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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/10/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minori
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 720/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Guastalla, n. 15, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Federico Pergami e Cristina Pototschnig del Foro di Milano che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Grosseto, via Anna Magnani Controparte_1
n. 38/54, presso lo studio dell'Avv. Debora Tartaglino del Foro di Grosseto che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellata avverso la sentenza n. 5267/2023 emessa in data 15.12.2023 dal Tribunale di Torino, avente ad oggetto la separazione personale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha dichiarato che non intende presentare le proprie conclusioni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in riforma della sentenza n. 5267/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 19.12.2023, non notificata:
- ESONERARE, con decorrenza dalla data della domanda di separazione (febbraio 2021), il Sig. dal versamento di qualsivoglia contributo Parte_1 al mantenimento della gioni tutte di cui ai motivi di appello e in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria;
- PORRE A CARICO del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Pt_1 figlie mediante il versamen assegno mensile non superiore a complessivi
€. 650 mensili (€. 325 per ogni figlia), oltre al 50% delle spese extra assegno, come stabilito da Linee Guida del Tribunale di Torino, per le ragioni tutte di cui ai motivi di appello e in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria;
- ACCERTARE E DICHIARARE come non dovute alla Sig. ra le CP_1 somme versate dal Sig. in forza dei provvedim i e Parte_1 della sentenza di primo grado, a titolo di mantenimento a favore della moglie, per le ragioni tutte di cui ai motivi di appello e in narrativa e, per l'effetto
- CONDANNARE la Sig. a restituire al Sig. Controparte_1 Parte_1 quanto alla medesima d in forza dei provvedi e della sentenza di primo grado a titolo di assegno di mantenimento a della moglie, maggiorato per rivalutazione ed interessi, per le ragioni tutte di cui ai motivi di appello e in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria;
- EMTTERE ogni altra pronuncia e/o statuizione connessa e/o comunque conseguente alle domande che precedono;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio in conformità alle tariffe di legge ex DM 55/2014, oltre IVA e Cassa Avvocati, come per legge.
La parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE
Respingere integralmente i motivi di appello formulati dal sig. Parte_1 confermando la sentenza di primo grado che ha determinato i er le figlie e l'ex coniuge sulla base di una valutazione corretta, equilibrata e fondata della capacità reddituale complessiva delle parti e quindi respingere le domande di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento della ex coniuge;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario, in considerazione della pretestuosità e strumentalità delle argomentazioni avanzate, volte esclusivamente a eludere gli obblighi di mantenimento”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
CHE le parti hanno contratto matrimonio in data 13.12.2003 in Chieri. Dall'unione sono nate due figlie: nata a [...], il 24 Persona_1 maggio 2004 e nata a [...] il [...], ora entrambe Persona_2 maggiorenni;
CHE con la sentenza del 15.12.2023, qui appellata, il Tribunale di Torino, su ricorso della sig.ra , ha pronunciato la separazione personale Controparte_1 dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 co. 1 Controparte_1 Parte_1
c.c., ha rigettato la domanda di addebito nei confronti di ha Parte_1 affidato la figlia ancora allora minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso , con Controparte_1 esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ha assegnato la casa coniugale, sita in Chieri via Degli Olmi 3, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
ha disposto che Controparte_1 ossa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi Parte_1 fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì alla sera della domenica (prima di cena);
- due pomeriggi, uno dei quali comprensivo della cena, nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio, comprensivo della cena, nell'altra settimana;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore. Ha disposto che Parte_1 corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento delle Controparte_1 figlie e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse, assegno di euro 750 mensili (€ 375 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; ha disposto che contribuisca al Parte_1 mantenimento di , versando in suo favore, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, l'assegno periodico di € 150, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
ha rigettato nel resto;
ha dichiarato integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Per quanto qui interessa, in relazione ai motivi di appello (aspetti economici inerenti il contributo paterno per le due figlie e quello in favore della moglie a carico del marito), il primo Giudice evidenziava, in primo luogo, quanto al contributo per le figlie, le risultanze del raffronto reddituale delle parti (la sig.ra impiegata con contratti a tempo determinato e part-time, con redditi CP_1 medi mensili di circa € 1.100,00 e percettrice esclusiva dell'Assegno unico per le figlie di circa € 350/400 mensili;
il sig. mpiegato delle Ferrovie, con Pt_1 retribuzione media mensile di circa € 2.300,00, con attuali disponibilità mobiliari di circa € 39.000,00 e gravato di canone di affitto di circa € 500,00 mensili nonché pieno proprietario sia della casa ex coniugale sita in Chieri, assegnata alla moglie sia di un piccolo alloggio in montagna ad Oulx), la piena disponibilità della casa coniugale, rimasta in uso alla sig.ra e la circostanza che CP_1
l'impresa di cui il sig. ra socio unico e amministratore (Redhub Express Pt_1
s.r.l.) non producesse utili e fossero stati ivi versati da parte dello stesso i proventi della vendita di un immobile di provenienza ereditaria. A fronte di tali valutazioni, il sig. eniva onerato del versamento in favore della sig.ra Pt_1 di un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 nell'importo di € 750 mensili (€ 375 per ciascuna figlia). In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge, in particolare, si rilevava che il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio era assicurato anche da elargizioni liberali da parte della zia del marito, mettendo a disposizione della famiglia anche una casa al mare, oltre allo stipendio del sig. e, per altro verso, come la Pt_1 sig.ra svolgesse dei lavori part-time, occupandosi maggiormente CP_1 dell'accudimento delle figlie. Dato il divario esistente tra le rispettive condizioni economiche-reddituali e valutata la disponibilità della casa di abitazione, rimasta assegnata alla moglie, il Collegio confermava le determinazioni del Presidente medio tempore assunte, con conseguente previsione dell'obbligo in capo al marito di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di importo pari ad € 150 mensili.
Le spese venivano compensate in quanto entrambe le parti erano reciprocamente soccombenti sulla domanda di addebito, sull'assegno di mantenimento per il coniuge, sul quantum della misura del mantenimento per le figlie e, inoltre, avevano rassegnato conclusioni conformi sulle ulteriori questioni concernenti l'affidamento, il collocamento della prole e il regime di visita del genitore non collocatario;
CHE avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame il sig. Pt_1 chiedendo, in via principale e nel merito, esonerarsi, dalla data della
[...] domanda di separazione, il sig. al versamento del contributo al Pt_1 mantenimento della moglie;
porsi a carico del Sig. 'obbligo di contribuire Pt_1 al mantenimento delle figlie mediante il versamento di un assegno mensile non superiore a complessivi € 650 mensili (325 per ogni figlia), oltre al 50% delle spese extra assegno, come stabilito da Linee Guida del Tribunale di Torino;
di accertarsi e dichiararsi come non dovute alla Sig.ra le somme CP_1 versate dal Sig. in forza dei provvedimenti provvisori e della Parte_1 sentenza di primo grado, a titolo di mantenimento a favore della moglie;
di condannarsi la Sig. a restituire al Sig. quanto Controparte_1 Parte_1 alla medesima dallo stesso versato in forza dei provvedimenti provvisorie e della sentenza di primo grado a titolo di assegno di mantenimento a della moglie. L'appellante evidenziava che il reddito della sig.ra era relativo ad un CP_1 lavoro part-time di 5 ore al giorno e tale limite di tempo era stato scelto per accudire le figlie, ma non sussisteva più tale necessità in quanto e Per_1
erano ormai divenute grandi. Si ricordava altresì che la sig.ra Per_2 CP_1 beneficiava anche dell'Assegno unico per le stesse. Ci si doleva, inoltre, della mancata valutazione da parte del Primo Giudice della diminuzione del patrimonio mobiliare e immobiliare del sig. i fini della determinazione del contributo Pt_1 di mantenimento della famiglia;
in particolare, si evidenziava che l'appellante, a marzo del 2021, era titolare di investimenti per circa €100.00,00, i quali derivavano da risparmi, lasciti ereditari e rimpiego dell'utile degli investimenti, tuttavia tale somma, nel corso del giudizio, si era ridotta per le spese della famiglia, per le necessità quotidiane e per far fronte ai debiti contratti dalla società in liquidazione. Si sottolineava, infatti, che l'appellante era gravato dagli oneri economici relativi alla necessità di ripianare i debiti della società Redhub e dagli ulteriori oneri correlati ai costi della vita, quale il canone di locazione e le spese di vitto, spostamenti etc. Infine la Difesa sottolineava che la signora percepiva un reddito di € 1.100/1.200, al quale si aggiungeva CP_1
l'Assegno unico di € 300/400, pertanto la stessa non era priva di adeguati redditi propri, con conseguente esclusione del suo diritto ad un assegno di mantenimento;
CHE si costituiva l'appellata, chiedendo di respingere integralmente i motivi di appello formulati dal sig. confermando la sentenza di primo Parte_1 grado. In primo luogo, si evidenziava che il Giudice di primo grado aveva correttamente individuato il reddito della sig.ra nella somma pari a € 1.100, CP_1 riflettente il quadro reale delle sue entrate. Inoltre, si sottolineava che le mensilità più elevate occasionalmente percepite dalla sig.ra contenevano voci CP_1 straordinarie (come rimborsi del modello 730 e arretrati sugli assegni familiari) e per tale motivo non considerabili ai fini della determinazione del reddito medio poiché non erano ordinarie e continuative. Ulteriore elemento a dimostrazione dell'infondatezza delle pretese dell'appellante, ad avviso della Difesa, era la notevole disparità reddituale, oltre il doppio, tra le parti (sig.ra di CP_1 circa € 1.100,00 e il sig. i circa € 2.400,00), che evidenziava una Pt_1 capacità contributiva maggiore del sig. giustificando appieno anche il Pt_1 quantum del contributo al mantenimento delle figlie. Inoltre, si sottolineava la prossima perdita dell'Assegno Unico per la figlia maggiorenne al compimento del ventunesimo anno di età nel 2025, riducendosi, così, ulteriormente la capacità reddituale dell'appellata.
All'udienza del 16.05.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe. La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Le parti con le memorie conclusionali confermavano le conclusioni precedentemente formulate.
***
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto, con piena conferma della sentenza appellata.
La valutazione dell'an e del quantum del contributo al mantenimento della moglie e del quantum al mantenimento delle due figlie è stata correttamente effettuata dal Giudice di prime cure in base, in primo luogo, alla evidente disparità dei redditi delle parti. Il reddito mensile del sig. il doppio di quello della Pt_1 sig.ra (circa € 2.400,00 mensili, come dallo stesso dichiarato, a
CP_1 fronte di circa € 1.100,00/1.200,00 della sig.ra . Deve inoltre tenersi
CP_1 contro che mentre l'appellante è un dipendente delle Ferrovie, con un lungo e stabile rapporto lavorativo (e verosimilmente non distante dall'età pensionistica), la sig.ra ha sempre svolto attività non solo part- time ma con
CP_1 contratti a tempo determinato, che non garantiscono evidentemente la stessa stabilità e capacità economica durevole nel tempo. Quanto alla circostanza che la sig.ra percepisca l'Assegno unico per le due figlie, deve ricordarsi che
CP_1 lo stesso è ovviamente soggetto a venir meno con il passare del tempo, atteso che entrambe le figlie sono ad oggi ultramaggiorenni.
Ancora, le vicende relative alla società di cui il sig. titolare (Redhub Pt_1
Express s.r.l.), pur evidenziando una non attuale redditività della predetta società, non elidono la sopra evidenziata differente capacità economico reddituale delle due parti. A tutto ciò deve aggiungersi, quanto, in particolare, al contributo al mantenimento della moglie, che, nella presente sede di procedimento giudiziale di separazione, non trovano luogo le note pronunce della Suprema Corte in merito all'irrilevanza del tenore di vita pregresso, valevoli in tema di assegno divorzile, laddove, nel presente caso, stante il vincolo coniugale, permane anche la solidarietà economica che lega le parti, come peraltro già sottolineato dal Giudice a quo (cfr. pag. 9 sentenza appellata che sul punto si richiama), ed è evidente che il complessivo tenore di vita coniugale era certamente determinato in gran parte dall'apporto continuativo e preponderante del sig. n favore Pt_1 della famiglia.
Alla luce di ciò - rilevato peraltro che la modestia dell'importo del contributo al mantenimento della moglie disposto dal Primo Giudice (€ 150,00 mensili), già tiene ampiamente conto del beneficio derivante all'appellata dal pieno godimento della casa ex coniugale (di proprietà esclusiva del marito), sita in Chieri, alla stessa assegnata in quanto convivente con le due figlie, maggiorenni, ma pacificamente non ancora autonome economicamente – deve ritenersi che sussistano i presupposti sia nell'an sia nel quantum del contributo mensile già disposto in favore della moglie ed a carico del marito nonché i presupposti del quantum (pacifico e non contestato l'an) già disposto quale contributo mensile del padre per le figlie, dovendosi anche aggiungere che, come da fatto notorio, l'incremento di età della prole comporta un aumento anche degli oneri di spesa per la stessa e che, quindi, apparirebbe del tutto incongrua una riduzione dell'importo già stabilito a favore delle due ragazze in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza emessa oltre quattro anni orsono, in data 19.7.2021, allorché queste ultime erano appena adolescenti.
Deve, quindi, confermarsi integralmente la sentenza appellata (conseguentemente anche in punto regolamentazione delle spese di lite di primo grado), con rigetto di tutti i motivi di appello proposti, nonché di ogni altra domanda ed istanza, anche istruttoria.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig. Pt_1
, soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per
[...] la lite dall'appellata, sig.ra , spese che vengono liquidate Controparte_1 secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia (in base al petitum ossia €250,00 x 24) da € 5.200,01 ad € 26.000,00, pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, somme da versarsi a favore del Difensore Antistatario.
Dichiara tenuto altresì l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 5267/2023 emessa in data 15.12.2023 dal Tribunale di Torino, avente ad oggetto la separazione personale delle parti, proposto da nei confronti Parte_1 di , Controparte_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, sig. , al pagamento delle spese Parte_1 di lite del presente grado, sostenute dall'appellata, sig.ra , Controparte_1 spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia (in base al petitum ossia €250,00 x 24) da € 5.200,01 ad € 26.000,00, pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, somme da versarsi a favore del Difensore Antistatario.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, sig. , a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 3.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minori
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 720/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Guastalla, n. 15, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Federico Pergami e Cristina Pototschnig del Foro di Milano che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Grosseto, via Anna Magnani Controparte_1
n. 38/54, presso lo studio dell'Avv. Debora Tartaglino del Foro di Grosseto che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellata avverso la sentenza n. 5267/2023 emessa in data 15.12.2023 dal Tribunale di Torino, avente ad oggetto la separazione personale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha dichiarato che non intende presentare le proprie conclusioni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in riforma della sentenza n. 5267/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 19.12.2023, non notificata:
- ESONERARE, con decorrenza dalla data della domanda di separazione (febbraio 2021), il Sig. dal versamento di qualsivoglia contributo Parte_1 al mantenimento della gioni tutte di cui ai motivi di appello e in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria;
- PORRE A CARICO del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Pt_1 figlie mediante il versamen assegno mensile non superiore a complessivi
€. 650 mensili (€. 325 per ogni figlia), oltre al 50% delle spese extra assegno, come stabilito da Linee Guida del Tribunale di Torino, per le ragioni tutte di cui ai motivi di appello e in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria;
- ACCERTARE E DICHIARARE come non dovute alla Sig. ra le CP_1 somme versate dal Sig. in forza dei provvedim i e Parte_1 della sentenza di primo grado, a titolo di mantenimento a favore della moglie, per le ragioni tutte di cui ai motivi di appello e in narrativa e, per l'effetto
- CONDANNARE la Sig. a restituire al Sig. Controparte_1 Parte_1 quanto alla medesima d in forza dei provvedi e della sentenza di primo grado a titolo di assegno di mantenimento a della moglie, maggiorato per rivalutazione ed interessi, per le ragioni tutte di cui ai motivi di appello e in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria;
- EMTTERE ogni altra pronuncia e/o statuizione connessa e/o comunque conseguente alle domande che precedono;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio in conformità alle tariffe di legge ex DM 55/2014, oltre IVA e Cassa Avvocati, come per legge.
La parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE
Respingere integralmente i motivi di appello formulati dal sig. Parte_1 confermando la sentenza di primo grado che ha determinato i er le figlie e l'ex coniuge sulla base di una valutazione corretta, equilibrata e fondata della capacità reddituale complessiva delle parti e quindi respingere le domande di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento della ex coniuge;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario, in considerazione della pretestuosità e strumentalità delle argomentazioni avanzate, volte esclusivamente a eludere gli obblighi di mantenimento”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
CHE le parti hanno contratto matrimonio in data 13.12.2003 in Chieri. Dall'unione sono nate due figlie: nata a [...], il 24 Persona_1 maggio 2004 e nata a [...] il [...], ora entrambe Persona_2 maggiorenni;
CHE con la sentenza del 15.12.2023, qui appellata, il Tribunale di Torino, su ricorso della sig.ra , ha pronunciato la separazione personale Controparte_1 dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 co. 1 Controparte_1 Parte_1
c.c., ha rigettato la domanda di addebito nei confronti di ha Parte_1 affidato la figlia ancora allora minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso , con Controparte_1 esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ha assegnato la casa coniugale, sita in Chieri via Degli Olmi 3, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
ha disposto che Controparte_1 ossa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi Parte_1 fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì alla sera della domenica (prima di cena);
- due pomeriggi, uno dei quali comprensivo della cena, nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio, comprensivo della cena, nell'altra settimana;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore. Ha disposto che Parte_1 corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento delle Controparte_1 figlie e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse, assegno di euro 750 mensili (€ 375 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; ha disposto che contribuisca al Parte_1 mantenimento di , versando in suo favore, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, l'assegno periodico di € 150, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
ha rigettato nel resto;
ha dichiarato integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Per quanto qui interessa, in relazione ai motivi di appello (aspetti economici inerenti il contributo paterno per le due figlie e quello in favore della moglie a carico del marito), il primo Giudice evidenziava, in primo luogo, quanto al contributo per le figlie, le risultanze del raffronto reddituale delle parti (la sig.ra impiegata con contratti a tempo determinato e part-time, con redditi CP_1 medi mensili di circa € 1.100,00 e percettrice esclusiva dell'Assegno unico per le figlie di circa € 350/400 mensili;
il sig. mpiegato delle Ferrovie, con Pt_1 retribuzione media mensile di circa € 2.300,00, con attuali disponibilità mobiliari di circa € 39.000,00 e gravato di canone di affitto di circa € 500,00 mensili nonché pieno proprietario sia della casa ex coniugale sita in Chieri, assegnata alla moglie sia di un piccolo alloggio in montagna ad Oulx), la piena disponibilità della casa coniugale, rimasta in uso alla sig.ra e la circostanza che CP_1
l'impresa di cui il sig. ra socio unico e amministratore (Redhub Express Pt_1
s.r.l.) non producesse utili e fossero stati ivi versati da parte dello stesso i proventi della vendita di un immobile di provenienza ereditaria. A fronte di tali valutazioni, il sig. eniva onerato del versamento in favore della sig.ra Pt_1 di un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 nell'importo di € 750 mensili (€ 375 per ciascuna figlia). In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge, in particolare, si rilevava che il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio era assicurato anche da elargizioni liberali da parte della zia del marito, mettendo a disposizione della famiglia anche una casa al mare, oltre allo stipendio del sig. e, per altro verso, come la Pt_1 sig.ra svolgesse dei lavori part-time, occupandosi maggiormente CP_1 dell'accudimento delle figlie. Dato il divario esistente tra le rispettive condizioni economiche-reddituali e valutata la disponibilità della casa di abitazione, rimasta assegnata alla moglie, il Collegio confermava le determinazioni del Presidente medio tempore assunte, con conseguente previsione dell'obbligo in capo al marito di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di importo pari ad € 150 mensili.
Le spese venivano compensate in quanto entrambe le parti erano reciprocamente soccombenti sulla domanda di addebito, sull'assegno di mantenimento per il coniuge, sul quantum della misura del mantenimento per le figlie e, inoltre, avevano rassegnato conclusioni conformi sulle ulteriori questioni concernenti l'affidamento, il collocamento della prole e il regime di visita del genitore non collocatario;
CHE avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame il sig. Pt_1 chiedendo, in via principale e nel merito, esonerarsi, dalla data della
[...] domanda di separazione, il sig. al versamento del contributo al Pt_1 mantenimento della moglie;
porsi a carico del Sig. 'obbligo di contribuire Pt_1 al mantenimento delle figlie mediante il versamento di un assegno mensile non superiore a complessivi € 650 mensili (325 per ogni figlia), oltre al 50% delle spese extra assegno, come stabilito da Linee Guida del Tribunale di Torino;
di accertarsi e dichiararsi come non dovute alla Sig.ra le somme CP_1 versate dal Sig. in forza dei provvedimenti provvisori e della Parte_1 sentenza di primo grado, a titolo di mantenimento a favore della moglie;
di condannarsi la Sig. a restituire al Sig. quanto Controparte_1 Parte_1 alla medesima dallo stesso versato in forza dei provvedimenti provvisorie e della sentenza di primo grado a titolo di assegno di mantenimento a della moglie. L'appellante evidenziava che il reddito della sig.ra era relativo ad un CP_1 lavoro part-time di 5 ore al giorno e tale limite di tempo era stato scelto per accudire le figlie, ma non sussisteva più tale necessità in quanto e Per_1
erano ormai divenute grandi. Si ricordava altresì che la sig.ra Per_2 CP_1 beneficiava anche dell'Assegno unico per le stesse. Ci si doleva, inoltre, della mancata valutazione da parte del Primo Giudice della diminuzione del patrimonio mobiliare e immobiliare del sig. i fini della determinazione del contributo Pt_1 di mantenimento della famiglia;
in particolare, si evidenziava che l'appellante, a marzo del 2021, era titolare di investimenti per circa €100.00,00, i quali derivavano da risparmi, lasciti ereditari e rimpiego dell'utile degli investimenti, tuttavia tale somma, nel corso del giudizio, si era ridotta per le spese della famiglia, per le necessità quotidiane e per far fronte ai debiti contratti dalla società in liquidazione. Si sottolineava, infatti, che l'appellante era gravato dagli oneri economici relativi alla necessità di ripianare i debiti della società Redhub e dagli ulteriori oneri correlati ai costi della vita, quale il canone di locazione e le spese di vitto, spostamenti etc. Infine la Difesa sottolineava che la signora percepiva un reddito di € 1.100/1.200, al quale si aggiungeva CP_1
l'Assegno unico di € 300/400, pertanto la stessa non era priva di adeguati redditi propri, con conseguente esclusione del suo diritto ad un assegno di mantenimento;
CHE si costituiva l'appellata, chiedendo di respingere integralmente i motivi di appello formulati dal sig. confermando la sentenza di primo Parte_1 grado. In primo luogo, si evidenziava che il Giudice di primo grado aveva correttamente individuato il reddito della sig.ra nella somma pari a € 1.100, CP_1 riflettente il quadro reale delle sue entrate. Inoltre, si sottolineava che le mensilità più elevate occasionalmente percepite dalla sig.ra contenevano voci CP_1 straordinarie (come rimborsi del modello 730 e arretrati sugli assegni familiari) e per tale motivo non considerabili ai fini della determinazione del reddito medio poiché non erano ordinarie e continuative. Ulteriore elemento a dimostrazione dell'infondatezza delle pretese dell'appellante, ad avviso della Difesa, era la notevole disparità reddituale, oltre il doppio, tra le parti (sig.ra di CP_1 circa € 1.100,00 e il sig. i circa € 2.400,00), che evidenziava una Pt_1 capacità contributiva maggiore del sig. giustificando appieno anche il Pt_1 quantum del contributo al mantenimento delle figlie. Inoltre, si sottolineava la prossima perdita dell'Assegno Unico per la figlia maggiorenne al compimento del ventunesimo anno di età nel 2025, riducendosi, così, ulteriormente la capacità reddituale dell'appellata.
All'udienza del 16.05.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe. La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Le parti con le memorie conclusionali confermavano le conclusioni precedentemente formulate.
***
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto, con piena conferma della sentenza appellata.
La valutazione dell'an e del quantum del contributo al mantenimento della moglie e del quantum al mantenimento delle due figlie è stata correttamente effettuata dal Giudice di prime cure in base, in primo luogo, alla evidente disparità dei redditi delle parti. Il reddito mensile del sig. il doppio di quello della Pt_1 sig.ra (circa € 2.400,00 mensili, come dallo stesso dichiarato, a
CP_1 fronte di circa € 1.100,00/1.200,00 della sig.ra . Deve inoltre tenersi
CP_1 contro che mentre l'appellante è un dipendente delle Ferrovie, con un lungo e stabile rapporto lavorativo (e verosimilmente non distante dall'età pensionistica), la sig.ra ha sempre svolto attività non solo part- time ma con
CP_1 contratti a tempo determinato, che non garantiscono evidentemente la stessa stabilità e capacità economica durevole nel tempo. Quanto alla circostanza che la sig.ra percepisca l'Assegno unico per le due figlie, deve ricordarsi che
CP_1 lo stesso è ovviamente soggetto a venir meno con il passare del tempo, atteso che entrambe le figlie sono ad oggi ultramaggiorenni.
Ancora, le vicende relative alla società di cui il sig. titolare (Redhub Pt_1
Express s.r.l.), pur evidenziando una non attuale redditività della predetta società, non elidono la sopra evidenziata differente capacità economico reddituale delle due parti. A tutto ciò deve aggiungersi, quanto, in particolare, al contributo al mantenimento della moglie, che, nella presente sede di procedimento giudiziale di separazione, non trovano luogo le note pronunce della Suprema Corte in merito all'irrilevanza del tenore di vita pregresso, valevoli in tema di assegno divorzile, laddove, nel presente caso, stante il vincolo coniugale, permane anche la solidarietà economica che lega le parti, come peraltro già sottolineato dal Giudice a quo (cfr. pag. 9 sentenza appellata che sul punto si richiama), ed è evidente che il complessivo tenore di vita coniugale era certamente determinato in gran parte dall'apporto continuativo e preponderante del sig. n favore Pt_1 della famiglia.
Alla luce di ciò - rilevato peraltro che la modestia dell'importo del contributo al mantenimento della moglie disposto dal Primo Giudice (€ 150,00 mensili), già tiene ampiamente conto del beneficio derivante all'appellata dal pieno godimento della casa ex coniugale (di proprietà esclusiva del marito), sita in Chieri, alla stessa assegnata in quanto convivente con le due figlie, maggiorenni, ma pacificamente non ancora autonome economicamente – deve ritenersi che sussistano i presupposti sia nell'an sia nel quantum del contributo mensile già disposto in favore della moglie ed a carico del marito nonché i presupposti del quantum (pacifico e non contestato l'an) già disposto quale contributo mensile del padre per le figlie, dovendosi anche aggiungere che, come da fatto notorio, l'incremento di età della prole comporta un aumento anche degli oneri di spesa per la stessa e che, quindi, apparirebbe del tutto incongrua una riduzione dell'importo già stabilito a favore delle due ragazze in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza emessa oltre quattro anni orsono, in data 19.7.2021, allorché queste ultime erano appena adolescenti.
Deve, quindi, confermarsi integralmente la sentenza appellata (conseguentemente anche in punto regolamentazione delle spese di lite di primo grado), con rigetto di tutti i motivi di appello proposti, nonché di ogni altra domanda ed istanza, anche istruttoria.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig. Pt_1
, soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per
[...] la lite dall'appellata, sig.ra , spese che vengono liquidate Controparte_1 secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia (in base al petitum ossia €250,00 x 24) da € 5.200,01 ad € 26.000,00, pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, somme da versarsi a favore del Difensore Antistatario.
Dichiara tenuto altresì l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 5267/2023 emessa in data 15.12.2023 dal Tribunale di Torino, avente ad oggetto la separazione personale delle parti, proposto da nei confronti Parte_1 di , Controparte_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, sig. , al pagamento delle spese Parte_1 di lite del presente grado, sostenute dall'appellata, sig.ra , Controparte_1 spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia (in base al petitum ossia €250,00 x 24) da € 5.200,01 ad € 26.000,00, pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, somme da versarsi a favore del Difensore Antistatario.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, sig. , a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 3.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO