Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 01704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2025, proposto da NN SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Nicosia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mezzasalma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione del Direttore Generale R.G. n. 504/2025 (doc.1) del 14 febbraio 2025 con cui è stata disposta la sospensione della procedura concorsuale relativa alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto con profilo professionale “funzionario amministrativo giuridico” area funzionari e dell’E.Q. (ex cat. D);
- della nota prot. n. 4630 del 19 febbraio 2025 con cui la Commissaria del Libero Consorzio ha formulato atto di indirizzo per la revoca della procedura;
- della determinazione del Direttore Generale n. 585/2025 adottata in data 20 febbraio 2025 (doc.2) con cui il Libero Consorzio di Ragusa ha revocato tutte le procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti a tempo indeterminato tra cui quella relativa alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto con profilo professionale funzionario amministrativo giuridico, area funzionari e dell’E.Q.;
- della nota, ove occorra e per quanto di ragione, dell’Assessorato Regionale siciliano, prot. n. 806 del 18.02.2025, introitata dalla provincia al prot. n. 4532 di pari data, con cui l’Assessorato regionale ha auspicato il rinvio delle procedure concorsuali ad una fase successiva all’insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico;
di ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, prodromico e/o consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28 marzo 2025 e depositato, unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza, il successivo 4 aprile 2025, il ricorrente ha impugnato una serie di atti adottati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, concernenti la sospensione e successiva revoca di una procedura concorsuale. In particolare, sono stati oggetto di impugnazione:
la determinazione dirigenziale n. 504 del 14 febbraio 2025, con cui è stata disposta la sospensione della procedura selettiva per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di “funzionario amministrativo giuridico” (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione);
la nota interna n. 4630 del 19 febbraio 2025, con la quale il Commissario straordinario dell’Ente ha formulato un atto di indirizzo finalizzato alla revoca della medesima procedura;
la determinazione del Direttore Generale n. 585 del 20 febbraio 2025, con cui è stata formalmente disposta la revoca di tutte le procedure concorsuali pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato;
nonché, ove occorra e per quanto rilevante, la nota dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali n. 806 del 18 febbraio 2025, nella quale si esprime un auspicio, privo di valore vincolante, circa l’opportunità di rinviare l’espletamento delle procedure concorsuali a una fase successiva all’insediamento dei nuovi organi politici.
Nel ricorso viene sinteticamente rappresentato il quadro fattuale e giuridico della vicenda.
In particolare viene esposto che il ricorrente ha preso parte alla suddetta procedura concorsuale, regolarmente indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per l’assunzione di un funzionario amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato. Dopo essere stato ammesso a partecipare, egli ha sostenuto e superato la prova preselettiva, acquisendo così il diritto a proseguire nella fase successiva della selezione.
Tuttavia, nel corso della procedura, l’Amministrazione ha prima sospeso e poi definitivamente revocato il concorso, richiamando a fondamento della propria decisione un atto di indirizzo politico approvato in seno all’Assemblea Regionale Siciliana. Tale atto invitava genericamente i Commissari straordinari dei Liberi Consorzi a sospendere le procedure concorsuali in attesa dell’insediamento dei nuovi organi elettivi. La motivazione sottesa a tale invito, come indicato nella nota dell’Assessorato, era quella di assicurare alla futura governance la possibilità di definire autonomamente la propria strategia amministrativa.
Ritenendo i suddetti provvedimenti lesivi dei propri diritti e viziati sotto diversi profili, il ricorrente ha proposto ricorso articolato in due principali motivi di diritto.
Con il primo motivo, rubricato come “ violazione e malgoverno dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Violazione dell’articolo 21-quinquies della legge 241/1990. Eccesso e sviamento di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità” , il ricorrente ha denunciato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati. In particolare, si è evidenziato che la revoca della procedura non risulta fondata su alcuna effettiva sopravvenienza di esigenze organizzative dell’Ente, come richiesto dalla normativa vigente, ma si basa unicamente su un atto di indirizzo politico privo di efficacia vincolante. Si è osservato, inoltre, che un simile atto può eventualmente orientare, ma non sostituire, la valutazione concreta e motivata sull’interesse pubblico che deve sorreggere l’adozione di un provvedimento di revoca.
Con il secondo motivo, rubricato come “violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990. Difetto di motivazione. Motivazione inesistente e/o apparente” , si è dedotta l’insufficienza della motivazione fornita dall’Amministrazione. Secondo il ricorrente, il Libero Consorzio si è limitato a recepire l’auspicio espresso dall’Amministrazione regionale senza svolgere alcuna autonoma valutazione circa la compatibilità tra il proseguimento della procedura e l’interesse pubblico concreto, né ha indicato specifiche esigenze di carattere organizzativo che potessero giustificare una simile decisione. Ne consegue che la revoca appare fondata su una motivazione solo apparente, sprovvista dei requisiti di congruità e puntualità imposti dall’ordinamento.
Successivamente, con memoria difensiva depositata il 24 aprile 2025, il Libero Consorzio ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato agli altri eventuali candidati, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali. Ha inoltre rilevato che il ricorso sarebbe inammissibile anche per mancata impugnazione della clausola del bando che prevedeva la facoltà dell’Amministrazione di revocare la procedura “a suo insindacabile giudizio”. Nel merito, ha difeso la legittimità della revoca, sostenendo che essa sarebbe stata motivata dall’esigenza di consentire alla futura governance politico-amministrativa di riorganizzare la struttura interna dell’Ente e ridefinire il piano delle assunzioni, richiamando a tal fine la consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 10265/2024) sul potere discrezionale di revoca in capo all’Amministrazione.
Con memoria del 5 maggio 2025, il ricorrente ha replicato alle argomentazioni dell’Amministrazione, ribadendo le proprie tesi difensive e contestando le eccezioni preliminari. In particolare, ha osservato che non è ravvisabile alcun controinteressato da notificare, non essendo stata formata alcuna graduatoria né stilato un elenco definitivo degli ammessi. Ha precisato inoltre che l’atto regionale cui si fa riferimento è privo di valore vincolante e che la decisione di sospendere e revocare la procedura è stata adottata autonomamente dal Libero Consorzio, sulla base di una valutazione che si assume viziata. Infine, ha sottolineato che non si contesta la legittimità astratta della clausola del bando, bensì il modo in cui il relativo potere è stato esercitato, in violazione dei principi di correttezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
All’udienza camerale del giorno 8 maggio 2025, ritenuti sussistenti i presupposti per la sentenza resa in forma semplificata, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sulla mancata notifica ai controinteressati.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle procedure concorsuali, l’obbligo di notificare ai controinteressati sussiste solamente qualora l’impugnazione venga proposta successivamente all’adozione della graduatoria.
É stato precisato che qualora il ricorso venga proposto prima della pubblicazione della graduatoria, non è necessario procedere alla notifica a controinteressati (TAR Piemonte, II, 16 novembre 2022, n. 975; TAR Marche, I, 31 marzo 2022, n. 212).
Infatti, prima della pubblicazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, poiché in tale fase non esistono situazioni soggettive di interesse contrapposto (TAR Lazio, Roma, I, 18 settembre 2023, n. 13831).
Sul corretto esercizio del potere di sospensione e di revoca - Sul difetto di motivazione.
La sospensione e la successiva revoca della procedura concorsuale indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa sono state adottate e motivate in forza di un mero atto di indirizzo proveniente dall’Amministrazione regionale, privo di efficacia cogente e, in ogni caso, non idoneo a fondare legittimamente una determinazione amministrativa di tale rilievo.
In particolare, con determinazione generale R.G. n. 504/2025, l'Ente ha disposto la sospensione della procedura concorsuale in ossequio ad un generico invito, veicolato mediante atto di indirizzo, affinché i Commissari Straordinari dei Liberi Consorzi sospendessero le procedure concorsuali in essere fino all’insediamento degli organi elettivi.
Successivamente, con provvedimento di revoca R.G. n. 585/2025, il medesimo Ente ha dato atto della ricezione della nota prot. n. 806 del 18 febbraio 2025, trasmessa dall’Assessore regionale alle Autonomie Locali, nella quale, a corredo di un ordine del giorno recante l’invito al rinvio delle selezioni pubbliche, si esprimeva un auspicio – privo, tuttavia, di portata vincolante – affinché le procedure concorsuali venissero differite ad una fase successiva all'insediamento della nuova governance, previsto verosimilmente per il 27 aprile 2025.
