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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1464/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GIUSEPPE LIMITONE Presidente
Dott. DARIO MORSIANI Giudice
Dott.ssa AGLAIA GANDOLFO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo promosso da:
P.IVA: ), rappresentata da in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Milano P.IVA_2
(MI), Viale Andrea Appiani n. 7, presso lo studio dell'Avv. SARINA DAVIDE del Foro di Milano che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. GALATI GIULIA del Foro di Roma, giusta mandato allegato all'atto di reclamo, i quali legali hanno eletto domicilio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 114, presso e nello studio dell'Avv. CARETTA FABIO del Foro di Vicenza
Reclamante contro
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._1
Reclamata
Avente ad oggetto: Altri procedimenti cautelari pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Che l'Immo Collegio adito, fissata l'udienza di prima comparizione parti, in accoglimento del presente reclamo, Voglia revocare l'ordinanza emessa il 13.03.2025 dal Tribunale di Vicenza con la quale veniva dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 385/2024 RGEI e, per l'effetto, rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione immobiliare per la prosecuzione della procedura. Vinte le spese di lite.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 630, c. 3, c.p.c. interponeva reclamo avverso l'ordinanza del Controparte_1
13.3.2025 con cui il Giudice delle Esecuzioni aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva iscritta dinanzi al Tribunale di Vicenza con R.G. n. 385/2024, in quanto la documentazione di cui all'art. 567, c. 2, c.p.c. era stata depositata oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla notifica alla debitrice esecutata dell'atto di pignoramento immobiliare. La reclamante esponeva: Controparte_3
che il pignoramento immobiliare era stato notificato in data 10.9.2024; che il termine di legge per il deposito dell'istanza di vendita e della correlata documentazione era in scadenza dunque al 25.10.2024; che in data 22.10.2024 il creditore procedente aveva depositato istanza di proroga del termine ex art. 567, c. 3, c.p.c.; che il G.E. aveva rigettato la predetta istanza per difetto dei “giusti motivi” richiesti dalla norma;
che l'istanza di vendita e la correlata documentazione erano state depositate comunque in data
15.11.2025; che il provvedimento del Giudice a quo era errato in quanto emesso sul presupposto che l'istanza di proroga fosse stata depositata in data 11.11.2025 anziché, tempestivamente, in data
22.10.2024. Chiedeva dunque la revoca dell'ordinanza impugnata.
, nonostante la regolarità della notifica del reclamo nei suoi confronti, non si costituiva Controparte_3
in giudizio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo non meriti accoglimento.
È infatti infondata la doglianza attorea secondo la quale “Il Giudice dell'Esecuzione rilevava il tardivo deposito dell'istanza di proroga ritenendola erroneamente occorsa in data 11.11.2024” (pag. 3 del reclamo). Al contrario, da una piana lettura del provvedimento impugnato si evince con chiarezza che il
G.E. ha correttamente identificato l'istanza di proroga del termine ex art. 567 c.p.c. come depositata in data 22.10.2024, ma ha altrettanto correttamente dichiarato l'estinzione della procedura in quanto la predetta istanza era stata altresì immediatamente rigettata, con l'effetto che – in assenza di proroga – il pagina 2 di 4 termine per il deposito dell'istanza di vendita e della correlata documentazione era rimasto in scadenza al 25.10.2024 e con la conseguenza parimenti che il deposito avvenuto invece in data 15.11.2024 era tardivo.
Per completezza motivazionale, osserva il Collegio che il provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga del 22.10.2024 era corretto, in quanto la scarna motivazione offerta dal creditore procedente (“ad oggi il IO incaricato non ha fatto pervenire la certificazione notarile richiesta per legge”) non integrava i
“giusti motivi” di cui all'art. 567, c. 3, c.p.c., tanto più se si considera che è la stessa reclamante ad ammettere di aver conferito l'incarico al IO (rectius, alla società convenzionata per la redazione della certificazione notarile) solo in data 22.10.2024 (cfr. pag. 2 del reclamo) e dunque con colpevole ritardo rispetto sia alla data del 10.9.2024 di notificazione del pignoramento immobiliare sia alla data di scadenza del 25.10.2024. Non costituisce d'altronde una valida giustificazione quella della tardiva restituzione dell'avviso di ricevimento della notifica del pignoramento da parte del messo notificatore, in quanto anche prima poteva e doveva acquisire la certificazione notarile richiesta Controparte_2
dalla legge e in quanto nell'istanza dell'11.11.2024 i suoi difensori davano atto che l'avviso di ricevimento della notifica era stato loro consegnato già in data 1.10.2024: emerge dunque una colpevole inerzia del creditore procedente, che ha atteso fino al 22.10.2024 per commissionare la redazione della certificazione notarile (nonostante la scadenza del termine di deposito al 25.10.2024).
Il reclamo va dunque rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte reclamata.
Dato il rigetto integrale del reclamo, il reclamante è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. nulla sulle spese;
pagina 3 di 4 3. dà atto della sussistenza a carico della parte reclamante dei presupposti per il pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 29 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Giuseppe Limitone
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GIUSEPPE LIMITONE Presidente
Dott. DARIO MORSIANI Giudice
Dott.ssa AGLAIA GANDOLFO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo promosso da:
P.IVA: ), rappresentata da in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Milano P.IVA_2
(MI), Viale Andrea Appiani n. 7, presso lo studio dell'Avv. SARINA DAVIDE del Foro di Milano che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. GALATI GIULIA del Foro di Roma, giusta mandato allegato all'atto di reclamo, i quali legali hanno eletto domicilio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 114, presso e nello studio dell'Avv. CARETTA FABIO del Foro di Vicenza
Reclamante contro
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._1
Reclamata
Avente ad oggetto: Altri procedimenti cautelari pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Che l'Immo Collegio adito, fissata l'udienza di prima comparizione parti, in accoglimento del presente reclamo, Voglia revocare l'ordinanza emessa il 13.03.2025 dal Tribunale di Vicenza con la quale veniva dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 385/2024 RGEI e, per l'effetto, rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione immobiliare per la prosecuzione della procedura. Vinte le spese di lite.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 630, c. 3, c.p.c. interponeva reclamo avverso l'ordinanza del Controparte_1
13.3.2025 con cui il Giudice delle Esecuzioni aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva iscritta dinanzi al Tribunale di Vicenza con R.G. n. 385/2024, in quanto la documentazione di cui all'art. 567, c. 2, c.p.c. era stata depositata oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla notifica alla debitrice esecutata dell'atto di pignoramento immobiliare. La reclamante esponeva: Controparte_3
che il pignoramento immobiliare era stato notificato in data 10.9.2024; che il termine di legge per il deposito dell'istanza di vendita e della correlata documentazione era in scadenza dunque al 25.10.2024; che in data 22.10.2024 il creditore procedente aveva depositato istanza di proroga del termine ex art. 567, c. 3, c.p.c.; che il G.E. aveva rigettato la predetta istanza per difetto dei “giusti motivi” richiesti dalla norma;
che l'istanza di vendita e la correlata documentazione erano state depositate comunque in data
15.11.2025; che il provvedimento del Giudice a quo era errato in quanto emesso sul presupposto che l'istanza di proroga fosse stata depositata in data 11.11.2025 anziché, tempestivamente, in data
22.10.2024. Chiedeva dunque la revoca dell'ordinanza impugnata.
, nonostante la regolarità della notifica del reclamo nei suoi confronti, non si costituiva Controparte_3
in giudizio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo non meriti accoglimento.
È infatti infondata la doglianza attorea secondo la quale “Il Giudice dell'Esecuzione rilevava il tardivo deposito dell'istanza di proroga ritenendola erroneamente occorsa in data 11.11.2024” (pag. 3 del reclamo). Al contrario, da una piana lettura del provvedimento impugnato si evince con chiarezza che il
G.E. ha correttamente identificato l'istanza di proroga del termine ex art. 567 c.p.c. come depositata in data 22.10.2024, ma ha altrettanto correttamente dichiarato l'estinzione della procedura in quanto la predetta istanza era stata altresì immediatamente rigettata, con l'effetto che – in assenza di proroga – il pagina 2 di 4 termine per il deposito dell'istanza di vendita e della correlata documentazione era rimasto in scadenza al 25.10.2024 e con la conseguenza parimenti che il deposito avvenuto invece in data 15.11.2024 era tardivo.
Per completezza motivazionale, osserva il Collegio che il provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga del 22.10.2024 era corretto, in quanto la scarna motivazione offerta dal creditore procedente (“ad oggi il IO incaricato non ha fatto pervenire la certificazione notarile richiesta per legge”) non integrava i
“giusti motivi” di cui all'art. 567, c. 3, c.p.c., tanto più se si considera che è la stessa reclamante ad ammettere di aver conferito l'incarico al IO (rectius, alla società convenzionata per la redazione della certificazione notarile) solo in data 22.10.2024 (cfr. pag. 2 del reclamo) e dunque con colpevole ritardo rispetto sia alla data del 10.9.2024 di notificazione del pignoramento immobiliare sia alla data di scadenza del 25.10.2024. Non costituisce d'altronde una valida giustificazione quella della tardiva restituzione dell'avviso di ricevimento della notifica del pignoramento da parte del messo notificatore, in quanto anche prima poteva e doveva acquisire la certificazione notarile richiesta Controparte_2
dalla legge e in quanto nell'istanza dell'11.11.2024 i suoi difensori davano atto che l'avviso di ricevimento della notifica era stato loro consegnato già in data 1.10.2024: emerge dunque una colpevole inerzia del creditore procedente, che ha atteso fino al 22.10.2024 per commissionare la redazione della certificazione notarile (nonostante la scadenza del termine di deposito al 25.10.2024).
Il reclamo va dunque rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte reclamata.
Dato il rigetto integrale del reclamo, il reclamante è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. nulla sulle spese;
pagina 3 di 4 3. dà atto della sussistenza a carico della parte reclamante dei presupposti per il pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 29 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Giuseppe Limitone
pagina 4 di 4