Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di 1 miliardo di lire (1.000.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1962-63.
All'onere di cui sopra si fara' fronte, per la quota relativa all'esercizio 1960-61, mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e per la quota di pertinenza dell'esercizio 1961-1962 mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo n. 546.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di 1 miliardo di lire (1.000.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1962-63.
All'onere di cui sopra si fara' fronte, per la quota relativa all'esercizio 1960-61, mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e per la quota di pertinenza dell'esercizio 1961-1962 mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo n. 546.