CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO in nome del popolo italiano la Corte di appello di Reggio Calabria - sezione lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
1 dott.ssaMarialuisa Crucitti Presidente
2 dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 201/2023 R.G.L. e vertente tra
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FILIPPO IARIA, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante – contro
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_1 dall'avv. DOMENICO SPANO', giusta procura in atti;
- appellata e
, appresentata e Controparte_2 difesa in forza di procura in calce all'atto notificato dall'avv. ANTONIO GIULIO MORABITO
- appellata appellante incidentale e
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO MINEO, giusta procura in atti;
CP_3
appellato CONCLUSIONI come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Locri, l'Avv. impugnava la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500003265000 relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
n.09420080016514266000, dell'importo complessivo di € 2.846,83, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense per gli anni 2000 - 2005 - 2006 - 2007;
n. 094220090033241515000, per un importo complessivo di € 3.739,21, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense per gli anni 2008 -2003-2007;
n. 09420100003653592000, per un importo complessivo di € 1.336,72, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense per gli anni 2008 -2009;
n. 094201200006890032000, per un importo complessivo di € 18.868,62, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense inerente gli anni 2004-2005-2009-2010;
n. 09420120027108413000, per un importo complessivo di € 14.979,45, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense inerente gli anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011, per un totale complessivo di € 52.231,64. CP_ Integrato (erroneamente) il contraddittorio nei confronti dell' e successivamente nei confronti dell'ente creditore, cioè la , il giudice Controparte_4
di prime cure rigettava il ricorso.
Il giudice, per quanto qui di interesse, in relazione alle doglianze espresse e poi riproposte in appello, riteneva: 1) tardivo il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento attestanti le notifiche, posto che, ex art. 2719 cod. civ.,
l'espresso disconoscimento deve effettuarsi modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla produzione delle copie fotostatiche e il ricorrente alla prima udienza non aveva eccepito nulla in merito;
2) decennale il termine prescrizionale ex art. 66 della legge dell'art. 66 della l.n. 247/2012; 3) correttamente notificate tutte le cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata.
In particolare rilevava che “è in atti che l'avviso di cartella di pagamento n.
09420080016514266000 è stata notificata in data 21.11.2008, con ricezione di familiare convivente;
che la cartella di pagamento n. 094220090033241515000 è stata notificata il
13.5.2010, con ricezione del destinatario;
che la cartella n. 09420100003653592000 è stata ritirata da un delegato al ritiro postale all'esito della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. in data 26.7.2011; che la cartella n. 094201200006890032000, è stata ritirata da un delegato al ritiro postale all'esito della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. in data 22.2.2012. pertanto, (come già indicato nel precedente § 8.-), data la vigenza dell'art. 66 della l.n. 247/2012, che ha posto la prescrizione decennale dei contributi previdenziali in esame, nessuna di essa può dirsi prescritta.”
Riteneva altresì correttamente notificata la cartella n. 09420120027108413000, in quanto, anche se non era stata depositata la prova della relativa notifica, la stessa cartella era stata “oggetto di una successiva procedura notificatoria, avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo, ritirata da un delegato al ritiro postale all'esito della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. in data
8.7.2014”.
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale CP_2
condizionato, per ottenere la condanna di al risarcimento danni, laddove Controparte_1 risultasse provato che quest'ultima non aveva regolarmente notificato le cartelle di pagamento. CP_ Si è costituito l' chiedendo una declaratoria di carenza di legittimazione passiva.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 20 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l' denuncia “l'erronea, illogica e contraddittoria Pt_1
motivazione della sentenza in tema di annullabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e violazione di legge, per irregolare delle notifiche delle presupposte cartelle esattoriali
n.9420080016514266000, n.0942090033241515000, n.0942010003653592000,
n.094201200006890032000, n.09420120027108413000 e del prodromico atto di preavviso di fermo ammnistrativo n.094802014000040770000.”
L'appellante in sintesi denuncia : a) la violazione del consolidato principio per cui è onere dell'ente riscossore depositare gli originali (o le copie autentiche) delle cartelle esattoriali presupposte, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, per cui la mancanza di ogni atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato, posto che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire detto diritto ex art.24 della Costituzione;
2) la violazione della normativa in tema di notifica ex art. 140 c.pc.c. , sia per il mancato deposito della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la Casa
Comunale (CAD), avendo il ricorrente depositato solo “copia di prospetti riepilogativi e avvisi di ricevimento di raccomandate delle presupposte cartelle e del preavviso di fermo”, sia in quanto non vi era attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'appellante, in relazione a quanto indicato al punto a) non si confronta minimamente con la motivazione resa dal giudicante che aveva ritenuto il disconoscimento delle copie tardivo, con conseguente inammissibilità del motivo di appello proposto.
In ordine alla eccepita nullità delle notifiche degli avvisi, si rileva che l'appellante stesso dà atto che
“Emerge per tabulas dalle risultanze istruttorie e confermato dal primo giudice (pagina 19 Sentenza) che la cartella di pagamento n.09420080016514266000 veniva notificata in data 21.11.2008 con
ricezione del familiare convivente, la cartella n.0942090033241515000 era stata notificata in data
13.05.2010 con ricezione del destinatario, la cartella n.0942010003653592000 era stata ritirata da un delegato all'esito ai sensi dell'art.140 cpc in data 26.07.2011, la cartella n.094201200006890032000 veniva ritirata da un delegato all'esito della procedura ex art.140 cpc in data 22.02.2012, infine la
cartella di pagamento n.09420120027108413000, sprovvista della prova di avvenuta notifica, era insita nel successivo preavviso di fermo regolarmente notificato ex art.140 cpc.”
In tale contesto, in cui vi è prova (cfr allegati , come riconosciuto dallo stesso che la CP_5 Pt_1
cartella/fermo o è stata consegnata a mani del destinatario/familiare convivente o è stata ritirata da un delegato, l'assenza della prova degli adempimenti atti a garantire la conoscibilità della cartella/fermo appaiono irrilevanti in quanto gli atti sono stati ricevuti.
Con il secondo motivo di appello, l' eccepisce “l'erronea, illogica, falsa motivazione e Pt_1 violazione di legge in tema di intervenuta prescrizione del credito contributivo previdenziale.”
L'appellante richiama giurisprudenza in base alla quale il termine prescrizionale sarebbe quinquennale per tutti i professionisti che devono versare i contributi alle proprie casse di appartenenza (Corte Cassazione Sentenza n.13639/2019).
Anche tale motivo di appello è infondato.
Come correttamente rilevato dalla l'art. 19 Legge 576/80 prevedeva che “la prescrizione dei CP_2
contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per CP_2
i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_2
dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
La successiva legge n. 335/95, che con l'art. 3 aveva ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni, è stata ritenuta applicabile, per orientamento giurisprudenziale costante della Corte di Cassazione, anche ai contributi previdenziali della sul presupposto che la summenzionata CP_2 legge avesse implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80 Successivamente, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art.
3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_4
La norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della Legge n. 335/1995 alla CP_2
ha determinato la reviviscenza del primo comma dell'art. 19 della Legge n. 576/1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_2
Con riferimento all'applicabilità del termine decennale di prescrizione alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della Legge n. 247/12, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa..
Applicando i suddetti principi alla presente fattispecie si osserva che per nessuna delle cartelle impugnate (la cui prima notifica risale al novembre 2008) era decorso il termine prescrizionale alla data di entrata in vigore della legge citata ovvero il 2 febbraio 2013.
Per mera completezza si aggiunge che la sentenza richiamata dall'appellante, a sostegno dell'applicazione della prescrizione quinquennale ai contributi previdenziali delle casse private, non è conducente al caso di specie, in quanto nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale era già maturata prima del 2 febbraio 2013.
CP_ E' fondata, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' posto che tutti i crediti portati dalle cartelle impugnate sono di competenza della forense. CP_2
Visto il rigetto dell'appello nulla deve essere statuito in ordine all'appello incidentale proposto sono in via subordinata all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell' nella misura liquidata in Pt_1
dispositivo sulla base del DM n. 147/22, V scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...] , Controparte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 856/2022 del giudice del lavoro di Controparte_1 CP_3
Locri, pubblicata in 14/10/2022, rigetta l'appello. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, che liquida in €7.160,00 ciascuno , oltre accessori di legge. dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 il Consigliere relatore
(dott.ssa Maria Carla Arena) il Presidente
(dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO in nome del popolo italiano la Corte di appello di Reggio Calabria - sezione lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
1 dott.ssaMarialuisa Crucitti Presidente
2 dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 201/2023 R.G.L. e vertente tra
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FILIPPO IARIA, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante – contro
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_1 dall'avv. DOMENICO SPANO', giusta procura in atti;
- appellata e
, appresentata e Controparte_2 difesa in forza di procura in calce all'atto notificato dall'avv. ANTONIO GIULIO MORABITO
- appellata appellante incidentale e
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO MINEO, giusta procura in atti;
CP_3
appellato CONCLUSIONI come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Locri, l'Avv. impugnava la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500003265000 relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
n.09420080016514266000, dell'importo complessivo di € 2.846,83, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense per gli anni 2000 - 2005 - 2006 - 2007;
n. 094220090033241515000, per un importo complessivo di € 3.739,21, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense per gli anni 2008 -2003-2007;
n. 09420100003653592000, per un importo complessivo di € 1.336,72, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense per gli anni 2008 -2009;
n. 094201200006890032000, per un importo complessivo di € 18.868,62, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense inerente gli anni 2004-2005-2009-2010;
n. 09420120027108413000, per un importo complessivo di € 14.979,45, a titolo di contributi della cassa nazionale di previdenza forense inerente gli anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011, per un totale complessivo di € 52.231,64. CP_ Integrato (erroneamente) il contraddittorio nei confronti dell' e successivamente nei confronti dell'ente creditore, cioè la , il giudice Controparte_4
di prime cure rigettava il ricorso.
Il giudice, per quanto qui di interesse, in relazione alle doglianze espresse e poi riproposte in appello, riteneva: 1) tardivo il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento attestanti le notifiche, posto che, ex art. 2719 cod. civ.,
l'espresso disconoscimento deve effettuarsi modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla produzione delle copie fotostatiche e il ricorrente alla prima udienza non aveva eccepito nulla in merito;
2) decennale il termine prescrizionale ex art. 66 della legge dell'art. 66 della l.n. 247/2012; 3) correttamente notificate tutte le cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata.
In particolare rilevava che “è in atti che l'avviso di cartella di pagamento n.
09420080016514266000 è stata notificata in data 21.11.2008, con ricezione di familiare convivente;
che la cartella di pagamento n. 094220090033241515000 è stata notificata il
13.5.2010, con ricezione del destinatario;
che la cartella n. 09420100003653592000 è stata ritirata da un delegato al ritiro postale all'esito della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. in data 26.7.2011; che la cartella n. 094201200006890032000, è stata ritirata da un delegato al ritiro postale all'esito della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. in data 22.2.2012. pertanto, (come già indicato nel precedente § 8.-), data la vigenza dell'art. 66 della l.n. 247/2012, che ha posto la prescrizione decennale dei contributi previdenziali in esame, nessuna di essa può dirsi prescritta.”
Riteneva altresì correttamente notificata la cartella n. 09420120027108413000, in quanto, anche se non era stata depositata la prova della relativa notifica, la stessa cartella era stata “oggetto di una successiva procedura notificatoria, avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo, ritirata da un delegato al ritiro postale all'esito della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. in data
8.7.2014”.
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale CP_2
condizionato, per ottenere la condanna di al risarcimento danni, laddove Controparte_1 risultasse provato che quest'ultima non aveva regolarmente notificato le cartelle di pagamento. CP_ Si è costituito l' chiedendo una declaratoria di carenza di legittimazione passiva.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 20 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l' denuncia “l'erronea, illogica e contraddittoria Pt_1
motivazione della sentenza in tema di annullabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e violazione di legge, per irregolare delle notifiche delle presupposte cartelle esattoriali
n.9420080016514266000, n.0942090033241515000, n.0942010003653592000,
n.094201200006890032000, n.09420120027108413000 e del prodromico atto di preavviso di fermo ammnistrativo n.094802014000040770000.”
L'appellante in sintesi denuncia : a) la violazione del consolidato principio per cui è onere dell'ente riscossore depositare gli originali (o le copie autentiche) delle cartelle esattoriali presupposte, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, per cui la mancanza di ogni atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato, posto che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire detto diritto ex art.24 della Costituzione;
2) la violazione della normativa in tema di notifica ex art. 140 c.pc.c. , sia per il mancato deposito della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la Casa
Comunale (CAD), avendo il ricorrente depositato solo “copia di prospetti riepilogativi e avvisi di ricevimento di raccomandate delle presupposte cartelle e del preavviso di fermo”, sia in quanto non vi era attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'appellante, in relazione a quanto indicato al punto a) non si confronta minimamente con la motivazione resa dal giudicante che aveva ritenuto il disconoscimento delle copie tardivo, con conseguente inammissibilità del motivo di appello proposto.
In ordine alla eccepita nullità delle notifiche degli avvisi, si rileva che l'appellante stesso dà atto che
“Emerge per tabulas dalle risultanze istruttorie e confermato dal primo giudice (pagina 19 Sentenza) che la cartella di pagamento n.09420080016514266000 veniva notificata in data 21.11.2008 con
ricezione del familiare convivente, la cartella n.0942090033241515000 era stata notificata in data
13.05.2010 con ricezione del destinatario, la cartella n.0942010003653592000 era stata ritirata da un delegato all'esito ai sensi dell'art.140 cpc in data 26.07.2011, la cartella n.094201200006890032000 veniva ritirata da un delegato all'esito della procedura ex art.140 cpc in data 22.02.2012, infine la
cartella di pagamento n.09420120027108413000, sprovvista della prova di avvenuta notifica, era insita nel successivo preavviso di fermo regolarmente notificato ex art.140 cpc.”
In tale contesto, in cui vi è prova (cfr allegati , come riconosciuto dallo stesso che la CP_5 Pt_1
cartella/fermo o è stata consegnata a mani del destinatario/familiare convivente o è stata ritirata da un delegato, l'assenza della prova degli adempimenti atti a garantire la conoscibilità della cartella/fermo appaiono irrilevanti in quanto gli atti sono stati ricevuti.
Con il secondo motivo di appello, l' eccepisce “l'erronea, illogica, falsa motivazione e Pt_1 violazione di legge in tema di intervenuta prescrizione del credito contributivo previdenziale.”
L'appellante richiama giurisprudenza in base alla quale il termine prescrizionale sarebbe quinquennale per tutti i professionisti che devono versare i contributi alle proprie casse di appartenenza (Corte Cassazione Sentenza n.13639/2019).
Anche tale motivo di appello è infondato.
Come correttamente rilevato dalla l'art. 19 Legge 576/80 prevedeva che “la prescrizione dei CP_2
contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per CP_2
i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_2
dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
La successiva legge n. 335/95, che con l'art. 3 aveva ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni, è stata ritenuta applicabile, per orientamento giurisprudenziale costante della Corte di Cassazione, anche ai contributi previdenziali della sul presupposto che la summenzionata CP_2 legge avesse implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80 Successivamente, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art.
3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_4
La norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della Legge n. 335/1995 alla CP_2
ha determinato la reviviscenza del primo comma dell'art. 19 della Legge n. 576/1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_2
Con riferimento all'applicabilità del termine decennale di prescrizione alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della Legge n. 247/12, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa..
Applicando i suddetti principi alla presente fattispecie si osserva che per nessuna delle cartelle impugnate (la cui prima notifica risale al novembre 2008) era decorso il termine prescrizionale alla data di entrata in vigore della legge citata ovvero il 2 febbraio 2013.
Per mera completezza si aggiunge che la sentenza richiamata dall'appellante, a sostegno dell'applicazione della prescrizione quinquennale ai contributi previdenziali delle casse private, non è conducente al caso di specie, in quanto nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale era già maturata prima del 2 febbraio 2013.
CP_ E' fondata, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' posto che tutti i crediti portati dalle cartelle impugnate sono di competenza della forense. CP_2
Visto il rigetto dell'appello nulla deve essere statuito in ordine all'appello incidentale proposto sono in via subordinata all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell' nella misura liquidata in Pt_1
dispositivo sulla base del DM n. 147/22, V scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...] , Controparte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 856/2022 del giudice del lavoro di Controparte_1 CP_3
Locri, pubblicata in 14/10/2022, rigetta l'appello. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, che liquida in €7.160,00 ciascuno , oltre accessori di legge. dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 il Consigliere relatore
(dott.ssa Maria Carla Arena) il Presidente
(dott. Marialuisa Crucitti)