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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sara Perlo
nella causa n. rg. 20567/2024 promossa da:
nata in [...], il [...], residente in [...]
Mirafiori, 19/E, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Scozzaro
e Giacomo Venesia
ricorrente contro
– Questura di Torino, rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Dichiararsi cessata la materia del contendere. Con condanna della PA al pagamento delle spese di lite.
Per il resistente: Dichiararsi cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese di lite.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c.,
[...]
ha chiesto che, accertata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Torino Parte_1
sulla domanda di aggiornamento della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ex articolo
10 D. lgs. 30/07, il Tribunale ordinasse alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nelle more del giudizio e a seguito del pagamento da parte della ricorrente, in data 08.11.2024, del bollettino postale relativo all'istanza, in data 25.11.2024 il titolo di soggiorno richiesto veniva validato dalla PA e, successivamente, in data 08.01.2025 veniva consegnato alla ricorrente (cfr. doc.
1 comparsa di costituzione). Pertanto, con comparsa di costituzione e risposta 8.2.2025, la pubblica amministrazione chiedeva al
Tribunale di emettere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, istanza cui la ricorrente, per il tramite della sua difesa tecnica, aderiva all'udienza del 12.2.2025.
La difesa chiedeva altresì la condanna alle spese.
* * *
Come congiuntamente richiesto dalle parti, si ritiene che l'emissione da parte della PA, in data
25.11.2024, del titolo richiesto dalla ricorrente (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione e risposta) e l'accertamento ad esso sotteso, facciano venir meno la materia del contendere inerente il presente procedimento.
Tenuto conto del comportamento attivo e collaborativo posto in essere dalla PA e della buona fede manifestata dalla stessa, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge,
Torino, 12.2.2025
Il Giudice Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sara Perlo
nella causa n. rg. 20567/2024 promossa da:
nata in [...], il [...], residente in [...]
Mirafiori, 19/E, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Scozzaro
e Giacomo Venesia
ricorrente contro
– Questura di Torino, rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Dichiararsi cessata la materia del contendere. Con condanna della PA al pagamento delle spese di lite.
Per il resistente: Dichiararsi cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese di lite.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c.,
[...]
ha chiesto che, accertata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Torino Parte_1
sulla domanda di aggiornamento della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ex articolo
10 D. lgs. 30/07, il Tribunale ordinasse alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nelle more del giudizio e a seguito del pagamento da parte della ricorrente, in data 08.11.2024, del bollettino postale relativo all'istanza, in data 25.11.2024 il titolo di soggiorno richiesto veniva validato dalla PA e, successivamente, in data 08.01.2025 veniva consegnato alla ricorrente (cfr. doc.
1 comparsa di costituzione). Pertanto, con comparsa di costituzione e risposta 8.2.2025, la pubblica amministrazione chiedeva al
Tribunale di emettere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, istanza cui la ricorrente, per il tramite della sua difesa tecnica, aderiva all'udienza del 12.2.2025.
La difesa chiedeva altresì la condanna alle spese.
* * *
Come congiuntamente richiesto dalle parti, si ritiene che l'emissione da parte della PA, in data
25.11.2024, del titolo richiesto dalla ricorrente (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione e risposta) e l'accertamento ad esso sotteso, facciano venir meno la materia del contendere inerente il presente procedimento.
Tenuto conto del comportamento attivo e collaborativo posto in essere dalla PA e della buona fede manifestata dalla stessa, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge,
Torino, 12.2.2025
Il Giudice Sara Perlo