Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5383/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente ad oggetto la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi ex art. 473-bis.49 c.p.c, promossa con ricorso depositato in data 07/11/2024 iscritto al N. RG 5383/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 26/02/2025
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. CORTESE ANTONIO;
C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. CORTESE ANTONIO;
C.F._2
ricorrenti
OGGETTO: separazione dei coniugi e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la propria separazione;
all'uopo rappresentavano di aver contratto matrimonio in Cosenza in data 13/06/1992
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza del 26/02/2025, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, preso atto del venir meno del presupposto dell'affectio che caratterizza l'unione coniugale e che non
è possibile la ripresa della convivenza, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi l'art. 473-bis.49 cpc, invece, non risulta procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni. La causa, pertanto, deve essere rimessa sul ruolo affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., alla data di scadenza del termine assegnato per note scritte, venga acquisita, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti non volersi conciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L.
898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al
N. 5383/2024 V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
alle condizioni dagli stessi concordate nell'ordinanza del 26/02/2025
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone