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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3385/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Laura Di Bello;
Parte_1
CP_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Carmela Fiore;
Controparte_2
- CONVENUTO – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata dell'11.09.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 13.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.02.2023 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con in Castellana Grotte il 07.05.2001, dalla cui unione erano nati i figli , Controparte_2 Per_1
e nati rispettivamente in data 10.06.2004, 17.09.2008 e 04.06.2015. Persona_2 Per_3 A fondamento della domanda l'attrice deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 28.09.2021, pubblicato in data 01.10.2021 e non reclamato, aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate nella convenzione separativa del 14.04.2021 che prevedevano, tra le altre cose, l'affido condiviso dei figli con loro collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie (di proprietà dei genitori della ), la regolamentazione del diritto di Pt_1 visita paterno, un contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 540,00 complessivi (€ 180,00 per ciascuno), oltre agli aggiornamenti Istat ed ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari.
Essendo decorsi ormai i termini di legge e non essendovi stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, deduceva che era impossibile ricostruire fra loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, previa nomina del curatore speciale in favore dei figli minori, di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del;
confermare l'assegnazione della casa coniugale in CP_2 suo favore;
disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente dei due figli minori e Persona_2
disporre che l'Assegno Unico Universale fosse percepito integralmente dalla e Per_3 Pt_1 di porre a carico del un contributo paterno al mantenimento dei figli di complessivi € CP_2 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno), oltre agli aggiornamenti annuali Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari. si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione Controparte_2 degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, insisteva per il rigetto delle richieste formulate dalla ricorrente, con conferma delle condizioni stabilite in sede di accordo separativo in merito all'affido condiviso con collocamento materno, al contributo paterno con ripartizione la 50% delle spese straordinarie e con diritto di visita del padre in forma tendenzialmente libera con la figlia
, essendo maggiorenne, mentre con i figli e secondo un determinato Per_1 Persona_2 Per_3 calendario;
infine, aderiva affinché l'Assegno Unico Universale fosse percepito interamente dalla ed alla richiesta avversa di assegnazione della casa coniugale. Pt_1 All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 15.06.2023, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, confermava le statuizioni regolanti lo stato separativo e nominava il G.I., dinanzi al quale rimetteva le parti.
Depositate le memorie integrative (in cui la , in ragione della mancata pronuncia Pt_1 nell'ordinanza presidenziale, chiedeva “a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 15.06.2023, prevedere che l'assegno unico e universale sia percepito interamente dalla ricorrente, con la quale i figli sono stabilmente dimoranti”), con ordinanza resa all'udienza dell'11.10.2023 il Giudice, attesa l'istanza concorde delle parti sul punto, disponeva che l'A.U.U. spettasse per intero alla per tutti i figli, anche senza che venisse rilasciato il consenso espresso da parte Pt_1 dell'altro genitore. Depositate le memorie istruttorie, con sentenza parziale del 07.11.2023 del 07.11.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza veniva rinviata la causa ad altra udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del 26.06.2024 il G.I. rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.09.2024. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 13.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di rimessione sul ruolo della causa per l'assunzione della prova orale e per l'audizione del minore nonché per incaricare il Consultorio Persona_2
Familiare ed i S.S. di Castellana Grotte, come richiesto dalla ricorrente nella propria comparsa conclusionale, atteso quanto già evidenziato con ordinanza del 26.06.2024 e considerata la manifesta superfluità della rimessione sul ruolo, atteso che le risultanze processuali appaiono di per sé bastevoli ai fini della decisione.
2.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 07.11.2023, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
3.- La domanda di parte ricorrente di decadenza della responsabilità genitoriale del va CP_2 rigettata. Ai sensi dell'art. 330 c.c. “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Presupposto essenziale ai fini della suddetta pronuncia è l'insorgenza di un pregiudizio ai danni del figlio conseguente alle condotte indicate dalla norma, il quale deve essere di “grave” entità. Nel caso di specie la non ha sufficientemente dedotto le necessarie ragioni a sostegno Pt_1 della domanda, assumendo unicamente che: 1) “il sig. , seppure regolarmente richiesto, CP_2 rende difficoltosa (rectius: impedisce) la gestione dei figli per quanto riguarda le questioni amministrative (ad esempio: autorizzazioni scolastiche) e le questioni relative alla salute”, in particolare riferiva che “è impossibile per i ragazzi incontrare uno psicologo per il rifiuto del padre di sottoscrivere le necessarie autorizzazioni, sebbene ve ne sia la prescrizione”; 2) “Il sig. CP_2 NON HA MAI corrisposto alcunché a titolo di contributo per il mantenimento dei figli né a titolo di rimborso delle spese straordinarie”; 3) “il sig. non ha mai rispettato il calendario CP_2 convenuto delle visite”. Riguardo alla prima circostanza, il ha contestato di negare le suddette autorizzazioni CP_2 scolastiche e, pur avendo ammesso di aver negato la consulenza psicologica, ha addotto a sua giustificazione di non essere stato notiziato dalla circa la necessità della citata consulenza. Pt_1
Ancora, riguardo alle altre circostanze poste a fondamento della richiesta, il ha dedotto di Pt_2 aver comunque incontrato i figli minori sporadicamente (ad esempio all'uscita da scuola) ed ha documentato il proprio stato di difficoltà economica, motivo per il quale l'omesso versamento del contributo paterno al mantenimento della prole, sebbene sia rilevante, non può essere ritenuto da solo sufficiente o proporzionato alla misura “estrema” del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, essendo questa, in ogni caso, certamente contraria all'interesse stesso della prole minorenne. Pertanto, non essendo stato provato nel caso di specie il “grave pregiudizio” della prole minorenne (peraltro neppure dedotto con precisione dalla ricorrente), la domanda deve ritenersi infondata.
4.- Tutavia, va modificata l'ordinanza presidenziale del 15.06.2023 (che sul punto, a sua volta, confermava le statuizioni separative) in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minorenni e, per l'effetto, devesi accogliere la richiesta di affido esclusivo formulata dalla . Pt_1
Invero, devesi dapprima evidenziare che l'art. 337-bis c.c. prevede, quale regola generale, quella dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, che impone piena condivisione da parte degli stessi delle scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli medesimi in applicazione del principio della bigenitorialità, rispetto alla quale costituisce eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori.
All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
Tuttavia, non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, spetta al giudice valutarle in base al caso concreto, disponendosi l'affidamento esclusivo con provvedimento motivato ex art. 337-quater c.c.
La Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841). Peraltro, l'affido esclusivo non comporta la fine della responsabilità genitoriale per il genitore al quale non sono stati affidati i minori, ma solo una sua limitazione: infatti il genitore non affidatario dovrà continuare a vigilare sulle decisioni relative all'educazione e alla salute dei figli ed avrà anche il diritto di rivolgersi al Giudice nel caso in cui ritenesse che le decisioni prese dal genitore affidatario siano contrarie all'interesse dei minori. Ciò significa che i minori debbono continuare a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori.
Nel caso di specie ricorre la suddetta ipotesi normativa;
invero, la forma di affido esclusivo alla madre si deve collegare alla situazione di fatto oggettiva dell'assenza prolungata, affettiva ed economica da parte del padre, il quale ha ripetutamente ammesso nei suoi scritti difensivi di non aver giammai corrisposto il contributo paterno al loro mantenimento e di non aver esercitato il diritto di visita paterno per presunte sue esigenze lavorative (sebbene agli atti risulti che costui per periodi prolungati versi in stato di disoccupazione con percezione di indennità NASPI e, dunque, conseguente, disponibilità di tempo libero da eventualmente trascorrere in compagnia dei figli) o per asserito ma non affatto comprovato ostruzionismo materno a che i figli lo incontrino unitamente alla sua nuova compagna, circostanza da sempre comunque contestata dalla controparte. Inoltre, lo scarso rapporto tra padre e figlio minore risulta anche dal compito in classe di quest'ultimo allegato agli atti, in cui è avvalorata la tesi della ricorrente secondo cui il padre si limiterebbe ad incontrare il figlio per 10 minuti nell'arco temporale occorrente per il suo prelievo da scuola ed il riaccompagnamento a casa. Ancora, il resistente non ha negato di aver negato l'assenso ad una vista psicologica del figlio, adducendo a sua discolpa unicamente di ignorare le ragioni della sua necessità, il che dimostra quali siano le difficoltà della genitrice collocataria dei minori nella gestione ordinaria degli stessi per il rilascio di mere autorizzazioni sanitarie o scolastiche. Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater C.C., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico dei minori, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione dell'assenza del padre, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita dei minori;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi.
Pertanto, i figli minorenni della coppia vanno affidati in via esclusiva alla madre a decorrere dal corrente mese di gennaio 2025. 4.1.- Devesi confermare l'attuale collocamento presso la madre dei figli e Persona_2 Per_3 mentre, in ordine al diritto di visita paterno, deve disporsi che gli incontri tra il ed il CP_2 figlio , ormai adolescente (16 anni), siano regolati in forma tendenzialmente libera Persona_2 tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e, prima ancora, di quelle di vita, di studio, ludiche e relazionali del citato minore.
Soltanto in caso di disaccordo, sempre tenendo in considerazione la volontà del minore, detto diritto di visita dovrà essere regolato secondo il calendario già delineato dagli stessi al punto 4) della convenzione di separazione, poi omologata con decreto del 28.09.2021.
Riguardo al figlio in mancanza di accordo, devesi confermare il calendario di incontri Per_3 predisposto congiuntamente dai coniugi in sede separativa, con la precisazione che la Pt_1 dovrà adoperarsi per favorire gli incontri padre-figlio e venire incontro alle esigenze lavorative del
. CP_2
5.- Deve essere parimenti confermata l'assegnazione a parte ricorrente della casa coniugale, essendo la il genitore collocatario dei figli minorenni (tra l'altro, i genitori di quest'ultima sono i Pt_1 proprietari dell'immobile). A ciò si aggiunga che lo stesso ha acconsentito a detta richiesta sin dalla sua CP_2 costituzione in giudizio.
6.- Deve essere confermata l'ordinanza presidenziale del 15.06.2023 in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli , e (rispettivamente di Per_1 Persona_2 Per_3
20, 16 e 9 anni), pari a complessivi € 540,00 mensili (€ 180,00 per ciascun figlio), da versarsi a decorrere dal mese di aprile 2021 (mese di sottoscrizione della convenzione separativa, in cui i coniugi concordarono detto importo) in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Pt_1 aggiornamenti ISTAT “maturati e maturandi” ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari. E' indubbio che il contributo paterno al mantenimento dei figli minorenni e Persona_2 Per_3 sia tuttora dovuto e che il sia tenuto a versarlo nella mani della genitrice collocataria. CP_2
Per quanto concerne la figlia maggiorenne , deve precisarsi che presupposto essenziale della Per_1 persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di autosostenersi.
Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di sé stesso, di mantenersi da solo. Il mantenimento del figlio maggiorenne è, invece, da escludere quando quest'ultimo, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, ciononostante per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cass. n. 22500/2004). L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale del figlio, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998).
Nel caso di specie, la figlia , allo stato solo ventenne, non risulta essere né occupata da un Per_1 punto di vista lavorativo né inoccupata per sua inerzia, il che comporta che il padre sia tenuto a versare in suo favore un contributo al di lei mantenimento, essendo peraltro incontestata tra le parti la sua non autosufficienza economica. Pertanto, l'ammontare del contributo al mantenimento della prole individuato con l'ordinanza presidenziale divorzile del 2023 pare tuttora congruo e non può allo stato essere aumentato (come invece chiesto dalla ricorrente), considerato sia il breve lasso di tempo trascorso dall'emissione dell'ordinanza presidenziale (giugno 2023) sia le attuali condizioni economiche precarie del
(in atto risulta il 730/22 di € 5.074,00 a titolo di reddito complessivo nonché Unico CP_2 2021 di € 5.081,00 annui lordi ed il certificato di riconoscimento di indennità NASPI a decorrere da novembre 2022 sebbene dall'Unilav risulti essere stato riassunto da marzo a settembre 2023 con percezione di nuova indennità NASPI da ottobre 2023 e nuova assunzione da maggio a settembre 2024, fermo restando che costui è anche gravato da un canone locativo di € 300,00 mensili come da contratto di locazione registrato, in atti), oltre al fatto che allo stato è impossibile quantificare la concreta capacità della a contribuire rispetto alle spese di mantenimento dei figli, non Pt_1 risultando versato in atti alcun certificato di disoccupazione e risultando in atti l'Unico del 2020, del 2021 e del 2022 in cui è stato dichiarato un reddito complessivo di circa € 14.000,00 annui lordi. 6.1.- Deve, inoltre, confermarsi l'ordinanza dell'11.10.2023 – in ragione dell'istanza concorde delle parti - in punto di riconoscimento integrale in favore della dell'Assegno Unico Universale Pt_1 spettante ai figli, anche senza necessità del rilascio del consenso espresso da parte dell'altro genitore.
7.- Le spese di lite debbono essere compensate, considerata, da un lato, la soccombenza della sulle domande di decadenza della responsabilità genitoriale ed aumento del contributo Pt_1 paterno al mantenimento della prole e, dall'altro, la soccombenza del sull'avversa CP_2 domanda di affido esclusivo, fermo restando il suo protratto inadempimento rispetto al dovere di versamento del contributo paterno al mantenimento dei figli (circostanza giammai contestata) in favore della e rispetto al regolare esercizio del dovere di visita ai figli, contravvenendo Pt_1 così a quanto imposto in sede presidenziale e venendo meno ai doveri di solidarietà coniugale e, prima ancora, familiare.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24.02.2023 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_2 provvede:
1. rigetta l'istanza di rimessione sul ruolo della presente causa formulata dalla;
Pt_1
2. rigetta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale proposta dalla;
Pt_1
3. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 15.06.2023, dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori in favore della madre a decorrere dal corrente mese di gennaio 2025;
4. conferma il collocamento dei figli minori presso la madre;
5. dispone, con riferimento al diritto di visita paterno con il minore , che gli Persona_2 incontri con il padre siano regolati in forma tendenzialmente libera tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e, prima ancora, di quelle di vita, di studio, ludiche e relazionali del citato minore;
dispone altresì che, soltanto in caso di disaccordo, il diritto di visita sia regolato secondo il calendario di visite stilato al punto 4) della convenzione separativa;
6. dispone, con riferimento al diritto di visita paterno con il minore che questo sia Per_3 regolato secondo il calendario di visite stilato al punto 4) della convenzione separativa;
7. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castellana Grotte alla via Pagliarulo n. 6, in favore di Parte_1
8. conferma l'ordinanza presidenziale del 15.06.2023 in ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli , e pari ad € 540,00 complessivi al Per_1 Persona_2 Per_3 mese (€ 180 per ciascuno figlio), da versarsi a decorrere dal mese di aprile 2021 in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti Istat maturati e Pt_1 maturandi ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari;
9. conferma l'ordinanza dell'11.10.2023 in punto di riconoscimento integrale in favore della dell'Assegno Unico Universale spettante ai figli, anche senza necessità del rilascio Pt_1 del consenso espresso da parte dell'altro genitore;
10. compensa tra le parti le spese di lite;
11. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3385/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Laura Di Bello;
Parte_1
CP_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Carmela Fiore;
Controparte_2
- CONVENUTO – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata dell'11.09.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 13.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.02.2023 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con in Castellana Grotte il 07.05.2001, dalla cui unione erano nati i figli , Controparte_2 Per_1
e nati rispettivamente in data 10.06.2004, 17.09.2008 e 04.06.2015. Persona_2 Per_3 A fondamento della domanda l'attrice deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 28.09.2021, pubblicato in data 01.10.2021 e non reclamato, aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate nella convenzione separativa del 14.04.2021 che prevedevano, tra le altre cose, l'affido condiviso dei figli con loro collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie (di proprietà dei genitori della ), la regolamentazione del diritto di Pt_1 visita paterno, un contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 540,00 complessivi (€ 180,00 per ciascuno), oltre agli aggiornamenti Istat ed ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari.
Essendo decorsi ormai i termini di legge e non essendovi stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, deduceva che era impossibile ricostruire fra loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, previa nomina del curatore speciale in favore dei figli minori, di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del;
confermare l'assegnazione della casa coniugale in CP_2 suo favore;
disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente dei due figli minori e Persona_2
disporre che l'Assegno Unico Universale fosse percepito integralmente dalla e Per_3 Pt_1 di porre a carico del un contributo paterno al mantenimento dei figli di complessivi € CP_2 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno), oltre agli aggiornamenti annuali Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari. si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione Controparte_2 degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, insisteva per il rigetto delle richieste formulate dalla ricorrente, con conferma delle condizioni stabilite in sede di accordo separativo in merito all'affido condiviso con collocamento materno, al contributo paterno con ripartizione la 50% delle spese straordinarie e con diritto di visita del padre in forma tendenzialmente libera con la figlia
, essendo maggiorenne, mentre con i figli e secondo un determinato Per_1 Persona_2 Per_3 calendario;
infine, aderiva affinché l'Assegno Unico Universale fosse percepito interamente dalla ed alla richiesta avversa di assegnazione della casa coniugale. Pt_1 All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 15.06.2023, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, confermava le statuizioni regolanti lo stato separativo e nominava il G.I., dinanzi al quale rimetteva le parti.
Depositate le memorie integrative (in cui la , in ragione della mancata pronuncia Pt_1 nell'ordinanza presidenziale, chiedeva “a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 15.06.2023, prevedere che l'assegno unico e universale sia percepito interamente dalla ricorrente, con la quale i figli sono stabilmente dimoranti”), con ordinanza resa all'udienza dell'11.10.2023 il Giudice, attesa l'istanza concorde delle parti sul punto, disponeva che l'A.U.U. spettasse per intero alla per tutti i figli, anche senza che venisse rilasciato il consenso espresso da parte Pt_1 dell'altro genitore. Depositate le memorie istruttorie, con sentenza parziale del 07.11.2023 del 07.11.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza veniva rinviata la causa ad altra udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del 26.06.2024 il G.I. rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.09.2024. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 13.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di rimessione sul ruolo della causa per l'assunzione della prova orale e per l'audizione del minore nonché per incaricare il Consultorio Persona_2
Familiare ed i S.S. di Castellana Grotte, come richiesto dalla ricorrente nella propria comparsa conclusionale, atteso quanto già evidenziato con ordinanza del 26.06.2024 e considerata la manifesta superfluità della rimessione sul ruolo, atteso che le risultanze processuali appaiono di per sé bastevoli ai fini della decisione.
2.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 07.11.2023, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
3.- La domanda di parte ricorrente di decadenza della responsabilità genitoriale del va CP_2 rigettata. Ai sensi dell'art. 330 c.c. “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Presupposto essenziale ai fini della suddetta pronuncia è l'insorgenza di un pregiudizio ai danni del figlio conseguente alle condotte indicate dalla norma, il quale deve essere di “grave” entità. Nel caso di specie la non ha sufficientemente dedotto le necessarie ragioni a sostegno Pt_1 della domanda, assumendo unicamente che: 1) “il sig. , seppure regolarmente richiesto, CP_2 rende difficoltosa (rectius: impedisce) la gestione dei figli per quanto riguarda le questioni amministrative (ad esempio: autorizzazioni scolastiche) e le questioni relative alla salute”, in particolare riferiva che “è impossibile per i ragazzi incontrare uno psicologo per il rifiuto del padre di sottoscrivere le necessarie autorizzazioni, sebbene ve ne sia la prescrizione”; 2) “Il sig. CP_2 NON HA MAI corrisposto alcunché a titolo di contributo per il mantenimento dei figli né a titolo di rimborso delle spese straordinarie”; 3) “il sig. non ha mai rispettato il calendario CP_2 convenuto delle visite”. Riguardo alla prima circostanza, il ha contestato di negare le suddette autorizzazioni CP_2 scolastiche e, pur avendo ammesso di aver negato la consulenza psicologica, ha addotto a sua giustificazione di non essere stato notiziato dalla circa la necessità della citata consulenza. Pt_1
Ancora, riguardo alle altre circostanze poste a fondamento della richiesta, il ha dedotto di Pt_2 aver comunque incontrato i figli minori sporadicamente (ad esempio all'uscita da scuola) ed ha documentato il proprio stato di difficoltà economica, motivo per il quale l'omesso versamento del contributo paterno al mantenimento della prole, sebbene sia rilevante, non può essere ritenuto da solo sufficiente o proporzionato alla misura “estrema” del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, essendo questa, in ogni caso, certamente contraria all'interesse stesso della prole minorenne. Pertanto, non essendo stato provato nel caso di specie il “grave pregiudizio” della prole minorenne (peraltro neppure dedotto con precisione dalla ricorrente), la domanda deve ritenersi infondata.
4.- Tutavia, va modificata l'ordinanza presidenziale del 15.06.2023 (che sul punto, a sua volta, confermava le statuizioni separative) in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minorenni e, per l'effetto, devesi accogliere la richiesta di affido esclusivo formulata dalla . Pt_1
Invero, devesi dapprima evidenziare che l'art. 337-bis c.c. prevede, quale regola generale, quella dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, che impone piena condivisione da parte degli stessi delle scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli medesimi in applicazione del principio della bigenitorialità, rispetto alla quale costituisce eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori.
All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
Tuttavia, non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, spetta al giudice valutarle in base al caso concreto, disponendosi l'affidamento esclusivo con provvedimento motivato ex art. 337-quater c.c.
La Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841). Peraltro, l'affido esclusivo non comporta la fine della responsabilità genitoriale per il genitore al quale non sono stati affidati i minori, ma solo una sua limitazione: infatti il genitore non affidatario dovrà continuare a vigilare sulle decisioni relative all'educazione e alla salute dei figli ed avrà anche il diritto di rivolgersi al Giudice nel caso in cui ritenesse che le decisioni prese dal genitore affidatario siano contrarie all'interesse dei minori. Ciò significa che i minori debbono continuare a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori.
Nel caso di specie ricorre la suddetta ipotesi normativa;
invero, la forma di affido esclusivo alla madre si deve collegare alla situazione di fatto oggettiva dell'assenza prolungata, affettiva ed economica da parte del padre, il quale ha ripetutamente ammesso nei suoi scritti difensivi di non aver giammai corrisposto il contributo paterno al loro mantenimento e di non aver esercitato il diritto di visita paterno per presunte sue esigenze lavorative (sebbene agli atti risulti che costui per periodi prolungati versi in stato di disoccupazione con percezione di indennità NASPI e, dunque, conseguente, disponibilità di tempo libero da eventualmente trascorrere in compagnia dei figli) o per asserito ma non affatto comprovato ostruzionismo materno a che i figli lo incontrino unitamente alla sua nuova compagna, circostanza da sempre comunque contestata dalla controparte. Inoltre, lo scarso rapporto tra padre e figlio minore risulta anche dal compito in classe di quest'ultimo allegato agli atti, in cui è avvalorata la tesi della ricorrente secondo cui il padre si limiterebbe ad incontrare il figlio per 10 minuti nell'arco temporale occorrente per il suo prelievo da scuola ed il riaccompagnamento a casa. Ancora, il resistente non ha negato di aver negato l'assenso ad una vista psicologica del figlio, adducendo a sua discolpa unicamente di ignorare le ragioni della sua necessità, il che dimostra quali siano le difficoltà della genitrice collocataria dei minori nella gestione ordinaria degli stessi per il rilascio di mere autorizzazioni sanitarie o scolastiche. Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater C.C., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico dei minori, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione dell'assenza del padre, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita dei minori;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi.
Pertanto, i figli minorenni della coppia vanno affidati in via esclusiva alla madre a decorrere dal corrente mese di gennaio 2025. 4.1.- Devesi confermare l'attuale collocamento presso la madre dei figli e Persona_2 Per_3 mentre, in ordine al diritto di visita paterno, deve disporsi che gli incontri tra il ed il CP_2 figlio , ormai adolescente (16 anni), siano regolati in forma tendenzialmente libera Persona_2 tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e, prima ancora, di quelle di vita, di studio, ludiche e relazionali del citato minore.
Soltanto in caso di disaccordo, sempre tenendo in considerazione la volontà del minore, detto diritto di visita dovrà essere regolato secondo il calendario già delineato dagli stessi al punto 4) della convenzione di separazione, poi omologata con decreto del 28.09.2021.
Riguardo al figlio in mancanza di accordo, devesi confermare il calendario di incontri Per_3 predisposto congiuntamente dai coniugi in sede separativa, con la precisazione che la Pt_1 dovrà adoperarsi per favorire gli incontri padre-figlio e venire incontro alle esigenze lavorative del
. CP_2
5.- Deve essere parimenti confermata l'assegnazione a parte ricorrente della casa coniugale, essendo la il genitore collocatario dei figli minorenni (tra l'altro, i genitori di quest'ultima sono i Pt_1 proprietari dell'immobile). A ciò si aggiunga che lo stesso ha acconsentito a detta richiesta sin dalla sua CP_2 costituzione in giudizio.
6.- Deve essere confermata l'ordinanza presidenziale del 15.06.2023 in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli , e (rispettivamente di Per_1 Persona_2 Per_3
20, 16 e 9 anni), pari a complessivi € 540,00 mensili (€ 180,00 per ciascun figlio), da versarsi a decorrere dal mese di aprile 2021 (mese di sottoscrizione della convenzione separativa, in cui i coniugi concordarono detto importo) in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Pt_1 aggiornamenti ISTAT “maturati e maturandi” ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari. E' indubbio che il contributo paterno al mantenimento dei figli minorenni e Persona_2 Per_3 sia tuttora dovuto e che il sia tenuto a versarlo nella mani della genitrice collocataria. CP_2
Per quanto concerne la figlia maggiorenne , deve precisarsi che presupposto essenziale della Per_1 persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di autosostenersi.
Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di sé stesso, di mantenersi da solo. Il mantenimento del figlio maggiorenne è, invece, da escludere quando quest'ultimo, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, ciononostante per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cass. n. 22500/2004). L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale del figlio, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998).
Nel caso di specie, la figlia , allo stato solo ventenne, non risulta essere né occupata da un Per_1 punto di vista lavorativo né inoccupata per sua inerzia, il che comporta che il padre sia tenuto a versare in suo favore un contributo al di lei mantenimento, essendo peraltro incontestata tra le parti la sua non autosufficienza economica. Pertanto, l'ammontare del contributo al mantenimento della prole individuato con l'ordinanza presidenziale divorzile del 2023 pare tuttora congruo e non può allo stato essere aumentato (come invece chiesto dalla ricorrente), considerato sia il breve lasso di tempo trascorso dall'emissione dell'ordinanza presidenziale (giugno 2023) sia le attuali condizioni economiche precarie del
(in atto risulta il 730/22 di € 5.074,00 a titolo di reddito complessivo nonché Unico CP_2 2021 di € 5.081,00 annui lordi ed il certificato di riconoscimento di indennità NASPI a decorrere da novembre 2022 sebbene dall'Unilav risulti essere stato riassunto da marzo a settembre 2023 con percezione di nuova indennità NASPI da ottobre 2023 e nuova assunzione da maggio a settembre 2024, fermo restando che costui è anche gravato da un canone locativo di € 300,00 mensili come da contratto di locazione registrato, in atti), oltre al fatto che allo stato è impossibile quantificare la concreta capacità della a contribuire rispetto alle spese di mantenimento dei figli, non Pt_1 risultando versato in atti alcun certificato di disoccupazione e risultando in atti l'Unico del 2020, del 2021 e del 2022 in cui è stato dichiarato un reddito complessivo di circa € 14.000,00 annui lordi. 6.1.- Deve, inoltre, confermarsi l'ordinanza dell'11.10.2023 – in ragione dell'istanza concorde delle parti - in punto di riconoscimento integrale in favore della dell'Assegno Unico Universale Pt_1 spettante ai figli, anche senza necessità del rilascio del consenso espresso da parte dell'altro genitore.
7.- Le spese di lite debbono essere compensate, considerata, da un lato, la soccombenza della sulle domande di decadenza della responsabilità genitoriale ed aumento del contributo Pt_1 paterno al mantenimento della prole e, dall'altro, la soccombenza del sull'avversa CP_2 domanda di affido esclusivo, fermo restando il suo protratto inadempimento rispetto al dovere di versamento del contributo paterno al mantenimento dei figli (circostanza giammai contestata) in favore della e rispetto al regolare esercizio del dovere di visita ai figli, contravvenendo Pt_1 così a quanto imposto in sede presidenziale e venendo meno ai doveri di solidarietà coniugale e, prima ancora, familiare.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24.02.2023 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_2 provvede:
1. rigetta l'istanza di rimessione sul ruolo della presente causa formulata dalla;
Pt_1
2. rigetta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale proposta dalla;
Pt_1
3. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 15.06.2023, dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori in favore della madre a decorrere dal corrente mese di gennaio 2025;
4. conferma il collocamento dei figli minori presso la madre;
5. dispone, con riferimento al diritto di visita paterno con il minore , che gli Persona_2 incontri con il padre siano regolati in forma tendenzialmente libera tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e, prima ancora, di quelle di vita, di studio, ludiche e relazionali del citato minore;
dispone altresì che, soltanto in caso di disaccordo, il diritto di visita sia regolato secondo il calendario di visite stilato al punto 4) della convenzione separativa;
6. dispone, con riferimento al diritto di visita paterno con il minore che questo sia Per_3 regolato secondo il calendario di visite stilato al punto 4) della convenzione separativa;
7. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castellana Grotte alla via Pagliarulo n. 6, in favore di Parte_1
8. conferma l'ordinanza presidenziale del 15.06.2023 in ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli , e pari ad € 540,00 complessivi al Per_1 Persona_2 Per_3 mese (€ 180 per ciascuno figlio), da versarsi a decorrere dal mese di aprile 2021 in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti Istat maturati e Pt_1 maturandi ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari;
9. conferma l'ordinanza dell'11.10.2023 in punto di riconoscimento integrale in favore della dell'Assegno Unico Universale spettante ai figli, anche senza necessità del rilascio Pt_1 del consenso espresso da parte dell'altro genitore;
10. compensa tra le parti le spese di lite;
11. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera