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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.02.2025; visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. T. Favaro;
Parte_1
e
“ ”, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. M. Lanzani;
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. A. Tonelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio la Lgd e la formulando le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare la sussistenza CP_2 di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e la Controparte_1
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale P.IVA_1
in Milano, Corso Venezia 61, a far data dal 10.12.2020 sino al 30.04.2022 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la corretta retribuzione e gli istituti contrattuali indiretti come indicati in narrativa in base al corretto inquadramento al livello 4 del ccnl trasporto e logistica per i motivi indicati nel presente atto 1) accertato e dichiarato che la ricorrente durante l'intero rapporto di lavoro ha sempre continuativamente prestato servizio presso il magazzino della sito in Biandrate Strada Provinciale Controparte_3
Biandrate-Recetto, 580, 28061 Biandrate NO la quale ha stipulato un contratto di appalto con la in persona del suo legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 sede legale in Milano C.so Venezia n° 61; per l'effetto dichiarare la responsabilità solidale della committente qui convenuta per tutte le differenze retributive di natura legale/o contrattuale dovute dalle suddetta cooperativa al ricorrente ex art. 29 Dlgs 276/2003 ovvero in subordine ex art. 1676 c.c.; conseguentemente condannare le società convenute in solido tra loro ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. e precisamente la in Controparte_3
persona del suo legale rappresentate pro tempore con sede legale in Milano Via Vittor Pisani
n° 20 e la in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in Milano C.so Venezia n° 61 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di Euro 3161,29 o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, previa occorrendo CTU sul quantum”, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la Lgd eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigettod elle domande. CP_3
Il ricorso va rigettato, in quanto nullo.
1.Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c. il ricorso in materia di lavoro deve contenere, a pena di nullità, la determinazione dell'oggetto e la esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda.
Secondo la Suprema Corte, per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile, anche d'ufficio e in grado d'appello, con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ( Cfr. Cass., sez. lav.,
13.11.2001,n. 14090, Cass.,sez. lav., 7.3.2000, n. 2572).
La nullità è un vizio dell'atto rilevabile d'ufficio dal Giudicante in ogni stato e grado del giudizio.
In relazione alla questione che ci occupa, giova, altresì, ricordare che, secondo questo
Giudicante, tale nullità opera in via pregiudiziale, dovendo essere dichiarata prima di ogni altra valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso e senza che, sulla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dall'at. 414
c.p.c., possa incidere la particolare natura ed organizzazione del convenuto, giacchè il ricorso introduttivo del giudizio non può essere apprezzato alla stregua di una richiesta di informativa e ciascun convenuto, indipendentemente dalla sua natura ed organizzazione, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentono di individuare la pretesa in modo certo, atteso che le verifiche che egli possa eventualmente effettuare con l'ausilio del suo sistema informatico non hanno la finalità di integrare le lacune del ricorso avversario, bensì quella, esterna al giudizio, di trovare un riscontro difensivo, a quanto già dovrebbe risultare dalla domanda ( Cfr. Cass., sez. lav., 1.7.1999, n. 6714).
Il mero deposito di documenti non può supplire alla carenza dei fatti allegati, risultando la loro completa formulazione nell'atto giudiziale un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte. In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonchè a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza. ( Cfr. Cassazione civile
, sez. lav., 28 maggio 2008, n. 13989).
2.Anche volendo ritenere che la indicazione a pag. 2 del ricorso del livello 4j non comporti alcun vizio invalidante sulla domanda, dal momento che non vi è una espressa richiesta di domanda di inquadramento superiore, sicuramente le allegazioni del ricorso in materia di differenze retributive appaiono generiche e non consentono alle parti una compiuta difesa ed al Giudice una adeguata valutazione d ella causa petendi.
Infatti appare opportuno in linea generale che nella delineazione d elle differenze retributive il ricorso non indichi solo la somma rivendicata, ma spieghi anche le ragioni della sussistenza di quel determinato importo differenziale citando se è possibile la disposizione del contratto collettivo temporalmente applicato.
Orbene nel ricorso si parla di differenze retributive a titolo di scatti di anzianità, edr, indennità di mensa, indennità di malattia con conseguenze sugli istituti indiretti e sul tfr senza citare le disposizioni normative applicabili e, soprattutto, senza motivare le ragioni per le quali sussiste quella determinata differenza retributiva.
Tale tipologia di allegazione struttura il ricorso in termini esplorativi. Peraltro Il ricorso non è un atto giudiziale ad integrazione progressiva, ma un atto di impulso che deve contenere tutti gli elementi necessari per una immediata ricostruzione dei fatti rilevanti d ella vicenda anche di quelli contabili.
Il ricorso è, pertanto, nullo.
Stante la particolarità delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da PT
, con ricorso depositato il 22.04.2024 nei confronti della e
[...] Controparte_1
della così provvede: CP_2
1) dichiara la nullità del ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 5.01.2025 Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.02.2025; visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. T. Favaro;
Parte_1
e
“ ”, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. M. Lanzani;
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. A. Tonelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio la Lgd e la formulando le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare la sussistenza CP_2 di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e la Controparte_1
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale P.IVA_1
in Milano, Corso Venezia 61, a far data dal 10.12.2020 sino al 30.04.2022 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la corretta retribuzione e gli istituti contrattuali indiretti come indicati in narrativa in base al corretto inquadramento al livello 4 del ccnl trasporto e logistica per i motivi indicati nel presente atto 1) accertato e dichiarato che la ricorrente durante l'intero rapporto di lavoro ha sempre continuativamente prestato servizio presso il magazzino della sito in Biandrate Strada Provinciale Controparte_3
Biandrate-Recetto, 580, 28061 Biandrate NO la quale ha stipulato un contratto di appalto con la in persona del suo legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 sede legale in Milano C.so Venezia n° 61; per l'effetto dichiarare la responsabilità solidale della committente qui convenuta per tutte le differenze retributive di natura legale/o contrattuale dovute dalle suddetta cooperativa al ricorrente ex art. 29 Dlgs 276/2003 ovvero in subordine ex art. 1676 c.c.; conseguentemente condannare le società convenute in solido tra loro ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. e precisamente la in Controparte_3
persona del suo legale rappresentate pro tempore con sede legale in Milano Via Vittor Pisani
n° 20 e la in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in Milano C.so Venezia n° 61 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di Euro 3161,29 o di quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, previa occorrendo CTU sul quantum”, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la Lgd eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigettod elle domande. CP_3
Il ricorso va rigettato, in quanto nullo.
1.Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c. il ricorso in materia di lavoro deve contenere, a pena di nullità, la determinazione dell'oggetto e la esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda.
Secondo la Suprema Corte, per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile, anche d'ufficio e in grado d'appello, con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ( Cfr. Cass., sez. lav.,
13.11.2001,n. 14090, Cass.,sez. lav., 7.3.2000, n. 2572).
La nullità è un vizio dell'atto rilevabile d'ufficio dal Giudicante in ogni stato e grado del giudizio.
In relazione alla questione che ci occupa, giova, altresì, ricordare che, secondo questo
Giudicante, tale nullità opera in via pregiudiziale, dovendo essere dichiarata prima di ogni altra valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso e senza che, sulla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dall'at. 414
c.p.c., possa incidere la particolare natura ed organizzazione del convenuto, giacchè il ricorso introduttivo del giudizio non può essere apprezzato alla stregua di una richiesta di informativa e ciascun convenuto, indipendentemente dalla sua natura ed organizzazione, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentono di individuare la pretesa in modo certo, atteso che le verifiche che egli possa eventualmente effettuare con l'ausilio del suo sistema informatico non hanno la finalità di integrare le lacune del ricorso avversario, bensì quella, esterna al giudizio, di trovare un riscontro difensivo, a quanto già dovrebbe risultare dalla domanda ( Cfr. Cass., sez. lav., 1.7.1999, n. 6714).
Il mero deposito di documenti non può supplire alla carenza dei fatti allegati, risultando la loro completa formulazione nell'atto giudiziale un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte. In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonchè a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza. ( Cfr. Cassazione civile
, sez. lav., 28 maggio 2008, n. 13989).
2.Anche volendo ritenere che la indicazione a pag. 2 del ricorso del livello 4j non comporti alcun vizio invalidante sulla domanda, dal momento che non vi è una espressa richiesta di domanda di inquadramento superiore, sicuramente le allegazioni del ricorso in materia di differenze retributive appaiono generiche e non consentono alle parti una compiuta difesa ed al Giudice una adeguata valutazione d ella causa petendi.
Infatti appare opportuno in linea generale che nella delineazione d elle differenze retributive il ricorso non indichi solo la somma rivendicata, ma spieghi anche le ragioni della sussistenza di quel determinato importo differenziale citando se è possibile la disposizione del contratto collettivo temporalmente applicato.
Orbene nel ricorso si parla di differenze retributive a titolo di scatti di anzianità, edr, indennità di mensa, indennità di malattia con conseguenze sugli istituti indiretti e sul tfr senza citare le disposizioni normative applicabili e, soprattutto, senza motivare le ragioni per le quali sussiste quella determinata differenza retributiva.
Tale tipologia di allegazione struttura il ricorso in termini esplorativi. Peraltro Il ricorso non è un atto giudiziale ad integrazione progressiva, ma un atto di impulso che deve contenere tutti gli elementi necessari per una immediata ricostruzione dei fatti rilevanti d ella vicenda anche di quelli contabili.
Il ricorso è, pertanto, nullo.
Stante la particolarità delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da PT
, con ricorso depositato il 22.04.2024 nei confronti della e
[...] Controparte_1
della così provvede: CP_2
1) dichiara la nullità del ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 5.01.2025 Il Giudice
( Luigi Pazienza)