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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 579-2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e Alessandra Bacci,
giusta delega in calce al ricorso depositato il 2.10.2024,
ricorrente
contro
la ditta individuale IA , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore,
con sede in Via Roma n. 48 in 39012 Merano (BZ), codice fiscale C.F._1
pagina 1 di 7 convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la ditta individuale , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Via Roma n. 48 in 39012 Merano (BZ), codice fiscale , al pagamento di € 5.436,00 o di quella somma maggiore o C.F._1
minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale,
rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo sui soli importi di cui alle denunce mensili.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Note conclusionali pagina 2 di 7 Si chiede la condanna della al pagamento di accantonamenti e contributi Controparte_3
relativi al seguente periodo:
di cui al ricorso introduttivo:
- novembre 2023 € 2.266,00
- dicembre 2023 € 1.218,00
- gennaio 2024 € 220,00
-febbraio 2024 € 416,00
-marzo 2024 € 376,00
-aprile 2024 € 370,00
-giugno 2024 € 143,00
-luglio 2024 € 359,00
Di cui in corso di causa:
- ottobre 2024 € 321,00
-novembre 2024 € 517,00
- dicembre 2024 € 493,00
-gennaio 2025 467,00
ai quali si aggiungono € 67,00 per una differenza ancora dovuta sul mese di ottobre 2023
per la complessiva somma di € 7.234,00 o quella diversa che risulterà di giustizia, con maggiorazioni, rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
pagina 3 di 7 Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.10.2024 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata ditta , non aveva provveduto Controparte_2
al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da novembre 2023
ad aprile 2024 e di giugno e luglio 2024 e che in relazione al mese di ottobre 2023 erano dovuti euro 67,00 in quanto la convenuta non aveva provveduto al pagamento dell'intera somma dovuta, concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 5.436,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
11.3.2025 il procuratore di parte ricorrente dimetteva ulteriori mensilità (da ottobre 2024 a gennaio 2025) e chiedeva ammettersi le prove in relazione anche alle ulteriori mensilità. Il
giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali.
Dopo assunzione di prova testimoniale questo Giudice, ritenuta la causa matura per la pagina 4 di 7 decisione, fissava per la discussione l'udienza del 30.05.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le pagina 5 di 7 denunce in atti e che in relazione a mensilità pregresse la convenuta è debitrice di euro
67,00 per mancato pagamento dell'intero importo dovuto.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima era effettivamente in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di € 7.234,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da novembre 2023 a aprile 2024,
giugno e luglio 2024 e da ottobre 2024 a gennaio 2025 (comprensivi dei 67,00 euro per ottobre 2023). Parte ricorrente va condannata pertanto al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro € 7.234,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando nella causa 579/2024 RGL promossa con ricorso depositato il 2.10.2024 dalla contro la ditta Parte_1 CP_2
così provvede:
[...]
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € € Pt_1
7.234,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data
2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 2.695,50.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
Bolzano, 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 579-2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e Alessandra Bacci,
giusta delega in calce al ricorso depositato il 2.10.2024,
ricorrente
contro
la ditta individuale IA , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore,
con sede in Via Roma n. 48 in 39012 Merano (BZ), codice fiscale C.F._1
pagina 1 di 7 convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la ditta individuale , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Via Roma n. 48 in 39012 Merano (BZ), codice fiscale , al pagamento di € 5.436,00 o di quella somma maggiore o C.F._1
minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale,
rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo sui soli importi di cui alle denunce mensili.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Note conclusionali pagina 2 di 7 Si chiede la condanna della al pagamento di accantonamenti e contributi Controparte_3
relativi al seguente periodo:
di cui al ricorso introduttivo:
- novembre 2023 € 2.266,00
- dicembre 2023 € 1.218,00
- gennaio 2024 € 220,00
-febbraio 2024 € 416,00
-marzo 2024 € 376,00
-aprile 2024 € 370,00
-giugno 2024 € 143,00
-luglio 2024 € 359,00
Di cui in corso di causa:
- ottobre 2024 € 321,00
-novembre 2024 € 517,00
- dicembre 2024 € 493,00
-gennaio 2025 467,00
ai quali si aggiungono € 67,00 per una differenza ancora dovuta sul mese di ottobre 2023
per la complessiva somma di € 7.234,00 o quella diversa che risulterà di giustizia, con maggiorazioni, rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
pagina 3 di 7 Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.10.2024 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata ditta , non aveva provveduto Controparte_2
al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da novembre 2023
ad aprile 2024 e di giugno e luglio 2024 e che in relazione al mese di ottobre 2023 erano dovuti euro 67,00 in quanto la convenuta non aveva provveduto al pagamento dell'intera somma dovuta, concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 5.436,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
11.3.2025 il procuratore di parte ricorrente dimetteva ulteriori mensilità (da ottobre 2024 a gennaio 2025) e chiedeva ammettersi le prove in relazione anche alle ulteriori mensilità. Il
giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali.
Dopo assunzione di prova testimoniale questo Giudice, ritenuta la causa matura per la pagina 4 di 7 decisione, fissava per la discussione l'udienza del 30.05.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le pagina 5 di 7 denunce in atti e che in relazione a mensilità pregresse la convenuta è debitrice di euro
67,00 per mancato pagamento dell'intero importo dovuto.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima era effettivamente in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di € 7.234,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da novembre 2023 a aprile 2024,
giugno e luglio 2024 e da ottobre 2024 a gennaio 2025 (comprensivi dei 67,00 euro per ottobre 2023). Parte ricorrente va condannata pertanto al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro € 7.234,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando nella causa 579/2024 RGL promossa con ricorso depositato il 2.10.2024 dalla contro la ditta Parte_1 CP_2
così provvede:
[...]
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € € Pt_1
7.234,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data
2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 2.695,50.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
Bolzano, 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 7 di 7