Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2144
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Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
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Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
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Accoglimento
Dispositivo di sentenza 18 novembre 2025
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Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Interpretazione dell'art. 100 comma 11 del Codice dei contratti pubblici

    Il TAR ha creato una norma inespressa, supponendola implicita nell'ordinamento, sebbene non sia mai stata formulata da alcuna autorità normativa. La verifica delle capacità tecniche e professionali serve per accertare che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. La stazione appaltante può, semmai, annotare penali, risoluzioni contrattuali e quanto utile per valutare la sussistenza di un grave illecito professionale cioè un requisito di ordine generale, non speciale. La differenza non è di poco conto dato che, il grave illecito professionale concretizza una causa di esclusione non automatica (da valutare in contraddittorio con l’operatore economico), il requisito di ordine speciale, come inteso dal TAR, condurrebbe a un automatico difetto di un requisito di partecipazione con conseguente automatismo espulsivo non previsto in alcuna disposizione di legge.

  • Accolto
    Certificazioni relative all'esecuzione di precedenti servizi rilasciate a S-

    La legge di gara non prevedeva la produzione di certificati recanti un’attestazione espressa della corretta esecuzione dei servizi; il requisito era da ritenere soddisfatto con la produzione di certificati indicanti l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione, o con l’esibizione dei contratti e delle fatture quietanzate. In definitiva, l’assenza, nel certificato per l’anno 2022, dell’attestazione della corretta esecuzione dei servizi resi per quell’anno non influisce in alcun modo sull’idoneità dello stesso ad attestare il possesso del requisito per la partecipazione alla gara. Nel caso che qui occupa il Collegio, semplicemente, è stato emesso un certificato contenente i dati prescritti dalla legge di gara.

  • Accolto
    Valutazione di anomalia dell'offerta di S-

    Il primo Giudice, dopo aver citato copiosa giurisprudenza, anche di questa Sezione, in ordine al fatto che il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, non ne ha tratto le debite conseguenze. Sono da evidenziare alcuni elementi assai significativi: a) S- ha prodotto i giustificativi richiesti; b) in ordine al costo della manodopera l’importo indicato in offerta da S- è superiore rispetto alla stima dei costi della manodopera indicata dalla stazione appaltante; c) S- ha tenuto conto di un incremento fisso del costo medio orario del personale impiegato nella commessa, per tutti gli anni di durata della concessione, pari al 4% annuo; sono stati quindi tenuti in debito conto gli aumenti contrattuali del CC, senza margini di errore significativi, in perfetta aderenza alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Sezione, secondo cui occorre valutare la tenuta economica dell’offerta, nel tempo dell’esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453); d) il giudizio della stazione appaltante non presenta alcuna criticità rispetto alle evidenze documentali che restituiscono un quadro chiarissimo; d.1.) in particolare, può ragionevolmente affermarsi che la valutazione positiva di anomalia sia fondata su dati dotati di sufficiente concretezza e, comunque, affatto aleatori o incerti, sussistendo univoci elementi per ritenere che, nel periodo di prevista esecuzione dell’contratto, l’aggiudicataria ha tenuto conto degli adeguamenti retributivi, degli scatti di anzianità e che avrebbe potuto beneficiare del regime decontributivo; d.2.) anche i riferimenti al costo delle transazioni bancarie si appuntano su elementi specifici che non sono assolutamente idonei a scalfire il giudizio complessivo di congruità dell’offerta. Com’è noto, la valutazione favorevole sulle giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non postula un rincarato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l'Amministrazione avesse ritenuto di non condividere le giustificazioni prodotte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione; nella diversa ipotesi di giudizio positivo dell'offerta sospettata di anomalia, spetta - per contro - a colui che contesta l'anomalia dell'offerta l'onere di dimostrarne l'irragionevolezza o l'erroneità, non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo (tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 4 gennaio 2024, n. 163). Va ricordato che per giurisprudenza costante di questa Sezione, il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; l'esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1776). Non è superfluo aggiungere che la controversia attiene a una concessione. Nella concessione le verifiche si appuntano su previsione economico finanziaria. Si tratta, certo, di una verifica rigorosa, che però si basa sull’attendibilità di una ragionevole e ponderata previsione economica, che si presta a valutazioni connotate da un alto margine di opinabilità, opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza. L’accertamento del fatto è mediato da valutazioni opinabili, le quali rendono incerta la qualificazione del fatto agli effetti della sua sussunzione nello schema legale. Le fattispecie indeterminate suscitano incertezza riguardo alla sussistenza dei presupposti per la loro applicazione e, quando la legge affida all'amministrazione il compito di trovare la regola del caso concreto, il sindacato giurisdizionale è congegnato in forme che non si risolvono nella sostituzione del giudice all'amministrazione nell'assolvimento del compito che la legge ha conferito a quest'ultima.

  • Accolto
    Rilevanza del procedimento AGCM e delle sentenze dei Giudici del Lavoro

    Una premessa. I motivi riproposti sono formulati in modo tale da domandare al giudice un vero e proprio sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, peraltro, tutte fondate non sulla rappresentazione di circostanze di fatto bensì sulla personale interpretazione che di quei fatti fornisce il ricorrente. I fatti non hanno significato e, se mai l’hanno, certo non l’hanno nello stesso senso in cui hanno significato i testi di legge. Interpretare un fatto significa essenzialmente congetturare una spiegazione causale di un evento. Ebbene, le spiegazioni fornite dal ricorrente, si ribadisce, sono del tutto personali e frutto di un apprezzamento dei fatti e di valutazioni delle regole tecniche poste a presidio della corretta conduzione della gara, che si scontrano con una giurisprudenza consolidata di questa Sezione. Va anche ricordato che: a) con sentenza 6754 del 20 luglio 2025, questa Sezione ha affermato: “Quanto alla doglianza con cui si fa valere l’illegittimità della mancata esclusione di S- per le carenze e irregolarità asseritamente commesse nell’esecuzione del contratto presso il Parco del Colosseo, non può che richiamarsi anzitutto la giurisprudenza di questa Sezione in tema di rilevanza a fini escludenti della pendenza di un procedimento antitrust (Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 606/2024 e n. 5990/2022), alle cui argomentazioni integralmente si rinvia, compreso il richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia dell’U.E., 24 ottobre 2018, in causa C-124/17, per l’affermazione che l’illecito antitrust può assumere rilevanza quale causa di esclusione dalla gara solo se sia stato oggetto di una decisione dell’Autorità che abbia sanzionato il comportamento dell’impresa (una decisione, si precisa ai punti 38 e 39 della sentenza da ultimo citata, «pronunciata nell’ambito di una procedura disciplinata dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale e intesa a constatare un comportamento che viola una norma di diritto», posto che «l’esistenza di comportamenti restrittivi della concorrenza può essere dimostrata solo dopo una decisione che qualifichi giuridicamente i fatti in tal senso»). 8.4. - Ne deriva come conseguenza che non sussisteva, per S-, l’onere di dichiarare in gara l’esistenza del procedimento avviato da AGCM [ferma restando l’irrilevanza, in termini generali, della mera omissione dichiarativa: cfr. già Cons. St., Ad. plen. n. 16 del 2020 e successiva giurisprudenza conforme; e, recentemente, con riferimento agli articoli 96, quattordicesimo comma, e 98, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici, Cons. St., Sezione quinta, 29 aprile 2025, n. 3610, secondo cui non rileva la circostanza della omissione dichiarativa in ordine al fatto che potrebbe integrare il grave illecito professionale, posto che, ai sensi del citato art. 98, quinto comma, dette omissioni possono assumere rilievo solamente quali elementi a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito professionale tra quelli tipizzati dalla norma, ma non integra un’autonoma causa di esclusione (e analogamente dispone, in via generale, il citato art. 96, comma 14). Né rileva che la dichiarazione omessa fosse prescritta dalla lettera di invito, posto che l’immanenza del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di cui all’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, preclude che le richiamate previsioni stesso testo normativo possano essere eluse, quanto agli effetti, attraverso la prescrizione di adempimenti procedimentali che derivino unicamente da valutazioni della stazione appaltante]. 8.5. - Per completare il quadro in cui si inserisce la vicenda in esame, deve precisarsi che la delibera del 25 marzo 2025, con la quale l’AGCM ha inflitto agli operatori consistenti sanzioni pecuniarie amministrative (per quel che rileva, alla S- è stata irrogata la sanzione di 7 milioni di euro per pratica commerciale scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del consumo), è sopravvenuta alla partecipazione alla gara, all’aggiudicazione, al giudizio di primo grado e anche all’instaurazione del presente giudizio di appello; con la conseguenza, in primo luogo, che la pendenza del procedimento non può avere inciso sul certificato rilasciato dal Parco Archeologico del Colosseo per il 2022 (emesso prima dell’avvio del procedimento dell’Antitrust); in secondo luogo, il provvedimento dell’Antitrust che ha concluso il procedimento nei confronti di S- (che l’appellante ha depositato in data 8 aprile 2025), non produce effetti retroattivi e quindi non può essere causa di invalidità dei provvedimenti (di ammissione o di aggiudicazione) concernenti la procedura di gara per cui è controversia, la cui legittimità si misura esclusivamente in base alla regola del tempus regit actum e delle norme ratione temporis applicabili all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato. Le conseguenze di tale provvedimento possono determinarsi, invece, su un piano diverso ed estraneo al presente giudizio, vale a dire sul piano di una nuova valutazione dell’affidabilità dell’aggiudicataria S- e quindi di un eventuale annullamento in autotutela dell’aggiudicazione da parte di NS (ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera e), e dell’art. 98, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti pubblici). Iniziativa riservata esclusivamente alla discrezionale decisione della stazione appaltante”; b) nella medesima sentenza si legge: “10. - Con il terzo motivo di appello, l’appellante censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto la irrilevanza, ai fini della esclusione dalla gara, delle plurime violazioni giuslavoristiche imputate a S-, peraltro nemmeno dichiarate in gara. Richiamate le sentenze pronunciate dai giudici del lavoro nei confronti dell’aggiudicataria (cfr. pp. 16-17 dell’atto di appello), l’appellante sostiene che NS avrebbe omesso di considerare che S-, da un lato, ha ripetutamente violato le norme a tutela dei lavoratori (incorrendo nella causa di esclusione di cui all’art. 95, primo comma, lett. a), del Codice dei contratti pubblici) e, dall’altro, sarebbe incorsa in un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 95, primo comma. co. 1 lett. e), del Codice) per aver «tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», fornendo «informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» (art. 98, terzo comma, lett. b), dello stesso Codice). 10.1. - Il motivo è infondato. Quanto alla rilevanza della omessa dichiarazione in gara delle vicende sopra richiamate, si rinvia alle osservazioni svolte al precedente punto 8.4., dalle quali discende altresì la infondatezza del richiamo alla figura del grave illecito professionale delineata dal citato art. 98, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici (figura normativa, la quale presuppone che le «informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione» siano state rese in violazione di uno specifico obbligo dichiarativo, per esempio una specifica richiesta da parte della stazione appaltante). Per quanto concerne l’altra ipotesi (delle gravi infrazioni alle norme sul lavoro), trattandosi di causa di esclusione non automatica, e quindi sottoposta alla valutazione riservata della stazione appaltante (sul punto si rinvia nuovamente alla pronuncia della Plenaria n. 16 del 2020), NS – nella nota del 10 giugno 2024 - ha ampiamente motivato in ordine all’incidenza dei fatti sull’affidabilità professionale di S-; e ciò, in assenza di illogicità manifeste o palesi contraddittorietà di tale motivazione, è sufficiente per escludere la rilevanza delle vicende invocate dall’appellante quali gravi illeciti professionali”.

  • Rigettato
    Rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti

    Per tutte le ragioni esposte, respinta l’istanza di rinvio della trattazione della causa, avanzata dal S- nella memoria depositata il giorno 11 novembre 2025, gli appelli devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 3113/2025, respinge il ricorso di primo grado.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 16 marzo 2026, che accoglie gli appelli proposti dal Ministero della Cultura e Consip S.p.A. contro una sentenza del TAR Campania. Le parti in causa contestavano l'aggiudicazione di una gara per servizi museali, con il ricorrente che sosteneva l'assenza di requisiti di capacità tecnica da parte dell'aggiudicatario. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la corretta interpretazione dei requisiti di partecipazione e la congruità dell'offerta economica. Il TAR aveva accolto il ricorso del concorrente escluso, ritenendo che l'aggiudicatario non avesse dimostrato di aver eseguito i servizi con buon esito.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha riformato la decisione del TAR, argomentando che la legge di gara non richiedeva un'attestazione esplicita di buona esecuzione per i servizi pregressi e che l'assenza di tale attestazione non inficia la validità della certificazione presentata. Inoltre, il Collegio ha ritenuto che la valutazione di congruità dell'offerta fosse stata effettuata in modo adeguato dalla stazione appaltante, evidenziando che l'aggiudicatario aveva rispettato i requisiti economici e tecnici richiesti. La sentenza ha quindi confermato l'aggiudicazione della gara, compensando le spese tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2144
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2144
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo