Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1105 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Santa Flavia, via San Marco n. 89, presso l'Avv. Giuseppe
Castronovo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E
nata a [...] il [...]; nata a Controparte_2 Parte_2
Palermo il 24/02/2004, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Anna
Maria Scaduto
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO : cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.04.2025 le parti conclu-
devano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLADECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16.05.2024 il ricorrente, Parte_1
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con-
tratto con il 13.06.1995 in Bagheria, regolarmente trascritto CP_1
nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995
al n. 52, parte II – serie A, e dalla cui unione sono nate due figlie, en-
trambe a Palermo, l'1.04.2000 e il Controparte_2 Parte_2
24.02.2004.
A tal fine, il ricorrente esponeva che con sentenza n. 674/2020, il Tribu-
nale di Termini Imerese dichiarava la loro separazione personale, regola-
mentando i rapporti successivi alla crisi matrimoniale;
che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non si era successivamente ricostitui-
ta, maturando, quindi, la comune volontà di addivenire ad una pronuncia di divorzio, concordando sulle condizioni per i rapporti susseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, tuttavia,
nel corso del giudizio di divorzio, veniva evidenziata la volontà di CP_1
di non voler più addivenire ad un divorzio secondo le condizioni
[...]
concordate nell'atto introduttivo e, pertanto, la relativa domanda veniva
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rigettata;
che, anche a seguito di tale pronuncia, rimaneva fermo nella propria volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , precisando, a tal fine, che dal giorno della se- CP_1
parazione i coniugi hanno continuato a vivere separati.
Ciò premesso, parte ricorrente, sul presupposto della autosufficienza eco-
nomica di entrambi i coniugi, chiedeva di disporre il pagamento di un as-
segno di mantenimento esclusivamente in favore delle due figlie, maggio-
renni ma economicamente non indipendenti, in misura pari ad € 250,00
ciascuna, oltre le maggiorazioni ISTAT, nonché il 50% delle spese straor-
dinarie mediche e universitarie, da corrispondere direttamente alle stesse ai sensi dell'art. 337-septies c.c., assegnando il godimento della casa co-
niugale ad , sino a quando le figlie continueranno a convivere CP_1
stabilmente con la medesima.
La parte convenuta, sebbene regolarmente evocata nel presente giudizio,
non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del
9.01.2025.
Con comparsa di intervento depositata il 22.11.2024, intervenivano
[...]
e aderendo alla richiesta del ricorrente di disporre Pt_3 Parte_2
la corresponsione di una somma a titolo di contributo per il man-
tenimento delle figlie, direttamente alle stesse, poiché maggiorenni.
Istruito il giudizio documentalmente e precisate le conclusioni innanzi a questo giudice, all'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria
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all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che ne ricorrono le condizioni di legge.
Ed invero, la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Temi-
ni Imerese, nella procedura di separazione.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi, interrotta con la separazione.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono separati con la sentenza n. 674/2020 pronunciata da questo Tribunale e passata in autorità di cosa giudicata.
Oltre a quella di stato, devono essere esaminate le richieste di carattere economico avanzate dal ricorrente, aventi ad oggetto la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni della coppia, nonché l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Ebbene, a tale riguardo, deve preliminarmente rilevarsi che, le misure adottate in favore della prole – segnatamente, nella specie – l'obbligo del ricorrente di contribuire mensilmente al mantenimento delle figlie non economicamente indipendenti, benché maggiorenni, in misura di euro
250 per ognuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, può trovare acco-
glimento non rilevandosi alcuna contrarietà all'interesse delle stesse.
Sul punto occorre anzitutto osservare che il raggiungimento della maggio-
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re età dei figli non rappresenta il termine ultimo della corresponsione del mantenimento, ma quest'ultimo è condizionato dal raggiungimento di un'autosufficienza economica che si verifica con la percezione di un reddi-
to corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, di-
venuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter es-
sere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile pro-
fitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cor. Cass. n.7168/16)
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità, le cui argomentazioni que-
sto Collegio ritiene di condividere, ha evidenziato come ai fini del ricono-
scimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipen-
denti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa co-
niugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezza-
mento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permane-
re del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni econo-
miche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche
Cass. n. 10207/2019, Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e
Cass. n. 12477/2004).
Nel caso di specie, risulta pacifico, poichè non contestato, che le figlie maggiorenni della coppia continuino a vivere con la madre e che le stesse non abbiano raggiunto una condizione di stabile indipendenza economi-
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ca. La domanda di contribuzione al loro mantenimento, petanto, va accol-
ta nella misura indicata dal ricorrente, pari ad euro 250 mensili in favore di ciascuna delle due figlie, da corrispondere direttamente alle stesse,
come chiesto dalle parti e previsto dall'art. 337-septies c.c.
Da ultimo va esaminata la domanda avanzata dal ricorrente volta all'assegnazione della casa coniugale alla convenuta rimasta contumace.
Al riguardo si osserva che il ricorrente è privo di interesse a proporre la domanda di assegnazione della casa coniugale nei confronti della moglie.
Considerata pertanto la maggiore età della prole, la richiesta va dichiarata inammissibile.
Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio, della natura dello stesso, e della mancata costituzione di parte resistente, appare op-
portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
13.06.1995 in Bagheria da nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], e trascritto nei registri degli at- CP_1
ti di matrimonio del detto comune al n. 52, parte II – serie A, anno 1995;
- pone a carico di l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese Parte_1
in favore delle figlie e la somma di euro Controparte_2 Parte_2
250 euro per ciascuna figlia a titolo di contributo al loro mantenimento,
rivalutabili annualmente;
- dichiara il ricorrente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordi-
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narie in favore della prole;
- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal ricorrente in favore della moglie;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori in-
combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso il 25.6.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Daniele Salvatore Abbate
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