L’Ente ha altresì evidenziato che l'avvio della procedura concorsuale era avvenuto in epoca antecedente alla convocazione delle elezioni, momento in cui si riteneva, in via presuntiva, che il rinnovo degli organi sarebbe intervenuto solo nell’anno 2026.
Nella stessa sede, è stato inoltre valorizzato, quale elemento fattuale, che la sola informazione circa l'imminente ripristino della rappresentanza elettiva risponderebbe alle aspettative della collettività siciliana, desiderosa di riaffidarsi ad Enti di area vasta capaci di esercitare funzioni oltre la dimensione municipale.
Ebbene, tali argomentazioni – seppur formalmente articolate – risultano giuridicamente inadeguate e, pertanto, inidonee a soddisfare i requisiti di legittimità imposti dall’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, il quale prescrive che l’adozione di provvedimenti di revoca debba fondarsi su motivi di pubblico interesse sopravvenuti ovvero su una più approfondita valutazione dell’interesse pubblico originario.
Nel caso di specie, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha omesso qualsivoglia analisi concreta dell’interesse pubblico prevalente, limitandosi ad aderire a un indirizzo di natura essenzialmente politica, privo di forza vincolante, e a richiamare elementi connotati da mera genericità e astrattezza. Giova evidenziare che tale modus procedendi si pone in contrasto con i principi di imparzialità, buon andamento e separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, consacrati agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
Appare opportuno, inoltre, precisare che, secondo il principio di rango costituzionale di separazione dei poteri, deve sussistere un chiaro e invalicabile confine tra la funzione politica – esercitata da organi rappresentativi, espressione del consenso elettorale – e l’attività amministrativa, la quale, per sua natura, è informata ai principi di legalità, imparzialità, efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione pubblica. In tale ambito, l’attivazione di procedure concorsuali rappresenta lo strumento precipuo attraverso cui si realizza la selezione dei soggetti più meritevoli, secondo criteri oggettivi e imparziali, escludendo ogni forma di interferenza politica. L’amministrazione pubblica non può orientare la propria azione in funzione del cambiamento degli assetti rappresentativi, né sospendere procedure regolate da atti generali e normativamente disciplinate al fine di conformarsi “al programma elettorale della nuova governance” .
La selezione del personale attraverso pubblico concorso risponde, infatti, ad una logica meritocratica e soddisfa le esigenze organizzative dell’Ente mediante l’assunzione di personale qualificato, nel rispetto dei principi di uguaglianza e trasparenza. Sospendere e revocare tale procedura per ragioni di natura politica costituisce un'ingerenza indebita nel corretto esercizio della funzione amministrativa e determina un'inaccettabile compressione del principio di separazione tra politica e amministrazione.
Non è dato rinvenire, nei provvedimenti in esame, alcuna motivazione effettiva, specifica e aderente alla situazione concreta dell’Ente che giustifichi, con riferimento a esigenze organizzative o funzionali dell’Amministrazione, l’interruzione del procedimento selettivo già avviato. La motivazione addotta si sostanzia, invero, in mere valutazioni di opportunità politica, che non possono sostituirsi a una compiuta ponderazione degli interessi in gioco né tantomeno giustificare la lesione dell’affidamento ingenerato nei candidati partecipanti, titolari di una posizione giuridica differenziata e tutelabile.
In mancanza di una valutazione amministrativa effettiva, ancorata a parametri di rilevanza pubblicistica e congruamente esplicitata, i provvedimenti di sospensione e di revoca risultano viziati da eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, del travisamento dei presupposti e dello sviamento, e si pongono in contrasto con i principi di cui alla Legge n. 241/1990, oltreché con i canoni della buona amministrazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi fondato. Per l’effetto, si dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’effetto conformativo del presente giudicato si concretizza nell’obbligo, in capo all’Amministrazione resistente, di dar corso alla prosecuzione della procedura selettiva, in ossequio ai principi di legalità, trasparenza e tutela dell’affidamento legittimo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 504/2025 in data 14 febbraio 2025, nella parte in cui è stata sospesa la procedura concorsuale in esame e la determinazione n. 585/2025 in data 20 febbraio 2025, nella parte in cui è stata revocata la procedura concorsuale in esame.
Condanna il Libero Consorzio Comunale di Ragusa alle spese del giudizio che si liquidano nella somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori di legge se dovuti, quale compensi di giudizio e alla ripetizione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato, laddove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO