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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 21439 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
C.F.: , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Tiziana Genito, C.F.: , elett.me domiciliata presso il suo studio sito C.F._1 in Benevento, alla Via Cap. Luca Mazzella n° 6, la quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133 3 comma c.p.c., 134, 3 e 4 comma c.p.c. e 170 comma 4 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- Appellante –
E
in persona del Prefetto p.t., C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di C.F. , presso i cui uffici, in via CP_1 C.F._2
A. Diaz n. 11, domicilia per legge, posta certificata: Email_2 - Appellata –
NONCHE'
C.F.: CP_2 C.F._3
- Appellato contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1405/2022 resa dal Giudice di Pace di Barra in persona del dott. Vincenzo Crasto, depositata in data 23/03/2022 e non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025 i procuratori delle parti costituite, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 15.06.2021 il sig. conveniva in giudizio dinanzi al CP_2
Giudice di Pace di Barra, nel procedimento iscritto al n. R.G. 8817/2021, l Parte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del DPR n. 602/1973) e la
[...]
(quale ente impositore), al fine di ottenere la declaratoria di nullità ed Controparte_1 inefficacia della cartella n.07120100478177654000 (ruolo n. 2010/14808), relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2007, dell'importo complessivo di euro 8.151,34.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella,
l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione chiedendo dichiararsi l'illegittimità della cartella n.07120100478177654000 e, per l'effetto, annullarla e, in ogni caso, dichiarare non dovuta la somma di euro 8.151,34 per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: 1) improponibilità dell'opposizione per assenza della CP_3 preventiva domanda amministrativa di sgravio;
2) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire;
3) il mancato decorso del termine di prescrizione, stante la regolare notifica della cartella, nonché di un successivo preavviso di fermo amministrativo. Concludeva chiedendo dichiararsi l'improponibilità e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con condanna dell'attore alla refusione di spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva la Controparte_1
Con sentenza n.1405 depositata il 23.03.2022, il Giudice di Pace di Barra qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc e ne dichiarava l'ammissibilità, ritenendo sussistente l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da controparte, essendo tale risultato concretamente conseguibile unicamente con l'invocata pronuncia, richiamando altresì le sentenze della Cass. n.
11536/2006 e la n. 13485/2014.
Ciò premesso, accoglieva l'opposizione deducendone la fondatezza, in ragione del fatto che il credito vantato dalla P.A. dovesse dichiararsi prescritto e, pertanto, disponeva l'annullamento della cartella n.07120100478177654000, condannando l' al pagamento delle spese di lite, con CP_3 distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 16.09.2022, l impugnava la CP_3 sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese.
L'Agente della Riscossione reiterava tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado e, in particolare, deduceva, l'inammissibilità della domanda fondata sull'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, anche alla luce della sopravvenuta modifica legislativa intervenuta con il d.l.
n. 146/2021 (convertito, con modif., in l. n. 215/2021); in secondo luogo, censurava la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il credito sotteso alla cartella n.07120100478177654000, nonostante la regolare notifica della cartella e di un successivo preavviso di fermo amministrativo. Pertanto, in accoglimento del gravame, l'appellante chiedeva disporsi l'integrale riforma della sentenza n. 1405/2022, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Barra e, per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo con conferma dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento nr. 071 2010 0478177654000, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva altresì la aderendo ai motivi di impugnazione proposti da Controparte_1
. Parte_2 Non si costituiva il sig. , nonostante la rituale vocatio in ius. CP_2
All'udienza del 02.04.2025 la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
e, all'esito della discussione, rassegnate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. il quale, sebbene CP_2 regolarmente citato, non si è costituito.
§ 2. Nel merito, passando alla disamina dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto con riforma della sentenza appellata.
Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'opponente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.0712010047817765400, deducendo l'omessa notifica della cartella, al solo fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal Concessionario per il recupero coattivo delle somme.
Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine all'inammissibilità CP_3 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale, dopo l'ultima mofdifica intervenuta in data
08/08/2024, prevede che “.
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativon.14/2019; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.).
Orbene, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110 (che ha introdotto tale ultima versione) la disposizione in esame è in vigore dal 08 agosto 2024 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.
46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n.
602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”
(Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973. L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 5. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, deve pertanto concludersi circa la carenza di interesse ad agire del sig. ad impugnare l'estratto di ruolo. CP_2
Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2022, sopra citate.
Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e della iscritta al n. Parte_1 CP_2 Controparte_1
R.G. 21439/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia di : CP_2 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Barra n. 1405/2022, pubblicata in data 23.03.2022, nel giudizio instaurato da contro CP_2
l e la dichiara inammissibile l'opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n.07120100478177654000 revocando la statuizione di annullamento, nonché la statuizione sulle spese.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 04/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti