Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 793
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Litispendenza

    La Corte rileva la sussistenza dei presupposti della litispendenza (identità delle parti, dell'oggetto e della causa petendi) in relazione all'annualità 2016, rendendo il sollecito impugnato un duplicato giuridicamente inammissibile.

  • Inammissibile
    Litispendenza

    La Corte rileva la sussistenza dei presupposti della litispendenza (identità delle parti, dell'oggetto e della causa petendi) in relazione all'annualità 2018, rendendo il sollecito impugnato un duplicato giuridicamente inammissibile.

  • Accolto
    Prescrizione e omessa notifica atto prodromico

    La Corte rileva la mancata prova della legittima notifica dell'atto prodromico (sollecito n. 887) al contribuente. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 793
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 793
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo