Sentenza breve 14 maggio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 14/05/2014, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02677/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01317/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2014, proposto da:
RA CO e EL DE ET, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Ammendola e Maria Laura Laudadio, presso cui hanno eletto domicilio in Napoli, via Caracciolo, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
Istituto Paritario Parificato il Bambino Gesù s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Fornaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmela Romano in Napoli, via Chiatamone, 55;
per l'annullamento
- della nota n.AOODRCA 9418 del 27 novembre 2013 con cui si denega la modifica della convenzione di parità richiesta dall'Istituto per l'incremento delle ore di sostegno;
- della nota del 29 gennaio 2014 dell’Istituto Paritario Parificato “Il Bambino Gesù” recante diniego al riconoscimento per l’a.s. 2013/14 di 24 del sostegno scolastico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dell’Istituto Paritario Parificato il Bambino Gesù s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il presente ricorso i nominati in epigrafe, quali genitori di alunna affetta da sindrome di Down nonché portatrice di handicap con connotazione di gravità, iscritta alla classe 1^ primaria della scuola paritaria intimata, lamentano l’omessa assegnazione di ore di sostegno da parte dell’ente resistente, a fronte della richiesta di 24 ore settimanali.
In particolare dall’esame degli atti emerge che, benché l’alunna abbia diritto al sostegno scolastico come da diagnosi funzionale, la scuola ha ritenuto di non dare corso alle richieste dei ricorrenti poiché l’Ufficio Scolastico Regionale ha denegato la modifica della convenzione in atto con la scuola paritaria in ragione dell’insussistenza di fondi presso il Ministero dell’Istruzione.
Non avendo ottenuto risposte positive da parte della competente amministrazione scolastica, la scuola riferisce di non disporre di adeguate risorse per far fronte ai maggiori oneri economici conseguenti all’integrazione scolastica che, osserva, graverebbero esclusivamente sul proprio bilancio.
Si sono costituiti in giudizio le controparti processuali che concludono per il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2014, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve sussistendo le condizioni previste dagli artt. 60 e 74 del cod. proc. amm., dandone avviso alle parti presenti.
Ritenuto che, nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate:
- le scuole private che ottengono la parità scolastica, ai sensi della L. 10 marzo 2000 n. 62, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale dell'istruzione, e, svolgendo un servizio pubblico, sono tenute ad accogliere chiunque richieda di iscriversi, accettandone il progetto educativo, compresi gli alunni e gli studenti con handicap;
- secondo la L. 62/2000, il sistema statale d'istruzione si impernia sia sulla scuola statale che su quella paritaria, ed entrambe devono garantire i medesimi standard qualitativi, nel senso che la scuola paritaria può ambire a tale status e mantenerlo solo se ed in quanto essa corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia altresì caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.1 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV n. 2473 del 4 maggio 2010);
- sulla base dell’art. 1 comma 4 lettera e) della L. 62/2000, recante norme sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all’istruzione, tra i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica è inclusa l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- stando all’art. 3 del D.M. D.M. 29 novembre 2007 n. 267, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti costituisce condizione per il mantenimento della parità scolastica, la cui carenza può comportare la revoca del provvedimento con cui è disposta la parità secondo le procedure di cui al comma 7 del medesimo art. 3 e dell’art. 4;
- sussiste specifica normativa generale e di dettaglio per la quale lo Stato partecipa agli oneri economici in questione mediante apposite provvidenze finanziarie: ed invero, l'art. 1 comma 636 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) prevede, in via generale, che il Ministro dell'Istruzione definisca annualmente i criteri ed i parametri per l'assegnazione di contributi alle scuole paritarie e, in attuazione di tale disposizione sono stati emanati diversi decreti ministeriali (es. D.M. 25 marzo 2011 n. 25; D.M. 26 marzo 2012 n. 24);
- il regolamento in tema di convenzioni con le scuole primarie paritarie, di cui al D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23, all’art. 2 stabilisce che, con la convenzione, il gestore si obbliga ad osservare le condizioni ed i requisiti prescritti di cui alle dichiarazioni prescritte dall’art. 3 commi 2 e 3, ivi incluso l’obbligo di indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della L. 104/1992, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal Piano Educativo Individualizzato, nonché documentazione idonea circa la presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresì il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie;
- ai sensi dell’art. 2 comma 3 del citato regolamento, con la stipula della convenzione, l'amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l'adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere all'ente gestore un contributo annuo, la cui misura è fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro dell’Istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa;
- il contributo annuo assegnato alle scuole primarie paritarie convenzionate, secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.M. 30 gennaio 2013 n. 46, viene tra l’altro commisurato anche con riferimento al numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal Piano Educativo Individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell’Ufficio Scolastico regionale sulla base delle certificazioni presentate;
- lo stesso art. 6 del decreto citato stabilisce che, per l’aumento nel numero delle ore di sostegno, le modifiche alle convenzioni in atto possono essere stipulate solo in presenza di risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque l’assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuola, nel rispetto delle priorità di cui all’art. 3 e per l’handicap ai sensi del successivo art. 8;
Rilevato che:
- nell’assegnazione dei contributi stanziati, sulla base della normativa sopra richiamata, rispetto alle Scuole paritarie, l’handicap viene posto comunque tra le priorità, la cui copertura per integrazioni all’orario di sostegno deve essere comunque assicurata, conformemente alle risultanze delle certificazioni presentate, salve verifiche di cui al richiamato art. 6 del citato decreto;
- alla stregua della nota sentenza Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, l’eventuale indisponibilità di riserve finanziarie non può costituire valido motivo per denegare l’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguate alla patologia accertata, dal momento che il diritto del disabile all’istruzione si configura come diritto fondamentale, la cui fruizione è assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire la frequenza del disabile agli istituti di istruzione;
- pertanto, anche rispetto alle Scuole paritarie, come per le Scuole Statali, l’indisponibilità di risorse finanziarie non può essere opposta quale legittimo motivo atto a impedire la corretta integrazione dell’alunno disabile all’interno del sistema scolastico, e la fruizione del relativo servizio in condizioni di parità in ogni ordine e scuola, pena un’irragionevole disparità di trattamento e lesione di garanzie e prerogative attinenti diritti fondamentali della persona;
- nella scuola pubblica come in quella privata l’assegnazione di un insegnante di sostegno richiede l’erogazione di prestazioni ulteriori rispetto all’insegnamento in senso proprio, specificatamente finalizzate alla tutela di diritti fondamentali della persona, e pertanto, esse non possono gravare integralmente sul bilancio della scuola privata che in tal modo correrebbe il rischio di vedere pregiudicata la sua stessa esistenza o di divenire meno accessibile per le famiglie in ragione dell’elevazione dei costi di accesso;
- inoltre, l’aggravio degli oneri che la scuola privata si troverebbe ad affrontare, rispetto ai costi preventivati sulla base della convenzione, vanificherebbe il concetto di parità tra il pubblico e il privato e soprattutto, la libertà di scelta delle famiglie;
- l’inottemperanza da parte dell’amministrazione scolastica all’osservanza dell’obbligo di erogare i contributi scaturenti dalla stipula della convenzione si pone quale ostacolo all’assolvimento da parte dell’Istituto paritario dell’obbligo di accettare le iscrizioni di allievi disabili e di assicurare la piena integrazione scolastica dell’alunno in condizione di handicap, ponendo a rischio il mantenimento della parità e dei benefici ad essa connessi;
- pertanto le ragioni finanziarie opposte dall’amministrazione a fondamento dell’impugnato diniego di modifica della convenzione non possono legittimamente supportare la motivazione dell’atto gravato;
- la sede deputata alla quantificazione delle ore adeguate in rapporto alla patologia accertata ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 è rappresentata in ogni caso dal Piano Educativo Individualizzato che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12 della L. 104/1992, è redatto da un Gruppo di Lavoro costituito congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno;
Considerato inoltre che:
- non è condivisibile quanto affermato nel provvedimento impugnato emesso dalla Scuola paritaria intimata in ordine all'impossibilità di sostenere i costi per le prestazioni di sostegno da fornire al minore;
- difatti, si è visto che le scuole private che ottengono la parità scolastica ai sensi della L. 62/2000 fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale dell'istruzione e, svolgendo un servizio pubblico, devono accogliere chiunque richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (terzo comma dell’articolo unico) e, inoltre, una delle condizioni essenziali per il riconoscimento della parità scolastica è costituita dal fatto che la scuola privata assicuri l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio (quarto comma, lett. ‘e’);
- l’art. 12 della L. 104/1992 prevede che sia garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie: è del tutto evidente che nell'omnicomprensiva nozione di "scuole di ogni ordine e grado" devono ritenersi ricomprese, per quanto disposto dalla L. 62/2000, anche le scuole paritarie, che sono, come detto, parte integrante del sistema nazionale dell'istruzione;
Ritenuto conclusivamente che:
- in caso di iscrizione di alunno portatore di handicap il quale necessiti di interventi di sostegno, l'istituto scolastico privato è tenuto ad assicurare le medesime prestazioni di sostegno cui il discente ha diritto e di cui egli usufruirebbe qualora fosse iscritto ad una scuola pubblica;
- agli oneri finanziari correlati a tale obbligo, cui la scuola paritaria deve fare fronte, lo Stato concorre concretamente mediante la corresponsione dei richiamati contributi;
- alla luce di quanto sopra, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, si impone l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto del minore a giovarsi di un adeguato numero di ore di sostegno scolastico.
L’onere delle spese processuali va ripartito tra le parti soccombenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca e l’Istituto paritario resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 1000,00 (mille/00), da ripartirsi in parti eguali tra le medesime parti soccombenti (euro 500,00 ciascuna).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Ferdinando Minichini, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2014
IL SEGRETARIO