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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024, da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro e Tiziana Scipp,a presso il cui è Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via Dante, n. 5
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. F.P. Ferragonio e L. Rutigliano, presso il cui è CP_1 elettivamente domiciliato, in Via Gino Acquaviva, n. 29, in Foggia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Le parti si sono riportare ai patti concordati con la scrittura privata del 7.5.2025. Il
PM ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel corso del procedimento le parti facevano presente di aver raggiunto l'accordo sulle questioni controverse nel giudizio, e di aver concordato patti regolanti le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1
Osserva
Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale nelle ipotesi di genitori non coniugati e non conviventi, e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento dei figli, che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
pagina 1 di 2 Nel caso di specie gli odierni ricorrenti, genitori non coniugati della minore (nt. Foggia, Persona_2
8.10.2021) hanno trovato un accordo nei termini di cui alla scrittura privata datata 7.5.2025, allegata al verbale di udienza in pari data.
I suddetti accordi appaiono conformi all'interesse della figlia minore delle parti, e non contengono patti contrari a norme imperative e di ordine pubblico.
Essi, in particolare, appaiono adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Ed anche le previsioni di ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive risorse e condizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'accordo raggiunto tra le parti può, pertanto, essere avallato.
Trattandosi di procedimento trasformatosi in congiunto non ricorre il presupposto della soccombenza, sicché le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
19.11.2024, dalla SI.ra , nei confronti del SI. così Parte_1 CP_1 provvede:
- dispone che l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore delle parti, nata a Persona_2
Foggia, il 8.10.2021, siano regolati dai patti concordati tra le parti contenuti nella scrittura privata datata 7.5.2025, allegata al verbale di udienza di pari data, che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti come parte integrante del presente provvedimento;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Foggia, così deciso il 16.5.2025
Il Presidente est.
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024, da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro e Tiziana Scipp,a presso il cui è Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via Dante, n. 5
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. F.P. Ferragonio e L. Rutigliano, presso il cui è CP_1 elettivamente domiciliato, in Via Gino Acquaviva, n. 29, in Foggia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Le parti si sono riportare ai patti concordati con la scrittura privata del 7.5.2025. Il
PM ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel corso del procedimento le parti facevano presente di aver raggiunto l'accordo sulle questioni controverse nel giudizio, e di aver concordato patti regolanti le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1
Osserva
Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale nelle ipotesi di genitori non coniugati e non conviventi, e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento dei figli, che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
pagina 1 di 2 Nel caso di specie gli odierni ricorrenti, genitori non coniugati della minore (nt. Foggia, Persona_2
8.10.2021) hanno trovato un accordo nei termini di cui alla scrittura privata datata 7.5.2025, allegata al verbale di udienza in pari data.
I suddetti accordi appaiono conformi all'interesse della figlia minore delle parti, e non contengono patti contrari a norme imperative e di ordine pubblico.
Essi, in particolare, appaiono adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Ed anche le previsioni di ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive risorse e condizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'accordo raggiunto tra le parti può, pertanto, essere avallato.
Trattandosi di procedimento trasformatosi in congiunto non ricorre il presupposto della soccombenza, sicché le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
19.11.2024, dalla SI.ra , nei confronti del SI. così Parte_1 CP_1 provvede:
- dispone che l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore delle parti, nata a Persona_2
Foggia, il 8.10.2021, siano regolati dai patti concordati tra le parti contenuti nella scrittura privata datata 7.5.2025, allegata al verbale di udienza di pari data, che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti come parte integrante del presente provvedimento;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Foggia, così deciso il 16.5.2025
Il Presidente est.
(dott. Antonio Buccaro)
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