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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13309/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Michelangelo Massaro e Giuseppina Di Domenico che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_2
Sibilla Santoni che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva con nuovo difensore depositata il 12.6.24 -
con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 3 Conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con successiva rimessione in istruttoria;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2023 ha adito il Tribunale di Firenze al fine Parte_1 di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a Campi Bisenzio (FI)
l'1.6.2008 con dal quale il 13.6.14 era nata la figlia A Parte_2 Per_1 fondamento della domanda ha rappresentato che le parti si erano separate con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 1.7-30.8.21, e da allora non si erano più riconciliate.
Costituitasi in giudizio previo ascolto della figlia, sono stati assunti Parte_2 provvedimenti provvisori e urgenti ed è stata disposta c.t.u. all'esito della quale è stato nominato curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Elena Manetti. E' stato poi previsto sull'accordo delle parti un monitoraggio, nel corso del quale, all'udienza dell'8.7.25, le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la prosecuzione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione prodotta dal ricorrente, le parti comparvero all'udienza presidenziale del 3.12.19. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (21.11.23), erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra citata. Mentre la sentenza risulta annotata all'atto di matrimonio (come da estratto per riassunto in atti); il che ne comprova il passaggio in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati ed anzi il ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di un figlio, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'1.6.2008 a Campi Bisenzio (FI) tra nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2
l'8.7.1982, trascritto nei Registri del Comune di Campi Bisenzio (FI), atto n. 26, parte I, anno 2008;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 luglio 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13309/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Michelangelo Massaro e Giuseppina Di Domenico che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_2
Sibilla Santoni che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva con nuovo difensore depositata il 12.6.24 -
con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 3 Conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con successiva rimessione in istruttoria;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2023 ha adito il Tribunale di Firenze al fine Parte_1 di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a Campi Bisenzio (FI)
l'1.6.2008 con dal quale il 13.6.14 era nata la figlia A Parte_2 Per_1 fondamento della domanda ha rappresentato che le parti si erano separate con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 1.7-30.8.21, e da allora non si erano più riconciliate.
Costituitasi in giudizio previo ascolto della figlia, sono stati assunti Parte_2 provvedimenti provvisori e urgenti ed è stata disposta c.t.u. all'esito della quale è stato nominato curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Elena Manetti. E' stato poi previsto sull'accordo delle parti un monitoraggio, nel corso del quale, all'udienza dell'8.7.25, le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la prosecuzione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione prodotta dal ricorrente, le parti comparvero all'udienza presidenziale del 3.12.19. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (21.11.23), erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra citata. Mentre la sentenza risulta annotata all'atto di matrimonio (come da estratto per riassunto in atti); il che ne comprova il passaggio in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati ed anzi il ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di un figlio, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'1.6.2008 a Campi Bisenzio (FI) tra nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2
l'8.7.1982, trascritto nei Registri del Comune di Campi Bisenzio (FI), atto n. 26, parte I, anno 2008;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 luglio 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3