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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 793/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4021/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana - Via Cappuccini 5 84095 Giffoni Valle Piana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area S.r.l. - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281129 TARI 2016
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281129 TARI 2017
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281129 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna il sollecito di pagamento n. 25281129, notificato il 28.05.2025 emesso dalla società
Area srl, concessionario per la riscossione del Comune di Giffoni Valle Piana, per il mancato pagamento della TARI anni 2016, 2017 e 2018, di cui agli atti prodromici: a) TARI 2016, sollecito di pagamento n. 923;
b) TARI 2017, sollecito di pagamento n. 887; c) TARI 2018, sollecito di pagamento n. 2997. Eccepisce
l'illegittimità/inammissibilità/improcedibilità del sollecito di pagamento n. 25281129 con riferimento alla TARI
2016 e 2018, essendo già pendenti giudizi sui medesimi solleciti indicati nell'atto impugnato, nonchè la prescrizione quinquennale per la TARI 2017 di cui all'avviso di pagamento n. 887, non essendo provata la notifica di tale atto prodromico e di nessun altro atto interruttivo della prescrizione precedente al sollecito di pagamento n. 25281129, notificato il 28.05.2025.
Si costituisce il Comune che contesta le avverse deduzioni, depositando la relata di notifica relativa ad avviso di accertamento n. 946 per TARI 2019, invero estraneo al presente giudizio, e copia dell'atto impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Non risulta costituita Area srl, concessionario della riscossione.
Il contribuente deposita memorie illustrative con cui contesta le deduzioni del Comune, evidenziando la omessa prova della notifica degli atti prodromici a quello impugnato e di qualsiasi atto interruttivo per la TARI
2017, e ribadisce la litispendenza per le altre annualità 2016 e 2018.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che:
- in riferimento al sollecito di pagamento n. 923 – TARI anno 2016, esso è stato già oggetto di impugnativa conclusosi con la sentenza n.3476/2022 - CGT 1° Gr. -RG 3005/2022, cui veniva proposto appello dalla ricorrente conclusosi con la sentenza di appello n. 365/2024 CGT 2°Gr. – RG 3981/2023 di accoglimento pieno delle rimostranze dell'odierna ricorrente. Avverso la sentenza n. 365/2024 il Comune di Giffoni Valle
Piana ha proposto controricorso in Cassazione iscritto con RG.13230/2024, giudizio attualmente ancora pendente;
- in riferimento al sollecito di pagamento n. 2997 – TARI anno 2018, esso è stato già oggetto di impugnativa conclusosi con la sentenza n. 5105/2024 CGT 1°Gr.- RG.3274/2024, in relazione alla quale è stato proposto appello dalla ricorente che, attualmente, pende innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Salerno RG. 4407/2025, come da attestazione rilasciata dalla CGT 2°, in attesa di fissazione udienza.
Alla luce di quanto sopra, in relazione agli anni 2016 e 2018 sussistono, al momento della notifica dell'atto impositivo impugnato, i presupposti della litispendenza – identità delle parti, dell'oggetto e della causa petendi – che rendono il sollecito n. 25281129 un duplicato giuridicamente inammissibile.
In riferimento al sollecito di pagamento n. 887 – TARI 2017, la Corte osserva che non ne è stata provata in atti la legittima notifica al contribuente in data 17.12.2022, essendo stata depositata dal Comune la relata di notifica dell'avviso di accertamento TARI 2019, annualità estranea al presente giudizio. Orbene, è noto che in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo
(Cfr: Cass. Ord. n. 26660/2023. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale successiva cartella o intimazione o sollecito di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la litispendenza relativamente alle annualità 2016 e 2018; accoglie il ricorso per l'anno 2017; condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00, oltre cut iva e cassa se dovuti, con attribuzione al difensore anticipatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4021/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana - Via Cappuccini 5 84095 Giffoni Valle Piana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area S.r.l. - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281129 TARI 2016
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281129 TARI 2017
- SOLL. PAGAMENTO n. 25281129 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna il sollecito di pagamento n. 25281129, notificato il 28.05.2025 emesso dalla società
Area srl, concessionario per la riscossione del Comune di Giffoni Valle Piana, per il mancato pagamento della TARI anni 2016, 2017 e 2018, di cui agli atti prodromici: a) TARI 2016, sollecito di pagamento n. 923;
b) TARI 2017, sollecito di pagamento n. 887; c) TARI 2018, sollecito di pagamento n. 2997. Eccepisce
l'illegittimità/inammissibilità/improcedibilità del sollecito di pagamento n. 25281129 con riferimento alla TARI
2016 e 2018, essendo già pendenti giudizi sui medesimi solleciti indicati nell'atto impugnato, nonchè la prescrizione quinquennale per la TARI 2017 di cui all'avviso di pagamento n. 887, non essendo provata la notifica di tale atto prodromico e di nessun altro atto interruttivo della prescrizione precedente al sollecito di pagamento n. 25281129, notificato il 28.05.2025.
Si costituisce il Comune che contesta le avverse deduzioni, depositando la relata di notifica relativa ad avviso di accertamento n. 946 per TARI 2019, invero estraneo al presente giudizio, e copia dell'atto impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Non risulta costituita Area srl, concessionario della riscossione.
Il contribuente deposita memorie illustrative con cui contesta le deduzioni del Comune, evidenziando la omessa prova della notifica degli atti prodromici a quello impugnato e di qualsiasi atto interruttivo per la TARI
2017, e ribadisce la litispendenza per le altre annualità 2016 e 2018.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che:
- in riferimento al sollecito di pagamento n. 923 – TARI anno 2016, esso è stato già oggetto di impugnativa conclusosi con la sentenza n.3476/2022 - CGT 1° Gr. -RG 3005/2022, cui veniva proposto appello dalla ricorrente conclusosi con la sentenza di appello n. 365/2024 CGT 2°Gr. – RG 3981/2023 di accoglimento pieno delle rimostranze dell'odierna ricorrente. Avverso la sentenza n. 365/2024 il Comune di Giffoni Valle
Piana ha proposto controricorso in Cassazione iscritto con RG.13230/2024, giudizio attualmente ancora pendente;
- in riferimento al sollecito di pagamento n. 2997 – TARI anno 2018, esso è stato già oggetto di impugnativa conclusosi con la sentenza n. 5105/2024 CGT 1°Gr.- RG.3274/2024, in relazione alla quale è stato proposto appello dalla ricorente che, attualmente, pende innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Salerno RG. 4407/2025, come da attestazione rilasciata dalla CGT 2°, in attesa di fissazione udienza.
Alla luce di quanto sopra, in relazione agli anni 2016 e 2018 sussistono, al momento della notifica dell'atto impositivo impugnato, i presupposti della litispendenza – identità delle parti, dell'oggetto e della causa petendi – che rendono il sollecito n. 25281129 un duplicato giuridicamente inammissibile.
In riferimento al sollecito di pagamento n. 887 – TARI 2017, la Corte osserva che non ne è stata provata in atti la legittima notifica al contribuente in data 17.12.2022, essendo stata depositata dal Comune la relata di notifica dell'avviso di accertamento TARI 2019, annualità estranea al presente giudizio. Orbene, è noto che in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo
(Cfr: Cass. Ord. n. 26660/2023. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale successiva cartella o intimazione o sollecito di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la litispendenza relativamente alle annualità 2016 e 2018; accoglie il ricorso per l'anno 2017; condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00, oltre cut iva e cassa se dovuti, con attribuzione al difensore anticipatario.