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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 11.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1632/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresenta e difesa dall'avv. Nadia Candeloro, come da procura in atti Parte_1 appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11743/2023 pubblicata il
22.12.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.7.2023, esponeva di avere ottenuto, mediante Parte_1 decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di CP_ invalidità (art. 1 L. n. 222/1984), ma che, nonostante la notifica all' di tale decreto in data
22.3.2023, l'invio via pec del modello AP70 in data 23.3.2023, il decorso del termine di 120 giorni, CP_ l' non aveva corrisposto la prestazione economica dovuta. Chiedeva, quindi, la condanna
1 CP_ dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10.11.2020) oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace.
CP_ Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma condannava l' a pagare alla ricorrente i ratei di assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984) maturati per effetto del decreto di omologa del 22.3.2023, con decorrenza dall'1.11.2020, oltre interessi legali dalla
CP_ maturazione del diritto al saldo;
condannava l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.500,00, oltre spese generali, Iva e cpa, da distrarsi.
Ha proposto appello lamentando la violazione del D.M. n. 55/2014 e successive Parte_1
modifiche, nonché il vizio di motivazione nei quali sarebbe incorso il primo giudice, procedendo a una liquidazione delle spese legali al di sotto dei minimi legali, inderogabili secondo l'appellante, senza indicazione del sistema di liquidazione adottato.
Al riguardo ha osservato come, ai fini della determinazione del valore della causa, si debba fare riferimento allo scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, e che, pertanto, il compenso minimo previsto - applicata la riduzione massima del 50% dei compensi medi per le singole fasi, senza considerare la fase dell'istruttoria e/o trattazione in quanto non svolta in primo grado - sarebbe stato di € 3.291,10, oltre spese. CP_ Ha concluso chiedendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, di condannare l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da liquidarsi nella misura di € 3.291,10, oltre spese generali, Iva e cpa, da distrarsi.
CP_ CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “decidere come di giustizia, tenendo indenne l' dalle spese del presente grado di giudizio”.
2. Così delineato il quadro delle rispettive allegazioni, in punto di diritto si osserva che il DM n.
55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), come modificato da ultimo dal D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, e applicabile ratione temporis, dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile...Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nel caso di specie, tenuto conto della natura della prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984), e della impossibilità di quantificare l'importo totale dei ratei, il
2 valore della controversia rientra nello scaglione da € 26.000,01 ed € 52.000,00 ((cfr. Cass. n.
35737/2022; n. 28090/2021).
Si prevedono, pertanto, i seguenti valori minimi: studio controversia € 851,00, fase introduttiva €
602,00, fase decisoria € 1.838,00, per complessivi € 3.291,00.
Nel rito del lavoro le udienze sono sempre di discussione, sicché il compenso per la fase istruttoria di cui all'art. 4 DM n. 55/2014 - peraltro, nella specie non richiesto - va liquidato soltanto in presenza di attività istruttoria o comunque di attività rigorosamente strumentale all'istruttoria, nella specie non effettuata.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio, pur consapevole del recente orientamento espresso dalla Suprema
Corte (sentenza n. 9815/2023 e altre), che, con riferimento alle liquidazioni delle spese in sede giudiziale, non esiste alcun principio di inderogabilità dei minimi tariffari previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10.3.2014.
Ha ritenuto infatti la Corte di Cassazione che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, secondo comma, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n.
30286/2017, n. 10343/2020). Il giudice può, dunque, scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. n. 11601/2018, n. 35270/2021).
L' art. 4 del DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nella attuale formulazione, dispone: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”.
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023), tuttavia, con riferimento ad analoga previsione contenuta nel D.M. n. 37/2018, ha statuito che “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM
n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”, osservando, ai fini che qui interessano, che: “ha da ultimo precisato la Corte di
3 Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che “l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo
101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”; sotto quest'ultimo profilo, “i nuovi criteri rispondono …. all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte”.
Invero, l'individuazione di meri parametri (e cioè, valori di riferimento) per la liquidazione delle spese processuali e la precisazione che il giudice ne deve tenere conto, non può tradursi in una obbligatoria applicazione delle tariffe professionali, atteso che proprio l'utilizzo del termine
“parametri” e della locuzione “tiene conto” inducono ad escludere la vincolatività degli stessi tanto nel minimo quanto nel massimo.
Una difforme interpretazione del D.M. n. 55/2014 ne comporterebbe l'illegittimità per violazione dei principi posti dalla legge, e cioè da normativa di superiore rango.
Ed infatti l'art. 4, comma 2, L. n. 794/1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), tuttora vigente, stabilisce che, nelle cause di particolare semplicità, gli
“onorari” possono essere ridotti fino alla metà dei minimi. Trattasi di principio generale a maggior ragione da applicare a meri “parametri”.
Il DL n.1/2012, come convertito, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ed emesso, per l'appunto, in considerazione, della “straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte … all' implementazione della concorrenza dei mercati”, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali demandando ai successivi regolamenti, approvati con decreti ministeriali, l'individuazione dei “parametri” suddetti per la liquidazione dei
4 compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali. L' art. 9 del citato DL, infatti, ha espressamente previsto: “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l'abrogazione … nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con “riferimento” a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (…)”.
In questa cornice va collocata la successiva L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), emessa proprio “nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali”, la quale, senza nulla innovare in ordine all' abolizione delle tariffe professionali, ha previsto, all' art.13 (conferimento dell' incarico e compenso), comma
6, che: “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia … si applicano … in caso di liquidazione giudiziale dei compensi …”.
Non sarebbe, dunque, compatibile con il vigente regime di abrogazione delle tariffe professionali, un decreto ministeriale che, di fatto, in assenza di una espressa previsione di legge nel senso dell'inderogabilità - ed anzi in presenza di disposizione di legge in senso contrario (art.4 L. n.
794/1942), ancora vigente - reintroducesse parametri di liquidazione giudiziale obbligatori in favore della categoria forense, per di più in contrasto con i principi del libero mercato e con le regole di concorrenza imposte dalla normativa eurounitaria.
Né si ravvisa - quale obiettivo legittimo, in quanto tale idoneo in via eccezionale a derogare alla regola generale della libera concorrenza – un “interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente”, atteso che: a) il compenso minimo è già garantito dall' art. 2233, secondo comma, c.c., senza tuttavia ingessarne l'individuazione con la reintroduzione delle tariffe professionali inderogabili;
b) è del tutto indimostrato che la corresponsione di un compenso oltre una soglia minima garantisca al cliente “un livello di prestazione adeguato”.
In particolare, non emerge dalla menzionata giurisprudenza di legittimità che, come richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria ivi richiamata “alla luce delle peculiarità del mercato e dei servizi di cui trattasi”, può esistere un rischio che i legali “svolgano una concorrenza che può tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, e, attraverso una selezione avversa, persino nell'eliminazione degli operatori che offrono prestazioni di qualità”; l'esistenza di tariffe minime sia atta, in linea di principio, “in considerazione delle caratteristiche del mercato” nazionale, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni forensi. Tanto più che non si evidenzia in che modo l'esercizio delle prestazioni in esame, che dovrebbero essere assoggettate alle tariffe minime, siano
5 esse stesse accompagnate da “garanzie minime che consentano di garantire la qualità delle suddette prestazioni” (Corte di Giustizia causa C-377/17).
Non sussiste, dunque, un interesse “generale” a fondamento della previsione di una soglia minima di remunerazione, in quanto tale idoneo ad assurgere ad obiettivo legittimo e, dunque, a giustificare una deroga al “gioco della concorrenza”, invece imposto in via generale dalla normativa eurounitaria.
Ne consegue che gli importi ricompresi nell'ambito dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 sono sorretti da una presunzione di proporzionalità e idoneità del compenso, ma il giudice ha il potere- dovere di verificare nel caso concreto se i limiti minimo o massimo previsti dalle tariffe forensi siano adeguati all'attività prestata, alla tipologia della controversia, alle condizioni delle parti, al numero e alla complessità delle questioni trattate, ai risultati conseguiti e alla durata del processo, motivando le ragioni per le quali sussistono i presupposti per una diminuzione o un aumento superiore dei compensi rispetto a quanto previsto dallo scaglione di riferimento.
In particolare, a norma dell'art. 4, comma 1, del DM citato: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Per di più, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 25.1.2024, resa nella causa C-428-22, ha ulteriormente precisato che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il
Consiglio superiore dell'ordine forense, e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione, evidenziando, questa volta, che, in presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.
3. Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di Atp e dei successivi
6 adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile in alcun modo una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti;
il processo è stato definito in una sola udienza.
La situazione sopra evidenziata giustifica senz'altro una deroga ai parametri minimi, sia pure contenuta nella misura di circa il 20%, con quantificazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in € 2.633,00.
Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il CP_ resto ferma, l' va condannato al rimborso delle spese di lite del primo grado nella misura di €
2.633,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Nadia Candeloro, che si è dichiarata antistataria.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 1.500,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 2.633,00 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n.
6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 2.633,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 11.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 11.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1632/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresenta e difesa dall'avv. Nadia Candeloro, come da procura in atti Parte_1 appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11743/2023 pubblicata il
22.12.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.7.2023, esponeva di avere ottenuto, mediante Parte_1 decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di CP_ invalidità (art. 1 L. n. 222/1984), ma che, nonostante la notifica all' di tale decreto in data
22.3.2023, l'invio via pec del modello AP70 in data 23.3.2023, il decorso del termine di 120 giorni, CP_ l' non aveva corrisposto la prestazione economica dovuta. Chiedeva, quindi, la condanna
1 CP_ dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10.11.2020) oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace.
CP_ Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma condannava l' a pagare alla ricorrente i ratei di assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984) maturati per effetto del decreto di omologa del 22.3.2023, con decorrenza dall'1.11.2020, oltre interessi legali dalla
CP_ maturazione del diritto al saldo;
condannava l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.500,00, oltre spese generali, Iva e cpa, da distrarsi.
Ha proposto appello lamentando la violazione del D.M. n. 55/2014 e successive Parte_1
modifiche, nonché il vizio di motivazione nei quali sarebbe incorso il primo giudice, procedendo a una liquidazione delle spese legali al di sotto dei minimi legali, inderogabili secondo l'appellante, senza indicazione del sistema di liquidazione adottato.
Al riguardo ha osservato come, ai fini della determinazione del valore della causa, si debba fare riferimento allo scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, e che, pertanto, il compenso minimo previsto - applicata la riduzione massima del 50% dei compensi medi per le singole fasi, senza considerare la fase dell'istruttoria e/o trattazione in quanto non svolta in primo grado - sarebbe stato di € 3.291,10, oltre spese. CP_ Ha concluso chiedendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, di condannare l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da liquidarsi nella misura di € 3.291,10, oltre spese generali, Iva e cpa, da distrarsi.
CP_ CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “decidere come di giustizia, tenendo indenne l' dalle spese del presente grado di giudizio”.
2. Così delineato il quadro delle rispettive allegazioni, in punto di diritto si osserva che il DM n.
55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), come modificato da ultimo dal D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, e applicabile ratione temporis, dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile...Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nel caso di specie, tenuto conto della natura della prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984), e della impossibilità di quantificare l'importo totale dei ratei, il
2 valore della controversia rientra nello scaglione da € 26.000,01 ed € 52.000,00 ((cfr. Cass. n.
35737/2022; n. 28090/2021).
Si prevedono, pertanto, i seguenti valori minimi: studio controversia € 851,00, fase introduttiva €
602,00, fase decisoria € 1.838,00, per complessivi € 3.291,00.
Nel rito del lavoro le udienze sono sempre di discussione, sicché il compenso per la fase istruttoria di cui all'art. 4 DM n. 55/2014 - peraltro, nella specie non richiesto - va liquidato soltanto in presenza di attività istruttoria o comunque di attività rigorosamente strumentale all'istruttoria, nella specie non effettuata.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio, pur consapevole del recente orientamento espresso dalla Suprema
Corte (sentenza n. 9815/2023 e altre), che, con riferimento alle liquidazioni delle spese in sede giudiziale, non esiste alcun principio di inderogabilità dei minimi tariffari previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10.3.2014.
Ha ritenuto infatti la Corte di Cassazione che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, secondo comma, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n.
30286/2017, n. 10343/2020). Il giudice può, dunque, scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. n. 11601/2018, n. 35270/2021).
L' art. 4 del DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nella attuale formulazione, dispone: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”.
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023), tuttavia, con riferimento ad analoga previsione contenuta nel D.M. n. 37/2018, ha statuito che “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM
n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”, osservando, ai fini che qui interessano, che: “ha da ultimo precisato la Corte di
3 Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che “l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo
101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”; sotto quest'ultimo profilo, “i nuovi criteri rispondono …. all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte”.
Invero, l'individuazione di meri parametri (e cioè, valori di riferimento) per la liquidazione delle spese processuali e la precisazione che il giudice ne deve tenere conto, non può tradursi in una obbligatoria applicazione delle tariffe professionali, atteso che proprio l'utilizzo del termine
“parametri” e della locuzione “tiene conto” inducono ad escludere la vincolatività degli stessi tanto nel minimo quanto nel massimo.
Una difforme interpretazione del D.M. n. 55/2014 ne comporterebbe l'illegittimità per violazione dei principi posti dalla legge, e cioè da normativa di superiore rango.
Ed infatti l'art. 4, comma 2, L. n. 794/1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), tuttora vigente, stabilisce che, nelle cause di particolare semplicità, gli
“onorari” possono essere ridotti fino alla metà dei minimi. Trattasi di principio generale a maggior ragione da applicare a meri “parametri”.
Il DL n.1/2012, come convertito, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ed emesso, per l'appunto, in considerazione, della “straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte … all' implementazione della concorrenza dei mercati”, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali demandando ai successivi regolamenti, approvati con decreti ministeriali, l'individuazione dei “parametri” suddetti per la liquidazione dei
4 compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali. L' art. 9 del citato DL, infatti, ha espressamente previsto: “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l'abrogazione … nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con “riferimento” a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (…)”.
In questa cornice va collocata la successiva L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), emessa proprio “nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali”, la quale, senza nulla innovare in ordine all' abolizione delle tariffe professionali, ha previsto, all' art.13 (conferimento dell' incarico e compenso), comma
6, che: “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia … si applicano … in caso di liquidazione giudiziale dei compensi …”.
Non sarebbe, dunque, compatibile con il vigente regime di abrogazione delle tariffe professionali, un decreto ministeriale che, di fatto, in assenza di una espressa previsione di legge nel senso dell'inderogabilità - ed anzi in presenza di disposizione di legge in senso contrario (art.4 L. n.
794/1942), ancora vigente - reintroducesse parametri di liquidazione giudiziale obbligatori in favore della categoria forense, per di più in contrasto con i principi del libero mercato e con le regole di concorrenza imposte dalla normativa eurounitaria.
Né si ravvisa - quale obiettivo legittimo, in quanto tale idoneo in via eccezionale a derogare alla regola generale della libera concorrenza – un “interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente”, atteso che: a) il compenso minimo è già garantito dall' art. 2233, secondo comma, c.c., senza tuttavia ingessarne l'individuazione con la reintroduzione delle tariffe professionali inderogabili;
b) è del tutto indimostrato che la corresponsione di un compenso oltre una soglia minima garantisca al cliente “un livello di prestazione adeguato”.
In particolare, non emerge dalla menzionata giurisprudenza di legittimità che, come richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria ivi richiamata “alla luce delle peculiarità del mercato e dei servizi di cui trattasi”, può esistere un rischio che i legali “svolgano una concorrenza che può tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, e, attraverso una selezione avversa, persino nell'eliminazione degli operatori che offrono prestazioni di qualità”; l'esistenza di tariffe minime sia atta, in linea di principio, “in considerazione delle caratteristiche del mercato” nazionale, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni forensi. Tanto più che non si evidenzia in che modo l'esercizio delle prestazioni in esame, che dovrebbero essere assoggettate alle tariffe minime, siano
5 esse stesse accompagnate da “garanzie minime che consentano di garantire la qualità delle suddette prestazioni” (Corte di Giustizia causa C-377/17).
Non sussiste, dunque, un interesse “generale” a fondamento della previsione di una soglia minima di remunerazione, in quanto tale idoneo ad assurgere ad obiettivo legittimo e, dunque, a giustificare una deroga al “gioco della concorrenza”, invece imposto in via generale dalla normativa eurounitaria.
Ne consegue che gli importi ricompresi nell'ambito dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 sono sorretti da una presunzione di proporzionalità e idoneità del compenso, ma il giudice ha il potere- dovere di verificare nel caso concreto se i limiti minimo o massimo previsti dalle tariffe forensi siano adeguati all'attività prestata, alla tipologia della controversia, alle condizioni delle parti, al numero e alla complessità delle questioni trattate, ai risultati conseguiti e alla durata del processo, motivando le ragioni per le quali sussistono i presupposti per una diminuzione o un aumento superiore dei compensi rispetto a quanto previsto dallo scaglione di riferimento.
In particolare, a norma dell'art. 4, comma 1, del DM citato: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Per di più, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 25.1.2024, resa nella causa C-428-22, ha ulteriormente precisato che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il
Consiglio superiore dell'ordine forense, e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione, evidenziando, questa volta, che, in presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.
3. Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di Atp e dei successivi
6 adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile in alcun modo una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti;
il processo è stato definito in una sola udienza.
La situazione sopra evidenziata giustifica senz'altro una deroga ai parametri minimi, sia pure contenuta nella misura di circa il 20%, con quantificazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in € 2.633,00.
Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il CP_ resto ferma, l' va condannato al rimborso delle spese di lite del primo grado nella misura di €
2.633,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Nadia Candeloro, che si è dichiarata antistataria.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 1.500,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 2.633,00 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n.
6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 2.633,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 11.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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