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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5123/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
C.F.: ), elettivamente domiciliato in Treviso (TV), Via G. Verdi n. 23, Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. BERNARDI ENRICA del Foro di Treviso, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA: Controparte_1
e C.F: ), elettivamente domiciliata in Schio (VI), Piazza Statuto n. 8, presso lo P.IVA_1 P.IVA_2
studio dell'Avv. BRONCA ELENA GIOVANNA del Foro di Vicenza, nonché rappresentata e difesa dall'Avv.
REINSTADLER KARL del Foro di giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta CP_1
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, stante la sussistenza dei presupposti richiesti ex art. 649 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, sospendere, inaudita altera parte o - in diversa ipotesi - previa fissazione di apposita udienza di comparizione parti prima dell'udienza ex art. 183, c. 1, c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1670/2024, R.G. n. 4195/2024, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 14.10.2024 e notificato in data 21.10.2024; nel merito: revocare il decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 ss c.p.c. e art. 50 T.U.B; revocarsi e/o dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1670/2024, R.G. n. 4195/2024, emesso, ad istanza della dall'intestato Tribunale in data Controparte_1
14.10.2024 e notificato in data 21.10.2024, in virtù di tutte le ragioni esposte in narrativa e in particolare perché la pretesa creditoria della convenuta opposta risulta non provata, incerta, infondata, inammissibile e/o indimostrata;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria della convenuta opposta dovesse mai risultare anche solo in parte fondata, accertarsi e determinarsi l'effettiva entità del credito cui ha diritto la nei confronti di anche a mezzo di eventuale C.T.U. Controparte_1 Parte_1 tecnico-contabile, volta a determinare, in virtù delle contestazioni e/o illegittimi addebiti sopra esposti, ed analizzata la documentazione relativa ai rapporti de quibus che saranno depositati nel corso del presente giudizio, l'ammontare effettivo del credito della Banca, all'esito degli incassi e pagamenti ricevuti a fronte della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 432/2022 e detratto quanto verrà percepito, in prededuzione, a titolo di spese sostenute per la procedura esecutiva immobiliare, previa liquidazione del Giudice dell'Esecuzione; in ogni caso: spese e competenze di lite rifuse”.
Parte convenuta opposta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mp Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis, in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione avversaria per mancata instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione per tutti i motivi sopra esposti;
rigettare la ex adverso richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi sopra esposti;
in subordine e nel merito, comunque respingere tutte le eccezioni e domande della parte opponente perché infondate per tutti i motivi sopra esposti;
pagina 2 di 6 confermare quindi il Decreto Ingiuntivo n. 1670/2024 del 14.10.2024 del Tribunale di Vicenza oggetto del giudizio di opposizione de quo, tenendo conto del fatto che medio tempore la Controparte_1 ha incassato l'importo di €. 9.211,99, che quindi andrà detratto dal quantum dovuto;
[...] in ulteriore subordine nel merito per il solo non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare nato ad [...]
VI EN (VI) il 16.08.1955, codice fiscale , in solido con , C.F._1 CP_2 nato a [...] il [...], codice fiscale (quest'ultimo non ha fatto opposizione C.F._2 al decreto ingiuntivo oggetto del giudizio de quo e quindi il decreto ingiuntivo in questione è divenuto nei suoi confronti definitivo), al pagamento a favore della dell'importo Controparte_1 di Euro 68.924,13 da cui decurtare l'importo di Euro 9.211,14 incassato dalla opposta in data 30.12.2024, oltre agli interessi di mora annui semplici al tasso variabile dell' “EURIBOR 6 MESI” arrotondato al quarto di punto superiore, maggiorato di cinque punti, con adeguamento semestrale, attualmente il 7,75%, comunque non superiore a quello di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 7.3.1996 n. 108, dal 20.04.2022 al saldo, e alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo n. 1670/2024 del 14.10.2024 del Tribunale di Vicenza oggetto della presente causa, pari ad Euro 2.135,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese, oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a. - se dovuta - come per legge, e alle spese successive occorrende, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa, con riserva di impugnazione qualora la stessa non dovesse essere considerata fondata dalla quivi patrocinata opposta;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1670/2024 del 14.10.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 68.924,13 a titolo di saldo del mutuo fondiario del 26.11.2013. L'opponente esponeva: che era già pendente dinanzi all'intestato Tribunale la procedura esecutiva immobiliare iscritta con R.G.
n. 432/2022, essendo stato notificato un atto di pignoramento avente ad oggetto un bene immobile stimato dal C.T.U. in corso di causa per un valore ampiamente superiore al credito monitorio;
che nell'ambito della medesima procedura esecutiva erano anche già state distribuite somme non conteggiate dalla controparte;
che peraltro il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in ragione di un documento non conforme all'art. 50 T.U.B. e sottoscritto da un procuratore di cui non era dato conoscere i poteri rappresentativi conferito dalla banca opposta;
che il documento contabile suddetto, inoltre, non conteggiava solo la debenza scaturente dal rapporto di mutuo, ma altresì le spese della procedura esecutiva, in spregio del disposto di cui all'art. 95 c.p.c. chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità Controparte_1
della domanda avversaria per mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria e, nel pagina 3 di 6 merito, replicava: che gli immobili sottoposti ad esecuzione forzata erano gravati da plurime ipoteche di diversi istituti di credito, tanto che dalla vendita del primo lotto aveva incassato solo la somma di €
37.561,99 nonostante l'elevato valore di mercato stimato dal C.T.U.; che anche il riparto che avrebbe fatto seguito alla vendita del secondo lotto non si prospettava satisfattivo, per cui era sorta l'esigenza di ottenere un decreto ingiuntivo per procedere all'iscrizione di ipoteca giudiziaria su ulteriori beni;
che la certificazione ex art. 50 T.U.B., sottoscritta dallo stesso Avv. Reinstadler Karl in qualità di dirigente bancario, era idonea a comprovare l'esistenza del credito e comunque risultava supportata dalla produzione degli estratti conto attestanti l'andamento del rapporto dedotto in causa;
che tutte le somme incassate in via esecutiva erano state conteggiate, ad eccezione di quella di € 9.211,14 percepita successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva dunque la conferma del provvedimento monitorio, fermo restando il pagamento sopravvenuto, e in subordine chiedeva la condanna di controparte al pagamento della differenza ancora dovuta, oltre oneri accessori e spese del giudizio monitorio e del giudizio di opposizione.
All'udienza appositamente fissata per la discussione dell'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il Giudice sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nonché della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., non essendo state formulate istanze istruttorie sufficientemente specifiche il Giudice fissava udienza per la discussione della causa e per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, rileva il giudicante che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto in giuntivo non è la verifica della sussistenza in origine dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo medesimo, ma è la verifica della fondatezza della pretesa creditoria. Non rilevano dunque le contestazioni formali mosse dall'opponente alla valenza probatoria del documento recante la certificazione ex art. 50 T.U.B.
e allegato al ricorso monitorio.
Nell'ambito dell'odierno giudizio, spettava al creditore, quale attore sostanziale, dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, invero mai contestata dalla controparte. Il creditore poteva poi limitarsi semplicemente ad allegare l'altrui inadempimento. Spettava invece al debitore dimostrare di aver pagina 4 di 6 assolto all'intera obbligazione restitutoria, comprensiva dei relativi accessori (Cass. n. 9389/2016).
Viceversa, a fronte dell'assunto della sussistenza di una debenza restitutoria pari a € 68.924,13 le contestazioni attoree sono rimaste sostanzialmente generiche, non essendo stato in particolare confutato l'ammontare delle voci annotate quale “giro a sofferenza” sul documento contabile prodotto dalla Banca (doc. 10 ), voci che riguardano il debito maturato per capitale e interessi in capo CP_1
all'odierno opponente in conseguenza della revoca del contratto di mutuo per cui è causa e che potevano essere legittimamente poste a fondamento della domanda monitoria in questa sede opposta.
Non potevano essere in effetti oggetto di domanda monitoria tutte le successive voci annotate nel medesimo documento, in quanto relative a spese maturate nell'ambito della procedura esecutiva parallelamente pendente e solo in quella sede destinate ad essere soddisfatte. Ma d'altronde, il relativo quantum non è stato di fatto oggetto di ingiunzione monitoria in quanto il loro ammontare complessivo risulta coperto dalla somma di € 28.350,00 la cui percezione e decurtazione viene documentata dalla stessa banca opposta (doc. 10 ). CP_1
Detto altrimenti, nonostante l'elencazione anche di crediti non esigibili nella presente sede, risulta ivi azionata solo la quota di credito dipendente dall'inadempimento al contratto di mutuo.
Tale quota, pari a € 68.924,13 al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, risulta ora ridotta – a seguito dell'incasso dell'ulteriore importo di € 9.211.14 da parte della opposta – alla differenza di CP_3
€ 59.712,99 oltre interessi come richiesti in ricorso monitorio.
In base alla giurisprudenza richiamata dall'opponente, tale riduzione del debito, per quanto sopravvenuta in corso di causa, giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. n. 21432/2011), le cui spese non vanno poste a carico del soggetto ingiunto in ragione dell'esistenza all'epoca del deposito del ricorso monitorio già di un titolo esecutivo per il recupero del medesimo credito, peraltro già soggetto ad esecuzione forzata, non configurando l'intenzione, dichiarata in comparsa di costituzione e risposta, di iscrivere un'ulteriore ipoteca giudiziale (peraltro su beni mai identificati in corso di causa) una valida ragione per gravare il debitore di ulteriori spese procedurali.
Non può essere invece accolta la domanda subordinata della Banca opposta di condanna della controparte in solido con , non essendo costui parte del presente giudizio. CP_2
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno invece poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base pagina 5 di 6 allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto, per la fase istruttoria, stante il deposito delle sole memorie integrative, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisionale, attesa l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1670/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 14.10.2024;
2. condanna a corrispondere alla la somma di € Parte_1 Controparte_1
59.712,99 oltre interessi sulla sola sorte capitale come richiesti in ricorso monitorio;
3. rigetta ogni altra domanda formulata nel presente giudizio;
4. condanna a rifondere in favore della le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 7.866,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
C.F.: ), elettivamente domiciliato in Treviso (TV), Via G. Verdi n. 23, Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. BERNARDI ENRICA del Foro di Treviso, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA: Controparte_1
e C.F: ), elettivamente domiciliata in Schio (VI), Piazza Statuto n. 8, presso lo P.IVA_1 P.IVA_2
studio dell'Avv. BRONCA ELENA GIOVANNA del Foro di Vicenza, nonché rappresentata e difesa dall'Avv.
REINSTADLER KARL del Foro di giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta CP_1
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, stante la sussistenza dei presupposti richiesti ex art. 649 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, sospendere, inaudita altera parte o - in diversa ipotesi - previa fissazione di apposita udienza di comparizione parti prima dell'udienza ex art. 183, c. 1, c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1670/2024, R.G. n. 4195/2024, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 14.10.2024 e notificato in data 21.10.2024; nel merito: revocare il decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 ss c.p.c. e art. 50 T.U.B; revocarsi e/o dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1670/2024, R.G. n. 4195/2024, emesso, ad istanza della dall'intestato Tribunale in data Controparte_1
14.10.2024 e notificato in data 21.10.2024, in virtù di tutte le ragioni esposte in narrativa e in particolare perché la pretesa creditoria della convenuta opposta risulta non provata, incerta, infondata, inammissibile e/o indimostrata;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria della convenuta opposta dovesse mai risultare anche solo in parte fondata, accertarsi e determinarsi l'effettiva entità del credito cui ha diritto la nei confronti di anche a mezzo di eventuale C.T.U. Controparte_1 Parte_1 tecnico-contabile, volta a determinare, in virtù delle contestazioni e/o illegittimi addebiti sopra esposti, ed analizzata la documentazione relativa ai rapporti de quibus che saranno depositati nel corso del presente giudizio, l'ammontare effettivo del credito della Banca, all'esito degli incassi e pagamenti ricevuti a fronte della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 432/2022 e detratto quanto verrà percepito, in prededuzione, a titolo di spese sostenute per la procedura esecutiva immobiliare, previa liquidazione del Giudice dell'Esecuzione; in ogni caso: spese e competenze di lite rifuse”.
Parte convenuta opposta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mp Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis, in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione avversaria per mancata instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione per tutti i motivi sopra esposti;
rigettare la ex adverso richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi sopra esposti;
in subordine e nel merito, comunque respingere tutte le eccezioni e domande della parte opponente perché infondate per tutti i motivi sopra esposti;
pagina 2 di 6 confermare quindi il Decreto Ingiuntivo n. 1670/2024 del 14.10.2024 del Tribunale di Vicenza oggetto del giudizio di opposizione de quo, tenendo conto del fatto che medio tempore la Controparte_1 ha incassato l'importo di €. 9.211,99, che quindi andrà detratto dal quantum dovuto;
[...] in ulteriore subordine nel merito per il solo non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare nato ad [...]
VI EN (VI) il 16.08.1955, codice fiscale , in solido con , C.F._1 CP_2 nato a [...] il [...], codice fiscale (quest'ultimo non ha fatto opposizione C.F._2 al decreto ingiuntivo oggetto del giudizio de quo e quindi il decreto ingiuntivo in questione è divenuto nei suoi confronti definitivo), al pagamento a favore della dell'importo Controparte_1 di Euro 68.924,13 da cui decurtare l'importo di Euro 9.211,14 incassato dalla opposta in data 30.12.2024, oltre agli interessi di mora annui semplici al tasso variabile dell' “EURIBOR 6 MESI” arrotondato al quarto di punto superiore, maggiorato di cinque punti, con adeguamento semestrale, attualmente il 7,75%, comunque non superiore a quello di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 7.3.1996 n. 108, dal 20.04.2022 al saldo, e alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo n. 1670/2024 del 14.10.2024 del Tribunale di Vicenza oggetto della presente causa, pari ad Euro 2.135,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese, oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a. - se dovuta - come per legge, e alle spese successive occorrende, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa, con riserva di impugnazione qualora la stessa non dovesse essere considerata fondata dalla quivi patrocinata opposta;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1670/2024 del 14.10.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 68.924,13 a titolo di saldo del mutuo fondiario del 26.11.2013. L'opponente esponeva: che era già pendente dinanzi all'intestato Tribunale la procedura esecutiva immobiliare iscritta con R.G.
n. 432/2022, essendo stato notificato un atto di pignoramento avente ad oggetto un bene immobile stimato dal C.T.U. in corso di causa per un valore ampiamente superiore al credito monitorio;
che nell'ambito della medesima procedura esecutiva erano anche già state distribuite somme non conteggiate dalla controparte;
che peraltro il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in ragione di un documento non conforme all'art. 50 T.U.B. e sottoscritto da un procuratore di cui non era dato conoscere i poteri rappresentativi conferito dalla banca opposta;
che il documento contabile suddetto, inoltre, non conteggiava solo la debenza scaturente dal rapporto di mutuo, ma altresì le spese della procedura esecutiva, in spregio del disposto di cui all'art. 95 c.p.c. chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità Controparte_1
della domanda avversaria per mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria e, nel pagina 3 di 6 merito, replicava: che gli immobili sottoposti ad esecuzione forzata erano gravati da plurime ipoteche di diversi istituti di credito, tanto che dalla vendita del primo lotto aveva incassato solo la somma di €
37.561,99 nonostante l'elevato valore di mercato stimato dal C.T.U.; che anche il riparto che avrebbe fatto seguito alla vendita del secondo lotto non si prospettava satisfattivo, per cui era sorta l'esigenza di ottenere un decreto ingiuntivo per procedere all'iscrizione di ipoteca giudiziaria su ulteriori beni;
che la certificazione ex art. 50 T.U.B., sottoscritta dallo stesso Avv. Reinstadler Karl in qualità di dirigente bancario, era idonea a comprovare l'esistenza del credito e comunque risultava supportata dalla produzione degli estratti conto attestanti l'andamento del rapporto dedotto in causa;
che tutte le somme incassate in via esecutiva erano state conteggiate, ad eccezione di quella di € 9.211,14 percepita successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva dunque la conferma del provvedimento monitorio, fermo restando il pagamento sopravvenuto, e in subordine chiedeva la condanna di controparte al pagamento della differenza ancora dovuta, oltre oneri accessori e spese del giudizio monitorio e del giudizio di opposizione.
All'udienza appositamente fissata per la discussione dell'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il Giudice sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nonché della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., non essendo state formulate istanze istruttorie sufficientemente specifiche il Giudice fissava udienza per la discussione della causa e per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, rileva il giudicante che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto in giuntivo non è la verifica della sussistenza in origine dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo medesimo, ma è la verifica della fondatezza della pretesa creditoria. Non rilevano dunque le contestazioni formali mosse dall'opponente alla valenza probatoria del documento recante la certificazione ex art. 50 T.U.B.
e allegato al ricorso monitorio.
Nell'ambito dell'odierno giudizio, spettava al creditore, quale attore sostanziale, dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, invero mai contestata dalla controparte. Il creditore poteva poi limitarsi semplicemente ad allegare l'altrui inadempimento. Spettava invece al debitore dimostrare di aver pagina 4 di 6 assolto all'intera obbligazione restitutoria, comprensiva dei relativi accessori (Cass. n. 9389/2016).
Viceversa, a fronte dell'assunto della sussistenza di una debenza restitutoria pari a € 68.924,13 le contestazioni attoree sono rimaste sostanzialmente generiche, non essendo stato in particolare confutato l'ammontare delle voci annotate quale “giro a sofferenza” sul documento contabile prodotto dalla Banca (doc. 10 ), voci che riguardano il debito maturato per capitale e interessi in capo CP_1
all'odierno opponente in conseguenza della revoca del contratto di mutuo per cui è causa e che potevano essere legittimamente poste a fondamento della domanda monitoria in questa sede opposta.
Non potevano essere in effetti oggetto di domanda monitoria tutte le successive voci annotate nel medesimo documento, in quanto relative a spese maturate nell'ambito della procedura esecutiva parallelamente pendente e solo in quella sede destinate ad essere soddisfatte. Ma d'altronde, il relativo quantum non è stato di fatto oggetto di ingiunzione monitoria in quanto il loro ammontare complessivo risulta coperto dalla somma di € 28.350,00 la cui percezione e decurtazione viene documentata dalla stessa banca opposta (doc. 10 ). CP_1
Detto altrimenti, nonostante l'elencazione anche di crediti non esigibili nella presente sede, risulta ivi azionata solo la quota di credito dipendente dall'inadempimento al contratto di mutuo.
Tale quota, pari a € 68.924,13 al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, risulta ora ridotta – a seguito dell'incasso dell'ulteriore importo di € 9.211.14 da parte della opposta – alla differenza di CP_3
€ 59.712,99 oltre interessi come richiesti in ricorso monitorio.
In base alla giurisprudenza richiamata dall'opponente, tale riduzione del debito, per quanto sopravvenuta in corso di causa, giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. n. 21432/2011), le cui spese non vanno poste a carico del soggetto ingiunto in ragione dell'esistenza all'epoca del deposito del ricorso monitorio già di un titolo esecutivo per il recupero del medesimo credito, peraltro già soggetto ad esecuzione forzata, non configurando l'intenzione, dichiarata in comparsa di costituzione e risposta, di iscrivere un'ulteriore ipoteca giudiziale (peraltro su beni mai identificati in corso di causa) una valida ragione per gravare il debitore di ulteriori spese procedurali.
Non può essere invece accolta la domanda subordinata della Banca opposta di condanna della controparte in solido con , non essendo costui parte del presente giudizio. CP_2
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno invece poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base pagina 5 di 6 allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto, per la fase istruttoria, stante il deposito delle sole memorie integrative, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisionale, attesa l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1670/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 14.10.2024;
2. condanna a corrispondere alla la somma di € Parte_1 Controparte_1
59.712,99 oltre interessi sulla sola sorte capitale come richiesti in ricorso monitorio;
3. rigetta ogni altra domanda formulata nel presente giudizio;
4. condanna a rifondere in favore della le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 7.866,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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