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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1030/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a cartella di pagamento – contributi EPAP promossa da
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv. ti Gianmatteo Nunziante e Daniela Jouvenal;
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giampiero Maria Trovato ed Emanuele Licitra Appellato nei confronti di
( ), in perso- Controparte_2 P.IVA_2 na del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lea Principato
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3389 dell'11ottobre 2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso la cartella Controparte_1 di pagamento n. 29320190024199559000 avente ad oggetto i contributi previ- denziali pretesi dall per il periodo 1999 – 2015 e dichiarava illegittima Pt_1
l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive oggetto della car- tella opposta che per l'effetto annullava.
R.G. 1030_2022 2
Il Tribunale - richiamato l'art. 1 del regolamento secondo cui gli iscritti Pt_1 agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, o societaria, senza vincolo di subordinazione, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente , Parte_1 ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente – ritene- va infondata la pretesa contributiva dell'Ente previdenziale atteso che lo stesso non aveva dimostrato, come era suo onere fare, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente all'Ente di Pluricategoriale. Parte_1
Precisava che nessuna prova era stata dedotta ed allegata dall'Ente circa l'effettivo esercizio della libera professione in forma autonoma, cui è subordi- nata l'esistenza dell'obbligo di iscrizione ed il conseguente onere contributivo.
Con ricorso del 9.11.2022 proponeva appello il soccombente;
resistevano al gravame e . Controparte_1 Controparte_3
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 25.9.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui af- ferma che l'Ente previdenziale non ha provato l'obbligo di iscrizione dell'odierno appellato.
Rileva che il giudice non ha considerato che era stato lo stesso appellato a chiedere l'iscrizione all (doc. 3 allegato in primo grado), dichiarando Pt_1 che il possesso dei requisiti per l'iscrizione ed il correlato obbligo di iscrizione era insorto in data antecedente alla domanda ossia in data 18.08.1999, tanto da chiedere l'iscrizione con effetto dal 18.08.1999.
2. Con il secondo motivo assume che l'odierno appellato non poteva non sape- re che la richiesta di iscrizione ad una cassa professionale determinasse in capo allo stesso l'obbligo di versare i relativi contributi.
Rileva che, sia nel regolamento vigente ratione temporis all'epoca della pre- sentazione della domanda di iscrizione da parte dello sia nel regola- CP_1
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mento pubblicato sul sito internet dell'Ente è previsto: a) che i contributi sono dovuti per lo svolgimento dell'attività anche in concomitanza con lo svolgi- mento di lavoro dipendente;
b) l'obbligo di comunicare annualmente all'Ente i redditi percepiti, su cui sono dovuti i contributi.
Evidenzia che l'Ente, in attuazione di quanto previsto dai richiamati regola- menti, ha ripetutamente (ma inutilmente) sollecitato allo l'invio di CP_1 dette comunicazioni.
Aggiunge che non è vero che l'Ente non ha provato il presupposto delle sue ri- chieste atteso che ha comunicato in più occasioni all'appellato di aver avviato gli accertamenti, e gli ha comunicato il relativo esito, cioè la presenza di redditi da lavoro autonomo, per i quali la contribuzione previdenziale è dovuta.
3. Con il terzo motivo, articolato in due capi, l'appellante reitera le difese spie- gate nel giudizio di primo grado in ordine al mancato decorso del termine di prescrizione.
Rileva che il decorso del termine di prescrizione era impedito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 n. 8 c.c., dalla circostanza che l'appellato aveva sciente- mente omesso ogni comunicazione/dichiarazione all'Ente dei redditi percepiti e, nemmeno si era preoccupato di comunicare all'ente di ritenere di non essere più soggetto al pagamento dei contributi o all'iscrizione.
Nell'altro capo del motivo ribadisce che l'iscrizione all'Ente di previdenza e il correlato obbligo di pagamento dei contributi derivano dall'iscrizione in un al- bo professionale e dalla percezione di redditi da attività di natura professionale, cioè dal tipo di reddito che si produce.
Peraltro, ribadisce che l'obbligo di iscrizione non deriva dallo svolgimento di prestazioni che abbiano carattere di abitualità e professionalità, dato che nessu- na norma del regolamento prevede ciò ma, unicamente, dalla iscrizione ad uno degli albi professionali indicati nel regolamento.
4. Osserva preliminarmente il collegio che la notifica dell'appello nei confronti di , peraltro non evocata in primo grado (invero il ricorso non risulta no- CP_4 tificato;
vd. deposito telematico delle pec di notifica dell'11.1.2022), nei cui confronti non sono state formulate domande in questo grado, ha nella specie
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valenza di mera denuntiatio litis; in tali termini non si pone una questione di legittimazione passiva.
5. L'appello, i cui motivi vanno trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, è fondato.
5.1. Anzitutto va dipanato ogni dubbio in merito al testo del regolamento ap- plicabile, questione già oggetto di dibattito tra le parti in primo grado e qui ri- badita dall'appellato, il quale sostiene che «che l'unica versione di tale regola- mento (prodotta in atti da questa difesa in primo grado) facilmente rinvenibile dallo stesso sito istituzionale dell'Ente previdenziale
(https://www.epap.it/amministrazione-trasparente/attigenerali/regolamento previdenza-ed- assistenza-epap), è quella sopra richiamata da questa difesa, senza alcun comma aggiuntivo in materia di decorrenza del termine di prescrizione, né risultano versioni precedenti e differenti del menzionato regolamento».
In atti sono presenti due versioni del regolamento: quella prodotta dall e Pt_1 quella prodotta dall'originario ricorrente;
esse sono diverse tra loro.
Reputa il collegio che la versione applicabile ratione temporis sia quella pro- dotta dall in quanto non solo il collegamento ipertestuale (a pag. 5 della Pt_1 memoria) alla versione pubblicata sul sito istituzionale dell'ente non consente l'acceso ad alcun documento, ma soprattutto, sulla Gazzetta Ufficiale nr. 90, serie generale, del 16.4.2022, risulta la «Approvazione della delibera n. 17 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assisten- za pluricategoriale in data 28 aprile 2021. Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003441/PLUR-L-64 del 31 marzo 2022 è stata approvata, ai sen si dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la de- libera n. 17 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 28 aprile 2021, concernente modifiche al Regolamento per l'attuazione delle atti- vità statutarie».
Ciò conferma quanto già sostenuto dall in primo grado, ossia che «il re- Pt_1 golamento è stato prodotto nella versione vigente ratione temporis. Quello pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente è quello in vigore oggi» (cfr. note
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EPAP del 9.3.2022).
5.2. Andando al merito, diversamente da come affermato dal primo giudice,
l'iscrizione all non è subordinata all'«effettivo esercizio della libera pro- Pt_1 fessione, in forma autonoma, da parte del ricorrente cui è subordinato
l'insorgere dell'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale ed il conseguente onere contributivo».
Invero l'art. 1 del Regolamento in atti prevede il principio di automaticità in forza del quale: “Gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dot- tori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano attività au- tonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di su- bordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Controparte_5
ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro di-
[...] pendente.”
Del resto, emerge dagli atti, la fondatezza dell'allegazione di parte appellante in ordine alla richiesta di iscrizione datata 13.11.2000 con effetto dal 18.8.1999
(cfr. quadro e dell'all. 3 del fascicolo dell'appellante) e proveniente dallo stes- so appellato, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge.
5.3. Ciò posto, assume rilievo determinante l'eccepita prescrizione, questione rimasta assorbita dalla motivazione di primo grado.
L'art. 8 del regolamento prodotto dall applicabile ratione temporis, CP_6 stabilisce che «La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli ac- cessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della di- chiarazione di cui all'art. 11».
Come osservato dalla Corte di Appello di Roma (sentenza 1388/2021 – R.G.
3846/2019), che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. «L' è Pt_1 ente pluricategoriale gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza” istituito con dlgs.n.103/96 e che attua, ai sensi dell'art.1 del predetto articolo,
“la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autono-
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ma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi” ed al quale ex art.3 dlgs cit. è attribuita “configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509” (il decreto legislativo 1994, n.
509 costituisce “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuri- diche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”).
Per questi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza la giu- risprudenza ha ritenuto applicabile, in tema di decorrenza prescrizione, quan- to previsto dal relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto mini- steriale, cui rinvia la normativa statale di riferimento per la disciplina delle at- tività di previdenza a favore degli iscritti. Questi Regolamenti, in funzione del particolare meccanismo di denuncia ed accertamento del presupposto contri- butivo previsto dalla legge per ogni singolo ente, prevedono solitamente l'invio da parte dell'iscritto/obbligato di una autodichiarazione relativa ai redditi an- nuali percepiti e, su questo invio, l'accertamento eventuale da parte dell'ente.
In tali casi, secondo la giurisprudenza la prescrizione decorre dall'invio della autodichiarazione anche in caso di dichiarazione infedele e non decorre sola- mente nel caso di omesso invio della autodichiarazione sui redditi realizzati.
Questi principi sono stati affermati dalla giurisprudenza in relazione ad enti previdenziali il cui Regolamento prevede il meccanismo di denuncia ed accer- tamento sopra indicati.
Si è affermato che “In materia di contributi previdenziali […] trova applica- zione, ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, la disciplina di cui al Regolamento at- tuativo, approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997, sicché, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento citato, la prescrizione, di durata quinquenna- le ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, decorre dalla data di trasmis- sione della dichiarazione annuale sui redditi percepiti da parte dell'obbligato”
(Cass. n. 22437/15).
Con specifico riferimento all vale poi qui richiamare anche la sentenza Pt_1 di questa Corte, (sentenza nr. 584/2022 – R.G. 691/2019): « Invero, allorché si
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verta in tema di contribuzione obbligatoria da versare alle Casse Professiona- li, il termine di prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
335/1995, il quale tuttavia decorre dalla data di presentazione della comuni- cazione annuale obbligatoria del reddito professionale e del volume d'affari, ove pervenuto nel termine fissato dai regolamenti;
in caso di dichiarazione del tutto omessa, il termine decorre dalla data in cui pervengono alla Parte_2
le informazioni richieste (cfr. Cass. 29664/2008).
5. In particolare,
[...]
l'art. 8 del regolamento dell'E.P.A.P. approvato con D.M. 3.8.1999, menziona- to nei solleciti dell'ente, ribadisce che il termine di prescrizione è quello stabi- lito dalla legge ossia dall'art. 3 della legge n. 335/1995. L'art. 9 del predetto regolamento impone, in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n.
103/1996, l'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi professionali e del volume d'affari entro il termine fissato dalle Casse professionali».
Invero, come precisato da Cass. 29664/2008, citata nei precedenti di cui sopra
«una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichia- razione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel se- condo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiara- zione dei redditi imponibili».
Nel caso in esame, come si evince dalla plurima documentazione depositata dall il ricorrente non ha mai trasmesso all'ente alcuna dichiarazione e, CP_6 pertanto, nessun termine di prescrizione è decorso fino al 22.11.2017 data nella quale l'Ente, dopo aver accertato tramite l (in data Controparte_2
22.11.2017) la percezione di redditi in capo all'odierno appellato (cfr. all. 24), con nota prot. 42334 del 30.10.2018 (all. 25), restituita al mittente “per com- piuta giacenza”, lo invitava a regolarizzare la posizione contributiva precisan- do, altresì, che la nota costituiva atto interruttivo della prescrizione.
Per cui, considerati dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza
(12.11.2018; Cass. 5347/2018) alla data del ricorso di primo grado
(31.12.2021), il termine di prescrizione – fino a quel momento mai decorso –
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non era dunque, maturato.
6. L'appello va dunque accolto.
7. Le spese, come in dispositivo liquidate per entrambi i gradi di giudizio - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022, seguono la soccombenza;
8. Nulla per le spese nei confronti di . CP_4
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione originariamente propo- sta;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell delle spese processuali Pt_1 di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro
2.232,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA e, quanto al presente, in euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA;
nulla per le spese processuali nei confronti di . CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1030/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a cartella di pagamento – contributi EPAP promossa da
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv. ti Gianmatteo Nunziante e Daniela Jouvenal;
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giampiero Maria Trovato ed Emanuele Licitra Appellato nei confronti di
( ), in perso- Controparte_2 P.IVA_2 na del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lea Principato
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3389 dell'11ottobre 2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso la cartella Controparte_1 di pagamento n. 29320190024199559000 avente ad oggetto i contributi previ- denziali pretesi dall per il periodo 1999 – 2015 e dichiarava illegittima Pt_1
l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive oggetto della car- tella opposta che per l'effetto annullava.
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Il Tribunale - richiamato l'art. 1 del regolamento secondo cui gli iscritti Pt_1 agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, o societaria, senza vincolo di subordinazione, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente , Parte_1 ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente – ritene- va infondata la pretesa contributiva dell'Ente previdenziale atteso che lo stesso non aveva dimostrato, come era suo onere fare, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente all'Ente di Pluricategoriale. Parte_1
Precisava che nessuna prova era stata dedotta ed allegata dall'Ente circa l'effettivo esercizio della libera professione in forma autonoma, cui è subordi- nata l'esistenza dell'obbligo di iscrizione ed il conseguente onere contributivo.
Con ricorso del 9.11.2022 proponeva appello il soccombente;
resistevano al gravame e . Controparte_1 Controparte_3
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 25.9.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui af- ferma che l'Ente previdenziale non ha provato l'obbligo di iscrizione dell'odierno appellato.
Rileva che il giudice non ha considerato che era stato lo stesso appellato a chiedere l'iscrizione all (doc. 3 allegato in primo grado), dichiarando Pt_1 che il possesso dei requisiti per l'iscrizione ed il correlato obbligo di iscrizione era insorto in data antecedente alla domanda ossia in data 18.08.1999, tanto da chiedere l'iscrizione con effetto dal 18.08.1999.
2. Con il secondo motivo assume che l'odierno appellato non poteva non sape- re che la richiesta di iscrizione ad una cassa professionale determinasse in capo allo stesso l'obbligo di versare i relativi contributi.
Rileva che, sia nel regolamento vigente ratione temporis all'epoca della pre- sentazione della domanda di iscrizione da parte dello sia nel regola- CP_1
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mento pubblicato sul sito internet dell'Ente è previsto: a) che i contributi sono dovuti per lo svolgimento dell'attività anche in concomitanza con lo svolgi- mento di lavoro dipendente;
b) l'obbligo di comunicare annualmente all'Ente i redditi percepiti, su cui sono dovuti i contributi.
Evidenzia che l'Ente, in attuazione di quanto previsto dai richiamati regola- menti, ha ripetutamente (ma inutilmente) sollecitato allo l'invio di CP_1 dette comunicazioni.
Aggiunge che non è vero che l'Ente non ha provato il presupposto delle sue ri- chieste atteso che ha comunicato in più occasioni all'appellato di aver avviato gli accertamenti, e gli ha comunicato il relativo esito, cioè la presenza di redditi da lavoro autonomo, per i quali la contribuzione previdenziale è dovuta.
3. Con il terzo motivo, articolato in due capi, l'appellante reitera le difese spie- gate nel giudizio di primo grado in ordine al mancato decorso del termine di prescrizione.
Rileva che il decorso del termine di prescrizione era impedito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 n. 8 c.c., dalla circostanza che l'appellato aveva sciente- mente omesso ogni comunicazione/dichiarazione all'Ente dei redditi percepiti e, nemmeno si era preoccupato di comunicare all'ente di ritenere di non essere più soggetto al pagamento dei contributi o all'iscrizione.
Nell'altro capo del motivo ribadisce che l'iscrizione all'Ente di previdenza e il correlato obbligo di pagamento dei contributi derivano dall'iscrizione in un al- bo professionale e dalla percezione di redditi da attività di natura professionale, cioè dal tipo di reddito che si produce.
Peraltro, ribadisce che l'obbligo di iscrizione non deriva dallo svolgimento di prestazioni che abbiano carattere di abitualità e professionalità, dato che nessu- na norma del regolamento prevede ciò ma, unicamente, dalla iscrizione ad uno degli albi professionali indicati nel regolamento.
4. Osserva preliminarmente il collegio che la notifica dell'appello nei confronti di , peraltro non evocata in primo grado (invero il ricorso non risulta no- CP_4 tificato;
vd. deposito telematico delle pec di notifica dell'11.1.2022), nei cui confronti non sono state formulate domande in questo grado, ha nella specie
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valenza di mera denuntiatio litis; in tali termini non si pone una questione di legittimazione passiva.
5. L'appello, i cui motivi vanno trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, è fondato.
5.1. Anzitutto va dipanato ogni dubbio in merito al testo del regolamento ap- plicabile, questione già oggetto di dibattito tra le parti in primo grado e qui ri- badita dall'appellato, il quale sostiene che «che l'unica versione di tale regola- mento (prodotta in atti da questa difesa in primo grado) facilmente rinvenibile dallo stesso sito istituzionale dell'Ente previdenziale
(https://www.epap.it/amministrazione-trasparente/attigenerali/regolamento previdenza-ed- assistenza-epap), è quella sopra richiamata da questa difesa, senza alcun comma aggiuntivo in materia di decorrenza del termine di prescrizione, né risultano versioni precedenti e differenti del menzionato regolamento».
In atti sono presenti due versioni del regolamento: quella prodotta dall e Pt_1 quella prodotta dall'originario ricorrente;
esse sono diverse tra loro.
Reputa il collegio che la versione applicabile ratione temporis sia quella pro- dotta dall in quanto non solo il collegamento ipertestuale (a pag. 5 della Pt_1 memoria) alla versione pubblicata sul sito istituzionale dell'ente non consente l'acceso ad alcun documento, ma soprattutto, sulla Gazzetta Ufficiale nr. 90, serie generale, del 16.4.2022, risulta la «Approvazione della delibera n. 17 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assisten- za pluricategoriale in data 28 aprile 2021. Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003441/PLUR-L-64 del 31 marzo 2022 è stata approvata, ai sen si dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la de- libera n. 17 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 28 aprile 2021, concernente modifiche al Regolamento per l'attuazione delle atti- vità statutarie».
Ciò conferma quanto già sostenuto dall in primo grado, ossia che «il re- Pt_1 golamento è stato prodotto nella versione vigente ratione temporis. Quello pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente è quello in vigore oggi» (cfr. note
R.G. 1030_2022 5
EPAP del 9.3.2022).
5.2. Andando al merito, diversamente da come affermato dal primo giudice,
l'iscrizione all non è subordinata all'«effettivo esercizio della libera pro- Pt_1 fessione, in forma autonoma, da parte del ricorrente cui è subordinato
l'insorgere dell'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale ed il conseguente onere contributivo».
Invero l'art. 1 del Regolamento in atti prevede il principio di automaticità in forza del quale: “Gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dot- tori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano attività au- tonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di su- bordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Controparte_5
ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro di-
[...] pendente.”
Del resto, emerge dagli atti, la fondatezza dell'allegazione di parte appellante in ordine alla richiesta di iscrizione datata 13.11.2000 con effetto dal 18.8.1999
(cfr. quadro e dell'all. 3 del fascicolo dell'appellante) e proveniente dallo stes- so appellato, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge.
5.3. Ciò posto, assume rilievo determinante l'eccepita prescrizione, questione rimasta assorbita dalla motivazione di primo grado.
L'art. 8 del regolamento prodotto dall applicabile ratione temporis, CP_6 stabilisce che «La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli ac- cessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della di- chiarazione di cui all'art. 11».
Come osservato dalla Corte di Appello di Roma (sentenza 1388/2021 – R.G.
3846/2019), che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. «L' è Pt_1 ente pluricategoriale gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza” istituito con dlgs.n.103/96 e che attua, ai sensi dell'art.1 del predetto articolo,
“la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autono-
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ma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi” ed al quale ex art.3 dlgs cit. è attribuita “configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509” (il decreto legislativo 1994, n.
509 costituisce “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuri- diche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”).
Per questi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza la giu- risprudenza ha ritenuto applicabile, in tema di decorrenza prescrizione, quan- to previsto dal relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto mini- steriale, cui rinvia la normativa statale di riferimento per la disciplina delle at- tività di previdenza a favore degli iscritti. Questi Regolamenti, in funzione del particolare meccanismo di denuncia ed accertamento del presupposto contri- butivo previsto dalla legge per ogni singolo ente, prevedono solitamente l'invio da parte dell'iscritto/obbligato di una autodichiarazione relativa ai redditi an- nuali percepiti e, su questo invio, l'accertamento eventuale da parte dell'ente.
In tali casi, secondo la giurisprudenza la prescrizione decorre dall'invio della autodichiarazione anche in caso di dichiarazione infedele e non decorre sola- mente nel caso di omesso invio della autodichiarazione sui redditi realizzati.
Questi principi sono stati affermati dalla giurisprudenza in relazione ad enti previdenziali il cui Regolamento prevede il meccanismo di denuncia ed accer- tamento sopra indicati.
Si è affermato che “In materia di contributi previdenziali […] trova applica- zione, ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, la disciplina di cui al Regolamento at- tuativo, approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997, sicché, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento citato, la prescrizione, di durata quinquenna- le ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, decorre dalla data di trasmis- sione della dichiarazione annuale sui redditi percepiti da parte dell'obbligato”
(Cass. n. 22437/15).
Con specifico riferimento all vale poi qui richiamare anche la sentenza Pt_1 di questa Corte, (sentenza nr. 584/2022 – R.G. 691/2019): « Invero, allorché si
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verta in tema di contribuzione obbligatoria da versare alle Casse Professiona- li, il termine di prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
335/1995, il quale tuttavia decorre dalla data di presentazione della comuni- cazione annuale obbligatoria del reddito professionale e del volume d'affari, ove pervenuto nel termine fissato dai regolamenti;
in caso di dichiarazione del tutto omessa, il termine decorre dalla data in cui pervengono alla Parte_2
le informazioni richieste (cfr. Cass. 29664/2008).
5. In particolare,
[...]
l'art. 8 del regolamento dell'E.P.A.P. approvato con D.M. 3.8.1999, menziona- to nei solleciti dell'ente, ribadisce che il termine di prescrizione è quello stabi- lito dalla legge ossia dall'art. 3 della legge n. 335/1995. L'art. 9 del predetto regolamento impone, in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n.
103/1996, l'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi professionali e del volume d'affari entro il termine fissato dalle Casse professionali».
Invero, come precisato da Cass. 29664/2008, citata nei precedenti di cui sopra
«una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichia- razione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel se- condo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiara- zione dei redditi imponibili».
Nel caso in esame, come si evince dalla plurima documentazione depositata dall il ricorrente non ha mai trasmesso all'ente alcuna dichiarazione e, CP_6 pertanto, nessun termine di prescrizione è decorso fino al 22.11.2017 data nella quale l'Ente, dopo aver accertato tramite l (in data Controparte_2
22.11.2017) la percezione di redditi in capo all'odierno appellato (cfr. all. 24), con nota prot. 42334 del 30.10.2018 (all. 25), restituita al mittente “per com- piuta giacenza”, lo invitava a regolarizzare la posizione contributiva precisan- do, altresì, che la nota costituiva atto interruttivo della prescrizione.
Per cui, considerati dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza
(12.11.2018; Cass. 5347/2018) alla data del ricorso di primo grado
(31.12.2021), il termine di prescrizione – fino a quel momento mai decorso –
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non era dunque, maturato.
6. L'appello va dunque accolto.
7. Le spese, come in dispositivo liquidate per entrambi i gradi di giudizio - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022, seguono la soccombenza;
8. Nulla per le spese nei confronti di . CP_4
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione originariamente propo- sta;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell delle spese processuali Pt_1 di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro
2.232,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA e, quanto al presente, in euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA;
nulla per le spese processuali nei confronti di . CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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