Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5693/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
( ) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, anche in via tra loro disgiunta, dagli avv.ti Norman Regis e Alberto Roda ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Milano, cap.20121, via Bigli 21, giusta procura in atti ATTORI OPPONENTI NEI CONFRONTI DI
(P. IV ) in persona del legale rappr. p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, rappresentata con giusta procura dalla
(P. IV ), con sede legale a Milano, Bastioni di Controparte_2 P.IVA_2
Porta Nuova n. 19 in persona del procuratore avv. rappresentata Parte_3
e difesa, in via tra loro disgiunta, dagli avvocati Federico F. Monti e Luca Parazzini di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Maria Elisabetta Cirillo e Francesco Cirillo in Monza, via Durini 11, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 Parte_2 depositato in data 23.01.2025):
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione del caso, per tutti i motivi esposti in narrativa, così giudicare:
pagina 1 di 7 In via principale, nel merito:
- premesse tutte le opportune e necessarie declaratorie del caso, in particolare anche con riferimento alla inesistenza, inefficacia ed invalidità della Fideiussione, dichiarare illegittimo e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1775/2023 (RG 3941/2023
– rep. 2412/2023) emesso dal Tribunale di Monza il 26 maggio 2023 e pubblicato il 29 maggio 2023, per tutti i motivi esposti negli atti di causa;
- respingere integralmente le domande tutte proposte da Controparte_1
In via istruttoria:
- ammettere istanza ex art. 210 c.p.c. per la produzione in giudizio della documentazione, così come formulata nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.;
- ammettere prova testimoniale sui capitoli di prova dedotti dai Signori e Parte_1
nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati;
Parte_2
- con ogni più ampia riserva In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 4% CPA e 22% IVA” Per (come da atto introduttivo depositato in data Controparte_1
14.01.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: In via preliminare: dichiarare inammissibile l'opposizione promossa dal Sig.
[...]
per violazione dei termini di cui all'art. 641 c.p.c. Pt_2
In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque destituita di qualsiasi supporto probatorio per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. In via subordinata, nel merito: condannare in ogni caso parte attrice opponente, a pagare alla convenuta opposta, in via tra loro solidale, la somma complessiva di euro 860.290,81 quale residuo del mutuo chirografario 24 settembre 2019 di originari euro 1.000.000,00 (Doc. 4 – contratto di finanziamento;
Doc.
5 - estratto ex art. 50 TUB), oltre interessi convenzionali moratori sino al saldo ai sensi degli articoli 4 e 5 del contratto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per Legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio al fine di proporre opposizione avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1775/2023 emesso dal Tribunale di Monza, in data 26.05.2023, per un totale di euro 860.290,81, oltre interessi e competenze professionali ivi liquidate. Esponevano che:
pagina 2 di 7 - in data 24 settembre 2019 nella persona del direttore generale Parte_4 Per_1 ha concluso con il contratto di finanziamento n. OL74044200127, il Controparte_3 quale prevedeva che concedesse alla società la somma pari ad euro 1.000.000,00 a CP_1 titolo di finanziamento;
- ha richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole medie Controparte_3 imprese, pretendendo il rilascio di una fideiussione senza attendere l'esito della richiesta presentata a;
CP_4
- pertanto, sulla base di queste richieste gli odierni attori hanno rilasciato, in data 24 settembre 2019, la fideiussione n.1/2019 a favore della società Parte_4
-in data 6 settembre 2022 ha inviato ad e ai fideiussori una Controparte_3 Parte_4 diffida con la quale ha comunicato: il mancato pagamento delle rate scadute del finanziamento dal 30 aprile 2022 al 31 agosto 2022; la conseguente decadenza dal beneficio del termine;
la risoluzione del contratto;
l'intimazione al pagamento dell'importo residuo di € 842.300,00;
- a seguito dell'invio della predetta diffida e del mancato pagamento da parte dei fideiussori ha agito in via monitoria. Controparte_1
Parte opponente ha lamentato, in primo luogo, la condotta della Banca contraria ai criteri di correttezza e buona fede ed ha eccepito la nullità della fideiussione nella parte in cui la stessa viene posta a copertura di tutto l'importo finanziato ad Parte_4
Ha, inoltre, affermato che la fideiussione de quo è inefficace e/o invalida in virtù dell'istituto della c.d. “presupposizione” in quanto e , al momento Parte_1 Parte_2 della sottoscrizione del contratto di fideiussione, non erano a conoscenza dell'esito della richiesta di inclusione nel portafoglio del Fondo e avevano collegato la richiesta di ulteriori garanzie al solo fatto che tale richiesta non andasse a buon fine. Ha eccepito, da ultimo, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
si è costituita, in data 30.10.2023, contestando tutto quanto affermato da Controparte_3 parte attrice opponente;
chiedendo, in via preliminare, che venisse accertata l'inammissibilità dell'opposizione promossa in quanto avvenuta oltre i termini stabiliti dall'art. 641 c.p.c. Il Giudice, con decreto emesso in data 31.07.2023, rigettava l'istanza di parte opponente di sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecuzione. All'udienza del 14.03.2024, il Giudice invitava le parti a valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia. I legali delle parti chiedevano un rinvio al fine di poter esperire la mediazione tra le parti. All'udienza del 03.10.2024, le parti – dopo aver comunicato l'esito negativo della mediazione – insistevano sulle istanze istruttorie. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 16.10.2024, rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 25.03.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'esito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 3 di 7 II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opposta ha sollevato un'eccezione preliminare che deve essere esaminata. Parte opposta eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione proposta da , in Parte_2 quanto la stessa deve essere ritenuta tardiva poiché avvenuta oltre i termini stabiliti dall'art. 641 c.p.c. In particolare, ha evidenziato che l'ufficiale giudiziario ha provveduto a notificare il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 31 maggio 2023 e
[...]
ha ricevuto l'avviso a mezzo posta raccomandata in data 8 giugno 2023, pertanto, Pt_2 la notifica nei confronti del destinatario si è perfezionata in tale momento ed il termine dei quaranta giorni per proporre opposizione scadeva il 18 luglio 2023, mentre la notifica della citazione è avvenuta in data 20 luglio 2023. Parte opponente, per contro, ha sostenuto l'infondatezza di tale eccezione in quanto l'avviso a mezzo posta raccomandata è stato ricevuto da , estraneo al Controparte_5 presente giudizio, in data 08 giugno 2023, il ché non consente di ritenere la sussistenza di alcun grado di concreta conoscenza del contenuto del ricorso monitorio e del provvedimento in capo all'opponente . Parte_2
Ha ribadito che il termine per proporre opposizione non deve essere calcolato a far data dall'8 giugno 2023, ma con decorrenza dal 10 giugno 2023 ossia trascorsi 10 giorni dalla data nella quale l'Ufficiale Giudiziario riferisce di aver espletato gli adempimenti ex art. 140 c.p.c. Sul punto, come è noto, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ha ritenuto che
“il termine di quaranta giorni per l'opposizione del decreto ingiuntivo, ove questo sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento del procedimento notificatorio per il destinatario, coincidente con quello in cui l'avviso di deposito dell'atto alla casa comunale è entrato nella sua sfera di conoscibilità” (cfr. Cass. civ. sez. II, ordinanza 21 luglio 2021 n. 20915). Nel caso di specie, tuttavia, è necessario sottolineare che – come si evince pacificamente dagli atti di causa – l'avviso di deposito dell'atto presso la inviato a CP_6 mezzo raccomandata è stato ricevuto da un tale , individuato Controparte_5 nell'avviso di ricevimento come “destinatario”, presso l'abitazione dell'odierno opponente sita in Lesmo, via Manara 25/c. L'agente postale, inoltre, non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, in quanto ha soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma (cfr. Cass. civ. ord. n. 14279/2024). Gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultano consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata.
pagina 4 di 7 Pertanto, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima e l'atto è da intendersi notificato al destinatario.
, come emerge dalla cartolina dell'avviso di ricevimento in atti, si è Controparte_5 qualificato come destinatario dell'atto e tale dichiarazione è soggetta al principio di buona fede sino a prova contraria. Inoltre, , soggetto estraneo nel presente giudizio, come si evince dalla Controparte_5 produzione del certificato di residenza, abita in Monza, Viale Libertà 36; nonostante ciò, come ribadito da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, le mere certificazioni anagrafiche sono irrilevanti ai fini della dimostrazione del carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria in quanto l'onere della prova, circa la presenza occasionale, grava su colui che sostiene di non aver avuto conoscenza immediata dell'atto (cfr. Cass. civ. ord. 2154/2025). Ne consegue, pertanto, che, stante anche l'assenza di proposizione di querela di falso sull'avviso di ricevimento attestante la consegna al destinatario, l'opposizione di
[...]
è tardiva in quanto i quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione sono Pt_2 decorsi a far data dall' 08.06.2023 con termine ultimo sino al 18.07.2023. L'opposizione di è valida ed è necessario entrare nel merito della Parte_1 controversia. Parte opponente ha eccepito, sin dall'atto introduttivo, l'infondatezza dell'azione monitoria. Segnatamente, ha ribadito la nullità della Fideiussione nella parte in cui la stessa viene posta a copertura di tutto l'importo finanziato ad in quanto la stessa discende Parte_4 dalle disposizioni di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, che escludono la possibilità per la banca di acquisire garanzie ulteriori sull'importo complessivamente finanziato e, in particolare, sulla quota di finanziamento garantita da MCC. Ha sottolineato, inoltre, che la Banca aveva subordinato l'acquisizione di ulteriori garanzie alla mancata inclusione del Finanziamento nel portafoglio di . CP_4
Preliminarmente, è doveroso riportare quanto previsto all'interno dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquistata alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. La norma fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche. Nel caso di specie, la fideiussione rilasciata da e è una Parte_1 Parte_2 fideiussione volontaria rilasciata a titolo personale, in quanto un soggetto “privato” si è impegnato a garantire con il proprio patrimonio l'adempimento delle obbligazioni di un terzo.
pagina 5 di 7 La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005. Parte opponente ha eccepito, in aggiunta, l'inefficacia e/o invalidità della fideiussione per “presupposizione” in quanto, nel momento in cui è stata sottoscritta la fideiussione (contestualmente al finanziamento) le parti non erano a conoscenza dell'esito della richiesta di inclusione nel portafoglio del Fondo e le medesime avevano collegato la richiesta di ulteriori garanzie al solo fatto che tale richiesta non fosse andata a buon fine. Prima di esaminare la suddetta eccezione, pare opportuno inquadrare l'istituto della presupposizione in ambito contrattuale: si tratta di una situazione di fatto o di diritto ritenuta esistente dalle parti al momento della conclusione del contratto, la cui esistenza costituisce fondamento implicito e determinante della comune intenzione negoziale.
ha posto come fondamento della predetta eccezione l'art. 1, comma 2, del Parte_1
Finanziamento nel quale si legge testualmente che “a valere sul presente mutuo è stata presentata a Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale s.p.a. la richiesta di inclusione nel portafoglio garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese, costituito ai sensi della legge n. 662/1996, successive modifiche e integrazioni e relative norme attuative. Qualora non venisse confermata l'inclusione di cui sopra, la Banca si riserva di chiedere garanzie aggiuntive di proprio gradimento;
qualora non si perfezioni l'acquisizione delle garanzie aggiuntive, la Banca si riserva di risolvere il Contratto.” (cfr. doc. 4 parte opposta) Il summenzionato articolo è stato, chiaramente, inserito per tutelare l'istituto di credito, in quanto nel caso in cui MCC non avesse deliberato l'inclusione del credito nel portafoglio garantito dal Fondo – trattandosi di una richiesta di finanziamento per un milione di euro – sarebbe venuto meno il divieto normativo, previsto dall'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, di acquisire garanzie “reale, assicurativa e bancaria”. Il che avrebbe permesso alla Banca di chiedere garanzie aggiuntive, oltre a quella già prestata da e . Parte_1 Parte_2
La fideiussione prestata da e è da considerarsi valida, nonostante Parte_1 Parte_2
l'inclusione del finanziamento nel portafoglio del Fondo di garanzia MCC, in quanto trattasi di una fideiussione volontaria rilasciata a titolo personale. Parte opponente, da ultimo, fa leva sulla mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Tale eccezione, oltre ad essere generica e impropria, non è supportata da contestazioni specifiche riguardanti l'an o il quantum della pretesa azionata. Si rileva, inoltre, che il credito vantato da banca nei confronti di Controparte_3 [...]
e non è stato contestato, né nella sua esistenza, né in relazione al suo Pt_1 Parte_2 ammontare. Le considerazioni appena esposte inducono al rigetto della domanda di opposizione formulata da , e, per l'effetto, alla conferma del decreto ingiuntivo emesso. Parte_1
pagina 6 di 7 III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Non può trovare accoglimento la domanda proposta dalla convenuta opposta e volta ad ottenere la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Innanzitutto, la parte non ha provato il danno conseguenza che sarebbe derivato dalla condotta processuale dell' attore. Inoltre, si evidenzia che non si rinviene, nel caso di specie, nemmeno il danno evento di cui all'art. 96 c.p.c. atteso che il contegno tenuto da parte degli attori non può venire in rilievo quale ipotesi di responsabilità aggravata per lite temeraria, dal momento che non integra gli estremi della malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_2
2. rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1775/2023 emesso dal Tribunale di Monza, in data 26.05.2023, confermandone l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c.;
3. condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_3 liquidate in euro 15.700,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
4. con sentenza esecutiva.
Monza, 17 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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