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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 17113 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti ROSSI VAIRO CARLO e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato a Indirizzo Telematico, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/05/2023 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 25/10/2022 con il quale si CP_1 comunicava alla ricorrente, nella sua qualità di erede della sig.ra già titolare di Persona_1 pensione n. 03553531 categoria INVCIV, che quest'ultima avrebbe percepito indebitamente, nel periodo 1.1.2004 al 31.8.2011, la somma di €.14.956,70, invitandola alla sua restituzione, con la seguente motivazione: “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
La ricorrente eccepiva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, nonché l'irripetibilità delle somme erogate stante la disciplina specifica dell'indebito assistenziale anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens. Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare di dichiarare la prescrizione del credito per decorso del termine decennale e nel merito dichiarare l'illegittimità della richiesta CP_1 dell' di restituzione della somma di €.14.956,70; CP_1
L' si è costituito nel presente giudizio in data 25/01/2023, contestando quanto CP_1 dedotto dalla ricorrente in ragione della piena legittimità dell'atto impugnato, ed eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in quanto erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione;
deduceva inoltre che la Guardia di Finanza aveva avviato indagini aventi ad oggetto “ricoveri in strutture sanitarie dei soggetti percettori di indennità di accompagnamento”, conclusesi nel giugno 2014 ed a seguito della chiusura delle indagini l' aveva inviato alla Sig.ra in data CP_1 Persona_1
06/10/2014, la comunicazione di rideterminazione dell'importo della pensione INVCIV n. 03553531 per il periodo 2004-2011, interrompendo così la prescrizione.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenuta la causa di natura documentale, matura per la decisione, la stessa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicati.
Con riferimento al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata sulla pensione INVCIV n. 03553531, osserva il giudicante che il provvedimento impugnato si riferisce a somme indebitamente percepite nel periodo dal 01/01/2004 al 31/08/2011, per la somma complessiva di € 14.956,70.
Nell'esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, ai fini del computo del termine prescrizionale deve essere considerato il periodo di erogazione delle somme oggetto della pretesa creditoria e deve poi verificarsi l'esistenza di eventuali atti interruttivi.
Parte resistente ha dedotto che l'indebito per cui è causa è sorto a seguito di una segnalazione pervenuta all' a seguito di indagini avviate dalla Guardia di Finanza, CP_1 aventi ad oggetto “ricoveri in strutture sanitarie dei soggetti percettori di indennità di accompagnamento”, conclusosi a giugno 2014 e all'esito delle indagini, l'Istituto ha ricalcolato la prestazione, stante le informazioni di ricovero pervenute e l'indicazione della mancata comunicazione dello status di ricoverato presso struttura pubblica.
Rileva il giudicante che non risulta versata in atti la prova della notifica alla interessata della chiusura delle indagini della Guardia di Finanza, nè è stato versato in atti alcun atto interruttivo della prescrizione;
va inoltre rilevato che alcun valore ai fini interruttivi può essere attribuito alle dichiarazioni versate in atti e inerenti il ricovero agli anni successivi a quelli per cui è causa. Inoltre si osserva che la comunicazione di rideterminazione dell'importo della pensione INVCIV n. 03553531, con decorrenza dal 1/1/2004, effettuata sulla base dei controlli d'ufficio relativi ai ricoveri per gli anni dal 2002 al 2011 dai quali è risultato un pagamento non dovuto per l'importo complessivo di € 41.673,96, è stata inviata alla Sig.ra Persona_1 in data 6/10/2014, ma mai recapitata all'interessata per “destinatario sconosciuto” (cfr. all.
6-6bis memoria . Pertanto, non essendosi perfezionata la notifica della CP_1 comunicazione di rideterminazione dell'importo della pensione, non può ritenersi valida ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Va infine ribadito che anche la comunicazione effettuata dalla ricorrente in data 05.02.2015 con la quale dichiarava lo stato di ricovero della madre a titolo gratuito presso la struttura sanitaria non è idonea ad interrompere la prescrizione posto che era relativa agli anni 2012-2013- 2014.
Per tutto quanto sopra precede, deve ritenersi non dimostrata da parte dell'Istituto resistente la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, che comunque non risulta all'esito del vaglio di alcuno dei documenti versati.
Nell'evidenziare che i crediti oggetto del presente giudizio sono relativi a somme percepite dal 01/01/2004 al 31/08/2011 (cfr. atto impugnato), e che all'ordinario termine di prescrizione decennale deve aggiungersi la sospensione di legge previste dalla c.d. normativa emergenziale covid di cui al Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm., si osserva inoltre che l'art. 37, comma 2 della suddetta normativa, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Tanto chiarito in ordine al computo del termine prescrizionale, così come imposto dalla normativa via via succedutasi, si ribadisce che, stante l'ordinario termine di prescrizione decennale (che sarebbe maturato il 31 agosto 2021) sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica per complessivi 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), la prescrizione maturava al 08/07/2022 e va conclusivamente ritenuto che, al momento della notificazione del provvedimento impugnato (18/11/2022), la prescrizione dei crediti oggetto del presente giudizio era pienamente maturata. L'accertata correttezza dell'eccezione inerente il compiuto decorso del termine prescrizionale conduce perciò solo all'accoglimento del ricorso, stante l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' . Controparte_2
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, difesa ed eccezione rigettando, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dell'indebito in oggetto;
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in misura pari a 3.727,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 04/02/2025
Il giudice del lavoro
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 17113 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti ROSSI VAIRO CARLO e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato a Indirizzo Telematico, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/05/2023 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 25/10/2022 con il quale si CP_1 comunicava alla ricorrente, nella sua qualità di erede della sig.ra già titolare di Persona_1 pensione n. 03553531 categoria INVCIV, che quest'ultima avrebbe percepito indebitamente, nel periodo 1.1.2004 al 31.8.2011, la somma di €.14.956,70, invitandola alla sua restituzione, con la seguente motivazione: “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
La ricorrente eccepiva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, nonché l'irripetibilità delle somme erogate stante la disciplina specifica dell'indebito assistenziale anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens. Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare di dichiarare la prescrizione del credito per decorso del termine decennale e nel merito dichiarare l'illegittimità della richiesta CP_1 dell' di restituzione della somma di €.14.956,70; CP_1
L' si è costituito nel presente giudizio in data 25/01/2023, contestando quanto CP_1 dedotto dalla ricorrente in ragione della piena legittimità dell'atto impugnato, ed eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in quanto erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione;
deduceva inoltre che la Guardia di Finanza aveva avviato indagini aventi ad oggetto “ricoveri in strutture sanitarie dei soggetti percettori di indennità di accompagnamento”, conclusesi nel giugno 2014 ed a seguito della chiusura delle indagini l' aveva inviato alla Sig.ra in data CP_1 Persona_1
06/10/2014, la comunicazione di rideterminazione dell'importo della pensione INVCIV n. 03553531 per il periodo 2004-2011, interrompendo così la prescrizione.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenuta la causa di natura documentale, matura per la decisione, la stessa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicati.
Con riferimento al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata sulla pensione INVCIV n. 03553531, osserva il giudicante che il provvedimento impugnato si riferisce a somme indebitamente percepite nel periodo dal 01/01/2004 al 31/08/2011, per la somma complessiva di € 14.956,70.
Nell'esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, ai fini del computo del termine prescrizionale deve essere considerato il periodo di erogazione delle somme oggetto della pretesa creditoria e deve poi verificarsi l'esistenza di eventuali atti interruttivi.
Parte resistente ha dedotto che l'indebito per cui è causa è sorto a seguito di una segnalazione pervenuta all' a seguito di indagini avviate dalla Guardia di Finanza, CP_1 aventi ad oggetto “ricoveri in strutture sanitarie dei soggetti percettori di indennità di accompagnamento”, conclusosi a giugno 2014 e all'esito delle indagini, l'Istituto ha ricalcolato la prestazione, stante le informazioni di ricovero pervenute e l'indicazione della mancata comunicazione dello status di ricoverato presso struttura pubblica.
Rileva il giudicante che non risulta versata in atti la prova della notifica alla interessata della chiusura delle indagini della Guardia di Finanza, nè è stato versato in atti alcun atto interruttivo della prescrizione;
va inoltre rilevato che alcun valore ai fini interruttivi può essere attribuito alle dichiarazioni versate in atti e inerenti il ricovero agli anni successivi a quelli per cui è causa. Inoltre si osserva che la comunicazione di rideterminazione dell'importo della pensione INVCIV n. 03553531, con decorrenza dal 1/1/2004, effettuata sulla base dei controlli d'ufficio relativi ai ricoveri per gli anni dal 2002 al 2011 dai quali è risultato un pagamento non dovuto per l'importo complessivo di € 41.673,96, è stata inviata alla Sig.ra Persona_1 in data 6/10/2014, ma mai recapitata all'interessata per “destinatario sconosciuto” (cfr. all.
6-6bis memoria . Pertanto, non essendosi perfezionata la notifica della CP_1 comunicazione di rideterminazione dell'importo della pensione, non può ritenersi valida ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Va infine ribadito che anche la comunicazione effettuata dalla ricorrente in data 05.02.2015 con la quale dichiarava lo stato di ricovero della madre a titolo gratuito presso la struttura sanitaria non è idonea ad interrompere la prescrizione posto che era relativa agli anni 2012-2013- 2014.
Per tutto quanto sopra precede, deve ritenersi non dimostrata da parte dell'Istituto resistente la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, che comunque non risulta all'esito del vaglio di alcuno dei documenti versati.
Nell'evidenziare che i crediti oggetto del presente giudizio sono relativi a somme percepite dal 01/01/2004 al 31/08/2011 (cfr. atto impugnato), e che all'ordinario termine di prescrizione decennale deve aggiungersi la sospensione di legge previste dalla c.d. normativa emergenziale covid di cui al Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm., si osserva inoltre che l'art. 37, comma 2 della suddetta normativa, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Tanto chiarito in ordine al computo del termine prescrizionale, così come imposto dalla normativa via via succedutasi, si ribadisce che, stante l'ordinario termine di prescrizione decennale (che sarebbe maturato il 31 agosto 2021) sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica per complessivi 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), la prescrizione maturava al 08/07/2022 e va conclusivamente ritenuto che, al momento della notificazione del provvedimento impugnato (18/11/2022), la prescrizione dei crediti oggetto del presente giudizio era pienamente maturata. L'accertata correttezza dell'eccezione inerente il compiuto decorso del termine prescrizionale conduce perciò solo all'accoglimento del ricorso, stante l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' . Controparte_2
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, difesa ed eccezione rigettando, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dell'indebito in oggetto;
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in misura pari a 3.727,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 04/02/2025
Il giudice del lavoro
Paola Farina