Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1334/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composiZIne collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IC Velletti Presidente rel.
dott.ssa Luciana Nicolì Giudice
dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1334/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
PISCINI LAURA, con eleZIne di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
VIRILI DONATELLA, con eleZIne di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessaZIne degli effetti civili del matrimonio
1
Per parte ricorrente:
“2) Affidi la figlia minore ad entrambi i genitori, in affidamento condiviso, con Per_1 collocaZIne presso l'abitaZIne della madre anche ai fini anagrafici, in modo che entrambi i genitori ne curino la crescita educativa, scolastica ed etica e, più in generale, il benessere, seguendone le naturali inclinaZIni, e assumendo nell'interesse della figlia, le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, istruZIne, educaZIne, sport e tempo libero.
3) Disponga a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia Controparte_2 pari ad € €1.000,00 (mille/00), entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche, cosi' come già stabilito anche in sede di separaZIne e rimborso delle spese alla madre qualora quest'ultima le abbia anticipate;
4) Ordini al Sig. la corresponsione in favore della sig.ra degli assegni Controparte_2 CP_1 familiari erogati dall'Inps, dal 2018, alla stessa spettanti quale genitore collocatario del minore, ivi compresi gli arretrati già erogati e percepiti dal marito ma mai corrisposti alla sig.ra
CP_1
5) disponga a carico del convenuto l'erogaZIne dell'assegno divorzile in favore della Sig.ra pari ad €1.250,00 mensili stante il vincolo di solidarietà di natura assistenziale, la CP_1 disparità economica tra i due ex coniugi, ed il fatto che la ricorrente non è in grado oggettivamente di assicurarsi il tenore di vita precedente;
6) disponga il pagamento a carico del sig. del bollo e dell'assicuraZIne Controparte_2 dell'autovettura della Sig.ra utilizzata principalmente per gli spostamenti con la figlia CP_1 minore, come previsto in sede di separaZIne;
7) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudiZI, e risarcimento del danno ex art. 96 cpc. per aver il resistente rappresentato un quadro parziale della propria situaZIne economico patrimoniale, con conseguente necessità di espletamento della ctu con quel che ne comporta in termini di aggravio di spese e prolungamento dei tempi di giustizia.
Si confida nell'integrale accoglimento di quanto richiesto. In caso di mancato accoglimento delle richieste istruttorie inerenti l'estensione della ctu in temini temporali a far data dal 2015, si chiede termine per il deposito di note conclusionali e repliche”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed ecceZIne:
a) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disponendo che il padre la tenga con sé dal venerdì alla domenica per tre settimane al mese, e due pomeriggi nel fine settimana che rimane con la madre;
una settimana per le vacanze natalizie alternando il Natale e l'Epifania, e 4 giorni per quelle pasquali alternando la Pasqua
2 ed il lunedì dell'Angelo; una settimana consecutiva nel mese di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto, oltre ad una settimana nei mesi invernali;
b) determinare in € 600,00 mensili rivalutabili annualmente ISTAT l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_2 CP_1 mantenimento diretto della figlia minore, oltre al 60% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ricreative previamente concordate come da Protocollo adottata dal Tribunale di
Terni;
c) disporre che l'assegno Unico Universale venga percepito dai genitori al 50% come per legge.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/06/2021 ha chiesto la pronuncia di Controparte_1 cessaZIne degli effetti civili del matrimonio contratto in Spoleto il 30.8.2003, con CP_2
, esponendo che dall'unione è nata la figlia nata il [...], deducendo di
[...] Per_1 vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di separaZIne consensuale omologata nel
2017. La ricorrente esponendo la perceZIne da parte del resistente di redditi superiori a quelli dichiarati, e la scelta prima della separaZIne di trasferire, per corrispettivo non congruo, a membri della propria famiglia d'origine quote della società di proprietà dello stesso al solo fine di ridurre formalmente i redditi percepiti, circostanza non nota alla ricorrente al momento della separaZIne, e rappresentando di aver dovuto sacrificare le proprietà potenzialità professionali quale cuoca della trattoria di famiglia essendosi dedicata in via prevalente alla crescita della figlia minore, ha chiesto l'aumento del contributo posto a carico del resistente per il mantenimento della minore e la determinaZIne a suo favore di assegno divorzile. In particolare la ricorrente ha chiesto: la conferma dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Per_1 come già disposto nella separaZIne, con collocamento prevalente presso l'abitaZIne materna e con disciplina della frequentaZIni padre figlia analoghe a quelle previste nella separaZIne, la determinaZIne in € €1.000,00, in luogo dell'importo di € 700 stabilito in sede di separaZIne, quale contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia, confermando la quota del
100% a carico del padre per le spese straordinarie della minore, chiedendo, inoltre, la liquidaZIne a favore della ricorrente degli assegni familiari erogati dal 2018 e la conferma del diritto di godimento in favore della ricorrente della casa sita in Palau (Sardegna), Loc. La
Sciumara Via La Galatea per tre settimane, come già stabilito in sede di separaZIne, oltre a richiedere l'imposiZIne a carico del resistente di assegno divorzile di € 750,00 mensili a favore della ricorrente, nonché l'obbligo a carico del di pagamento del bollo e CP_2 dell'assicuraZIne dell'autovettura della con vittoria di spese, competenze ed onorari di CP_1 giudiZI.
Si è costituito opponendosi alle richieste della ricorrente relative Controparte_2 all'aumento del contributo posto a suo carico per il mantenimento della figlia e alla domanda di
3 assegno divorzile, nonché alle ulteriori domande formulate dalla controparte, evidenziando la insussistenza dei presupposti per il loro accoglimento. In particolare, il ricorrente ha rilevato di aver alienato le quote della società di famiglia ad altri familiari in ragione di scelte societarie e come conseguenza di pregresse difficoltà della società, e rilevando comunque la perceZIne di redditi idonei da parte della ricorrente cuoca nel ristorante di famiglia, di elevata fascia di mercato, tanto da essere recensito e positivamente valutato da tutte le guide e riviste specializzate.
Il resistente ha, inoltre, evidenziato l'assenza di rinunce professionali poste in essere dalla ricorrente, che avrebbe sempre svolto l'attività di cuoca sostenuta dal resistente che aveva accettato di destinare a casa familiare l'immobile contiguo all'attività di ristoraZIne della moglie proprio per permettere alla stessa di svolgere l'attività di cuoca. Ha poi esposto di essere un genitore presente e molto partecipe nell'accudimento della figlia, chiedendo la modifica delle condiZIni di frequentaZIne disposte nella separaZIne con aumento dei fine settimana di permanenza della minore presso di sé (da due a tre) in ragione degli impegni lavorativi della ricorrente concentrati nel fine settimana, con conseguente scarsa presenza della madre con la figlia in tali giornate, con richieste di ridurre ad € 500 mensili il contributo posto a suo carico per il mantenimento della minore, con riduZIne al 50% della quota a suo carico per le spese straordinarie della minore. Ha quindi concluso chiedendo la conferma dell'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e disponendo di poter tenere con sé la minore dal venerdì alla domenica per tre settimane al mese, e due pomeriggi nel fine settimana che rimane con la madre, oltre ai periodi di vacanza, e di determinare in € 500,00 mensili rivalutabili annualmente ISTAT l'assegno di mantenimento dovuto per la figlia oltre al
50% delle spese straordinarie scolastiche;
con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale del 13.9.2021 sono comparse le parti dichiarando:
la ricorrente di risiedere in Spoleto nella casa familiare di sua esclusiva proprietà, di percepire come cuoca nel ristorante di famiglia reddito mensile netto di euro 1.000/1100, di essere proprietaria della casa di abitaZIne e di quota di immobile dove svolge attività di ristoraZIne in forma societaria in società in accomandita semplice di cui è socia accomandante (altri soci fratello e cognata);
il resistente di risiedere in Terni in immobile di proprietà, di percepire come operaio nella società di cui è socio di minoranza, reddito mensile netto di euro 1.800, di essere proprietario della casa di abitaZIne e di quote di altri 4 immobili in comproprietà con altri familiari, nonché socio di società di famiglia (con quote della società cedute alla sorella nel 2016 per 7000/8000 loro controvalore). Esperito negativamente il tentativo di conciliaZIne, il Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando quelli della separaZIne e ha disposto la prosecuZIne del giudiZI.
E' stato disposto l'ascolto della minore e l'escussione dei testi sulle circostanze ammesse, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
4 Con sentenza parziale n. 59/2024 è stata pronunciata la domanda di cessaZIne degli effetti civili del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo per compiere approfondimenti sulla situaZIne reddituali e patrimoniale delle parti disponendo CT ed indagini di Polizia Tributaria.
Acquisita la CT, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe e la decisione è stata rimessa al Collegio con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Affidamento della figlia minore
Non sussiste contrasto tra le parti quanto alle modalità di affidamento condiviso della figlia minore ed al di lei collocamento prevalente presso l'abitaZIne della madre in Spoleto.
Sussistono divergenze quanto alla disciplina delle modalità di frequentaZIne padre figlia, avendo la ricorrente chiesto la conferma del regime esistente dal momento della separaZIne consensuale e il resistente la modifica di tali modalità prevedendo l'ampliamento dei fini settimana di frequentaZIne padre figlia (tre in luogo di due attualmente previsti), con conseguente limitaZIni delle frequentaZIni infra-settimanali alla sola settimana in cui la figlia sarebbe con la madre nel fine settimana.
Preliminarmente il Collegio deve rilevare come dall'ascolto diretto della minore sia emersa la positiva situaZIne della stessa e il buon rapporto con entrambi i genitori.
In particolare la minore nel corso dell'ascolto diretto ha dichiarato:
“Frequento il liceo artistico, vado a scuola a Spoleto, frequento anche il nuoto. La mia materia preferita è Storia dell'arte. Nel mio futuro penso di andare a Firenze, a Milano o a Bologna all'Accademia delle Belle Arti, per fare qualcosa legato alla moda e al design. Mia madre la vedo come una mamma amica, so che posso dirle qualsiasi cosa, è sempre lì per aiutarmi. I suoi pregi sono che è molto disponibile, fa tanti sacrifici per me, nonostante il suo lavoro sia pesante, io vado molto d'accordo con lei. A casa ci sono anche i miei zii e mia nonna, mia madre a volte si arrabbia con mia nonna;
mia mamma a volte è troppo testarda, anche se ha buoni propositi a volte mi sta un po' troppo addosso. Però mi lascia anche le mie libertà. Con mamma mi comporto in una maniera e con PA in un'altra. Con PA mi vedo il fine settimana, a volte mi viene a prendere a scuola. Ad esempio, qualche giorno fa mio padre mi ha portato dall'oculista e dall'estetista. Mio padre è cambiato molto ultimamente, dopo il percorso genitoriale. Rispetto a prima è molto migliorato. Lo vedo più aperto, più disponibile, mi lascia più libertà ed è più presente. Prima che i miei genitori si separassero con mio padre non avevo tutto questo rapporto, perché mio padre lavorava e la domenica andava in giro in moto. Ora le cose sono migliorate.
Dopo la separaZIne mio padre è prima andato in affitto e poi si è sistemato in una casa nuova
5 che abbiamo sistemato insieme e abbiamo scelto insieme dei mobili. Questa casa mi piace. Con mio padre abbiamo in comune la passione per la moto, ogni tanto ci facciamo dei giri. Per il mio prossimo compleanno ho chiesto a mio padre di comprarmi una moto, così da poter andare insieme. Mia madre non ha gradito l'idea, però in qualche modo credo di riuscire a convincerla, mi piace molto andare in moto. Un po' di tempo fa mi era successa una cosa brutta, non grave, ed avevo bisogno di conforto da parte di mio padre. Sono andata da lui, lui ha capito che stavo male, e mi ha fatto molto piacere vedere empatia da parte di mio padre che ha capito il mio stato
d'animo, questo mi è piaciuto molto. Tra i lati negativi di mio padre, lui si arrabbia e alza la voce, niente di grave, qualche volta alza la voce anche mentre parla normalmente. Mi trovo bene con i miei genitori, sono felice, non avrei potuto chiedere niente di meglio. Sono entrambi presenti. Ci sono il giusto, mi danno le giuste opportunità di fare le cose, la giusta pressione sulla scuola. Nella mia vita se proprio dovessi cambiare qualcosa mi piacerebbe che i miei tornassero insieme. La loro separaZIne mi è dispiaciuta molto. A volte mio padre mi dice le cose troppo all'ultimo momento, vorrei che si organizzasse con me con un po' di anticipo, altrimenti ogni volta si rischiano difficoltà di organizzaZIne. Vorrei che mio padre invece di organizzarsi direttamente con me avvisasse prima mia madre in modo da evitare possibili problemi. Sono una persona molto solitaria, mi piace stare con me stessa, a casa a volte mangio da sola. Casa di mia mamma è un po' affollata, a me non piace mangiare tutti insieme, per cui prendo il mio piatto e vado per conto mio. Questo con PA non succede, riesco a mangiare con gli altri quando sono da lui. È una famiglia numerosa, il più piccolo ha 18 anni, ma mi trovo meglio a parlarci, abbiamo più interessi in comune. A casa di mia mamma sono tutti più grandi di me, anche con i miei cugini, che sono più vicini alla mia età, non abbiamo un gran rapporto”
Alla luce di tali risultanze e di quanto emerso in relaZIne alla organizzaZIne di vita e di lavoro delle parti appare conforme all'interesse della figlia minore accogliere le richieste del resistente quanto alla diversa distribuZIne dei tempi di permanenza della figlia presso il padre. Risulta incontestato che la ricorrente svolge attività lavorativa di cuoca presso il ristorante di famiglia, con impegno prevalente nel fine settimana. Al contrario il resistente risulta impegnato per lavoro nel corso della settimana (tanto che nelle condiZIni della separaZIne consensuale era previsto incontro infrasettimanale padre figlia solo nelle settimane in cui la minore era con la madre nel fine settimana) risultando libero il fine settimana. Oltre a tali elementi, deve essere segnalato il desiderio della figlia minore di ampliare la permanenza presso il padre in periodo continuativi, in consideraZIne del migliorato rapporto con il padre (“Mio padre è cambiato molto ultimamente, dopo il percorso genitoriale. Rispetto a prima è molto migliorato. Lo vedo più aperto, più disponibile, mi lascia più libertà ed è più presente. Prima che i miei genitori si separassero con mio padre non avevo tutto questo rapporto, perché mio padre lavorava e la domenica andava in giro in moto. Ora le cose sono migliorate. …. Con mio padre abbiamo in comune la passione per la moto”) e con i parenti della famiglia paterna.
La positiva evoluZIne del rapporto padre figlia fa ritenere al Collegio conforme all'interesse della figlia ampliare i tempi di permanenza presso il padre per un ulteriore fine settimana, potendo
6 in questo modo la minore sperimentare una maggiore continuità con il genitore, senza che ciò comprometta il rapporto con la madre che nei fine settimana risulta impegnata lavorativamente.
Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto indicato in dispositivo, sottolineando come l'età della minore, imporrà ai genitori di tener conto delle esigenze e delle richieste della ragazza, senza pretendere la pedissequa applicaZIne dei provvedimenti, ma garantendo l'elasticità di frequentaZIne della figlia, ormai c.d. “grande minore”, con entrambi i genitori.
Mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia da € 700 mensili previste al momento della separaZIne ad € 1.000 mensili, con conferma dell'onere a carico del padre per il 100% delle spese straordinarie, e con richiesta del 100% dell'assegno unico;
il ricorrente ha chiesto la riduZIne di tale contributo da € 700 ad €
600 mensili, con riduZIne al 50% della quota a carico del resistente delle spese straordinarie.
Quanto alle modalità di mantenimento dei figli per determinare il contributo da porre a carico dei genitori in applicaZIne dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporZIne delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condiZIne reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con riferimento alla modalità di mantenimento della minore deve essere valutata la situaZIne reddituale e patrimoniale delle parti.
Preliminarmente il Collegio ritiene la causa pienamente istruita senza necessità di ulteriori approfondimenti.
In consideraZIne delle contestaZIni sui redditi e sulle disponibilità patrimoniali delle parti è stata disposta CT, disponendo altresì indagini di Polizia Tributaria e ciò sia al fine di verificare le effettive consistenze reddituali e patrimoniali delle parti, sia al fine di verificare la congruità dell'operaZIne di cessione di quote di una delle società di cui il resistente era titolare alla sorella, per valore ritenuto dalla ricorrente non congruo. Tale accertamento si è reso necessario al fine di verificare se con operaZIni prive di reale giustificaZIne economica, il resistente abbia inteso
7 depauperare il proprio patrimonio, con effetti diretti nella valutaZIne del quantum del contributo da porre a suo carico per il mantenimento della figlia.
La CT depositata in atti, le cui conclusioni sono pienamente condivise dal Collegio in quanto scevre da vizi, ha rilevato la seguente situaZIne reddituale e patrimoniale delle parti.
Reddito della ricorrente derivante dall'attività di cuoca svolta nel ristorante di famiglia, oltre agli altri redditi indicati:
Reddito del resistente derivante dalla attività di operaio dipendente di società della quale è socio di minoranza (per aver trasferito parte della quota societaria alla sorella nella imminenza della separaZIne) oltre ai redditi da capitale e agli altri redditi indicati:
8 In merito ai redditi percepiti il Collegio ritiene di riportate alcuni dati emersi nell'ambito della
CT che meritano di essere segnalati:
“Si evidenzia inoltre che il sig. , per avendo la carica di consigliere nelle Controparte_2 società M.I.P. s.r.l. e A.GI.EMME s.r.l., non ha percepito, negli anni oggetto di indagine, alcun compenso per tale incarico.Dai bilanci e dalle scritture contabili esaminate, risulta che la società M.I.P. s.r.l. abbia erogato compensi lordi (inclusa contribuZIne Inps) per euro 67.242
(eserciZI 2021), euro 95.326 (eserciZI 2022), per euro 95.550 (eserciZI 2023). Tali compensi Pers hanno però riguardato esclusivamente gli altri consiglieri/pres. (sorelle del sig. CP_2 in diversa proporZIne.” Deve sottolinearsi come oltre a non percepire alcun compenso per la carica di consigliere (a differenza delle sorelle), il resistente ha trasferito parte delle quote della società M.I.P. alla sorella (cfr. infra) e pur continuando a rivestire, al pari delle sorelle, la carica di consigliere della società non percepisce compensi a fronte degli elevati compensi percepiti dalle sorelle che rivestono la medesima carica. Questa scelta (mancata perceZIne di compensi per l'attività non solo di consigliere ma anche di responsabile tecnico) ad avviso del Collegio deve essere segnalata poiché non risulta congrua (rispetto alla perceZIne di elevati compensi da parte delle due sorelle).
Quanto alla situaZIne patrimoniale delle parti dalla CT sono emersi i seguenti dati.
Con riferimento alla ricorrente:
Quanto alle consistenze del patrimonio mobiliare del resistente:
9 Deve essere precisato che il valore delle quote societarie và rettificato accogliendo sul punto le osservaZIni del CTP di parte resistente, con riduZIne di tale valore alla minor somma di €
364.208 con conseguente riduZIne del valore complessivo delle consistenze patrimoniali del resistente ad € 1.180.346.
Con riferimento alle consistenze patrimoniali del resistente il Collegio deve soffermarsi sul rilevante dato dei “beni conferito in amministraZIne fiduciaria”. Deve essere evidenziato che il resistente né negli atti di causa, né nel corso dell'interrogatorio libero della udienza presidenziale nel corso del quale è stato specificamente richiesta indicaZIne della situaZIne reddituale a patrimoniale alle parti, né all'esito del puntuale ordine di esibiZIne emesso all'esito dell'udienza del 22.12.2021 (che si riporta: “concede il triplo termine perentorio ex art. 183, 6° co., c.p.c., ed onera le parti di depositare entro il primo termine una puntuale proposta conciliativa, anche per le finalità di cui all'art. 91 c.p.c., ed entro il secondo termine di cui alla norma richiamata, una relaZIne rappresentativa a firma di parte:➢ del proprio patrimonio immobiliare (proprietà, usufrutto, uso, abitaZIne, superficie), anche pro quota, specificando eventuali obblighi restitutori derivanti da contratto/i di mutuo ovvero finanziamenti;
➢ del proprio reddito netto annuo percepito a qualsiasi titolo (da lavoro dipendente o autonomo, pensione/i, indennità, canone/i di locaZIne, partecipaZIni societarie, accredito cedole per interessi), del/i deposito/i su conto/i corrente/i, anche cointestati, di deposito/i titoli, di polizze assicurative, di qualsiasi forma di risparmio/investimento, anche se cointestati;
➢ dei propri beni di lusso (natanti, veicoli, aerei, colleZIni, oggetti d'arte, ecc.), anche se cointestati,allegando le dichiaraZIni dei redditi degli ultimi tre anni (ove non già in atti), nonché estratto/i del/i conto/i corrente/i intestati, cointestati anche a terzi o con delega di firma dell'ultimo triennio (ove non già in atti) e documentaZIne attestante, all'attualità, i suddetti deposito/i titoli, polizze assicurative e
10 qualsiasi altra forma di risparmio/investimento.”), né all'esito della CT, il ricorrente ha fatto cenno alla esclusiva titolarità di tale consistenti disponibilità finanziarie.
Solo all'esito dell'indagine di Polizia tributaria è emersa la titolarità in capo al delle CP_2 ingenti consistenze finanziarie (si riporta la parte della CT di interesse: “. IntestaZIne mandato
(società Siref Fiduciaria S.p.a.). Tramite la polizia tributaria, la società Siref Fiduciaria S.p.a. ha comunicato che il Sig. risulta unico intestatario del mandato 00083463 Controparte_2 aperto in data 16/01/2020 (lettera in allegato “j”). La Siref Fiduciaria ha così esibito con riferimento al periodo d'indagine indicato nel decreto di fissaZIne udienza RG N. 1334/2021, la seguente documentaZIne:
• copie dei rendiconti fiduciari riferiti al citato mandato dalla data del 01/01/2021 alla data del
31/12/2023 e a completamento del periodo i movimenti dalla data del 01/01/2024 alla data del
01/03/2024, in cui sono riportati le situaZIni riepilogative dei beni/titoli (titoli, fondi, polizze assicurative, ecc.) conferiti a Siref in amministraZIne fiduciaria.
I valori riportati risultano essere i seguenti:
Solo in data successiva all'accertamento della Polizia giudiziaria che ha evidenziato che tra il 2022 e il 2023 l'ingentissimo importo è stato conferito dal come unico Controparte_2 intestatario alla società fiduciaria, la difesa del resistente, prima per il tramite del CTP (con osservaZIni alla bozza di consulenza) poi nelle note conclusionali ha rappresento “la non riconducibilità al patrimonio del sig. essendo destinato alla famiglia del padre a CP_2 seguito delle note vicende del fallimento dell'azienda paterna. In questa situaZIne il CT non ha preso alcuna posiZIne, limitandosi a rappresentare i fatti. Viceversa, sulla base della documentaZIne fornita dal CTP in occasione della presentaZIne delle proprie osservaZIni, integralmente recepita dal CT, risulta ampiamente dimostrato che avrebbe ben potuto accertare (e questo era il suo compito) che non si tratta di patrimonio riconducibile al Sig,
e come tale non soggetto ad autonoma valutaZIne. Infatti, il CTP ha rilevato che CP_2
“…come già evidenziato nel paragrafo relativo alla determinaZIne del reddito figurativo di cui al primo punto del quesito, il sottoscritto ritiene doveroso segnalare che, a seguito delle note vicende familiari (fallimento della azienda paterna e del Sig. in proprio), Parte_1
l'importo conferito in amministraZIne fiduciaria non deve rientrare a formare il patrimonio mobiliare del Sig. Al riguardo, preme evidenziare che lo stesso CT era stato messo CP_2 al corrente del motivo che ha indotto il Sig. a chiedere al figlio di Parte_1 CP_2 Per_ custodire la cifra che spetterà alla moglie ad al figlio dopo la sua morte, così come peraltro spiegato nella lettera – provvista di data certa - da lui scritta ai figli , IC ed CP_3
11 . Lettera, peraltro, consegnata in copia dal sottoscritto CTP al CT che, stante l'esigenza CP_2 prioritaria di dimostrare la reale appartenenza di detta cifra, avendo ottenuto l'autorizzaZIne del Sig. acconsente che il CT possa farne menZIne e/o utilizzare nella redaZIne CP_2 della CT anche allegandola agli atti. Nel rispetto e nella comprensione delle delicate questioni familiari che è stato costretto a rivelare nel corso del giudiZI, non potrà Controparte_2 dubitarsi della “confusione” dei patrimoni tra i (14) componenti della famiglia che CP_2 vivono tutti dei proventi delle società familiari. Per tutto quanto sopra esposto, appare pacifico che i valori afferenti tale mandato non possano essere considerati una componente del patrimonio mobiliare del Sig. ”. Parte_2
Le deduZIni della difesa del resistente non sono condivisibili in punto di diritto e in punto di fatto. In punto di diritto deve evidenziarsi l'inammissibilità del deposito di documentaZIne non tempestivamente depositata nei tempi processuali assegnati, con “consegna” diretta al CT, senza che vi sia una previa richiesta al giudice procedente. Al CT al quale era stato conferito l'incarico di acquisire documentaZIne (anche con l'ausilio della Guardia di NZ ) relativa alle consistenze reddituali e patrimoniali delle parti, non può essere consegnato un documento che avrebbe dovuto essere consegnato tempestivamente e ritualmente nei termini processuali assegnati. La consegna al CT ha impedito il corretto esplicarsi del contraddittorio, in primo luogo in punto di tempestività del deposito valutaZIne rimessa esclusivamente al Giudice procedente. Peraltro anche a voler valutare nel merito la rilevanza probatoria della c.d. lettera consegnata al CT per dimostrare l'asserita riconducibilità di queste ingenti somme non al resistente, che risulta essere l'unico titolare, ma al di lui padre;
in realtà, il documento è privo di qualunque efficacia probatoria. L'allegato K alla CT (depositato in atti) è una lettera scritta di pugno e asseritamente sottoscritta dal padre del resistente, datata 2019, nella quale è riportato il contenuto sopra descritto negli atti di parte (intestaZIne solo fittizia della fiduciaria al resistente).
In primo luogo la lettera è priva di data certa, inoltre essendo apparentemente sottoscritta da soggetto terzo rispetto al giudiZI, con firma priva di autenticaZIne, non é possibile nel presente giudiZI essere certi della provenienza, inoltre la lettera si riferisce ad importo di € 500.000 notevolmente inferiore a quello presente nel deposito fiduciario. Per quanto esposto a fronte di certa prova documentale della titolarità delle rilevantissime somme indicate in capo al resistente
(cfr. risultanze delle indagini della Guardia di NZ), non può ritenersi raggiunta la prova della titolarità di tali somme in capo al padre del resistente.
Con riferimento alla consistenza e redditività del patrimonio immobiliari il CT ha accertato:
quanto alla ricorrente
12 Quanto al resistente
Le osservaZIni mosse alle stime operate dal CT dalle parti, devono ritenersi totalmente superate dalle repliche del consulente al quale il Collegio rinvia.
Al CT è stato, infine, sottoposto uno specifico quesito con riferimento al valore della quota societaria che il resistente ha trasferito alla sorella nella immediatezza della sepraZIne;
come si legge nella CT “Il sig. in data 20.12.2016, ha provveduto a cedere parte Controparte_2 della sua quota di partecipaZIne nella società M.I.P. S.r.l. alla sorella dello stesso, sig.ra
La porZIne della quota ceduta è stata pari ad euro 5.304 per il prezzo Parte_3 complessivo di euro 5.304 (pari quindi al valore nominale della quota ceduta). A seguito del perfeZInamento della predetta operaZIne, il sig. detiene attualmente il 5% Controparte_2 del c.s. della società M.I.P. S.r.l., contro il 33,33% detenuto in precedenza (v. allegato atto di compravendita quote M.I.P. s.r.l.).Come da quesito, si è inizialmente proceduto alla determinaZIne del valore del capitale economico dell'azienda M.I.P. S.r.l. impiegando diverse metodologie. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei risultati ottenuti con i diversi metodi (meglio descritti nella perizia in allegato).”
13 Il CTP e i difensori del resistente hanno contestato tale calcolo contestando il criterio utilizzato dal CT (“ritiene necessario ribadire che nella scelta del metodo di valutaZIne da utilizzare si deve tener conto di numerosi fattori, tra i quali, le caratteristiche essenziali dell'azienda le cui partecipaZIni sono oggetto di stima, l'ambiente ed il settore in cui opera, i comportamenti passati e le prospettive future, nonché l'ampiezza delle informaZIni disponibili. …… OM
…l'elemento che contraddistingue l'azienda è rappresentato dalla propria redditività.
Conseguentemente, il suo valore dipenderà dai redditi che, in base alle attese, essa sarà in grado di produrre in un orizzonte temporale ritenuto congruo che, solitamente, e per ragioni di attendibilità della stima, non dovrebbe superare i 5 anni. Tuttavia, tenuto conto che la M.I.P.
S.r.l. ancora svolge la propria attività, si ritiene di poter accogliere l'orizzonte temporale individuato dal CT in anni 7 …… OM ……, si ritiene che il valore della stessa debba essere determinato utilizzando i “Metodi basati sui flussi reddituali” e, in particolare, il
“Metodo della rendita di durata definita” in luogo del “Metodo della rendita perpetua. Ciò, al fine di limitare le incertezze previsionali insite in tale secondo metodo valutativo e dovute all'applicaZIne di un orizzonte temporale indefinito(grado di rischio dell'attività d'impresa, competitività, rischi legati alla mono-committenza etc.). Pertanto, l'adoZIne del “Metodo della rendita di durata definita” determinerebbe un valore della M.I.P. S.r.l., così come indicato dal CT, pari ad € 681.734 e, quindi, un valore della quota ceduta dal Sig. del 28,33% CP_2 pari ad € 193.135 che, al netto di quanto incassato per € 5.304, si sarebbe attestata ad € 187.831(anziché € 383.212)”.
Tali osservaZIni critiche non sono condivisibili, richiamando sul punto quanto dedotto dal CT
(conclusioni pienamente condivise dal Collegio ed alle quali si rimanda) ed evidenziando altresì che anche prescindendo dall'effettivo valore della quota trasferita, risulta provato documentalmente che prima di tale trasferimento i redditi del resistente erano molto più elevati
(dichiaraZIne dei redditi del ricorrente del 2015 RC lordo anno € 157.037) provvedendo in gran parte da distribuZIni di utili. Questi redditi con le dismissioni delle quote societarie sono venuti meno, e ciò mentre nel 2021 le sorelle del resistente ed in particolare la sorella che ha acquisito al quota societaria hanno percepito rilevanti utili ( € 246.668; Parte_3 Parte_4
€ 133.332 e ciò a fronte della distribuZIne di utili per il ricorrente di € 20.000). Le
[...] giustificaZIni allegate dal resistente per tale trasferimento (difficoltò dell'azienda) appaiono peraltro non documentate e smentite dalle riportate risultanze.
14 Peraltro anche lo stesso CTP di parte resistente pur contestando la stima del valore operata dal
CT ha evidenziato un valore delle quote trasferite notevolmente più elevato della somma percepita dal resistente per il trasferimento (stima di € 187.831 in luogo di € 5.304 percepiti), elemento quest'ultimo che conferma la assoluta non convenienza del trasferimento operato.
Né può condividersi l'affermaZIne della presenza di elementi presuntivi dai quali possa desumersi la presenza di redditi e di consistenze patrimoniali della ricorrente molto più elevate di quelle rilevate dal CT. L'assenza di spese correnti non è di per sé elemento per desumere la presenza di redditi sostanzialmente diversi da quelli dichiarati, non essendo emerso alcun ulteriore indice (viaggi, spese per beni di lusso o per automobili di alta cilindrata) che possa far desumere la presenza di eventuali reddito “in nero”.
Alla luce di quanto rilevato, evidenziato che il ricorrente nonostante le condotte poste in essere tese a depauperare senza alcuna congrua spiegaZIne le proprie disponibilità patrimoniali, risulta avere un reddito pari a più del doppio di quello della ricorrente e un patrimonio mobiliare superiore al milione di euro (in gran parte detenuto attraverso società fiduciaria, elemento da valutare ulteriormente poiché non è usuale l'attribuZIne di ingenti patrimoni a società fiduciarie che notoriamente presentano alti costi di gestione) fa ritenere che il contributo al mantenimento della figlia debba essere elevato con decorrenza dalla data della domanda (essendo emerso il volontario occultamento da parte del di rilevanti consistenze patrimoniali nelle fasi CP_2 iniziali del presente giudiZI, emerse solo dopo l'intervento di puntuali indagini di Polizia tributaria).
Pertanto, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia deve essere determinato in € 1000 mensili, da versare giugno 2021 , dalla data della domanda oltre ISTAT annuale, detratti gli importi già corrisposti nelle more.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato in proporZIne ai redditi dei genitori il contributo alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi ecceZInali ed imprevedibili nella vita della prole, ciò in quanto l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministraZIne del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, il contributo di ciascun genitore alle spese, in consideraZIne delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere confermato
15 misura del 100% a carico del padre come già stabilito dalle parti in sede di separaZIne consensuale.
Quanto alla ripartiZIne dell'assegno unico non sussistono ragioni per derogare alla disciplina legale che prevede la suddivisione al 50% tra i genitori dell'assegno unico erogato per i figli in consideraZIne dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Assegno divorzile
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, da determinare nella misura di € 1.250 mensili (importo così aumentato all'esito della emersione delle disponibilità patrimoniali e reddituali del resistente), il resistente ha chiesto il rigetto di tale istanza.
Preliminarmente deve rilevarsi come la mancata previsione del contributo al mantenimento della ricorrente in sede di separaZIne non sia determinante “al fine della valutaZIne della domanda di assegno divorzile”; per costante giurisprudenza “è sufficiente rilevare che gli accordi in sede di separaZIne non potevano in alcun modo vincolare la decisione del giudice del divorZI circa il regime giuridico-patrimoniale degli ex coniugi” (da ultimo cfr. Cass. n. 28483/2022 in motivaZIne), in consideraZIne della diversa natura e dei diversi presupposti dell'assegno di mantenimento rispetto a quello divorzile. Tale conclusione è maggiormente da affermare in tutte le ipotesi in cui successivi mutamenti della situaZIne patrimoniale di una delle due possano giustificarne la richiesta di corresponsione a carico dell'altra (Cass., n. 15064 del 09/10/2003) dell'assegno divorzile.
Questi principi trovano applicaZIne nel caso di specie, dove non è dato conoscere con esattezza il momento in cui le accertate sopravvenienze si sono verificate, a causa dell'occultamento di una rilevante parte delle consistenze patrimoniali da parte del resistente (si vedano tra tutte le disponibilità mobiliari gestite dal fondo fiduciario, reperite solo dopo approfondite indagini della
Guardia di NZ). Sul punto il Collegio intende richiamare orientamento della giurisprudenza di merito per il quale quando le disponibilità reddituali o patrimoniali di uno dei coniugi non siano conoscibili all'altro con l'ordinaria diligenza (per esempio, consultando i registri delle imprese ovvero immobiliari o richiedendo ordini di esibiZIni ad istituti di credito) perché oggetto di occultamento, (cfr. Trib. Roma decreto 16.3.20218), non può ritenersi che la mancata determinaZIne di un contributo al mantenimento in sede di separaZIne possa assumere rilevanza nella valutaZIne della domanda di assegno divorzile.
Compiuta tale premessa, il Collegio intende richiamare propri precedenti (cfr. per tutte sent.
14.9.2022), che aderiscono a quanto statuito dalle SeZIni Unite della Corte di CassaZIne, n.
18287, dell'11.7.2018: “L'assegno divorzile ha funZIne composita “l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970”:
16 - natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condiZIni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”);
- natura compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condiZIne della famiglia ed alla formaZIne del patrimonio di entrambi
i partner);
- natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Solo riconoscendo tale triplice natura le scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio possono avere rilevanza nella decisione in merito all'assegno c.d. divorzile, non annullando la pregressa vita coniugale. La situaZIne degli ex-coniugi al momento della dissoluZIne del vincolo matrimoniale è la risultante di scelte pregresse condivise nella parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situaZIne personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negaZIne della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Per dare concreta applicaZIne ai principi enunciati occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificaZIne dell'entità dello squilibrio determinato dal divorZI mediante la ricostruZIne della situaZIne economico patrimoniale dei coniugi.
Ricostruita la situaZIne reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequaZIne e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutaZIne, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinaZIne del principio di solidarietà, posto a base del giudiZI relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudiZI non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condiZIni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutaZIne del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formaZIne del patrimonio comune e alla formaZIne del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relaZIne alle potenzialità future”.
Pertanto, il Collegio è chiamato a:
- ricostruire le condiZIni economico-patrimoniali delle parti per verificare l'esistenza di una sperequaZIne, presupposto in fatto per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile;
- in presenza di sperequaZIne, con disponibilità in capo al richiedente l'assegno divorzile di mezzi inadeguati, verificata l'impossibilità di procurarne per ragioni obiettive, devono essere accertate le ragioni della sperequaZIne tra la situaZIne reddituale e patrimoniale delle parti;
- solo qualora la sperequaZIne sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduZIne familiare ed alla formaZIne del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due,
17 con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relaZIne all'età dello stesso e alla durata del matrimonio potrà essere riconosciuto l'assegno divorzile nella componente compensativa perequativa, da quantificare in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato alla situaZIne reddituale e patrimoniale delle parti e al contributo prestato.
Quanto alla situaZIne reddituale e patrimoniale delle parti si richiamano le valutaZIni compiute nel punto precedente.
Ricostruita la situaZIne reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità reddituali del resistente, mentre emerge che la ricorrente, pur percependo propri redditi e pur avendo proprie disponibilità patrimoniali, presenta consistenze reddituali e patrimoniali notevolmente inferiori a quelle dall'ex coniuge.
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale a vantaggio del resistente, occorre procedere, seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, alla “effettiva valutaZIne del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formaZIne del patrimonio comune e alla formaZIne del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relaZIne alle potenzialità future”(cfr. infra).
Dall'istruttoria risulta accertato che la ricorrente nel corso della vita matrimoniale ha svolto attività di cuoca, gestendo con gli altri familiari l'attività di famiglia, mentre il resistente ha lavorato come imprenditore nella gestione delle società di famiglia (e ciò fino alla assunZIne come operaio cfr. CT in atti).
Risulta pienamente provato che la casa familaire era in Foligno, dove la minore ha vissuto nell'abitaZIne della ricorrente contigua al ristorante nel quale la esercitava ed esercita Per_4 attività lavorativa.
La ricorrente ha lamentato la perdita di occasioni lavorative per essersi dedicata in via prevalente all'accudimento della figlia, il resistente ha negato tale circostanza affermando che la moglie non avrebbe subito nessuna perdita di opportunità lavorative avendo partecipato ad importanti programmi televisivi in materia di cucina, tenendo leZIni in prestigiose accademie, partecipato ad iniziative internaZInali del settore.
Dall'escussione dei testi è emerso che la ricorrente ha sempre svolto l'attività di cuoca partecipando alle iniziative indicate dal resistente, ma senza mai allontanarsi dal contesto
18 familiare. Risulta provato che il resistente ha sempre lavorato in Terni recandosi ogni mattina da
Spoleto a Terni e ritornando nell'abitaZIne familaire la sera.
In questa organizzaZIne di vita emerge sia dalle prove testimoniali (in particolare dichiaraZIne dei testi riportati infra) sia dalle dichiaraZIni rese dalla minore nel corso dell'ascolto (cfr. supra), che nel corso della vita familiare è stata la madre ad occuparsi della figlia minore in via prevalente, poiché la minore ha vissuto con la madre nell'immobile in Foligno, mentre il padre si recava per l'intera settimana al lavoro in diversa città (Terni).
Sul punto il teste ha dichiarato: “nella stragrande maggioranza si occupava mia Testimone_1 sorella di sua figlia, faceva venire gli amici a casa per non lasciarla sola;
ho visto raramente il padre occuparsi della figlia: anche io stavo al Ristorante dalle 9,30 di mattina per 14 ore circa con una piccola pausa il pomeriggio;
mio cognato quando era libero dal lavoro andava in moto
e non si occupava della figlia”. La teste , dipendente del ristorante della Testimone_2 ricorrente e della di lei famiglia, ha dichiarato: “ho visto raramente il marito della signora
io lavoro di solito il sabato e la domenica: mi ricordo che circa undici anni fa il marito
CP_1 venne al Ristorante e la signora gli disse che aveva lasciato la cena ed i vestiti per lui in
CP_1 casa. Rimasi stupita, per l'attenZIne riversata sul marito… “io so che la bambina stava a giocare con i suoi amichetti a casa o in giardino e molto spesso quando la signora
CP_1 doveva impegnarsi di più in cucina ci chiedeva di seguire la bambina. Questo avveniva all'ora di pranzo e dopo pranzo. Io parlo sempre di sabato e domenica;
io non ho visto il padre…. l'ho vista però fare i compiti molto spesso con .a bambina ed accertarsi sempre la domenica che i compiti fossero già svolti e che era tutto pronto per la scuola”). I ll teste parroco della Parrocchia della ricorrente, ha dichiarato: “è vero lo so Testimone_3 perché frequentando spesso la famiglia (una volta a settimana sono ospite non pagante
CP_1 da loro) ho potuto vedere come si occupasse della famiglia e del marito in maniera
CP_1 totale”.
La teste cognata della ricorrente residente nel medesimo stabile in cui si trova la Testimone_4 casa familiare ha dichiarato: “Lo so perché l'ho constatato personalmente;
viviamo nello stesso stabile ma in appartamenti separati… Con il suo lavoro il resistente era sempre fuori casa e nel tempo libero si dedicava ai suoi hobby…anche negli orari di lavoro la ricorrente è stata spesso assente perché doveva occuparsi delle visite mediche della figlia che soffriva di asma…la ricorrente si occupa personalmente dell'andamento scolastico della figlia, questo sempre dall'iniZI del matrimonio…Nei fine settimana il padre aveva i suoi hobby e la bambina aveva diverse baby sitter e nel pomeriggio rientrava dal lavoro tardi ed il tempo per stare con la bambina non c'era era relativo il tempo che passava con lei.”
Le dichiaraZIni dei testi di parte resistente non sono sufficienti a superare i dati positivi riportati dai testi della ricorrente, infatti i testi di parte resistente non erano presenti nella casa familiare
19 (cfr. supra) in particolare la sorella del resistente ha dichiarato che il era molto presente Parte_5 nell'accudimento della figlia precisando tuttavia: “C'era un contesto familiare non si può parlare di famiglia: si può parlare di contesto familiare e tutto era organizzato in base alle esigenze del ristorante;
Se tornava dal lavoro la sera alle 19,00 si trovava a cena con la madre della CP_2 mia cognata, il fratello ed i camerieri;
se tornava alle 20,00 cenava da solo in casa;
il sabato e la domenica mio fratello era sempre da solo la sera perché lei lavorava;
tutto si svolgeva dentro il ristorante, la casa non era vissuta. Io l'ho visto sempre a casa quando tornava;
lui non ha vissuto il matrimonio di coppia, era sempre da solo. …io lavoro con mio fratello;
uscito dal lavoro andava a casa e stava a casa;
io a volte gli dicevo di tornare in ufficio e lui mi diceva che doveva stare con . Anche se la sorella del resistente ha affermato che il fratello uscito Per_1 dal lavoro si recava a casa, ha anche precisato che gli orari di lavoro del resistente erano tali da imporre il ritorno a casa in ora molto tarda, quando all'accudimento della figlia aveva dovuto provvedere la ricorrente per l'intera giornata (come precisato dagli altri testi). Anche la teste nipote del resistente ha dichiarato: “Io so che mio ZI si occupava Testimone_5 come poteva della figlia, sia quando usciva dal lavoro sia nei fine settimana ma in prima persona
l'ho visto solo nel fine settimana.”; analoghe dichiaraZIni sono state rese dall'altra nipote del resistente ha affermato: “Mio ZI faceva di tutto per occuparsi della figlia Controparte_4 perché zia lavorava sempre;
io con ho un rapporto molto stretto ed anche lei CP_1 Per_1 mi diceva che con lei stava sempre lo ZI perché la mamma lavorava;
molto spesso facevamo feste di famiglia ed erano sempre presenti solo ZI e ..E' sempre stato mio CP_2 Per_5 ZI con dopo il lavoro;
a volte veniva anche a Terni per prendere un gelato con noi Per_1 cugine”, confermando la presenza del resistente subordinatamente agli impegni lavorativi, adempiuti nella città di Terni e quindi lontano dalla casa familiare, con conseguente presenza del padre solo in tarda serata e nel fine settimana.
Inoltre alcuni testi hanno riferito di rinunce lavorative della ricorrente al fine di proseguire l'accudimento della figlia (il teste ha dichiarato: “ non è andata mai fuori Testimone_1 CP_1 per lavoro per stare con la figlia;
ha rinunciato a fare corsi per stare con la figlia;
ha abbandonato di insegnare alla accademy di Terni perché doveva seguire il Ristorante e Per_1 noi per il Ristorante le avevamo detto di insegnare se voleva ma lei ha rinunciato. Non ricordo il periodo. Le leZIni alla Accademy erano sia di mattina che il pomeriggio”; la teste Tes_4 ha dichiarato: “ ha avuto diverse occasioni di lavoro ma ha rinunciato per seguire
[...] CP_1 la figlia;
anche di recente ha avuto una proposta di lavoro. ( doveva iniziare alla CHEF
Accademy ma ha rinunciato). Alcuni corsi negli anni passati li ha seguiti.”)
Per determinare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre compiere una valutaZIne comparativa delle condiZIni economico-patrimoniali delle parti, in consideraZIne del contributo fornito dal richiedente alla conduZIne della vita familiare.
“La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita
20 declinaZIne delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).”
In particolare la funZIne perequativo-compensativa dell'assegno, porta al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudiZI spetta al richiedente
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del
28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le SeZIni Unite hanno precisato che «l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'iniZI del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relaZIne di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole»
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Nel caso di specie in presenza di propri redditi e consistenze patrimoniali alla ricorrente non può riconoscersi la componete assistenziale dell'assegno divorzile, ma sussiste la componente perequativo-compensativa dell'assegno, che “dà attuaZIne al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondiZIne di una rilevante disparità della situaZIne economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduZIne univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formaZIne del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa” (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 4328 del 19/02/2024).
In presenza della funZIne compensativo-perequativa, l'apporto fornito dal coniuge richiedente, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, deve ritenersi sussistente quado il coniuge richiedente “dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli.”
21 In punto di fatto è emersa la prova del preminente impegno della ricorrente nella crescita e nell'accudimento della figlia, poiché il resistente (pur presente nella funZIne genitoriale, e nel ruolo affettivo) ha comunque delegato in via prevalente tale compito alla ricorrente (cfr. supra le dichiaraZIni dei testi e della minore nell'ascolto)
La domanda di assegno divorzile formulata dalla deve, quindi, essere accolta in ragione CP_1 della componente perequativa- compensativa del contributo, dovendo ritenere l'attuale sperequaZIne reddituale e patrimoniale frutto del maggiore impegno della moglie nell'accudimento della famiglia e della prole. L'assegno divorzile nella sua componente soprattutto perequativa dovrà ristorare le minori disponibilità reddituali della moglie, rispetto a quelle più elevate del marito, conseguenza della prevalente dediZIne della moglie all'accudimento della figlia.
Tanto premesso, considerata sia la durata del matrimonio pari a 14 anni (valutando il tempo trascorso dalla data di celebraZIne del matrimonio, nel 2003, alla data della separaZIne omologata nel 2017), valutato l'impego prevalente della ricorrente nell'accudimento e nella crescita della figlia, rispetto a quello profuso dal resistente (presente come padre ma non con l'assiduità e la continuità della considerate le disponibilità attuali delle parti, il Collegio CP_1 stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in € 500,00 mensili, oltre rivalutaZIne annuale ISTAT. Per la determinaZIne di tale assegno il Collegio valuta la diversa incidenza fiscale essendo tale importo onere deducibile da parte dell'obbligato, e reddito per la beneficiaria.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorZI, il Collegio rileva che l'assegno di divorZI, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuiZIne di risoluZIne del vincolo coniugale).
Ulteriori domande
Le ulteriori domande (richiesta formulata dalla ricorrente di condannare il alla CP_2 corresponsione degli assegni familiari erogati dall'Inps, dal 2018, e di porre a carico del resistente del bollo e dell'assicuraZIne dell'autovettura della utilizzata principalmente per gli CP_1 spostamenti con la figlia minore, come previsto in sede di separaZIne) devono essere dichiarati inammissibili.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di CassaZIne: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinaZIne o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina
22 la trattaZIne congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (ecceZIne di compensaZIne) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenZInali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva
l'applicaZIne di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n.
10356).
Non potendosi ravvisare nel caso di specie i presupposti per la trattaZIne congiunta delle domande proposte dalla ricorrente rispetto alla domanda di divorZI, stante la diversità di rito propria della domanda di divorZI, le stesse devono essere dichiarate inammissibili.
Spese del giudiZI
Le spese del giudiZI devono essere compensate nella misura di un terzo per la materia trattata e per le ragioni della decisione (in punto di affidamento della figlia minore). Le ragioni della decisione e soprattutto il comportamento processuale della parte resistente (che non dichiarando le consistenze patrimoniali, emerse solo a seguito di complessa istruttoria, con indagini della
Polizia Tributaria ha provocato la lunga durata del giudiZI) impongono la condanna del al pagamento della quota di 2/3 della spese di giudiZI come liquidate in dispositivo. CP_2
Parimenti devono essere poste definitivamente a carico del le spese di CT poiché CP_2 proprio il mancato rispetto dei puntuali ordini di esibiZIni e dei doveri di lealtà processuale che contraddistinguono i procedimenti in materia di famiglia e minori, ha imposto di disporre la consulenza tecnica, con conseguente prolungamento dei tempi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dando atto che con sentenza parziale n. 59/2024 è stata pronunciata la cessaZIne degli effetti civili del matrimonio tra le parti così provvede:
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con eserciZI congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruZIne, educaZIne, salute, determinaZIne del luogo di residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinaZIne naturale e delle aspiraZIni della minore medesima, ed eserciZI disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzaZIne della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentaZIne, per le attività ludiche e di svago)
23 nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità:
dal venerdì alla domenica per tre settimane al mese, e due pomeriggi nel fine settimana che rimane con la madre;
una settimana per le vacanze natalizie alternando il Natale e l'Epifania, e 4 giorni per quelle pasquali alternando la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; una settimana consecutiva nel mese di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto, oltre ad una settimana nei mesi invernali;
determina in 1000,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2021 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, detratti gli importi già corrisposti;
dispone che i genitori contribuiscano il padre per il 100% alle spese straordinarie per la figlia in applicaZIne di quanto previsto dal Protocollo di Terni sulle spese straordinarie;
determina in complessivi € 500,00 il contributo mensile dovuto da , a Controparte_2 titolo di assegno ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da corrispondere a Controparte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessaZIne degli effetti civili del matrimonio, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
compensa tra le parti 1/3 delle spese di giudiZI;
condanna al Controparte_2 pagamento della quota di 2/3 delle spese di giudiZI in favore di , quota Controparte_1 che si liquida in € 7.000,00 oltre accessori di legge;
pone definitivamente a carico di CP_2
le spese di CT come liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Presidente est.
Dr.ssa IC Velletti
24