Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 853/2022 vertente
TRA
C.F. elett. domic. in Napoli, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Antonio Imperatore, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
Attore E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amm.re p.t., elett.te dom.to in Napoli, presso lo studio degli avv.ti Stefano
Marzano e Giorgia Marzano, come da procura in atti
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'ing. conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1 di Sulmona il impugnando la delibera assembleare del Controparte_1
20.10.2022, ed esponendo:
- di essere proprietario di un appartamento e relativa cantinola facenti parte del Condomino sito in Rivisondoli (AQ) denominato “ ”; CP_1
- l'assemblea dei condomini del 20.10.2022, a cui l'istante partecipava a mezzo delega, deliberava: “1°- 4° PUNTO ALL'O.D.G.: L'Assemblea con i due voti contrari dei condomini e , come delegati, delibera per la disattivazione delle Parte_1 Parte_2 stufette elettriche site nelle scale delle tre palazzine attraverso il distacco delle prese elettriche dalla linea condominiale;
ciò fino a nuova futura deliberazione sull'argomento”.
- ritenendo palesemente nulla, illegittima e/o annullabile la predetta delibera, l'attore avviava il procedimento di mediazione innanzi all'Organismo ADR Intesa, che tuttavia non andava a buon fine, per cui l'istante si rivolgeva all'intestato Tribunale, impugnando la suddetta delibera sulla base dei seguenti motivi: A) annullabilità per violazione dell'art. 66, 3° comma, disp. att. c.c., avendo deliberato “per la disattivazione delle stufette elettriche site nelle scale delle tre palazzine attraverso il distacco delle prese elettriche dalla linea condominiale”, ovvero su un punto che non era
1
C) illegittimità per violazione dell'art 67 disp. att. c.c., emergendo dal processo verbale una generica indicazione dei condomini “assenti”, “presenti” e “per delega”, senza indicazione dei rispettivi delegati e deleganti, impedendo di verificare se qualche delegato abbia rappresentato più del quinto dei condomini e del valore proporzionale. Premesso quanto sopra, l'istante concludeva per l'accoglimento della “… presente domanda e per l'effetto sentir emettere i seguenti provvedimenti: a.- preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata;
b.- annullare la deliberazione adottata il 20 OTTOBRE 2022 per tutti i motivi esposti e che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva il convenuto, impugnando e contestando punto per punto le avverse CP_1 richieste e deduzioni e sollevando eccezioni preliminari e di rito, e così concludendo:
“perchè, respinta ogni contraria istanza, l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito voglia: I – in via del tutto preliminare ed in rito, dichiarare (con sentenza) la propria incompetenza (per materia), indicare il Giudice di Pace (di Castel di Sangro, L'Aquila) quale Autorità Giudiziaria competente a delibare la lite ed assegnare – eventualmente – il termine per la riassunzione del processo;
il tutto, condannando contestualmente l'attore al pagamento delle spese e competenze processuali in favore del convenuto;
CP_1
II – gradatamente, disattendere e rigettare la richiesta di sospensione della delibera impugnata stante la palese insussistenza sia del «fumus», sia del «periculum»;
III – in ogni caso, nel merito 1) disattendere e rigettare l'impugnativa e, quindi, le domande proposte dall'ing. con atto di citazione datato 13.12.2022, notificato Parte_1 digitalmente il 15.12.2022, perché nulle, improponibili, improcedibili (anche per mancato rispetto delle disposizioni varate in materia di procedimento di mediazione e di relativa informativa, introdotte con il D.Lgs. n° 28/2010 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni), irrituali, inammissibili, non provate e, comunque, infondate (in fatto prima ancora che in diritto); 2) condannare il sig. al pagamento in favore del Parte_1
del complesso edilizio denominato “ ” in Rivisondoli (L'Aquila), via CP_1 CP_1
Mazzini (senza numero civico) – c.a.p. 67036, oltre che delle spese e competenze processuali [ivi inclusi il C.P.A. e l'I.V.A. (nelle attuali misure, rispettivamente, del 4% e del 22% ovvero in quelle diverse misure percentuali che risulteranno vigenti alla data di decisione della lite) nonché il rimborso delle spese generali (quest'ultimo a calcolarsi nella misura percentuale del 15% sul complessivo importo delle sole competenze)], anche di una somma (che l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito vorrà liquidare d'ufficio) a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata (ai sensi dell'art. 96 c.p.c.); ..”.
Con successivo atto di citazione in data 8.02.2023, ritualmente notificato al CP_1
, l'ing. impugnava dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 112/2023) la
[...] Parte_1 delibera adottata dall'Assemblea Condominiale il 19.11.2022, lamentando in primis “A) Nullità della delibera assembleare del 19.11.2022 in quanto “confermativa” di altra delibera già viziata e oggetto di impugnazione” nonché le ulteriori doglianze già espresse riguardo alla precedente delibera del 20.10.2022, ai punti B) e C).
2 Impugnava inoltre al punto D) la successiva delibera adottata dall'Assemblea Condominiale il 7.01.2023 censurandola sulla base di un unico motivo di nullità e/o annullabilità in quanto assunta come “confermativa” della delibera del 20.10.2022 e del 19.11.2022, già oggetto di impugnazioni.>, e concludeva per l'accoglimento della domanda “e per l'effetto sentir emettere i seguenti provvedimenti:
a.- preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate;
b.- annullare la deliberazione adottata il 19 NOVEMBRE 2022 per tutti i motivi esposti e che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti. c. - annullare la deliberazione adottata il 07 GENNAIO 2023 per tutti i motivi esposti e che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Assegnato detto fascicolo ad altro magistrato, si costituiva con comparsa del 5.07.2023 il convenuto, impugnando la domanda attrice e ribadendo le eccezioni preliminari di CP_1 rito e tutte le contestazioni sollevate in relazione al precedente giudizio e chiedendo altresì preliminarmente la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 274 c.p.c. Assegnato poi dal Presidente del Tribunale alla scrivente anche il fascicolo n. R.G. n. 112/2023, con ordinanza del
29.08.2023 se ne disponeva la riunione al procedimento n. R.G. 853/2022. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, la causa, istruita soltanto con le produzioni documentali, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti, come di seguito riportate:
- per l'attore:
“impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare sulle eccezioni avanzata dal convenuto sulla nullità e improcedibilità della domanda e sulla eccepita incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Sulmona, trattandosi nel caso che ci occupa di impugnazione dell'intera delibera assembleare per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo e come tale di valore indeterminabile. Si riporta alle memorie 183, VI comma cpc ritualmente depositate il 28.04.2023 e 03.10.2023, intendendosi qui per ripetute e trascritte le deduzioni in merito alla infondatezza delle eccezioni avverse. Conclude per l'integrale accoglimento della domanda attorea con vittoria di spese e compensi di lite, con integrale e contestuale rigetto di tutte le eccezioni, deduzioni e richieste avverse e chiede introitarsi la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.”;
- per il convenuto, i difensori: CP_1
“… concludono perché, respinta ogni contraria istanza, l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito voglia,
«I – in via del tutto preliminare ed in rito, dichiarare (con sentenza) la propria incompetenza (per materia), indicare il Giudice di Pace (di Castel di Sangro, L'Aquila) quale Autorità Giudiziaria competente a delibare la lite ed assegnare – eventualmente – il termine per la riassunzione del processo;
il tutto, condannando contestualmente l'attore al pagamento delle spese e competenze di entrambi i processi (proposti separatamente e poi riuniti) in favore del convenuto;
CP_1
II – in ogni caso, nel merito 1) disattendere e rigettare: a) l'impugnativa e, quindi, le domande proposte dall'ing.
[...]
con atto di citazione datato 13.12.2022, notificato digitalmente il 15.12.2022, Pt_1 perché nulle, improponibili, improcedibili (anche per mancato rispetto delle disposizioni varate in materia di procedimento di mediazione e di relativa informativa, introdotte con il
D.Lgs. n° 28/2010 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni), irrituali, inammissibili, non provate e, comunque, infondate (in fatto prima ancora che in diritto); b)
3 le (successive) impugnative delle delibere del 19.11.2022 e del 07.01.2023 e, quindi, le domande proposte dall'ing. con atto di citazione datato 08.02.2023, Parte_1 notificato digitalmente in pari data, perché nulle, improponibili, improcedibili (anche per mancato rispetto delle disposizioni varate in materia di procedimento di mediazione e di relativa informativa, introdotte con il D.Lgs. n° 28/2010 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni), irrituali, inammissibili, non provate e, comunque, infondate (in fatto prima ancora che in diritto);” 2) condannare, in ogni caso il sig. al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 del complesso edilizio denominato “Il Prato” in Rivisondoli (L'Aquila), via Mazzini (senza numero civico) – c.a.p. 67036, oltre che delle spese e competenze di entrambi i processi, proposti separatamente e poi riuniti [ivi inclusi il C.P.A. e l'I.V.A. (nelle attuali misure, rispettivamente, del 4% e del 22% ovvero in quelle diverse misure percentuali che risulteranno vigenti alla data di decisione della lite) nonché il rimborso delle spese generali (quest'ultimo a calcolarsi nella misura percentuale del 15% sul complessivo importo delle sole competenze)], anche di una somma (che l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito vorrà liquidare d'ufficio) a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata (ai sensi dell'art. 96 c.p.c.)»; F – chiedono, infine, che i giudizi riuniti siano assegnati a sentenza con la concessione dei massimi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito digitale degli scritti difensivi conclusionali e delle (eventuali) memorie di replica.”
*******
In via preliminare, va rigettata – perché infondata - l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale sollevata dalla difesa del convenuto in favore del Giudice di Pace CP_1 ex art. 7 comma III n. 2 c.p.c..
Il criterio per la determinazione della competenza deve essere fissato - come noto - in base all'oggetto della domanda proposta dall'attore ed alla esposizione dei fatti posti a suo fondamento, indipendentemente dalla loro fondatezza, salvo che non risulti evidente una artificiosa prospettazione finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge. In tal senso la pacifica giurisprudenza di legittimità: “Quando la competenza per materia del giudice adito dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto, la relativa decisione va adottata con riferimento al "petitum" ed ai fatti posti a fondamento della domanda, così come affermati dall'attore, indipendentemente dalla fondatezza della domanda stessa;
pertanto, nell'ipotesi in cui l'attore chieda l'accertamento dell'esistenza di un certo rapporto giuridico, ovvero il riconoscimento di diritti rispetto ai quali l'esistenza di quel rapporto funge da presupposto necessario, il giudice, ai fini dell'indagine sulla competenza, non può verificare l'esistenza del rapporto affermato dall'attore o qualificarlo in modo diverso, incompatibile con la pretesa fatta valere, ma deve rimettersi all'affermazione dell'attore e passare alla decisione del merito, affermando o negando l'esistenza del rapporto” (Cass. n. 14572/2005, Cass. n. 1122/2007).
Va pertanto affermata la competenza del giudice adito, non vertendosi in tema di controversia relativa alle modalità di uso della cosa comune (ex art. 7, n. 2, c.p.c.) , ma di impugnativa di delibere condominiali per i vizi formali sopra evidenziati: mancato inserimento dell'argomento deliberato nell'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione;
violazione dell'art. 1136 c.c. sul quorum deliberativo in tema di innovazioni;
violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. in relazione ad interventi in assemblea a mezzo delegati. L'eccezione preliminare non può che essere respinta dovendosi fare riferimento non alla competenza per materia del giudice di pace ma a quella ordinaria per valore.
4 A tale ultimo riguardo, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale la domanda giudiziale che abbia ad oggetto solo l'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica, ove non sia accompagnata dalla richiesta di una somma di denaro, ha, in mancanza di un'apposita norma che detti un criterio al riguardo, valore indeterminabile con la conseguente applicazione del principio residuale della competenza per valore del Tribunale (Cass. n.22943/2007). E infatti, l'attore ha agito in giudizio sostenendo l'invalidità delle decisioni impugnate soltanto per i suddetti motivi formali. Per quanto sopra l'eccepita incompetenza per materia e per valore in favore del Giudice di Pace deve essere respinta, restando radicata la competenza dell'adito Tribunale.
Risulta infondata anche l' eccezione, sollevata sempre da parte convenuta, di improcedibilità della domanda per violazione della normativa di cui al D.Lgs 28/2010, per aver parte attrice proposto il prescritto procedimento di mediazione dinanzi ad organismo territorialmente incompetente, l' nella sede secondaria di L'Aquila, e quindi in luogo diverso da Controparte_2 quello di competenza del Giudice (in Sulmona).
Va al riguardo evidenziato che la mancata contestazione della parte invitata presso organismo territorialmente incompetente, così come accade per pacifica giurisprudenza nel procedimento giudiziario, comporta la tacita accettazione della deroga alla competenza territoriale. Nel caso in esame il convenuto non ha mosso contestazioni al riguardo ed anzi ha partecipato CP_1 agli incontri fissati dinanzi all'organismo di mediazione in L'Aquila (vedi verbali in atti), derivandone l'implicito accordo di deroga e dovendosi in conseguenza ritenere rispettata la condizione di procedibilità in argomento.
Nel merito, occorre rilevare innanzitutto che l'impugnata delibera del 20.10.2022 è stata sostituita con delibera del 19.11.2022, e con successiva delibera del 7.01.2023, entrambe impugnate nel giudizio n. 112/2023 riunito al presente. Deve evidenziarsi come sia pacifico che nessuna contestazione o motivo d'invalidità o inesistenza è formulato rispetto alla delibera del 7.01.2023, se non la circostanza che essa ha deliberato sul medesimo oggetto di precedenti deliberazioni assembleari, asseritamente viziate e contro le quali il convenuto ha parimenti promosso impugnazione. CP_1 Non può certo condividersi l'assunto che l'identità di oggetto rispetto a precedente delibera si traduca di per sé in annullabilità, e tanto meno nullità della delibera posteriore. Infatti, per costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, “la disposizione dell'art. 2377 ultimo comma secondo cui l'annullamento della deliberazione non può essere pronunciato se la deliberazione impugnata sia stata sostituita da altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è pertanto applicabile alle assemblee dei condomini di edifici. Pertanto, l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, può deliberare sugli stessi argomenti di una precedente deliberazione invalida, ponendo in essere, pur senza l'adozione di formule "ad hoc", un atto sostitutivo di quello invalido, stabilendone liberamente gli effetti nel tempo fino alla completa retroattività” (così Cass. n. 3159/1993). Tra le altre conformi, Cass. n. 5319/2023, Cass. n. 30479/2019: “È applicabile anche alle deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo;
la disposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è pertanto applicabile, sussistendo identità di “ratio”, alle deliberazioni adottate dalle assemblee dei condomini di edifici”; nella specie la S.C. ha chiarito che la prima delibera, mediante la quale un condomino era stato escluso dalla contribuzione al pagamento delle spese per la manutenzione della canna fumaria, dovute per legge, era stata validamente sostituita da una successiva delibera assembleare, avente il
5 medesimo oggetto, che aveva invece ricompreso il tra i soggetti tenuti a CP_1 contribuire).
Né è ostativa la considerazione che la delibera precedente sia stata impugnata ed il relativo giudizio sia tuttora pendente, conseguendone soltanto la cessazione della materia del contendere relativamente a tale giudizio (cfr. Cass. n. 10847/2020: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità”). Alla luce dei principi sopra esposti, deve essere rigettata la domanda di impugnativa della delibera dell'Assemblea 7.01.2023 regolarmente convocata e costituita, che è stata adottata in conformità di legge ed ha ratificato e sostituito le precedenti delibere oggetto di impugnazione, mentre riguardo a queste ultime delibere in data 20.10.2022 e 19.11.2022, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tale ultimo proposito, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c., la pronuncia finale sulle spese deve essere regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass. n. 5319/2023, cit.).
Ebbene, quanto al primo motivo di cui al punto A) di impugnazione della delibera del 20.10.2022, per aver l'assemblea deciso sulla “disattivazione delle stufette elettriche” argomento non inserito nell'ordine del giorno, non indicato nell'avviso di convocazione, né nel relativo verbale, la doglianza risulta fondata: come si evince dalla documentazione depositata, detto argomento non era stato inserito all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione in violazione dell'art. 66, com. 3, disp att. c.c., determinando l'annullabilità della relativa delibera.
Con il secondo motivo indicato al punto B) di impugnazione della delibera del 20.10.2022 e della successiva in data 19.11.2022, il ne lamenta l'annullabilità, in quanto dai Pt_1 relativi verbali le stesse risulterebbero genericamente approvate, senza la specifica indicazione dei nominativi dei singoli condomini votanti e dei corrispondenti valori millesimali, rendendo impossibile verificare la sussistenza della doppia maggioranza richiesta dal 2° comma dell'art. 1136 c.c. per le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni da apportare al Condominio. Dall'esame dei verbali delle adunanze in questione si legge:
“il Presidente constatato e fatto constatare che tutti i Condomini sono stati regolarmente invitati, che dall'appello fatto risultano essere presenti o rappresentati per delega n. 18 condomini su n. 36, costituenti ad oggi la comunione, i quali esprimono 558.850 millesimi, si dichiara che la seduta è atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.
1°-4° PUNTO ALL'O.D.G.: l'Assemblea con i due voti contrari dei condomini Pt_1
e , come delegati, delibera per la disattivazione delle stufette
[...] Parte_2 elettriche site nelle scale delle tre palazzine attraverso il distacco delle prese elettriche dalla linea Condominiale, ciò fino a nuova futura deliberazione sull'argomento.” (Verbale Assemblea 20.10.2022);
“Il Presidente constatato è fatto constatare che tutti i condomini sono stati regolarmente
6 invitati, che dall'appello fatto risultano essere presenti o rappresentati per delega n. 15 condomini su n. 36, costituenti ad oggi la comunione, i quali esprimono 456,350 millesimi, si dichiara che la seduta è atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. 1° PUNTO ALL'O.D.G.: L'Assemblea, dopo ampia discussione, procede alla votazione per cui risultano favorevoli alla conferma della delibera del 20/10/2022, tutti condomini presenti e rappresentati per delega, ad esclusione dei condomini e Pt_1 Pt_2 che rappresentano 48,60 millesimi. Pertanto i millesimi dei condomini favorevoli a conferma sono 407,750. Pertanto i condomini favorevoli invitano l'Amministratore a mettere in esecuzione la delibera del 20 ottobre 2022.” (Verbale Assemblea 19.11.2022). Deve tuttavia rilevarsi che nella parte iniziale di ciascuno dei due verbali, viene riportato l'elenco completo di tutti i condomini delle tre palazzine, unitamente ai valori millesimali delle rispettive proprietà, con l'indicazione della presenza (anche per delega) o dell'assenza degli stessi all'adunanza. La doglianza non ha pertanto pregio, alla luce dei principi enunciati al riguardo dalla prevalente giurisprudenza: “Seppur il verbale dell'assemblea, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 1136 c.c., dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, tuttavia, la mancata indicazione del totale dei partecipanti non incide sulla validità della delibera se a tale incompletezza sia possibile rimediare mediante un controllo
"aliunde" della regolarità del procedimento.
In particolare, non è perciò annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti
l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra
l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti
e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c. (Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n. 24132; Cass. Sez. 2, 10/09/2009, n. 18192; Cass. Sez. 2, 31/03/ 2015, n. 6552)” (così, tra le numerose, Cass. n.40827/2021). In merito al quorum deliberativo richiesto dall'art. 1136, com. 2 c.c., l'attore si duole del mancato raggiungimento dello stesso soltanto relativamente alla seconda delibera 19.11.2022: in effetti, pur risultando l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione, essendo intervenuti condomini rappresentanti almeno un terzo del valore dell'edificio (millesimi 456,350) ed un terzo dei partecipanti al condominio (18 su 36), tuttavia non si è raggiunto il quorum necessario di almeno la metà del valore dell'edificio (407,750 anziché 500 millesimi) prescritto per le innovazioni di cui all'art. 1120, com. 2, c.c.
In proposito deve rilevarsi che in ogni caso, anche a voler considerare la disattivazione delle stufette elettriche come rientrante tra le innovazioni ai sensi all'invocata norma, la maggioranza ivi prescritta di almeno 500 millesimi, unitamente alla maggioranza degli intervenuti in assemblea, risultano entrambe sussistenti, sia per la delibera 20.10.2022 (509,40 millesimi e 18 su 16 intervenuti) sia per quella 7.01.2023 (560,700 millesimi e 18 su 18 intervenuti).
Con il terzo motivo di cui al punto C) di impugnazione delle delibere 20.10.2022 e 19.11.2022, l'attore lamenta la violazione dell'art. 67 disp. att. c.c., non risultando specificato, per ciascuno dei condomini presenti per delega, il nominativo del soggetto delegato.
Se in effetti una tale omissione non consente, dalla lettura del verbale, la verifica del rispetto
7 della citata norma (“… Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”) è pur vero che trattasi di circostanza evincibile dalle deleghe allegate al verbale, che ogni condomino interessato avrebbe ben potuto verificare in Assemblea o comunque chiederne copia all'Amministratore. D'Altronde, la verifica e il controllo delle deleghe rientra nei compiti del Presidente, il quale, nel caso di specie, non ha rilevato irregolarità. In definitiva, l'attore non ha dedotto, né tanto meno dimostrato, la violazione della predetta disposizione per aver uno o più delegati rappresentato oltre un quinto dei condomini e del valore proporzionale. La doglianza pertanto non ha fondamento.
Riguardo alla delibera 7.01.2023, si ripete, parte attrice nulla oppone se non l'unica eccezione di nullità della stessa “in quanto confermativa di altra delibera già viziata e oggetto di impugnazione” censura del tutto infondata come sopra evidenziato, che dovrà pertanto essere rigettata. Si sottolinea inoltre al riguardo che la stessa risulta dagli atti e dalla documentazione allegata totalmente esente dai vizi lamentati dal in riferimento alle Pt_1 precedenti delibere ai punti A), B) e C) sopra esaminati.
Atteso l'esito del procedimento ed in ragione della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali possono essere compensate tra le parti per i due terzi, restando il residuo terzo a carico di parte attrice maggiormente soccombente, e liquidato come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda dell'ing. di impugnazione della delibera adottata il Parte_1
7.01.2023 dal Condominio del complesso edilizio denominato “ ”; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande di annullamento della delibera adottata il 20.10.2022 e della delibera adottata il 19.11.2022 dal CP_1 convenuto;
- compensa parzialmente le spese di causa nella misura di due terzi, e per l'effetto condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto, del restante terzo, liquidato in CP_1
€1.418,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge.
Sulmona, 28.02.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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