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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 787/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to RUOCCO RICCARDO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Teresa Castellucci giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data Persona_1
18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/11/2024, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“dichiarare che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro verificatosi in data 19/06/201, ha riportato una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 10% o in quella diversa misura, comunque superiore al 6%, che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU medica”; 2) “Condannare l'
[...]
, in persona Controparte_2
del Presidente e legale rapp.te p.t.[…] all'erogazione, in favore del sig. Pt_1 [...]
, alla luce del grado di danno biologico accertato, dell'indennizzo in
[...]
capitale e delle altre provvidenze comiche previste (indennità per inabilità temporanea dal 09/01/2018 al 03/07/2018) dall'art 13 D. Lgs. 38/2000 e dal
D.P.R. 1124/65 s.m.i. per il caso de quo, da liquidarsi nella misura indicata dalla tabella indennizzo danno biologico approvata con D.M. 12 luglio 2000, oltre interessi legali ed alla svalutazione monetaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva“.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, e dopo il deposito di elaborato peritale da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. Persona_2
all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Il primo contrasto sull'oggetto dell'odierno decidere è relativo all'insorgenza dell'osteocondrite dissecante dell'astragalo, allorquando parte ricorrente la riconduce all'evento infortunistico del 19.6.2017 mentre l' al contrario la CP_1
ritiene preesistente, e pertanto ininfluente ai fini della determinazione del grado di invalidità del danno biologico.
Al ricorrente, infatti, è già stata riconosciuta una percentuale di invalidità del
6%.; l' non disconosce espressamente lo stato clinico attuale, ma CP_1
semplicemente ritiene che detta patologia non sia legata ad infortunio sul lavoro,
e pertanto ritiene non debba essere computata per la determinazione di un grado superiore d'invalidità.
Con elaborato depositato in data 16/02/2020 il CTU dott. evidenzia Persona_2
invece, con lunga dissertazione in merito alla occorrenza, alla rilevabilità e alla causalità della patologia, che “nel nostro caso l'osteocondrite riconosce una
Pag. 2 di 5 causa post traumatica e pertanto può essere assimilata ad una frattura di astragalo la cui valutazione è pari al 5%”.
A seguito di tanto, ridetermina una percentuale d'invalidità per danno biologico dell'8%.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
2.2 In merito, invece, alla chiesta estensione dell'erogazione dell'indennità di inabilità temporanea, l considera l'assicurato guarito in data CP_1
09/01/2018, sempre partendo dal presupposto che la natura della patologia era riconducibile a danno preesistente.
Parte ricorrente invece chiede il riconoscimento di tale indennità da dal
09/01/2018 al 03/07/2018.
Precisa, inoltre, con note del 23/02/2023, la richiesta di riconoscimento di 9/0 giorni di ITT (Inabilità Temporanea Totale) e 105 giorni di ITP (Inabilità
Temporanea Parziale), oltre che ulteriori 60 giorni di ITT e 30 di ITP a seguito del secondo intervento. Parte resistente nulla contesta, se non la richiamata natura preesistente della menomazione.
Giova ricordare che tali precisazioni, riportate nelle suddette note del 23/02/2023, pur non presenti in originario ricorso, erano ricomprese alla perizia di parte depositato in uno allo stesso.
Per un periodo dal gennaio al luglio 2018 il ricorrente chiede un totale di 285 giorni di indennità. È chiaro che l'apparente discrasia sia dovuta al fatto che la prima richiesta afferisce al periodo dopo l'originario infortunio, e tanto si evince anche dalla lettura dell'elaborato tecnico di parte depositato in uno al ricorso.
Ebbene, l ha erogato la provvidenza dal 19/06/2017 al 09/01/2018: CP_1
Pag. 3 di 5 l' ha, quindi, per tale periodo, già erogato un periodo superiore a quello CP_2
richiesto e precisato da parte ricorrente (per tale periodo parte ricorrente ha richiesto 195 giorni).
Appare pertanto che parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento di tale provvidenza, nell'esposizione dei fatti e nello sviluppo della domanda, abbia implicitamente rilevato che non risultassero i requisiti per detta provvidenza dal
09/01/2018.
Residua, pertanto, il periodo successivo all'intervento, ovvero dal 05/04/2018
(data dell'intervento) al 30/07/2018, come da richiesta di parte ricorrente. Anche in questo caso la precisazione del ricorrente non combacia con il periodo, atteso che vengono chiesti più giorni di provvidenza di quanti effettivamente ricomprenda il periodo.
Allo stato tale discrasia è influente, atteso che non è comunque possibile qualificare, in mancanza di valutazione medico-scientifica, l'effettiva portata dell'inabilità dell'assicurato nel tempo in relazione ai progressi del processo di guarigione e terapia, posto che il CTU nulla determina sul punto. Atteso che le parti non hanno contestato le risultanze peritali e che le chiedono la decisione della causa nello stato, la domanda sul punto deve essere, pertanto, rigettata.
3.0 Le spese di lite vanno compensate in ragione di metà (tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda), mentre vanno poste per la restante metà a carico dell' Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU CP_1
espletata in mancanza della prescritta domanda di liquidazione ne termini ex art. 71 del dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti
contro
L'
[...] Controparte_2
), così provvede:
[...] CP_1
Pag. 4 di 5 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento delle provvidenze economiche Parte_2 per postumi conseguenti all'infortunio occorso sul lavoro in data 19/06/2017, postumi che ne hanno determinato l'invalidità nella misura del 8%;
2) condanna l' al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori ex CP_1
art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite in ragione di metà, in tale proporzione liquidate in complessivi € 1.300,00= per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge (con attribuzione in favore dell'avv.
Riccardo Ruocco);
4) dichiara le spese compensate per la restante metà;
5) nulla per le spese di CTU.
Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 787/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to RUOCCO RICCARDO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Teresa Castellucci giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data Persona_1
18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/11/2024, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“dichiarare che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro verificatosi in data 19/06/201, ha riportato una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 10% o in quella diversa misura, comunque superiore al 6%, che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU medica”; 2) “Condannare l'
[...]
, in persona Controparte_2
del Presidente e legale rapp.te p.t.[…] all'erogazione, in favore del sig. Pt_1 [...]
, alla luce del grado di danno biologico accertato, dell'indennizzo in
[...]
capitale e delle altre provvidenze comiche previste (indennità per inabilità temporanea dal 09/01/2018 al 03/07/2018) dall'art 13 D. Lgs. 38/2000 e dal
D.P.R. 1124/65 s.m.i. per il caso de quo, da liquidarsi nella misura indicata dalla tabella indennizzo danno biologico approvata con D.M. 12 luglio 2000, oltre interessi legali ed alla svalutazione monetaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva“.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, e dopo il deposito di elaborato peritale da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. Persona_2
all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Il primo contrasto sull'oggetto dell'odierno decidere è relativo all'insorgenza dell'osteocondrite dissecante dell'astragalo, allorquando parte ricorrente la riconduce all'evento infortunistico del 19.6.2017 mentre l' al contrario la CP_1
ritiene preesistente, e pertanto ininfluente ai fini della determinazione del grado di invalidità del danno biologico.
Al ricorrente, infatti, è già stata riconosciuta una percentuale di invalidità del
6%.; l' non disconosce espressamente lo stato clinico attuale, ma CP_1
semplicemente ritiene che detta patologia non sia legata ad infortunio sul lavoro,
e pertanto ritiene non debba essere computata per la determinazione di un grado superiore d'invalidità.
Con elaborato depositato in data 16/02/2020 il CTU dott. evidenzia Persona_2
invece, con lunga dissertazione in merito alla occorrenza, alla rilevabilità e alla causalità della patologia, che “nel nostro caso l'osteocondrite riconosce una
Pag. 2 di 5 causa post traumatica e pertanto può essere assimilata ad una frattura di astragalo la cui valutazione è pari al 5%”.
A seguito di tanto, ridetermina una percentuale d'invalidità per danno biologico dell'8%.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
2.2 In merito, invece, alla chiesta estensione dell'erogazione dell'indennità di inabilità temporanea, l considera l'assicurato guarito in data CP_1
09/01/2018, sempre partendo dal presupposto che la natura della patologia era riconducibile a danno preesistente.
Parte ricorrente invece chiede il riconoscimento di tale indennità da dal
09/01/2018 al 03/07/2018.
Precisa, inoltre, con note del 23/02/2023, la richiesta di riconoscimento di 9/0 giorni di ITT (Inabilità Temporanea Totale) e 105 giorni di ITP (Inabilità
Temporanea Parziale), oltre che ulteriori 60 giorni di ITT e 30 di ITP a seguito del secondo intervento. Parte resistente nulla contesta, se non la richiamata natura preesistente della menomazione.
Giova ricordare che tali precisazioni, riportate nelle suddette note del 23/02/2023, pur non presenti in originario ricorso, erano ricomprese alla perizia di parte depositato in uno allo stesso.
Per un periodo dal gennaio al luglio 2018 il ricorrente chiede un totale di 285 giorni di indennità. È chiaro che l'apparente discrasia sia dovuta al fatto che la prima richiesta afferisce al periodo dopo l'originario infortunio, e tanto si evince anche dalla lettura dell'elaborato tecnico di parte depositato in uno al ricorso.
Ebbene, l ha erogato la provvidenza dal 19/06/2017 al 09/01/2018: CP_1
Pag. 3 di 5 l' ha, quindi, per tale periodo, già erogato un periodo superiore a quello CP_2
richiesto e precisato da parte ricorrente (per tale periodo parte ricorrente ha richiesto 195 giorni).
Appare pertanto che parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento di tale provvidenza, nell'esposizione dei fatti e nello sviluppo della domanda, abbia implicitamente rilevato che non risultassero i requisiti per detta provvidenza dal
09/01/2018.
Residua, pertanto, il periodo successivo all'intervento, ovvero dal 05/04/2018
(data dell'intervento) al 30/07/2018, come da richiesta di parte ricorrente. Anche in questo caso la precisazione del ricorrente non combacia con il periodo, atteso che vengono chiesti più giorni di provvidenza di quanti effettivamente ricomprenda il periodo.
Allo stato tale discrasia è influente, atteso che non è comunque possibile qualificare, in mancanza di valutazione medico-scientifica, l'effettiva portata dell'inabilità dell'assicurato nel tempo in relazione ai progressi del processo di guarigione e terapia, posto che il CTU nulla determina sul punto. Atteso che le parti non hanno contestato le risultanze peritali e che le chiedono la decisione della causa nello stato, la domanda sul punto deve essere, pertanto, rigettata.
3.0 Le spese di lite vanno compensate in ragione di metà (tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda), mentre vanno poste per la restante metà a carico dell' Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU CP_1
espletata in mancanza della prescritta domanda di liquidazione ne termini ex art. 71 del dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti
contro
L'
[...] Controparte_2
), così provvede:
[...] CP_1
Pag. 4 di 5 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento delle provvidenze economiche Parte_2 per postumi conseguenti all'infortunio occorso sul lavoro in data 19/06/2017, postumi che ne hanno determinato l'invalidità nella misura del 8%;
2) condanna l' al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori ex CP_1
art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite in ragione di metà, in tale proporzione liquidate in complessivi € 1.300,00= per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge (con attribuzione in favore dell'avv.
Riccardo Ruocco);
4) dichiara le spese compensate per la restante metà;
5) nulla per le spese di CTU.
Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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