Decreto cautelare 20 marzo 2014
Ordinanza cautelare 4 aprile 2014
Sentenza 24 luglio 2024
Decreto presidenziale 21 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03181/2025REG.PROV.COLL.
N. 07688/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7688 del 2024, proposto dalla
-OMISSIS- Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona del Prefetto pro tempore , il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Zagarese , con domicilio eletto presso lo studio Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde 2 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, Sezione I, 29 aprile 2024, n. 703, resa tra le parti, non notificata e concernente l’informazione antimafia interdittiva e i provvedimenti conseguenti;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, del Ministero dell’interno e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell’informativa antimafia interdittiva e dei provvedimenti conseguenti emanati nei confronti dell’appellante.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la -OMISSIS- Società Cooperativa Sociale (di seguito anche -OMISSIS-), ha chiesto l’annullamento, previa istanza cautelare, “ -del provvedimento prot. n. 23449 del 22.3.18, emesso dal Prefetto di Cosenza, di adozione di informazione interdittiva antimafia;
-della delibera n. 37 del 24.3.18 della Giunta del Comune di -OMISSIS-, di presa d’atto della predetta nota prefettizia e di scioglimento del contratto rep n. 224 del 25.1.2016, -della comunicazione dell’A.N.A.C. del 13.4.18 prot. n. 0032512 d’intervenuta segnalazione d’inserimento nel Casellario della relativa annotazione. ”
Il Tar ha rigettato il ricorso con sentenza 29 aprile 2024, n. 703, con la quale ha ritenuto sussistenti i profili di inquinamento del tessuto imprenditoriale della società ricorrente, dopo aver respinto la richiesta di sospensione degli atti impugnati con ordinanza cautelare 28 maggio 2018, n. 210, confermata da questa Sezione sulla base dei rilievi per cui “ - contrariamente a quanto dedotto, l'ordinanza appellata ha fatto buon governo dei principi giuridici predicabili in subiecta materia evidenziando la sussistenza di elementi contraddistinti da valenza indiziaria che, nell’ambito di una visione di insieme, corroborano le valutazioni poste a fondamento dell’informativa interdittiva impugnata in primo grado;
- la trama dei legami familiari e delle frequentazioni ricostruiti nelle risultanze processuali, con riflessi nelle stesse società qui coinvolte, evidenzia, invero, un complessivo quadro di cointeressenze, non dissipato dagli argomenti dell'appellante, e tali da far ritenere probabile le ritenute contaminazioni ed interferenze con la criminalità organizzata ”.
3. Con appello notificato in data 8 ottobre 2024 e depositato il 14 ottobre successivo, la società S ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo che:
- il Prefetto di Cosenza ha emesso a suo carico un’informazione antimafia interdittiva a seguito di richiesta formulata dal Comune di -OMISSIS- nell’ambito del contratto d’appalto del 25 gennaio 2016 relativo alla gestione della Comunità Alloggio per Anziani -OMISSIS-, che la ricorrente si era aggiudicata quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la cooperativa mandante -OMISSIS-, a sua volta colpita da interdittiva antimafia, incentrata soprattutto sulla asserita controindicazione del signor -OMISSIS- marito della legale rappresentante, sottoposto nel 2013 a fermo di polizia nell’operazione curata dalla Questura di Crotone denominata “ -OMISSIS- ”, ritenuto controindicato per la vicinanza al signor -OMISSIS-, ritenuto elemento di riferimento della cosca -OMISSIS- nell’ambito di un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva ex articolo 292 c.p.p., emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro il 28 dicembre 2017;
- il Comune di -OMISSIS- ha disposto la prosecuzione del rapporto con la mandataria S, munita di autonoma qualificazione e priva all’epoca di controindicazione, anche in ragione dello scioglimento dell’associazione temporanea di imprese comunicata con nota del 22 febbraio 2018, richiedendo la comunicazione antimafia che dava l’esito negativo oggetto dell’odierna impugnazione.
4. Per la riforma della sentenza impugnata, l’appellante affida il proprio gravame a due motivi di censura, con i quali, anche in chiave critica della decisione del primo giudice, ripropone i mezzi di doglianza dedotti in primo grado, lamentando:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 92 DEL D.LGS. 159/2011 – DIFETTO DI ELEMENTI SINTOMATICI IDONEI A FONDARE IL RISCHIO DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO – CARENZA DEL PARAMETRO VALUTATIVO DEL <PIÙ PROBABILE CHE NON>” : la società S ritiene che il Tar avrebbe erroneamente considerato adeguatamente motivata l’interdittiva, basata, sostanzialmente, sulla ricostruzione di rapporti di frequentazione tra soggetti incensurati, originati dalla comune collaborazione tra la cooperativa sociale appellante e la società -OMISSIS- nell’ambito della gestione di un contratto d’appalto per servizi alla persona, e sulla sussistenza di parentele controindicate, da cui non potrebbe trarsi automaticamente il rischio di inquinamento mafioso;
“ 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 92 DEL D.LGS. 159/2011 – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA ”: secondo l’appellante, la sentenza impugnata sarebbe da riformare anche per la parte in cui ha rigettato il quarto motivo di ricorso, volto a censurare il provvedimento di risoluzione contrattuale adottato dal Comune di -OMISSIS-.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 16 ottobre 2024 ed hanno prodotto memoria difensiva il 13 gennaio 2025.
6. All’udienza del 10 aprile 2025, la causa è passata in decisione.
7. Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
7.1. Da questo punto di vista, osserva la Sezione che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”; così, Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).
7.2. Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, all’impresa di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva. ” (Consiglio di Sato, Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose” , aggiungendo che ” da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia; dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva ”).
7.3. Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia (ed anche della revoca o al diniego dell’iscrizione nelle white list ), non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
7.4. Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
7.5. E ciò pur nella consapevolezza che “ il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 6105/2019) ”.
Va altresì tenuto conto che la giurisprudenza ha stabilito che “ la funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini ” e che “ solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2023, n. 8644).
8. Inquadrata nei canoni ermeneutici che precedono la fattispecie e passando all’esame delle censure mosse alla sentenza appellata, che possono essere esaminate congiuntamente per ragioni di economia processuale, ritiene il Collegio la sentenza meriti conferma secondo una valutazione che si sviluppa entro le citate direttrici della giurisprudenza in materia.
9. Va preliminarmente osservato che l’interdittiva per cui è causa è atto plurimotivato, fondandosi sui seguenti e concorrenti elementi, ciascuno dei quali sufficiente a supportarlo sul piano motivazionale, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale territoriale:
- “ il provvedimento interdittivo nei confronti della società cooperativa sociale -OMISSIS- parte dalla constatazione che la legale rappresentante, -OMISSIS-, ha come familiare convivente --OMISSIS-—marito- nato a -OMISSIS- il quale, dagli accertamenti curati dall'Arma dei Carabinieri, è risultato essere elemento ben inserito nel tessuto delinquenziale, cori ramificazioni anche nella cosca -OMISSIS-di Cirò Marina e già sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'ambito dell'operazione antimafia curata dalla. Questura di Crotone denominata <-OMISSIS-> ";
- “ il -OMISSIS-è stato controllato, tra gli altri, con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il quale, in base all'ordinanza di applicazione di misura coercitiva ex art.292 c.p.p. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro in data 28 dicembre 2017 cd eseguita il 9 gennaio 2018, è preposto, in seno alla citata organizzazione criminale di stampo mafioso facente capo ai -OMISSIS-, al controllo di tutto l 'altipiano silano —nel quale insiste il territorio di -OMISSIS-- con compiti di coordinamento della cellula del sodalizio che è stabilmente deputata al sostegno dei latitanti ”;
- in occasione di una riunione di noti appartenenti alle cosche mafiose della zona è stata notata una vettura “ intestata ed in uso a --OMISSIS-, figura di riferimento ed autista di -OMISSIS- e che in posizione defilata stessero dialogando tra loro -OMISSIS-, -OMISSIS- ed altri pregiudicati ”;
- la sede della società appellante coincide con quella della -OMISSIS- colpita da interdittiva con provvedimento impugnato dinanzi al g.a. e divenuto inoppugnabile (cfr. sentenza del Tar Catanzaro, 11 aprile 2023, n. 574) e l’amministratore unico e rappresentante della S è il signor -OMISSIS-, consigliere di maggioranza del Comune di -OMISSIS- dopo l'elezione del 31 maggio 2015, con deleghe alla sanità, ai trasporti e alle politiche dell'integrazione, che è stato condannato per emissione di assegni senza provvista e per ricettazione ed è stato controllato con soggetti controindicati, tra cui il citato signor -OMISSIS- soggetto ben inserito negli ambienti delinquenziali facenti capo alla cosca -OMISSIS-;
- “ in occasione del matrimonio tra --OMISSIS-e -OMISSIS-, legale rappresentante dell'interdetta -OMISSIS-, testimoni di nozze sono stati -OMISSIS-, annoverato tra gli organizzatori della cosca -OMISSIS- con compiti di coordinamento della cellula del sodalizio che è stabilmente deputata al sostegno dei latitanti, e -OMISSIS-, figlia dell'amministratore unico della -OMISSIS- ”;
- “ -OMISSIS- intrattiene una relazione sentimentale con -OMISSIS-, sottoposto ad avviso orale e con precedenti di polizia —tra l'altro- per estorsione e porto abusivo di armi ”;
- tra i soci fondatori della -OMISSIS- con la quale l’appellante aveva in comune la sede legale e con cui era unita in r.t.i. risulta il signor -OMISSIS-, figlio e convivente del signor -OMISSIS-, che è stato in più occasioni trovato in compagnia di soggetti controindicati, in capo ai quali risultano precedenti di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso, rapina e reati in materia di armi.
10. Richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ” (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2024), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato la disciplina normativa in materia.
11. La società S lamenta l’erroneità della sentenza che avrebbe erroneamente valorizzato il rapporto parentale tra i soci della cooperativa e soggetti controindicati ed avrebbe enfatizzato le conseguenze simboliche della partecipazione a eventi familiari di appartenenti alla ‘ndrangheta.
11.1. Le censure non possono essere condivise.
Il Tribunale territoriale ha correttamente applicato la normativa antimafia alla vicenda per cui è causa, avendo significativamente messo in rilievo che “ la trama dei legami familiari e delle frequentazioni ricostruiti nelle risultanze processuali, con riflessi nelle stesse società qui coinvolte è connotata da valenza indiziaria che, nell’ambito di una visione di insieme:
-corrobora le valutazioni poste a fondamento dell’informativa interdittiva impugnata in primo grado;
-evidenzia, invero, un complessivo quadro di cointeressenze, non dissipato dagli argomenti dell'appellante, e tali da far ritenere probabile le ritenute contaminazioni ed interferenze con la criminalità organizzata ”, dovendosi escludere che l’interdittiva sia stata adottata “ unicamente in ragione di un mero “contagio” della -OMISSIS- dall’analogo provvedimento adottato a carico della -OMISSIS- ma è scaturita alla luce di un complesso di elementi plurimi, sia in termini di rapporti economico-patrimoniali sia di convergenti legami di natura personale -invero non contestati dal ricorrente nel loro sostrato fattuale quanto piuttosto in termini di pregnanza- deponenti sfavorevolmente per l’odierna ricorrente. ”
L’insieme degli intrecci familiari ed economici delineato dall’interdittiva e da valutare come indicatore della contaminazione mafiosa è corroborato, quanto alla delibazione sulla legittimità dell’atto impugnato in prime cure, anche dal “ ruolo di testimone di nozze che la -OMISSIS- ha ricoperto (peraltro, si ribadisce, unitamente al succitato -OMISSIS-) nell’ambito del matrimonio tra -OMISSIS- e -OMISSIS- ”, tenuto conto della “ significatività, in contesti territoriali quali quello in esame, della partecipazione a taluni riti religiosi ” e considerato che “ nella ritualità tipica della criminalità organizzata, soprattutto calabrese, l'essere o meno invitati, il partecipare o meno a situazioni come quella che qui si tratta, assume il valore di un vero e proprio messaggio di vicinanza e, al contrario, di distacco ”.
12. Anche il secondo è infondato, considerando che il provvedimento comunale impugnato insieme al provvedimento prefettizio è atto dovuto in quanto legato all’interdittiva, che “ determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che, sul loro cd. “lato esterno”, determinino rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 16 ottobre 2020, n. 23.
13. Al rigetto dei motivi di ricorso in primo grado correttamente il Tar ha collegato l’infondatezza della domanda risarcitoria, peraltro non riproposta in questa sede non sussistendone in tutta evidenza i presupposti.
14. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 7688/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.