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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 9006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9006 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione II civile -
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10214/2024 promossa con atto di citazione notificato DA N. 3/2021 [C.F. ], Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
. con avv. ZINGALI ILARIA, per
[...] Parte_3
PARTE ATTRICE CONTRO Controparte_1 C.F. ), con l'Avv.
[...] P.IVA_2 GI TI e l'Avv. Benedetto Blasi OGGETTO: azione revocatoria fallimentare conclusioni Per l'attrice: in via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 46.824,75 effettuato da come da pagamenti di cui in narrativa, in favore di a socio Controparte_2 Controparte_1 BZ), Corso Italia 32, CAP 39100, C.F. P.IVA_2 P.IVA_3 iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti;
per l'effetto condannare a socio unico, con sede legale in Bolzano (BZ), Corso Italia 32, CAP Controparte_1 39100, C.F. iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della somma di Euro Controparte_2 46.824,75 come da pagamenti di cui in narrativa o quella terà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti, oltre agli interessi legali e rivalutazione legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore delle spese e compensi Controparte_2 professionali di causa oltre accessori di legge. Per la convenuta: in via principale: respingere integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Sullo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 12.03.2024, Parte_4
(breviter, , citava in giudizio a socio unico (breviter,
[...] Controparte_2 Controparte_1
al fine di chiedere l'inefficacia e quindi dichiarare revocati, ai sensi degli artt. 49 D. Lgs. n. CP_1
270/1999 e 166 secondo comma, C.C.I.I., n. 4 pagamenti relativi a prestazioni di servizi di noleggio di autoveicoli (segnatamente, bonifico del 08.10.2020 di Euro 14.274,07; bonifico del 12.10.2020 di Euro 4.002,54; bonifico del 26.10.2020 di Euro 14.274,07; bonifico del 20.11.2020 di Euro 14.274,07), condannando per l'effetto la convenuta alla restituzione della somma totale di Euro 46.824,75, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.2024, contestava la pretesa attorea, CP_1 domandandone il rigetto.
Previo deposito delle memorie di rito, alla prima udienza del 14.01.2025 il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 23.09.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito di quest'ultima udienza la causa, sulle conclusioni innanzi riportate, veniva trattenuta in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Non vi sono dubbi sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 166, secondo comma, C.C.I.I., atteso che i pagamenti per cui è causa (si ripete, bonifico del 08.10.2020 di Euro 14.274,07; bonifico del
12.10.2020 di Euro 4.002,54; bonifico del 26.10.2020 di Euro 14.274,07; bonifico del 20.11.2020 di
Euro 14.274,07) venivano eseguiti da nel periodo sospetto di n. 6 mesi anteriori Controparte_2 all'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria (decreto del 17.03.2021: doc. n. 1 attrice).
La questione, peraltro, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
In ordine poi al requisito soggettivo dell'azione proposta, occorre innanzitutto rilevare che l'onere probatorio, posto a carico dell'attore che agisce in revocatoria, può dirsi compiutamente assolto solo quando sia fornito positivo riscontro della conoscenza effettiva, in capo al creditore ricevente, dello stato di insolvenza di colui che ha eseguito il pagamento (Cass. Civ., 18.04.2011, n. 8827).
Peraltro, tale stato soggettivo, inerendo alla situazione psicologica dell'accipiens al momento del pagamento, può essere provato anche mediante presunzioni (Cass. Civ., 14.01.2016, n. 504), nel contesto di un'analisi complessiva e coordinata di tutti gli elementi indiziari (Cass. Civ., 11.02.2020, n.
3327).
Ciò precisato, si osserva che la Procedura ha fornito riscontro diretto dell'esistenza di indici diretti di scientia decoctionis.
Innanzitutto, i pagamenti in favore di venivano effettuati in adempimento di un piano di CP_1 rientro concordato nel mese di ottobre 2020 (doc. n. 10 attrice), a seguito di vari solleciti (sul punto si rileva che, in data 22.07.2020, arrivava a ventilare la sospensione del servizio fornito, ed il CP_1 passaggio del fascicolo all'ufficio interno di recupero crediti: doc. n. 17 attrice) e dunque sicuramente al di fuori del termine d'uso inizialmente concordato tra le parti di n. 30 giorni d.f.f.m. (Cass. Civ.,
30.03.2025, n. 8384).
Non solo. La difficile situazione di era comunque nota a parte convenuta -o Controparte_2 senz'altro avrebbe dovuto esserlo-, alla luce sia delle risultanze di bilancio al 31.12.2019 (doc. n. 7
Pagina nr. 2 attrice, da cui emergono, inter alia, una perdita di esercizio di Euro 5.243.000,00 e debiti verso l'Erario per Euro 20.333.000,00), sia di un comunicato stampa del 26.07.2020, di tenore particolarmente allarmante (doc. n. 8 attrice, in cui si legge: “….situazione di acclarata sostanziale incapacità di
a restituire il finanziamento, alla luce della crisi finanziaria in cui versa, testimoniata soprattutto Controparte_2 dall'elevato debito tributario e previdenziale scaduto...le circostanze sopra descritte risultano, infine, ulteriormente aggravate dalla constatazione che gli amministratori di in un quadro di crisi finanziaria che ha Controparte_2 addirittura richiesto di ricorrere ad un finanziamento improprio da parte di e di non versare i canoni d'affitto Per_1
d'azienda, ha continuato a destinare parte delle proprie risorse alla capogruppo pagando prestazioni per CP_3 servizi amministrativi, sebbene scadute nel settembre 2019, per circa Euro 1.300.000,00 nell'arco del primo semestre
2020...”).
A tal riguardo non si trascuri che l'odierna convenuta, per sua stessa ammissione, è una società di grandi dimensioni, anch'essa parte di un vasto gruppo, dalla quale è pertanto lecito esigere un livello di diligenza particolarmente elevato, e ciò sia nella verifica dei bilanci dei propri partner commerciali, sia nello svolgimento delle doverose indagini approfondite per valutare rischi e opportunità nell'ambito di accordi commerciali (anche, eventualmente, attraverso mere consultazione di fonti aperte, da cui il comunicato di cui sopra).
Per la stessa ragione, deve ritenersi che anche le preoccupanti notizie inerenti al gruppo societario di cui era parte (certamente rilevanti ai fini della scientia decoctionis di quest'ultima: Cass. Controparte_2
Civ., 31.08.2021, n. 23650) non potevano essere ignorate da anche perché la medesima CP_1 risultava creditrice di altre società facenti parte dell'anzidetto gruppo (docc. nn. 11 e 16 attrice), ed era quindi a conoscenza delle loro difficoltà.
Tutte queste circostanze sono quindi rivelatrici dell'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte, e non di una semplice crisi transitoria di liquidità.
D'altro lato, non risultano dirimenti gli elementi di segno contrario che la convenuta ha cercato di valorizzare.
Innanzitutto, non trova riscontro ciò che afferma in ordine al fatto che il ritardato pagamento CP_1 da parte di sarebbe imputabile esclusivamente all'emergenza Covid-19: nello Controparte_2 scambio di comunicazioni intercorse tra le parti (doc. n. 10 attrice), la pandemia è indicata infatti solo come uno di asseriti motivi del ritardo.
Inoltre, sul punto, va condiviso il rilievo della Procedura (peraltro non contestato da , CP_1 secondo cui svolgeva un servizio pubblico essenziale (raccolta di rifiuti presso i Controparte_2
Comuni), che è proseguito anche durante la pandemia.
Il fatto che abbia poi eseguito altre forniture a favore di successive ai CP_1 Controparte_2 pagamenti per cui è lite, di per sé è un elemento neutro (come già ritenuto da questo Tribunale, con sentenza del 19.11.2012); in ogni caso tale circostanza, nella vicenda oggetto del presente giudizio, non
Pagina nr. 3 assume portata tale da vanificare gli elementi favorevoli che sostengono la fondatezza della domanda della Procedura.
Va infine rilevato che il pagamento di Euro 4.002,54 del 09.10.2020 riguarda una fattura intestata a
Biancamano S.p.A. e quindi, almeno formalmente, non è riconducibile ad un'attività svolta da
(sebbene queste due società, in effetti, siano parte del medesimo gruppo). Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi dichiararsi, in accoglimento della domanda attorea, l'inefficacia ai sensi dell'art. 166, secondo comma, C.C.I.I., dei pagamenti eseguiti da in favore di del 08.10.2020 per Euro 14.274,07, del 12.10.2020 per Euro Controparte_2 CP_1
4.002,54, del 26.10.2020 per Euro 14.274,07 e del 20.11.2020 per Euro 14.274,07.
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata a restituire alla Procedura la complessiva somma di Euro 46.824,75, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese processuali, in ossequio al criterio della soccombenza, vengono poste a carico di e CP_1 sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi inerenti allo scaglione compreso tra Euro
26.000,00 ed Euro 52.000,00, come da D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di
, dei pagamenti eseguiti in favore di Parte_4
a socio unico del 08.10.2020 per Euro 14.274,07, del 12.10.2020 per Euro Controparte_1
4.002,54, del 26.10.2020 per Euro 14.274,07 e del 20.11.2020 per Euro 14.274,07;
2. condanna a socio unico al versamento in favore di parte attrice della Controparte_1 somma di Euro 46.824,75, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
3. condanna a socio unico al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro Parte_4 complessivi 5.810,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Milano, 03/11/2025 Il Giudice Dott. Luisa Vasile
Pagina nr. 4
- Sezione II civile -
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10214/2024 promossa con atto di citazione notificato DA N. 3/2021 [C.F. ], Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
. con avv. ZINGALI ILARIA, per
[...] Parte_3
PARTE ATTRICE CONTRO Controparte_1 C.F. ), con l'Avv.
[...] P.IVA_2 GI TI e l'Avv. Benedetto Blasi OGGETTO: azione revocatoria fallimentare conclusioni Per l'attrice: in via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 46.824,75 effettuato da come da pagamenti di cui in narrativa, in favore di a socio Controparte_2 Controparte_1 BZ), Corso Italia 32, CAP 39100, C.F. P.IVA_2 P.IVA_3 iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti;
per l'effetto condannare a socio unico, con sede legale in Bolzano (BZ), Corso Italia 32, CAP Controparte_1 39100, C.F. iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della somma di Euro Controparte_2 46.824,75 come da pagamenti di cui in narrativa o quella terà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti, oltre agli interessi legali e rivalutazione legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore delle spese e compensi Controparte_2 professionali di causa oltre accessori di legge. Per la convenuta: in via principale: respingere integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Sullo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 12.03.2024, Parte_4
(breviter, , citava in giudizio a socio unico (breviter,
[...] Controparte_2 Controparte_1
al fine di chiedere l'inefficacia e quindi dichiarare revocati, ai sensi degli artt. 49 D. Lgs. n. CP_1
270/1999 e 166 secondo comma, C.C.I.I., n. 4 pagamenti relativi a prestazioni di servizi di noleggio di autoveicoli (segnatamente, bonifico del 08.10.2020 di Euro 14.274,07; bonifico del 12.10.2020 di Euro 4.002,54; bonifico del 26.10.2020 di Euro 14.274,07; bonifico del 20.11.2020 di Euro 14.274,07), condannando per l'effetto la convenuta alla restituzione della somma totale di Euro 46.824,75, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.2024, contestava la pretesa attorea, CP_1 domandandone il rigetto.
Previo deposito delle memorie di rito, alla prima udienza del 14.01.2025 il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 23.09.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito di quest'ultima udienza la causa, sulle conclusioni innanzi riportate, veniva trattenuta in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Non vi sono dubbi sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 166, secondo comma, C.C.I.I., atteso che i pagamenti per cui è causa (si ripete, bonifico del 08.10.2020 di Euro 14.274,07; bonifico del
12.10.2020 di Euro 4.002,54; bonifico del 26.10.2020 di Euro 14.274,07; bonifico del 20.11.2020 di
Euro 14.274,07) venivano eseguiti da nel periodo sospetto di n. 6 mesi anteriori Controparte_2 all'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria (decreto del 17.03.2021: doc. n. 1 attrice).
La questione, peraltro, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
In ordine poi al requisito soggettivo dell'azione proposta, occorre innanzitutto rilevare che l'onere probatorio, posto a carico dell'attore che agisce in revocatoria, può dirsi compiutamente assolto solo quando sia fornito positivo riscontro della conoscenza effettiva, in capo al creditore ricevente, dello stato di insolvenza di colui che ha eseguito il pagamento (Cass. Civ., 18.04.2011, n. 8827).
Peraltro, tale stato soggettivo, inerendo alla situazione psicologica dell'accipiens al momento del pagamento, può essere provato anche mediante presunzioni (Cass. Civ., 14.01.2016, n. 504), nel contesto di un'analisi complessiva e coordinata di tutti gli elementi indiziari (Cass. Civ., 11.02.2020, n.
3327).
Ciò precisato, si osserva che la Procedura ha fornito riscontro diretto dell'esistenza di indici diretti di scientia decoctionis.
Innanzitutto, i pagamenti in favore di venivano effettuati in adempimento di un piano di CP_1 rientro concordato nel mese di ottobre 2020 (doc. n. 10 attrice), a seguito di vari solleciti (sul punto si rileva che, in data 22.07.2020, arrivava a ventilare la sospensione del servizio fornito, ed il CP_1 passaggio del fascicolo all'ufficio interno di recupero crediti: doc. n. 17 attrice) e dunque sicuramente al di fuori del termine d'uso inizialmente concordato tra le parti di n. 30 giorni d.f.f.m. (Cass. Civ.,
30.03.2025, n. 8384).
Non solo. La difficile situazione di era comunque nota a parte convenuta -o Controparte_2 senz'altro avrebbe dovuto esserlo-, alla luce sia delle risultanze di bilancio al 31.12.2019 (doc. n. 7
Pagina nr. 2 attrice, da cui emergono, inter alia, una perdita di esercizio di Euro 5.243.000,00 e debiti verso l'Erario per Euro 20.333.000,00), sia di un comunicato stampa del 26.07.2020, di tenore particolarmente allarmante (doc. n. 8 attrice, in cui si legge: “….situazione di acclarata sostanziale incapacità di
a restituire il finanziamento, alla luce della crisi finanziaria in cui versa, testimoniata soprattutto Controparte_2 dall'elevato debito tributario e previdenziale scaduto...le circostanze sopra descritte risultano, infine, ulteriormente aggravate dalla constatazione che gli amministratori di in un quadro di crisi finanziaria che ha Controparte_2 addirittura richiesto di ricorrere ad un finanziamento improprio da parte di e di non versare i canoni d'affitto Per_1
d'azienda, ha continuato a destinare parte delle proprie risorse alla capogruppo pagando prestazioni per CP_3 servizi amministrativi, sebbene scadute nel settembre 2019, per circa Euro 1.300.000,00 nell'arco del primo semestre
2020...”).
A tal riguardo non si trascuri che l'odierna convenuta, per sua stessa ammissione, è una società di grandi dimensioni, anch'essa parte di un vasto gruppo, dalla quale è pertanto lecito esigere un livello di diligenza particolarmente elevato, e ciò sia nella verifica dei bilanci dei propri partner commerciali, sia nello svolgimento delle doverose indagini approfondite per valutare rischi e opportunità nell'ambito di accordi commerciali (anche, eventualmente, attraverso mere consultazione di fonti aperte, da cui il comunicato di cui sopra).
Per la stessa ragione, deve ritenersi che anche le preoccupanti notizie inerenti al gruppo societario di cui era parte (certamente rilevanti ai fini della scientia decoctionis di quest'ultima: Cass. Controparte_2
Civ., 31.08.2021, n. 23650) non potevano essere ignorate da anche perché la medesima CP_1 risultava creditrice di altre società facenti parte dell'anzidetto gruppo (docc. nn. 11 e 16 attrice), ed era quindi a conoscenza delle loro difficoltà.
Tutte queste circostanze sono quindi rivelatrici dell'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte, e non di una semplice crisi transitoria di liquidità.
D'altro lato, non risultano dirimenti gli elementi di segno contrario che la convenuta ha cercato di valorizzare.
Innanzitutto, non trova riscontro ciò che afferma in ordine al fatto che il ritardato pagamento CP_1 da parte di sarebbe imputabile esclusivamente all'emergenza Covid-19: nello Controparte_2 scambio di comunicazioni intercorse tra le parti (doc. n. 10 attrice), la pandemia è indicata infatti solo come uno di asseriti motivi del ritardo.
Inoltre, sul punto, va condiviso il rilievo della Procedura (peraltro non contestato da , CP_1 secondo cui svolgeva un servizio pubblico essenziale (raccolta di rifiuti presso i Controparte_2
Comuni), che è proseguito anche durante la pandemia.
Il fatto che abbia poi eseguito altre forniture a favore di successive ai CP_1 Controparte_2 pagamenti per cui è lite, di per sé è un elemento neutro (come già ritenuto da questo Tribunale, con sentenza del 19.11.2012); in ogni caso tale circostanza, nella vicenda oggetto del presente giudizio, non
Pagina nr. 3 assume portata tale da vanificare gli elementi favorevoli che sostengono la fondatezza della domanda della Procedura.
Va infine rilevato che il pagamento di Euro 4.002,54 del 09.10.2020 riguarda una fattura intestata a
Biancamano S.p.A. e quindi, almeno formalmente, non è riconducibile ad un'attività svolta da
(sebbene queste due società, in effetti, siano parte del medesimo gruppo). Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi dichiararsi, in accoglimento della domanda attorea, l'inefficacia ai sensi dell'art. 166, secondo comma, C.C.I.I., dei pagamenti eseguiti da in favore di del 08.10.2020 per Euro 14.274,07, del 12.10.2020 per Euro Controparte_2 CP_1
4.002,54, del 26.10.2020 per Euro 14.274,07 e del 20.11.2020 per Euro 14.274,07.
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata a restituire alla Procedura la complessiva somma di Euro 46.824,75, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese processuali, in ossequio al criterio della soccombenza, vengono poste a carico di e CP_1 sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi inerenti allo scaglione compreso tra Euro
26.000,00 ed Euro 52.000,00, come da D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di
, dei pagamenti eseguiti in favore di Parte_4
a socio unico del 08.10.2020 per Euro 14.274,07, del 12.10.2020 per Euro Controparte_1
4.002,54, del 26.10.2020 per Euro 14.274,07 e del 20.11.2020 per Euro 14.274,07;
2. condanna a socio unico al versamento in favore di parte attrice della Controparte_1 somma di Euro 46.824,75, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
3. condanna a socio unico al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro Parte_4 complessivi 5.810,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Milano, 03/11/2025 Il Giudice Dott. Luisa Vasile
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