Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 2851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2851/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Faenza (RA), via Pietro Mascagni n. 10, rappresentato e difeso dagli avv.ti PIETRO CHIANESE e
GIOVANNI CHIANESE ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Bologna, via dell'Indipendenza n. 30
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Faenza (RA), via Portisano n. 53, rappresentata e difesa dagli avv.ti PIETRO CHIANESE e
GIOVANNI CHIANESE ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Bologna, via dell'Indipendenza n. 30
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
pagina 1 di 6
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente in data
07.10.2024.
In data 12.07.2024 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.06.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile a Faenza Parte_2
(RA) in data 05.12.2020, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che, da tale unione, era nata in data [...] a [...] la figlia e che, negli ultimi tempi, il loro rapporto Per_1 si era progressivamente deteriorato a causa di una manifesta incompatibilità di carattere tanto da indurli ad una separazione in via di fatto.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di pronunciare sentenza di separazione personale alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, dandone preavviso all'altro coniuge vista la presenza della figlia minore, senza interferenze nella rispettiva vita privata, con reciproca autorizzazione all'espatrio, impegnandosi fin d'ora a prestare la firma di autorizzazione eventualmente richiesta dalle Autorità competenti, qualora non fosse sufficiente il presente impegno e con esplicita, espressa e reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi ricompresa la carta d'identità, per se stessi e per i minori.
2. Il marito continuerà a vivere, come di fatto vive, nella casa sita in Faenza (RA), alla via Pietro
Mascagni, n. 10, - doc.
4 - di proprietà del di lui padre, SI. , mentre la moglie Controparte_1 stabilirà la propria residenza nella casa coniugale, sita in via Faenza (RA), via Portisano n. 53, in forza di un contratto di locazione sottoscritto dagli stessi coniugi in data 25/09/2020 - doc.
5 - e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 06/10/2020 - doc. 6 -.
3. I coniugi manterranno l'affidamento condiviso della figlia minore, avendo entrambi la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia, stabilendo altresì la residenza della minore, adoperandosi per consentire ad di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i Per_1 quali dovranno assicurare le cure, l'educazione, l'assistenza morale e l'istruzione necessaria nel rispetto delle tendenze e delle attitudini della figlia e dovranno assumere concordemente tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della stessa (scuola, sport, tempo libero, cure mediche ecc …) tenendo conto anche delle aspirazioni e dei desideri della figlia, consentendo altresì, ad di conservare rapporti SInificativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_1
I genitori si accordano affinché, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 2 di 6 3bis. La minore rimarrà collocata, in via prevalente, presso la dimora materna, sita in Faenza (RA), alla via Portisano n. 53 ove, unitamente alla madre, assumerà la residenza.
3 ter. Il padre continuerà, come nell'attualità, a vedere e tenere con sé la figlioletta dal sabato mattina alle 9,00 circa fino a metà pomeriggio e la domenica la terrà con sé per il pranzo o la cena, per poi riaccompagnarla all'abitazione della madre, ove dorme. Infrasettimanalmente la minore rimarrà presso l'abitazione del padre tutti i giorni dalle 17,30 circa, orario di sua uscita da lavoro fino alle 19,00 ove consumerà la cena, poiché la madre cessa di lavorare alle ore 19,00. Dopodiché rincaserà presso la residenza della madre, ove trascorrerà la notte.
Dal compimento di 6 anni della minore, oppure qualora lo richieda la stessa sin da ora, potrà trascorrere una notte a settimana presso la residenza del padre ogni due settimane.
Sia le festività natalizie che le pasquali saranno concordate dai coniugi in autonomia, tenendo in considerazione gli interessi e le volontà della figlia . Per_1
Le vacanze estive saranno anch'esse, organizzate in autonomia, sempre nell'interesse della minore, entro il 31 marzo di ogni anno.
I genitori accorderanno reciprocamente le modalità di festeggiamento del compleanno della figlia, o in maniera separata, oppure congiuntamente, tenendo in considerazione le volontà della figlia . Per_1
Ciascun genitore si impegna a dotarsi di capi di vestiario per presso le rispettive abitazioni. Per_1
3 quater. La minore frequenta l'asilo nido presso la scuola “Marri-Sant'Umiltà” sita in Faenza (RA), via Bondiolo n. 38, la cui retta continuerà ad essere assolta dai genitori in pari misura, come nell'attualità, ed al termine del ciclo i genitori concorderanno il prosieguo scolastico nella scelta della scuola per l'infanzia da frequentare, se pubblica o privata, tenendo conto delle inclinazioni ed attitudini nonché dei desideri della minore per consentirle di continuare il percorso scolastico nell'ambiente ad ella più confacente.
4. Il padre verserà alla moglie, entro il giorno 10, l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento della minore, soggetto a rivalutazione annuale in aumento secondo gli indici Istat sul costo della vita dovendo, i genitori adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Nello specifico, il SI. percepiva nell'anno solare 2022 un reddito pari ad Euro Parte_1
20.776,70 al lordo delle imposte - doc. 7 -, nell'anno 2023 Euro 22.210,01 - doc. 8 -, e nell'anno solare 2024 un reddito di euro 23.535,98 - doc. 9 -, mentre la SI.ra percepiva Parte_2 nell'annualità solare 2022 un reddito pari ad Euro 30.769,43 al lordo delle imposte - doc. 10 - nell'anno 2023 euro 31.337,37 - doc. 11 - e, per quanto riguarda l'anno solare 2024, un reddito pari ad euro 33.576,08 - doc. 12 -.
4bis. L'acquisto dei capi di abbigliamento della figlia sarà diviso a metà tra i coniugi, che si Per_1 organizzano, al tal proposito nel fare la spesa di indumenti 4 volte all'anno.
5. I genitori contribuiranno nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia disciplinate come da Protocollo per i Procedimenti in materia familiare, SIlato il 16 luglio
2015, stabilite come segue:
pagina 3 di 6 spese che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa della spesa: spese scolastiche quali: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno
(con esclusione del materiale scolastico di modesto ammontare, che risulta fisiologico e prevedibile nel corso dell'anno e faranno carico al singolo genitore che avrà cura dei figli con l'emergere della necessità della spesa); gite, abbonamenti e trasporto pubblico da e per la scuola:
- spese parascolastiche quali: pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eSIenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
- spese mediche sanitarie quali: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelle da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia solo qualora le problematiche psico- fisiche presentate dalla figlia siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
spese che devono essere preventivamente concordate fra i genitori
- spese scolastiche quali: rette di scuole private, ripetizioni;
- spese parascolastiche quali: dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori e di altri familiari, viaggi di istruzione in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua o di informatica;
- spese medico-sanitarie quali: rientrano tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio del figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- spese ludiche, sportive e artistiche quali: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica ecc… 6. Relativamente alle modalità di acquisizione del consenso dell'altro genitore per spese straordinarie e modalità di rimborso, il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria necessitante di preventivo accordo dovrà inviare una specifica richiesta in forma scritta mediante sms, whatsapp, mail o altro similare all'altro genitore, allegando eventuali preventivi di spesa e/o idonea documentazione. Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni manifestando espressamente un dissenso motivato per iscritto e in maniera convincente, tenuto conto che i criteri decisivi sono quelli dell'interesse della prole e della sostenibilità della spesa, verrà considerato consenziente.
Le somme anticipate da un genitore a titolo di spese straordinarie dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione in copia.
7. I coniugi concordano che l'assegno unico dovrà essere richiesto e percepito in via esclusiva dalla SI.ra , rinunciando, il SI. , a qualunque pretesa in merito. Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 6 8. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi non verrà corrisposto alcun assegno per il reciproco mantenimento difettandone i presupposti avendo peraltro, anzitempo, regolamentato ogni situazione patrimoniale.
9. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che le pattuizioni e gli accordi di cui al ricorso per separazione consensuale, abbiano efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
10. Le spese legali saranno compensate fra i coniugi i quali provvederanno rispettivamente ad onorare il compenso al professionista incaricato”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, verificati i presupposti di legge, previa rimessione della causa sul ruolo e sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
Con decreto emesso in data 03.07.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 27.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 12.07.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Nelle note scritte depositate in data 07.10.2024, le parti confermavano di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione di cui al ricorso.
Con ordinanza emessa in data 23.01.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti e dallo stato di separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni di separazione contenute nel ricorso, in quanto le medesime non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse della figlia minore Per_1
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, come richiesto dalle stesse parti la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970
e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 5 di 6 Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da
[...]
e così decide: Pt_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Faenza in data 05.12.2020, con Parte_2 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 28, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2020;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di divorzio avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di conSIlio il 28.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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