Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00663/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2024, proposto da Flecchia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ivrea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente Area tecnica della Città di Ivrea del 19.10.2023, comunicato in pari data, di diniego al rilascio dell'Atto Unico di Autorizzazione con riferimento alla “ Richiesta di Permesso di Costruire per intervento di demo-ricostruzione con cambio di destinazione d'uso consistente nella totale rimozione dei manufatti esistenti ex Enel e nell'edificazione di un solo edificio a manica semplice da destinare a media struttura di vendita tipologia MSAM3 da eseguirsi in Ivrea in Corso Vercelli n. 7 (NCT Foglio 23 mappali 95 e 147) ”;
- del parere urbanistico-edilizio del Responsabile del Servizio Edilizia privata e urbanistica del 10.10.2023, comunicato il 19.102023;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. DR LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, nelle more del presente giudizio, con determinazione dirigenziale del 22.01.2024 (doc. 11), l’Amministrazione resistente ha annullato in autotutela l’impugnato provvedimento di diniego e, a seguito di rinnovata istruttoria, con determinazione dirigenziale del 06.08.2024: doc. 12), ha rilasciato l’atto unico di autorizzazione richiesto dalla ricorrente;
Preso atto della conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere, depositata in giudizio dalla ricorrente in data 19.10.2026, con contestuale richiesta di compensare le spese di lite;
Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere e per disporre la richiesta compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI LL, Presidente
Marco Costa, Referendario
DR LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LO | GI LL |
IL SEGRETARIO