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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9558 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4631/2022
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 4631/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Civili, promosso da: Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il
2/02/1970 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall' Avv. ed elettivamente domiciliata pressoRosario Stingone, (C.F. Codice Fiscale 2
il suo studio in Rotondi (AV) via I Maggio 3, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
Contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del suo Amministratore
Unico e legale rappresentante pro-tempore Sig. Controparte_2 nato a [...] il
09/01/1970 (C.F. C.F. 3
), con sede legale in Roma, Via Tufillo n. 1,
CAP 00132, rappresentata e difesa dall'Avv. NC D'IO (C.F. C.F. 4 ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma CAP 00187, Via Piemonte n. 39, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento n. 15051/2021 del 13/08/2021, R.G. n. 46360/2021
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15051/2021 (R.G. n. 46360/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 13/08/2021– Mutuo tra privati
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: "Voglia l'adito Tribunale: 1) in via preliminare autorizzare la chiamata in causa del sig, Controparte_2 nato a [...] il [...] (CF_[...] C.F. 5 ) residente in [...] per le ragioni di cui sopra affinchè si estendano nei suoi confronti gli effetti de presente giudizio e per l'accoglimento delle richieste che seguono;
2) sempre in via preliminare dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso rigettare la domanda di parte opposta per le ragioni di cui in premessa;
4) in subordine accogliere la riconvenzionale proposta e, quindi, accertare l'obbligo dallo stesso assunto nei confronti della sig.ra a trasferirle la somma di euro 17.500,00 per le ragioni di cui in Parte 1
premessa, e vederlo, pertanto, condannare a tenere indenne la sig.ra Parte 1
[...] dal pagamento di eventuali somme che questa dovesse versare alla società anche a titolo di spese e competenze legali;
5) condannare controparte al risarcimento dei danni ex art 96 cpc;
6) in ogni caso condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze legali a favore dell'avvocato antistatario".
Per la parte opposta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - In via preliminare e nel rito, opponendosi alle richieste istruttorie, alla domanda riconvenzionale formulata da parte attrice, in quanto relativa ad argomenti non attinenti ai fatti di causa e opponendosi alla chiamata in causa del terzo Sig. Controparte_2 in quanto soggetto diverso rispetto al titolare del diritto di credito vantato, si chiede, per l'effetto, la condanna della Sig.ra per lite temeraria ex art. 96Parte 1 c.p.c. Nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 15051/2021 del 13/08/2021 R.G. n. 4360/2021; - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare l'esistenza del credito in capo al Sig. Controparte_2 e,
per l'effetto, condannare la Sig.ra Parte 1 a pagare in favore del Sig.
Controparte_2 la somma di € 17.500,00 oltre interessi maturati dal 11.03.2019;-
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di autorizzazione alla chiamata in causa del Sig. CP 2 si chiede fin d'ora il risarcimento di tutte le spese ei danni, che vorranno quantificarsi secondo equità, che il Sig. CP_2
dovrà affrontare per difendersi in un giudizio di cui non è parte personalmente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv.
NC D'IO quale antistatario ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte 1
in persona del legale giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
15051/2021 (R.G. n. 46360/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 13/08/2021, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 17.500,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù di prestito infruttifero concesso dalla Controparte 1
alla Sig.ra Parte 1 come risultante dalla causale del bonifico con il quale il denaro le era stato versato.
La parte opponente eccepiva, in via pregiudiziale, l'inefficacia del decreto ingiuntivo de quo per effetto della sua notificazione oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. Nel merito evidenziava che la Dentalsem è una s.r.l. semplificata di cui l'unico socio ed amministratore è il Sig. legato all'odierna opponente da vincoloControparte_2 di coniugio in virtù di matrimonio contratto in data 14.09.2017 (cfr. doc. 4 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Contestava altresì che il titolo della dazione di denaro fosse un prestito e che l'indicazione della causale "prestito infruttifero" potesse considerarsi prova del titolo. Ciò in ragione del fatto che la
Sig.ra nell'ottobre 2017 acquistava una prima autovettura mediante Parte 1
sottoscrizione di un finanziamento, per poi trasferirla successivamente, su proposta del CP 2 al di lui fratello Sig. ed acquistarne una nuova in Parte 2
data 9 gennaio 2019. Sosteneva, pertanto, che il suddetto bonifico di euro 17.500,00 veniva effettuato nell'ambito di rapporti personali tra coniugi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/05/2022 si costituiva in giudizio la
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 29/03/2023 il Giudice procedente respingeva l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, "risultando dalla produzione documentale dell'opposto la tardività della notifica del decreto, con la conseguenza che lo stesso è divenuto inefficace".
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 27/03/2025 mutato il
Giudice, veniva respinta la chiamata in causa del terzo avanzata da parte opponente
"ritenuto di non accogliere la chiamata in causa del terzo formulata da parte opponente, atteso che il terzo chiamato Sig. Controparte_2 in proprio, appare inconferente al rapporto contrattuale dedotto dalle parti" e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si conferma anche in questa sede il rigetto dell'istanza di chiamata in causa della terza avanzata da parte opponente, per le motivazioni già espresse in corso di causa
Esaminata l'ulteriore eccezione preliminare di parte opponente relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica, la stessa è da ritenersi fondata. Invero, si evince dagli atti che il citato decreto ingiuntivo è stato emesso in data
13/08/2021 mentre la notifica è stata eseguita in data 25/11/2021 dunque ben oltre il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 644 c.p.c. Ne deriva, pertanto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca del medesimo.
Tuttavia, per costante giurisprudenza, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, pur comportandone l'inefficacia, "non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cfr. Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 3908; Cass. civ., 18 aprile 2006, n. 8955).
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Preliminarmente giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Sempre in via preliminare va chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione "prestito personale” si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se risulta accordo secondo cui chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione. (Cass. 13.3.2013, n.
6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma - c.d. traditio - che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti amicali o amorosi , ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione. Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conf., Cass. 22 aprile 2010, n. 9541), con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo tra privati.
Venendo al caso in esame, osserva questo giudicante che è pacifica e provata la c.d.
"traditio" della somma richiesta in restituzione, per avere l'odierna opponente riconosciuto il versamento in suo favore della somma di € 17.500,00 da parte della
Controparte_1 avvenuta mediante bonifico del 11/03/2019 recante coma causale
"prestito infruttifero", versato in atti. (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Invero, emerge chiaramente dalla causale del bonifico richiamato che la somma consegnata dalla Controparte 1 alla Sig.ra Parte 1 sia stata versata a titolo di prestito. Peraltro non vi è prova discorde in ordine ad una diversa finalità. Risulta, pertanto, provato anche il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria vantata dalla nei confronti della Sig.ra Parte 1Controparte_1
Quanto alla domanda di condanna della Controparte_1 per lite temeraria ex art. 96
1° comma, c.p.c. deve osservarsi che oltre alla soccombenza totale dell'agente (Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060) è anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (Cass. civ., sez.
III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con riferimento sia all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. civ., sez. III, 23 maggio
1990, n. 4651, nonché Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789), con onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente. Nel caso di specie, in assenza della concreta dimostrazione da parte dell'opposto- e prima ancora della compiuta allegazione del danno in concreto subito, la relativa domanda, rimasta priva di riscontro, deve essere rigettata.
Tutto ciò considerato, l'opposizione in esame deve essere integralmente rigettata, poiché destituita di ogni fondamento. Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni altra questione posta dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Avv.
NC D'IO, procuratore antistatario della parte opposta.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15051/2021 (R.G. n. 46360/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 13/08/2021 così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 15051/2021 (R.G. n. 46360/2021) emesso dal
-
Tribunale di Roma in data 13/08/2021;
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, condanna la parte opponente alla restituzione nei confronti della parte opposta della somma di € 17.500,00 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge., da distrarsi in favore dell'Avv. NC D'IO, procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 4631/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Civili, promosso da: Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il
2/02/1970 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall' Avv. ed elettivamente domiciliata pressoRosario Stingone, (C.F. Codice Fiscale 2
il suo studio in Rotondi (AV) via I Maggio 3, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
Contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del suo Amministratore
Unico e legale rappresentante pro-tempore Sig. Controparte_2 nato a [...] il
09/01/1970 (C.F. C.F. 3
), con sede legale in Roma, Via Tufillo n. 1,
CAP 00132, rappresentata e difesa dall'Avv. NC D'IO (C.F. C.F. 4 ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma CAP 00187, Via Piemonte n. 39, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento n. 15051/2021 del 13/08/2021, R.G. n. 46360/2021
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15051/2021 (R.G. n. 46360/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 13/08/2021– Mutuo tra privati
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: "Voglia l'adito Tribunale: 1) in via preliminare autorizzare la chiamata in causa del sig, Controparte_2 nato a [...] il [...] (CF_[...] C.F. 5 ) residente in [...] per le ragioni di cui sopra affinchè si estendano nei suoi confronti gli effetti de presente giudizio e per l'accoglimento delle richieste che seguono;
2) sempre in via preliminare dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso rigettare la domanda di parte opposta per le ragioni di cui in premessa;
4) in subordine accogliere la riconvenzionale proposta e, quindi, accertare l'obbligo dallo stesso assunto nei confronti della sig.ra a trasferirle la somma di euro 17.500,00 per le ragioni di cui in Parte 1
premessa, e vederlo, pertanto, condannare a tenere indenne la sig.ra Parte 1
[...] dal pagamento di eventuali somme che questa dovesse versare alla società anche a titolo di spese e competenze legali;
5) condannare controparte al risarcimento dei danni ex art 96 cpc;
6) in ogni caso condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze legali a favore dell'avvocato antistatario".
Per la parte opposta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - In via preliminare e nel rito, opponendosi alle richieste istruttorie, alla domanda riconvenzionale formulata da parte attrice, in quanto relativa ad argomenti non attinenti ai fatti di causa e opponendosi alla chiamata in causa del terzo Sig. Controparte_2 in quanto soggetto diverso rispetto al titolare del diritto di credito vantato, si chiede, per l'effetto, la condanna della Sig.ra per lite temeraria ex art. 96Parte 1 c.p.c. Nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 15051/2021 del 13/08/2021 R.G. n. 4360/2021; - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare l'esistenza del credito in capo al Sig. Controparte_2 e,
per l'effetto, condannare la Sig.ra Parte 1 a pagare in favore del Sig.
Controparte_2 la somma di € 17.500,00 oltre interessi maturati dal 11.03.2019;-
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di autorizzazione alla chiamata in causa del Sig. CP 2 si chiede fin d'ora il risarcimento di tutte le spese ei danni, che vorranno quantificarsi secondo equità, che il Sig. CP_2
dovrà affrontare per difendersi in un giudizio di cui non è parte personalmente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv.
NC D'IO quale antistatario ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte 1
in persona del legale giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
15051/2021 (R.G. n. 46360/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 13/08/2021, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 17.500,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù di prestito infruttifero concesso dalla Controparte 1
alla Sig.ra Parte 1 come risultante dalla causale del bonifico con il quale il denaro le era stato versato.
La parte opponente eccepiva, in via pregiudiziale, l'inefficacia del decreto ingiuntivo de quo per effetto della sua notificazione oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. Nel merito evidenziava che la Dentalsem è una s.r.l. semplificata di cui l'unico socio ed amministratore è il Sig. legato all'odierna opponente da vincoloControparte_2 di coniugio in virtù di matrimonio contratto in data 14.09.2017 (cfr. doc. 4 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Contestava altresì che il titolo della dazione di denaro fosse un prestito e che l'indicazione della causale "prestito infruttifero" potesse considerarsi prova del titolo. Ciò in ragione del fatto che la
Sig.ra nell'ottobre 2017 acquistava una prima autovettura mediante Parte 1
sottoscrizione di un finanziamento, per poi trasferirla successivamente, su proposta del CP 2 al di lui fratello Sig. ed acquistarne una nuova in Parte 2
data 9 gennaio 2019. Sosteneva, pertanto, che il suddetto bonifico di euro 17.500,00 veniva effettuato nell'ambito di rapporti personali tra coniugi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/05/2022 si costituiva in giudizio la
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 29/03/2023 il Giudice procedente respingeva l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, "risultando dalla produzione documentale dell'opposto la tardività della notifica del decreto, con la conseguenza che lo stesso è divenuto inefficace".
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 27/03/2025 mutato il
Giudice, veniva respinta la chiamata in causa del terzo avanzata da parte opponente
"ritenuto di non accogliere la chiamata in causa del terzo formulata da parte opponente, atteso che il terzo chiamato Sig. Controparte_2 in proprio, appare inconferente al rapporto contrattuale dedotto dalle parti" e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si conferma anche in questa sede il rigetto dell'istanza di chiamata in causa della terza avanzata da parte opponente, per le motivazioni già espresse in corso di causa
Esaminata l'ulteriore eccezione preliminare di parte opponente relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica, la stessa è da ritenersi fondata. Invero, si evince dagli atti che il citato decreto ingiuntivo è stato emesso in data
13/08/2021 mentre la notifica è stata eseguita in data 25/11/2021 dunque ben oltre il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 644 c.p.c. Ne deriva, pertanto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca del medesimo.
Tuttavia, per costante giurisprudenza, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, pur comportandone l'inefficacia, "non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cfr. Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 3908; Cass. civ., 18 aprile 2006, n. 8955).
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Preliminarmente giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Sempre in via preliminare va chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione "prestito personale” si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se risulta accordo secondo cui chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione. (Cass. 13.3.2013, n.
6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma - c.d. traditio - che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti amicali o amorosi , ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione. Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conf., Cass. 22 aprile 2010, n. 9541), con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo tra privati.
Venendo al caso in esame, osserva questo giudicante che è pacifica e provata la c.d.
"traditio" della somma richiesta in restituzione, per avere l'odierna opponente riconosciuto il versamento in suo favore della somma di € 17.500,00 da parte della
Controparte_1 avvenuta mediante bonifico del 11/03/2019 recante coma causale
"prestito infruttifero", versato in atti. (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Invero, emerge chiaramente dalla causale del bonifico richiamato che la somma consegnata dalla Controparte 1 alla Sig.ra Parte 1 sia stata versata a titolo di prestito. Peraltro non vi è prova discorde in ordine ad una diversa finalità. Risulta, pertanto, provato anche il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria vantata dalla nei confronti della Sig.ra Parte 1Controparte_1
Quanto alla domanda di condanna della Controparte_1 per lite temeraria ex art. 96
1° comma, c.p.c. deve osservarsi che oltre alla soccombenza totale dell'agente (Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060) è anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (Cass. civ., sez.
III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con riferimento sia all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. civ., sez. III, 23 maggio
1990, n. 4651, nonché Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789), con onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente. Nel caso di specie, in assenza della concreta dimostrazione da parte dell'opposto- e prima ancora della compiuta allegazione del danno in concreto subito, la relativa domanda, rimasta priva di riscontro, deve essere rigettata.
Tutto ciò considerato, l'opposizione in esame deve essere integralmente rigettata, poiché destituita di ogni fondamento. Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni altra questione posta dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Avv.
NC D'IO, procuratore antistatario della parte opposta.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15051/2021 (R.G. n. 46360/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 13/08/2021 così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 15051/2021 (R.G. n. 46360/2021) emesso dal
-
Tribunale di Roma in data 13/08/2021;
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, condanna la parte opponente alla restituzione nei confronti della parte opposta della somma di € 17.500,00 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge., da distrarsi in favore dell'Avv. NC D'IO, procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo