della determinazione del valore di mercato dei terreni oggetto dell'asservimento de quo e delle indennità dovute ex articolo 42 bis era nominato quale CTU l'ing. Persona_3
la quale depositava la propria relazione tecnica nonché un
[...] supplemento di relazione, come richiesto da questa Corte.
Successivamente veniva nominato in sostituzione quale nuovo ctu il dott. agr. , il quale depositava la propria relazione Persona_4 tecnica.
Indi, all'esito dell'udienza di discussione a trattazione scritta del 22-1-
2025, il Collegio Giudicante riservava la causa in decisione.
La domanda in esame deve essere dichiarata inammissibile.
Si rileva in punto di diritto che a seguito dell'accettazione dell'indennità, non è più possibile proporre opposizione alla stima. La fattispecie di cui al primo comma dell'art.12 della menzionata L. n. 865 del 1971 non è la sola a precludere la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea di cui ai successivi artt. 19 e 20 della Legge, poiché alla medesima disciplina
(comma 3 e segg.) è equiparata dall'art. 12, comma 2 l'ipotesi di mera accettazione dell'indennità da parte dell'espropriando.
Consolidatosi l'accordo amichevole in forza del contratto di cessione o dell'adozione del decreto di espropriazione, una volta che l'indennità provvisoria sia stata accettata o concordata attraverso il negozio suddetto, la misura dell'indennità diviene definitiva e non più contestabile (Cass. 13415/2008; 19671/2006; 10789/2003;
6303/2003); e resta così precluso il ricorso al rimedio della sua determinazione giudiziale attraverso la proposizione dell'opposizione alla stima di cui agli artt. 19 e 20 della Legge (salva la possibilità di intentare un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice di primo grado diretto a contestare la validità dell'accordo circa la misura dell'indennità per farne accertare l'eventuale nullità, annullabilità o rescindibibilità" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3549 del 14/02/2014;
Cass. n. 21029 del 12/10/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19671 del
13/09/2006; Cass. ord. 12 ottobre 2011, n. 21029).
Per effetto dell' accettazione, la misura dell' indennità diviene definitiva e non più contestabile restando così precluso il ricorso al rimedio della sua determinazione giudiziale attraverso la proposizione dell' opposizione alla stima, il cui presupposto è costituito appunto dalla mancata accettazione dell' indennità offerta in via provvisoria cui segue la determinazione dell' indennità definitiva e il suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, che costituiscono le condizioni richieste dalla legge per l' emanazione del decreto di espropriazione: non è pertanto ipotizzatile alcuna contestazione né dell' indennità provvisoria - accettata o concordata attraverso un accordo amichevole
- né del prezzo della cessione volontaria attraverso lo strumento dell' opposizione alla stima ” (Cass. civ., sez. I, n. 19673 del 13.9.2006;
Cass. civ. n. 6303 del 18.4.2003).
Nel caso di specie, in data 20.6.2013 i sigg. e hanno Pt_1 Persona_1 sottoscritto l'Atto di quietanza con cui hanno dichiarato di
“accettare”, rilasciando la più ampia e liberatoria quietanza, la somma offerta in Decreto (decreto di acquisizione sanante n.
23/2012/DN2000) e di “accettare l'ammontare della somma suddetta”, omnicomprensiva liquidata con il a titolo indennitario e risarcitorio, come sopra determinato a fronte dell' asservimento costituito in favore dell' delle p.lle 257 e 259 del folio 6 del CP_2
Comune di Cervinara nonché “di prendere atto della dichiarazione della stessa per la quale le fasce di cantiere, laterali all' area in esame,
a suo tempo occupate solo temporaneamente, sono state restituite, al termine dei lavori di posa della condotta, nel corso dell' anno 1996, e che la suddetta area è ad oggi libera da qualsiasi onere o peso o colonia”.
Non assume alcuna rilevanza, sotto il profilo di una dichiarazione di accettazione della detta somma a titolo di eventuale mero acconto, la precedente dichiarazione del 02.05.2013 delle ore 10:20, secondo la quale gli odierni ricorrenti avevano dichiarato di autorizzare l' al CP_2 versamento della detta somma “quale acconto sul maggior avere e senza che tanto valga quale rinuncia ai propri diritti atti e azioni”, non solo perché nella successiva suddetta dichiarazione di accettazione non si fa più alcun riferimento a tale natura di acconto ma anche perché la medesima dichiarazione del 2-5-2013 risulta essere stata superata dalla successiva dello stesso giorno, con la quale gli odierni ricorrenti, tramite il loro difensore avv. Enrico Valente, trasmettevano alla la nota con la quale, manlevando ed esonerando la stessa CP_2 da ogni responsabilità, richiedevano l'accredito della somma dalla medesima determinata, precisando che la “presente annulla e sostituisce la mia precedente comunicazione fax di data odierna delle ore 10:20”.
Pertanto, il ricorso in essa deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolazione delle spese di lite difensive, esse seguono la soccombenza.
Quindi, anche le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico solidale delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in riassunzione, depositato da , Parte_1 nata a [...] il [...], cod. fisc. , C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
28.09.1946, cod. fisc. , , nata C.F._3 Parte_4
a Cervinara il 01.03.1945, cod. fisc. C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_5
e , nato Cervinara il 27.11.1959, C.F._5 Parte_6 cod. fisc. , tutti in proprio e quali eredi di C.F._6
nei confronti di Persona_1 Controparte_1
, già
[...] Controparte_2
così provvede:
[...] • dichiara inammissibile la domanda;
• condanna in solido i ricorrenti a rifondere in favore della parte resistente le spese di lite difensive, che si liquidano in euro
5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA come per legge;
• pone le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, a carico solidale delle parti ricorrenti.
Così deciso in Napoli, 12-3-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo