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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 933/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2113/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002120031006220686 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 2113/2025 Municipia SpA ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 12944/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa e da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 DPR n. 602/73 su veicolo di proprietà e contestuale intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR n. 602/73 n. 20230002120031006220686 del 28.08.2023 notificato il 31.08.2023.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa notifica di atti presupposti.
Si era costituita Municipia SpA sostenendo che la prescrizione non fosse maturata in ragione delle regolari notifiche degli atti e della valenza interruttiva dei termini
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica di atti presupposti.
Con l'appello in esame la Concessionaria evidenzia come il primo giudice non abbia preso in considerazione la documentazione prodotta in primo grado chiedendo la riforma della sentenza, ovvero le notifiche dell'avviso di accertamento, la ingiunzione di pagamento ed il preavviso di fermo amministrativo.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n.
534164595092/2015 del 26.10.2018, notificato dalla Regione Campania mediante notifica diretta, a mezzo racc. ar. 61730763594-1 che non veniva ritirata dal destinatario, nonostante l'avviso ex Mod. 26 del 16.11.2018, come da annotazione apposta dal postino n data 16.11.2018; sulla busta veniva anche apposto il timbro “al mittente per compiuta giacenza”.
Successivamente risulta notificata la Ingiunzione di pagamento n. 534164595092/2015 del 26.10.2018, emessa dalla Regione Campania mediante spedizione all'indirizzo di residenza a mezzo racc. AG n.
78829691896-9 del 2.04.2021 con spedizione della raccomandata informativa CAD, stante la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di residenza;
notifica completata il 16.04.2021, ovvero il decimo giorno successivo alla spedizione della racc. CaD, come si evince dall'avviso di ricevimento racc AG e avviso di ricevimento della raccomandata informativa del 6 aprile 2021.
Infine il preavviso di fermo n. 20220002084650872656626 del 30.09.2022 risulta notificato a mezzo raccomandata numero 220487802885 con avviso di ricevimento, il preavviso di fermo risulta consegnato al destinatario in data 9/02/2023 al proprio indirizzo di residenza,
L'appello va pertanto accolto, con rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello di Municipia SpA, eper l'effetto repinge l'originario ricorso del contribuente.
Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 250,00 ed in Euro 410,00 per il II grado oltre
Cut.
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 19 novembre 2025
Il Presidente est.
FR TA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2113/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002120031006220686 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 2113/2025 Municipia SpA ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 12944/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa e da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 DPR n. 602/73 su veicolo di proprietà e contestuale intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR n. 602/73 n. 20230002120031006220686 del 28.08.2023 notificato il 31.08.2023.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa notifica di atti presupposti.
Si era costituita Municipia SpA sostenendo che la prescrizione non fosse maturata in ragione delle regolari notifiche degli atti e della valenza interruttiva dei termini
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica di atti presupposti.
Con l'appello in esame la Concessionaria evidenzia come il primo giudice non abbia preso in considerazione la documentazione prodotta in primo grado chiedendo la riforma della sentenza, ovvero le notifiche dell'avviso di accertamento, la ingiunzione di pagamento ed il preavviso di fermo amministrativo.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n.
534164595092/2015 del 26.10.2018, notificato dalla Regione Campania mediante notifica diretta, a mezzo racc. ar. 61730763594-1 che non veniva ritirata dal destinatario, nonostante l'avviso ex Mod. 26 del 16.11.2018, come da annotazione apposta dal postino n data 16.11.2018; sulla busta veniva anche apposto il timbro “al mittente per compiuta giacenza”.
Successivamente risulta notificata la Ingiunzione di pagamento n. 534164595092/2015 del 26.10.2018, emessa dalla Regione Campania mediante spedizione all'indirizzo di residenza a mezzo racc. AG n.
78829691896-9 del 2.04.2021 con spedizione della raccomandata informativa CAD, stante la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di residenza;
notifica completata il 16.04.2021, ovvero il decimo giorno successivo alla spedizione della racc. CaD, come si evince dall'avviso di ricevimento racc AG e avviso di ricevimento della raccomandata informativa del 6 aprile 2021.
Infine il preavviso di fermo n. 20220002084650872656626 del 30.09.2022 risulta notificato a mezzo raccomandata numero 220487802885 con avviso di ricevimento, il preavviso di fermo risulta consegnato al destinatario in data 9/02/2023 al proprio indirizzo di residenza,
L'appello va pertanto accolto, con rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello di Municipia SpA, eper l'effetto repinge l'originario ricorso del contribuente.
Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 250,00 ed in Euro 410,00 per il II grado oltre
Cut.
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 19 novembre 2025
Il Presidente est.
FR TA