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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
rilevato che l'udienza dell'8.10.25 è stata fissata per la discussione;
letto il dettato dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 9
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 201/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 5951/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato Parte_1 allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Ferdinando Varriale;
- APPELLANTE -
E
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., quale successore della già
[...]
a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_3 costituzione, dall'Avv. Romano Ciccone;
- APPELLATA -
NONCHÉ
, , rappresentati e Controparte_4 Controparte_5 difesi, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Luisa
Panariello;
- APPELLATI -
All'udienza celebrata in data 8.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti. pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , proprietario del veicolo Parte_1
“Renault Kangoo” tg. DS035BL, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera
Inferiore l'impresa quale impresa assicuratrice per la RCA del predetto veicolo, Controparte_6 nonché i sig.ri e , proprietari dell'automobile “Fiat Musa” tg. Controparte_4 Controparte_5
DZ00ILF, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati in euro 2.000,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale asseritamente verificatosi in
Scafati, in data 7.12.19, intorno alle ore 11:00. Segnatamente, la difesa del sig. aveva sostenuto: Pt_1 che nel testé indicato frangente il veicolo di proprietà di quest'ultimo sarebbe stato intento a percorrere via Vicinale Cangiani, preceduto dall'automobile tg. DZ00ILF, il cui conducente, “dopo aver rallentato”, avrebbe effettuato “una repentina manovra di retromarcia al fine di poter svoltare alla propria destra”, in tal guisa impattando con la propria parte posteriore contro la parte anteriore del veicolo tg. DS035BL; che, in conseguenza di tale sinistro, il furgone attoreo avrebbe subito “gravi danni” alla carrozzeria.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà dei sig.ri , che, “non tenendo CP_4 le dovute cautele nella manovra di retromarcia, determinava il sinistro”; dall'altro, che il veicolo attoreo avrebbe subito apprezzabili danni alla carrozzeria.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, avevano provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure i sig.ri e , chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A Controparte_4 Controparte_5 fondamento dell'invocata reiezione, la difesa dei predetti convenuti aveva in limine eccepito l'improcedibilità della domanda risarcitoria, assumendo che il sig. , pur essendone tenuto, non Pt_1 avrebbe formulato ai sig.ri l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
CP_4 sempre in via preliminare, aveva eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva contestato la dinamica del sinistro ricostruita nell'atto di citazione, sostenendo che la responsabilità del sinistro de quo avrebbe dovuto essere ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo del sig. , giacché l'automobile degli Pt_1 originari convenuti, mentre sarebbe stata intenta a percorrere via Vicinale Cangiani, sarebbe stata improvvisamente urtata da tergo dal furgone di proprietà dell'odierno appellante, il cui guidatore non avrebbe nel frangente osservato la distanza di sicurezza.
pagina 3 di 9 Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita nel giudizio di prime cure l' CP_7
invocando la reiezione della domanda risarcitoria. A sostegno del preteso Controparte_6 rigetto, la predetta compagnia aveva in limine eccepito l'improcedibilità della domanda risarcitoria per
– l'asserita – omessa formulazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
sempre in via preliminare, aveva eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; venendo al merito, aveva dedotto che dalla documentazione prodotta dall'attore all'atto della costituzione in giudizio non sarebbero emersi elementi da cui poter arguire con sufficiente grado di certezza l'effettiva verificazione del sinistro secondo le prospettate modalità; da ultimo, aveva contestato la quantificazione del pregiudizio operata nel libello introduttivo.
Escussi i testi indicati, il giudice di pace aveva disposto l'espletamento di una CTU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 5951/23, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea, sulla scorta dell'argomentazione per la quale dal raccolto compendio probatorio fosse emersa l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo attoreo.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. , articolandolo in tre Parte_1 motivi.
Con la prima censura, l'appellante si è doluto – pur se implicitamente – della violazione e della falsa applicazione dell'art. dell'art. 132, n. 4, c.p.c., assumendo che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe “insufficiente”, giacché il primo giudicante non avrebbe “spiegato in maniera esaustiva e convincente le ragioni per le quali ha inteso attribuire una esclusiva responsabilità in capo al
[...]
, limitandosi a brevi arresti slegati tra loro e privi di fondamento logico, nonché Parte_1 superficiali ed inconcludenti”.
Con la seconda doglianza, la difesa dell'istante ha censurato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di pace non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie, in quanto dalle stesse non avrebbe potuto che desumersi l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura dei sig.ri : in particolare, ha sostenuto che dalle dichiarazioni rese CP_4 dal teste indicato dall'originario attore, sig. , si evincerebbe che l'incidente sia stato Testimone_1 causato da un'imprudente manovra di retromarcia improvvisamente effettuata dal conducente della vettura degli originari convenuti.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., deducendo che il giudice di prime cure avrebbe “troppo sbrigativamente” escluso “senza mezzi termini anche una mera responsabilità concorsuale tra i soggetti coinvolti”, in quanto non avrebbe in alcun pagina 4 di 9 modo analizzato la condotta del conducente della vettura dei sig.ri . CP_4
Con comparsa di risposta depositata in data 7.6.24, si è costituito in giudizio l'impresa Controparte_1
“quale successore della già a seguito dell'operazione di
[...] Controparte_2 riorganizzazione societaria del , chiedendo il rigetto del proposto appello. A Controparte_3 suffragio della pretesa reiezione, la testé citata compagnia ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.6.24, si sono costituiti in giudizio i sig.ri CP_4
e , invocando la reiezione dell'interposto gravame. A fondamento del
[...] Controparte_5 richiesto rigetto, la difesa dei sig.ri ha sostenuto che il primo giudicante avrebbe operato una CP_4 ponderata e condivisibile valutazione del raccolto compendio probatorio, dal quale sarebbe emerso che
“la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata in giudizio dall'attore è assolutamente difforme da quella realmente verificatasi”: segnatamente, ha dedotto che la dinamica tratteggiata nell'atto introduttivo del primo giudizio sarebbe stata ab imis destituita di fondamento, da un lato, dalle dichiarazioni rese dai due testi indicati dagli originari convenuti, che avrebbero riferito che la vettura di proprietà di questi ultimi fosse stata tamponata dal veicolo di proprietà del sig. dopo che avesse Pt_1 arrestato la propria marcia per consentire l'attraversamento ad un pedone;
dall'altro, dalle conclusioni del CTU nominato nell'ambito del primo giudizio, che avrebbe espressamente escluso la compatibilità tra la ricostruzione offerta dall'originario attore ed i danni riscontrati.
All'udienza celebrata in data 13.6.24, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve preliminarmente indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve indicare i capi impugnati della sentenza, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i capi del gravato arresto da riformare, nonché le pagina 5 di 9 violazioni di legge in cui il primo giudicante sarebbe incorso.
Ciò posto, occorre scrutinare il proposto gravame, esaminando congiuntamente, per ragioni di connessione logica, i motivi in cui si articola. A tal fine, s'impone di osservare che, secondo l'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla Suprema Corte in tema di ripartizione dell'onere della prova in ipotesi di tamponamento tra veicoli, l'urto da tergo pone a carico del conducente del veicolo tamponante una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza e, dunque, della violazione del precetto sancito dal I comma dell'art. 149 del Codice della strada, dovendo detto conducente essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede (Cass. n. 8051/16). Pertanto, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, II comma, c.c., “egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr., ex multis, Cass. n. 6193/14; Cass. ord. n. 13703/17;
Cass. n. 12108/06; nel medesimo senso, da ultimo, Cass. ord. n. 18708/21, secondo cui, “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza”). Peraltro, l'evenienza da ultimo indicata – ossia la non imputabilità della causa del tamponamento – risulta integrata da “una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico” (Cass. n. 17206/15; situazioni di tal fatta sono state ravvisate dalla Corte di nomofilachia, esemplificativamente, in ipotesi di collisione contro un rimorchio che si era staccato dalla motrice e si trovava fermo sulla corsia di marcia o di tamponamento di un veicolo reimmessosi nel flusso della circolazione dalla corsia d'emergenza), dovendosi, invece, escludere “in caso di normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli” (Cass. ord. n.
3398/23, ove si è affermato che, “in caso di tamponamento, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. str., dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può che rigettarsi il proposto gravame, poiché, per un verso, dal raccolto compendio probatorio si evince con nitore che il furgone dell'appellante avesse urtato da tergo la vettura dei sig.ri mentre la stessa fosse ferma in via CP_4
Vicinale Cangiani;
per l'altro, il sig. non ha assolto l'onere incombente sul tamponante che Pt_1
pagina 6 di 9 intenda dimostrare l'irreprensibilità della propria condotta, avendo omesso di provare che il sinistro per cui è causa fosse dipeso da una “situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico”.
Con specifico riguardo al primo profilo, il teste , premesso che intorno alle ore 10:30/11:00 Tes_2 fosse intento ad attraversare la carreggiata di via Vicinale Cangiani onde raggiungere il civico 3D, ove era residente, ha riferito che un'automobile “Lancia Musa”, dopo che avesse rallentato la propria marcia al fine di consentirgli l'attraversamento, fosse stata tamponata da un “sopraggiungente” furgone di colore bianco, precisando che, per l'effetto di tale impatto, tale ultimo veicolo avesse riportato
“danni lievi alla parte anteriore”.
Di tenore non dissimile la deposizione del teste , il quale, preliminarmente evidenziato Testimone_3 che in data 7.12.19, alle ore 11:00 circa, stesse transitando a bordo di un'automobile lungo via Vicinale
Cangiani, ha dichiarato che una “Lancia Musa”, nel frangente intenta a percorrere la predetta strada secondo l'opposto senso di marcia, avesse “rallentato per far passare il pedone” e fosse stata tamponata da un furgone di colore bianco.
Tali deposizioni, coerenti intrinsecamente e tra loro sostanzialmente sovrapponibili, sono senz'altro idonee ad infirmare la prospettazione attorea, vieppiù considerando che le stesse sono corroborate dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nell'ambito del primo giudizio di prime cure, che ha escluso claris litteris la compatibilità causale tra i danni riscontrati – all'esito dell'ispezione della vettura degli appellati e dell'esame dei rilievi fotografici immortalanti il furgone del sig. versati Pt_1 in atti – e la dinamica paventata nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, mentre ha esplicitamente affermato la coerenza dei pregiudizi de quibus rispetto alla ricostruzione offerta dai testi indicati dai sig.ri . CP_4
Al riguardo, peraltro, non può tacersi che l'eccezione di nullità della CTU sollevata – ancorché implicitamente – dall'attore nella prima difesa utile (cfr. verbale dell'udienza celebrata nell'ambito del giudizio di prime cure in data 10.1.23, nel corso della quale il procuratore del sig. ha chiesto la Pt_1 rinnovazione della consulenza, deducendo che il proprio assistito “non ha presenziato alle operazioni peritali […] in quanto […] rimaneva coinvolto in un sinistro stradale”) è priva di pregio giudico, giacché – pur volendo prescindere dall'assorbente ragione per la quale non è stato articolato uno specifico motivo di appello preordinato a denunciare l'omesso esame da parte del giudice di pace di tale eccezione – risulta ex actis che il nominato CTU avesse: a) comunicato, in ossequio al combinato disposto degli artt. 170 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., ai procuratori delle parti, a mezzo p.e.c., data e luogo di inizio delle operazioni peritali;
b) differito l'inizio delle operazioni in accoglimento di una richiesta pervenutagli dal difensore del sig. , a sostegno della quale questi aveva allegato l'impossibilità Pt_1 pagina 7 di 9 del proprio assistito di prender parte alle stesse;
c) comunicato, sempre a mezzo p.e.c., ai procuratori delle parti la nuova data d'inizio delle operazioni.
Né integra la lamentata lesione del principio del contraddittorio il mancato accoglimento da parte del nominato CTU della seconda richiesta di differimento avanzata – peraltro, soltanto il giorno antecedente a quello d'inizio delle operazioni peritali – dal procuratore dell'originario attore, non essendo stato addotto a sostegno della stessa alcun impedimento legittimo ed assoluto idoneo a giustificare un ulteriore slittamento, bensì soltanto che il sig. sarebbe stato impossibilitato a Pt_1 presenziare “in quanto la propria autovettura è in officina in quanto non marciante”.
Parimenti irrilevante è la circostanza per la quale intorno alle ore 9:20 del 3.10.22, data fissata per l'inizio delle operazioni peritali, il sig. – ad onta dell'impossibilità dello stesso, prospettata Pt_1 poche ora prima, di utilizzare “la propria autovettura” – fosse stato coinvolto in un sinistro stradale occorso nel territorio del Comune di Torre Annunziata, tenuto conto: in primis, che alle operazioni peritali avrebbe potuto – rectius, dovuto – presenziare il procuratore con il ministero del quale l'originario attore si era costituito nel primo giudizio;
in secondo luogo, che il sig. , ad onta Pt_1 dell'avvenuto coinvolgimento nell'incidente de quo, ben avrebbe potuto prender parte alle operazioni, il cui inizio era stato fissato alle ore 15:30, non risultando dal verbale nel frangente stilato dagli agenti della Polizia Stradale che l'originario attore avesse nell'occasione subito lesioni.
Né la deposizione resa dal teste – il quale, di là dall'aver espressamente negato la Testimone_1 presenza di pedoni e di ulteriori veicoli nei pressi del luogo teatro del sinistro al momento in cui l'evento dannoso per cui è disputa è occorso, ha offerto una ricostruzione della dinamica dell'incidente simile, ancorché non sovrapponibile, a quella tratteggiata nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure – può reputarsi idonea a provare la versione offerta dell'appellante, confliggendo insanabilmente con le emergenze istruttorie testé passate in rassegna e non essendo supportata da alcun riscontro probatorio.
Per quanto concerne, poi, la prova che il sig. avrebbe dovuto fornire per vincere la presunzione Pt_1 di inosservanza della distanza di sicurezza, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna “situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico” da cui poter arguire l'imputabilità del sinistro alla condotta del conducente della vettura di proprietà dei sig.ri . CP_4
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, conformemente al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante.
pagina 8 di 9 Deve, infine, disporsi la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni del caso in ordine all'eventuale sussistenza di ipotesi di reato, atteso il contrasto fra le dichiarazioni del teste e la ricostruzione della vicenda fattuale cui si è pervenuti. Testimone_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. rigetta il proposto l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'impresa appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di e Controparte_4
, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.600,00 per Controparte_5 compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002;
5. dispone trasmettersi copia conforme degli atti (atto introduttivo del giudizio di prime cure;
verbale dell'udienza celebrata in data 10.12.21 nell'ambito del giudizio di prime cure;
verbale dell'udienza celebrata in data 4.3.22 nell'ambito del giudizio di prime cure;
sentenza emessa da questo Giudice) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per le proprie determinazioni in ordine all'eventuale sussistenza di ipotesi di reato, atteso il contrasto fra le dichiarazioni del teste
[...]
e la ricostruzione della vicenda fattuale cui si è pervenuti. Tes_1
Nocera Inferiore 8.10.2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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