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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2330/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2330/2025 R.G. vertente tra: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dr.ssa Emma Gambardella RICORRENTE e C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
NO NZ (MI), Viale Toscana n. 17, in persona dell'Amministratore di sostegno, Sindaco p.t. del come da decreto di nomina dell'11.02.2025 del Giudice Controparte_2
Tutelare del Tribunale di Monza RESISTENTE Oggetto: Interdizione CONCLUSIONI Conclusioni per il PUBBLICO MINISTERO, in persona della dr.ssa Emma Gambardella: Voglia il Tribunale adito:
“dichiarare l'interdizione/inabilitazione di: nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...].” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 01.04.2025, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, in persona della dr.ssa Emma Gambardella, chiedeva che venisse disposta la misura dell'interdizione nei confronti di Controparte_1
A sostegno della propria domanda il Pubblico Ministero rappresentava che la misura dell'amministrazione di sostegno non sarebbe più adeguata alla tutela della beneficiaria in quanto, come riportato nelle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di NO NZ allegata al ricorso, sarebbe inidonea ad offrire alla stessa un sufficiente livello di tutela. Con decreto del giorno 11.04.2025 il giudice delegato alla trattazione del procedimento fissava udienza dinanzi a sé per il giorno 12.06.2025, assegnando contestualmente termine al Pubblico Ministero per la notifica ai soggetti interessati, udienza poi differita al 26.06.2025 All'udienza del 26.06.2025 comparivano il , l'amministrata, l'amministratore di Parte_1 sostegno in persona del Sindaco del rappresentato dalla funzionaria Controparte_2 dott. , l'assistente sociale del CPS dott. nonché la dott. Parte_2 Persona_1 Parte_3 quale assistente sociale del e, infine, la madre della interdicenda. Controparte_2
Il giudice procedeva all'audizione dell'amministrata nonché all'audizione dell'assistente sociale del CPS e dell'assistente sociale del di NO NZ, la quale precisava che la domanda di CP_2 interdizione è stata fatta per motivi di cura, rappresentando come fosse necessario l'inserimento comunitario poiché la situazione domiciliare al momento non sarebbe contenibile. All'esito, il giudice assegnava termine sino al 10.07.2025 per depositare in giudizio relazioni aggiornate circa la condizione sanitaria e personale della resistente. Con decreto del 10.07.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, trasmetteva la causa al Collegio per la decisione. II. La domanda di interdizione deve essere accolta per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che “non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”). Come emerso nella relazione di segnalazione relativa alle condizioni sanitarie della resistente redatta dai Servizi Sociali di NO NZ in data 16.12.2024 e trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, “è seguita dal servizio sociale del Comune di Controparte_1
NO NZ dal 2016 e dal centro psico sociale di competenza dal 2005 per un grave disturbo psicotico di natura schizofrenica con sovrapposizione di comportamenti borderline con tossicofilia e condotte antisociali. Si ritiene importante sottolineare che nonostante la condizione di doppia diagnosi non risulta essere in carico al servizio per le dipendenze. In data 1 giugno 2018 la signora è stata definita invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e Controparte_1 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani. Tale riconoscimento è stato redatto a seguito della documentazione sanitaria disponibile in cui si apprende una grave doppia diagnosi, progressivo peggioramento del quadro psicopatologico con riduzione delle attività di base, sociali e relazionali, non autosufficienza nella cura del sé e dell'ambiente di vita e scarsissimo grado di collaborazione che rende impossibile qualsiasi intervento a tutela della sua salute. La signora vive attualmente in condizioni igienico sanitarie gravemente inadeguate, caratterizzate da accumulo di rifiuti, scarsa manutenzione degli ambienti e compromissione della salubrità dell'alloggio. Tale situazione è stata già oggetto di intervento da parte del servizio sociale, che ha attivato un servizio di assistenza domiciliare mirato al miglioramento delle condizioni abitative ed al monitoraggio costante della situazione. Il servizio di assistenza domiciliare è stato avviato in data 15 ottobre u.s. Il programma sottoscritto dalla stessa signora prevede due accessi settimanali per un complessivo di due ore. Sono pervenute CP_1 inoltre numerose segnalazioni al servizio sociale da parte dei vicini di casa e dell'amministratore condominiale della signora i quali si sono lamentati della presenza frequente di suoi CP_1 conoscenti negli spazi comuni del condominio. Questi individui descritti come trascurati ed apparentemente in stato di alterazione da alcol e sostanze stupefacenti hanno destato preoccupazione tra le famiglie residenti per il potenziale rischio alla sicurezza e al decoro degli spazi comuni. Tale contesto alimenta costantemente il disagio relazionale e contribuisce al deterioramento delle relazioni con il vicinato. L'assistente sociale svolge mensilmente una visita domiciliare con l'obiettivo di monitorare la situazione globale della signora Preme segnalare che in data 27 Controparte_1 novembre u.s. alle 16:00 la scrivente ha svolto una domiciliare presso l'abitazione di la CP_1 quale si trovava in uno stato di alterazione e di incapacità di elaborare un discorso di senso logico. L'abitazione si trovava in uno stato di totale assenza di condizioni igienico sanitarie adeguate in relazione a quanto dichiarato si ritiene essenziale specificare che in data 26 novembre u.s. l'operatrice del servizio di assistenza domiciliare si era recata a domicilio per svolgere l'attività di Testi igiene ambientale. L' ha riferito alla scrivente di avere ritrovato insieme al LL che CP_1 dormiva in un letto pieno di urina ed entrambi erano incuranti di tutto questo dicendo che poteva capitare. La signora avrebbe chiamato in data 25 novembre u.s. il pronto soccorso Persona_2 in quanto la figlia si sarebbe sentita poco bene la madre ha affermato alla scrivente che la figlia aveva gli occhi ribaltati all'indietro ha iniziato a girare in tondo delirando con le mani al cielo. L'ambulanza sarebbe arrivata sul posto ma non volendo farsi soccorrere se ne sarebbe CP_1 andata. Durante la visita domiciliare la signora si è fatta urine e feci addosso, difatti CP_1 avrebbe perso la capacità di controllo degli sfinteri da diverso tempo. Si evidenzia CP_1 un'infezione vicino alla bocca e sull'addome che le provoca febbre alta e vomito. Ha avuto durante la visita domiciliare diversi scatti d'ira nei confronti della madre per motivi economici aveva speso 30 euro in mattinata e ne voleva ulteriori 20. L'operatrice del servizio di assistenza domiciliare ha riferito alla scrivente che la signora si sarebbe rigurgitata addosso e che in cucina ha CP_1 trovato siringhe cucchiai neri bruciati polvere bianca sia cocaina che lei descrive come bicarbonato per lavarsi i piedi. In data 9 dicembre u.s. la scrivente ha contattato telefonicamente la signora che ha dichiarato che lo stato sanitario della figlia sarebbe progressivamente peggiorando. Per_2
Di conseguenza il servizio sociale scrivente si è rivolto al medico di medicina generale referente della signora dottoressa , con la quale si è condivisa la necessità di attuare CP_1 Per_3 un accertamento sanitario obbligatorio per tutelare la salute di Nonostante gli interventi in CP_1 essere si registra un progressivo peggioramento della situazione con un impatto significativo sul benessere psicofisico della signora e un rischio crescente per la sua salute e sicurezza. Si CP_1 evidenzia che le attuali risorse attivate non risultano sufficienti per affrontare in maniera efficace il peggioramento delle condizioni di vita della signora che richiedono un intervento Controparte_1 più strutturato e multidisciplinare. In data 26 settembre u.s. la signora ha Persona_2 presentato tramite lo sportello di prossimità territoriale domanda di nomina di amministratore di sostegno a favore della figlia per supportarne la gestione delle proprie condizioni di salute di vita quotidiana. Stando a quanto finora esposto il servizio sociale scrivente ritiene che sia necessario porre in essere un istituto giuridico più incisivo possibile per tutelare la salute della signora la quale risulta totalmente incapace di autogestirsi in sicurezza.”. CP_1
Nella relazione di aggiornamento del 30.06.2025, depositata in giudizio in data 01.07.2025, i Servizi Sociali hanno dato atto del fatto che in data 11.02.2025 è stata disposta a favore della CP_1
l'apertura della misura dell'amministrazione di sostegno ed è stato concordato con l'amministratore di sostegno, funzionario presso il di NO NZ, di convocare la una volta CP_2 CP_1 alla settimana presso la sede del servizio per consegnarle la somma 100,00 € in contanti e monitorare l'utilizzo del denaro;
è stato conservato il monitoraggio domiciliare mensile. Il 07.05.2025 in occasione dell'ultimo accesso domiciliare si è notato un ulteriore peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente domestico, nonostante l'intensificazione del servizio di assistenza domiciliare attivato nei confronti della nonché un aumento degli episodi di
CP_1 alterazione psico-fisica, verosimilmente correlato a un maggiore consumo di sostanze stupefacenti, fattore di significativo rischio per la salute della tenuto conto dei suoi disturbi psichici e
CP_1 della terapia farmacologica prescritta. La non dimostra di avere alcun senso critico rispetto
CP_1 alla sua condizione. I servizi sociali hanno segnalato che la dichiara sempre di vedere davanti ai suoi occhi una
CP_1 luminosa luce con angeli il quale le direbbero quali azioni condurre durante l'arco della giornata. In sede di colloquio la stessa ha riferito “l'angelo mi dice di lavare i pavimenti” e ancora “l'angelo mi ha detto che non succede niente se uso cocaina quando vado a ballare”. L'assistente sociale ha osservato che in varie occasioni i piedi della risultano molto sporchi in quanto unitamente
CP_1 al LL circolerebbe a piedi nudi per la città. La richiesta di chiarire per quale motivo
CP_1 camminerebbe a piedi nudi, ha specificato che camminare a piedi nudi le provoca dolore e che tuttavia non dispone di calzature. L'assistente sociale ha precisato che in sede di visita domiciliare presso l'abitazione della è stata notata la presenza di diverse paia di scarpe. In seguito a confronto
CP_1 con l'amministratore di sostegno, inoltre, si è appreso dell'esistenza di fotografie che ritraggono la girare nuda per strada. La stessa assistente sociale ha constatato che una notte nel mese di
CP_1 aprile appena trascorso la stava attraversando la carreggiata correndo senza prestare
CP_1 attenzione al traffico veicolare, esponendosi così al rischio concreto di provocare e/o subire un incidente stradale. L'assistente sociali ha quindi concluso evidenziando “un progressivo deterioramento della condizione generale della sig.ra con ripercussioni Controparte_1 significative sul suo benessere psicofisico, nonché un crescente rischio per la propria salute e sicurezza, oltre che per quella di terzi. Le misure di tutela attualmente in atto - seppur adeguate in fase iniziale - non appaiono più sufficienti a contenere l'evolversi negativo della situazione, né a garantire la sicurezza e il benessere dell'interessata e della collettività. Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene necessario un intervento più strutturato, continuativo e multidisciplinare, in grado di assicurare una presa in carico terapeutico-assistenziale intensiva e costante.”. L'assistente sociale ha quindi ribadito la necessità di collocare presso una struttura Parte_4 comunitaria specializzata per persone con doppia diagnosi, in quanto il suo stato attuale rappresenta un rischio sia per la propria incolumità sia per quella altrui. La non è in grado di vivere da
CP_1 sola e allo stato vive in un alloggio SAP che ha un regolamento più volte violato da parte della stessa.
CP_1
Nella relazione del CPS acquisita in atti in data 10.07.2025 si evidenzia che la paziente è nota al Centro dal 2004 e che si sono resi necessari svariati ricoveri ospedalieri e/o in SPDC di competenza territoriale, ultimo dei quali conclusosi in data 16.08.2024 con formulazione di diagnosi alla dimissione di psicosi cronica e disturbo da uso di sostanze. In passato la si è giovata con CP_1 profitto di degenze e/o comunità terapeutiche specialistiche, tuttavia nel corso degli ultimi anni il consenso da parte dell'assistita rispetto a tale setting è venuto meno a causa dell'instaurarsi di ingravescente e continuativo consumo di sostanze psicotrope (eminentemente cocaina) ed etanolo, sino a configurare pienamente quadro di doppia diagnosi. Infruttuosi gli interventi psicoeducativi volti a promuovere l'adesione da parte dell'assistita rispetto alla presa in carico specialistica o presso il per quanto di competenza. Nel corso degli ultimi mesi facendo ricorso a un cospicuo impiego Pt_5 di risorse, e grazie alla collaborazione della madre della del compagno, il servizio è riuscito CP_1
a mantenere contatti mensili con la utili, anche a garantire la somministrazione di
CP_1 imprescindibile terapia psicofarmacologica antipsicotica. Negli ultimi mesi, tuttavia, si è assistito ad un ulteriore significativo aggravamento del disturbo da uso di cocaina con scadimento tanto dei già ridottissimi ambiti di autonomia nello svolgimento delle attività del vivere quotidiano quanto della condizione di salute fisica. Il medico del CPS ha quindi concluso evidenziando che emerge in capo alla una condizione di abituale infermità mentale cui si sommano frequenti e ripetuti episodi
CP_1 di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Nell'ultimo periodo la ha anche perso la
CP_1 continenza di entrambi gli sfinteri. Il medico che ha redatto la relazione ha quindi concluso che la è affetta da schizofrenia
CP_1 simplex a decorso continuo (F20, 60) e uso di cocaina (F 14), per cui assume come terapia farmacologica paliperidone palmitato 150 mg, 1 f.l. i.m ogni 28 giorni. La sentita dal giudice delegato ha così riferito circa la propria condizione personale:
CP_1
“conosco il mio amministratore di sostegno la dottoressa o almeno cosi mi sembra;
è la Pt_2 seconda volta che ci vediamo l'ho vista due volte qua al Tribunale. Ho capito l'amministrazione di sostegno mi gestiscono loro i soldi quello che ho bisogno io chiedo e se mi devono dare soldi me li danno per la piscina il cellulare le necessità di cui ho bisogno. È la prima volta che ho l'assistente di sostegno prima mi rivolgevo a mia mamma. Vivo a NO NZ Viale Toscana 17, vivo da sola e mi viene a trovare mio LL ogni giorno a volte viene anche la mamma a darmi una mano con le pulizie quando ci sono le vetrate alte da fare se no la la donna delle pulizie che mi hanno dato loro del Comune. Parte_6
Di giorno mi sveglio certe volte prendo la pastiglia per dormire alle 9 e mezza di sera e mi sveglio molto presto, prendo il pane la brioche un caffè aspetto le 5.30 del mattino che apre il bar. Alle 10 del mattino vado a prendere la focaccia alle olive al panettiere e poi faccio la spesa dopo che mia mamma veniva per i soldi. Ogni giorno prendo tabacco sigarette, il tabacco costa 7,70 € ora è aumentato. È una spesa anche quella, lo prendo ogni due giorni quindi ora ho questa spesa da affrontare. Anche la spesa la faccio per tutta la settimana non tengo i soldi per tutti i giorni. Adesso volevo chiedere questa settimana ho bisogno di fare la tinta ai capelli e il taglio mi devo sistemare i capelli e poi il cellulare devo comprare e una televisorina da mettere in camera. Ah sono anche senza cuscini per dormire si sono aperti non so cosa è successo sono uscite le piume e li ho dovuti buttare. Quando viene mio LL niente prendiamo la focaccia con olive e lui wurstel poi prendiamo un caffè andiamo all' a fare la spesa dopo che prende i soldi. CP_3 Per_4
Io voglio continuare a stare in quella casa dove sto ora mi trovo bene se vado in comunità li non faccio niente c'è la mensa c'è il caffè io invece a casa mi muovo e sono indipendente. Io da sola non riesco ad arrivare da nessuna parte arrivo a un certo punto. Magari il sabato arriva mezzanotte che non ci sono mezzi e andiamo con mio LL a piedi a Cascina Gobba e prendiamo il pullman per Milano e prendiamo un kebab perché li è buono. Oltre a mio LL ci son altre persone con cui ho rapporti sociali, altri amici con cui siamo amici anche dal CPS. Ho iniziato ad andare al CPS nel 2003 perchè ho avuto un grande esaurimento per un ragazzo. Non ho mai perso il mio gruppo che abusa di sostanze. A volte prendo un po di cocaina quando vado a ballare. Già sento gli angeli ho un po paura delle sostanze. Dal 2013 vedo gli angeli davanti tutti i giorni. Non è vero che siamo mai stati nudi per strada.”. Alla medesima udienza l'assistente sociale del CPS ha chiarito che la diagnosi originaria è di psicosi, che la è giunta al CPS per malessere psicotico e delirante;
nella sua storia c'è un pregresso
CP_1 di abuso di sostanze. è stata sempre un pò seguita fino ad arrivare a proporre ricoveri, ci sono
CP_1 già stati ricoveri e lunghi percorsi in comunità in precedenza sia per lei che per il LL. Un lungo Cont percorso è stato fatto al di Vaprio D'Adda per quattro anni. Al momento della dimissione era stato fatto un buon percorso e lavorava al bar interno. In autonomia aveva trovato un lavoro che aveva portato a una assunzione in un caramellificio al centro Sarca. Questo percorso è finito intorno al 2012/2013. Il caramellificio ha cambiato gestione ma la non poteva cambiare sede per via
CP_1 dei mezzi;
si era allora appoggiata in altra residenza dove però la situazione è peggiorata perché ha iniziato a bere e si è manifestata conflittualità con il padre, ha iniziato ad abusare di nuovo
CP_1 di sostanze e si è scompensata sul piano delirante ed è stata di nuovo ricoverata in SPDC per parecchio tempo. Nel frattempo, la aveva fatto domanda per l'assegnazione di casa popolare in un
CP_1 momento in cui si trovava in condizione di equilibrio. In quella situazione si sarebbe
CP_1 riagganciata al gruppo di sostanze. L'assistente sociale del CPS ha confermato la diagnosi di disturbo psicotico su cui l'abuso di sostanze ha creato una situazione comportamentale borderline;
ha la diagnosi di schizofrenia ma fa una terapia una volta al mese che gliela fa tenere sotto controllo. Ha ribadito che se la non sta bene va
CP_1 in Pronto Soccorso da sola perché sente voci e angeli. L'assistente sociale ha chiarito che è la che non vuole farsi agganciare dal e il Pt_3 CP_1 Pt_5
SERD senza compliance non la aggancia. È stata fatta la domanda per interdizione per motivi di cura;
settimanalmente vede sia lei che il LL e una volta al mese fa la domiciliare da Ora è CP_1 supportata nell'igiene ambientale e personale. Ha indicato come necessario l'inserimento comunitario a tutela della beneficiaria dal momento che la situazione a casa non è contenibile e che da quando l'ha presa in carco a settembre ha visto un netto peggioramento. L'amministratore di sostegno ha precisato che e il LL sono stati fotografati nudi per CP_1 strada. Osserva il Tribunale come dalla documentazione medico-sanitaria appena esaminata è emerso che soffre dall'anno 2005 di disturbo schizofrenico della personalità con Controparte_1 comportamenti borderline legati all'abuso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, abuso che si è riacutizzato nell'ultimo anno a causa delle frequentazioni della CP_1
Nonostante la si rechi periodicamente al CPS per l'assunzione di terapia farmacologica che CP_1 contiene la schizofrenia, l'abuso di sostanze non consente all'interessata di godere di momenti di compenso psicotico e l'ha condotta nel corso degli ultimi mesi a sviluppare una condizione di incapacità di provvedere anche ai più basilari compiti di cura della propria persona. Come emerso dalle relazioni sopra riportate, infatti, la nonostante l'intervento di assistenza domiciliare CP_1 attivato a suo favore per assicurare almeno una volta alla settimana l'igiene dell'appartamento dove vive, versa in condizioni igieniche e ambientali profondamente critiche, ai limiti del pericolo sanitario. A causa dell'abuso di sostanze stupefacenti, infatti, la ha perso l'uso di entrambi CP_1 gli sfinteri e non è in grado di provvedere in autonomia alla pulizia né della propria persona né dell'appartamento dove vive. In aggiunta a ciò, le condotte psicotiche che la assume quando CP_1 abusa di sostanze stupefacenti la portano a tenere condotte pericolose per sé e per i terzi, come dimostra il fatto che la resistente sia stata avvistata dall'assistente sociale di riferimento mentre attraversava la carreggiata in orario notturno noncurante del passaggio delle autovetture o, ancora, che la stessa sia stata vista camminare a piedi nudi in strada nonostante possegga calzature presso la sua abitazione. Il quadro globale è aggravato dalle frequentazioni della che la inducono, in CP_1 una logica di appartenenza al gruppo, a insistere nel consumo di sostanze e a tenere condotte anti- sociali nel contesto condominiale in cui si trova l'appartamento che le è stato concesso in godimento dal Comune. La agisce spinta da impulsi irrazionali ,- come dimostra il fatto che la stessa ha dichiarato CP_1 sia al giudice delegato che all'assistente sociale del comune di NO NZ di vedere costantemente angeli all'interno di una luce che le suggeriscono cosa fare durante il giorno – ed è priva di qualsiasi critica rispetto alla propria condizione, rifiutandosi di essere presa in carico dal e recandosi al CPS per assumere la terapia solo dietro minaccia di un nuovo collocamento Pt_5 comunitario, unico intervento, peraltro, che nel corso degli anni ha dimostrato di avere un'efficacia nel percorso di cura della stessa. CP_1
La infine, non ha dimostrato di sapere in alcun modo gestire le risorse che le vengono CP_1 somministrate, consumando frequentemente somme di denaro senza essere in grado di spiegare come impieghi tali somme. La in conclusione, come riportato anche dal medico del CPS nella relazione acquisita in CP_1 atti in data 10.07.2025 e sopra riportata, versa in una condizione di abituale infermità di mente che la rende assolutamente priva della capacità di curare i propri interessi sia personali che patrimoniali e la espone a un costante pericolo per la propria incolumità. In un simile quadro, la misura dell'amministrazione di sostegno non appare sufficiente a garantire adeguata protezione alla beneficiaria, sicché la sola misura idonea a tutelarla adeguatamente è rappresentata dalla misura dell'interdizione. Deve di conseguenza essere pronunciata l'interdizione di e nominato quale tutore Controparte_1 il in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
Le spese si dichiarano irripetibili alla luce della mancata costituzione della interdicenda e della natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
NZ viale Toscana n. 17; II. Nomina quale tutore il Comune di NO NZ in persona del Sindaco p.t. e lo dispensa dalla prestazione di giuramento in quanto Ente Pubblico;
III. Dispone che la presente sentenza sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita della persona beneficiaria (atto n. 3149 parte I serie A degli atti dello Stato Civile del Comune di Milano); IV. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 Il Giudice Estensore dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2330/2025 R.G. vertente tra: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dr.ssa Emma Gambardella RICORRENTE e C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
NO NZ (MI), Viale Toscana n. 17, in persona dell'Amministratore di sostegno, Sindaco p.t. del come da decreto di nomina dell'11.02.2025 del Giudice Controparte_2
Tutelare del Tribunale di Monza RESISTENTE Oggetto: Interdizione CONCLUSIONI Conclusioni per il PUBBLICO MINISTERO, in persona della dr.ssa Emma Gambardella: Voglia il Tribunale adito:
“dichiarare l'interdizione/inabilitazione di: nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...].” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 01.04.2025, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, in persona della dr.ssa Emma Gambardella, chiedeva che venisse disposta la misura dell'interdizione nei confronti di Controparte_1
A sostegno della propria domanda il Pubblico Ministero rappresentava che la misura dell'amministrazione di sostegno non sarebbe più adeguata alla tutela della beneficiaria in quanto, come riportato nelle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di NO NZ allegata al ricorso, sarebbe inidonea ad offrire alla stessa un sufficiente livello di tutela. Con decreto del giorno 11.04.2025 il giudice delegato alla trattazione del procedimento fissava udienza dinanzi a sé per il giorno 12.06.2025, assegnando contestualmente termine al Pubblico Ministero per la notifica ai soggetti interessati, udienza poi differita al 26.06.2025 All'udienza del 26.06.2025 comparivano il , l'amministrata, l'amministratore di Parte_1 sostegno in persona del Sindaco del rappresentato dalla funzionaria Controparte_2 dott. , l'assistente sociale del CPS dott. nonché la dott. Parte_2 Persona_1 Parte_3 quale assistente sociale del e, infine, la madre della interdicenda. Controparte_2
Il giudice procedeva all'audizione dell'amministrata nonché all'audizione dell'assistente sociale del CPS e dell'assistente sociale del di NO NZ, la quale precisava che la domanda di CP_2 interdizione è stata fatta per motivi di cura, rappresentando come fosse necessario l'inserimento comunitario poiché la situazione domiciliare al momento non sarebbe contenibile. All'esito, il giudice assegnava termine sino al 10.07.2025 per depositare in giudizio relazioni aggiornate circa la condizione sanitaria e personale della resistente. Con decreto del 10.07.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, trasmetteva la causa al Collegio per la decisione. II. La domanda di interdizione deve essere accolta per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che “non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”). Come emerso nella relazione di segnalazione relativa alle condizioni sanitarie della resistente redatta dai Servizi Sociali di NO NZ in data 16.12.2024 e trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, “è seguita dal servizio sociale del Comune di Controparte_1
NO NZ dal 2016 e dal centro psico sociale di competenza dal 2005 per un grave disturbo psicotico di natura schizofrenica con sovrapposizione di comportamenti borderline con tossicofilia e condotte antisociali. Si ritiene importante sottolineare che nonostante la condizione di doppia diagnosi non risulta essere in carico al servizio per le dipendenze. In data 1 giugno 2018 la signora è stata definita invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e Controparte_1 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani. Tale riconoscimento è stato redatto a seguito della documentazione sanitaria disponibile in cui si apprende una grave doppia diagnosi, progressivo peggioramento del quadro psicopatologico con riduzione delle attività di base, sociali e relazionali, non autosufficienza nella cura del sé e dell'ambiente di vita e scarsissimo grado di collaborazione che rende impossibile qualsiasi intervento a tutela della sua salute. La signora vive attualmente in condizioni igienico sanitarie gravemente inadeguate, caratterizzate da accumulo di rifiuti, scarsa manutenzione degli ambienti e compromissione della salubrità dell'alloggio. Tale situazione è stata già oggetto di intervento da parte del servizio sociale, che ha attivato un servizio di assistenza domiciliare mirato al miglioramento delle condizioni abitative ed al monitoraggio costante della situazione. Il servizio di assistenza domiciliare è stato avviato in data 15 ottobre u.s. Il programma sottoscritto dalla stessa signora prevede due accessi settimanali per un complessivo di due ore. Sono pervenute CP_1 inoltre numerose segnalazioni al servizio sociale da parte dei vicini di casa e dell'amministratore condominiale della signora i quali si sono lamentati della presenza frequente di suoi CP_1 conoscenti negli spazi comuni del condominio. Questi individui descritti come trascurati ed apparentemente in stato di alterazione da alcol e sostanze stupefacenti hanno destato preoccupazione tra le famiglie residenti per il potenziale rischio alla sicurezza e al decoro degli spazi comuni. Tale contesto alimenta costantemente il disagio relazionale e contribuisce al deterioramento delle relazioni con il vicinato. L'assistente sociale svolge mensilmente una visita domiciliare con l'obiettivo di monitorare la situazione globale della signora Preme segnalare che in data 27 Controparte_1 novembre u.s. alle 16:00 la scrivente ha svolto una domiciliare presso l'abitazione di la CP_1 quale si trovava in uno stato di alterazione e di incapacità di elaborare un discorso di senso logico. L'abitazione si trovava in uno stato di totale assenza di condizioni igienico sanitarie adeguate in relazione a quanto dichiarato si ritiene essenziale specificare che in data 26 novembre u.s. l'operatrice del servizio di assistenza domiciliare si era recata a domicilio per svolgere l'attività di Testi igiene ambientale. L' ha riferito alla scrivente di avere ritrovato insieme al LL che CP_1 dormiva in un letto pieno di urina ed entrambi erano incuranti di tutto questo dicendo che poteva capitare. La signora avrebbe chiamato in data 25 novembre u.s. il pronto soccorso Persona_2 in quanto la figlia si sarebbe sentita poco bene la madre ha affermato alla scrivente che la figlia aveva gli occhi ribaltati all'indietro ha iniziato a girare in tondo delirando con le mani al cielo. L'ambulanza sarebbe arrivata sul posto ma non volendo farsi soccorrere se ne sarebbe CP_1 andata. Durante la visita domiciliare la signora si è fatta urine e feci addosso, difatti CP_1 avrebbe perso la capacità di controllo degli sfinteri da diverso tempo. Si evidenzia CP_1 un'infezione vicino alla bocca e sull'addome che le provoca febbre alta e vomito. Ha avuto durante la visita domiciliare diversi scatti d'ira nei confronti della madre per motivi economici aveva speso 30 euro in mattinata e ne voleva ulteriori 20. L'operatrice del servizio di assistenza domiciliare ha riferito alla scrivente che la signora si sarebbe rigurgitata addosso e che in cucina ha CP_1 trovato siringhe cucchiai neri bruciati polvere bianca sia cocaina che lei descrive come bicarbonato per lavarsi i piedi. In data 9 dicembre u.s. la scrivente ha contattato telefonicamente la signora che ha dichiarato che lo stato sanitario della figlia sarebbe progressivamente peggiorando. Per_2
Di conseguenza il servizio sociale scrivente si è rivolto al medico di medicina generale referente della signora dottoressa , con la quale si è condivisa la necessità di attuare CP_1 Per_3 un accertamento sanitario obbligatorio per tutelare la salute di Nonostante gli interventi in CP_1 essere si registra un progressivo peggioramento della situazione con un impatto significativo sul benessere psicofisico della signora e un rischio crescente per la sua salute e sicurezza. Si CP_1 evidenzia che le attuali risorse attivate non risultano sufficienti per affrontare in maniera efficace il peggioramento delle condizioni di vita della signora che richiedono un intervento Controparte_1 più strutturato e multidisciplinare. In data 26 settembre u.s. la signora ha Persona_2 presentato tramite lo sportello di prossimità territoriale domanda di nomina di amministratore di sostegno a favore della figlia per supportarne la gestione delle proprie condizioni di salute di vita quotidiana. Stando a quanto finora esposto il servizio sociale scrivente ritiene che sia necessario porre in essere un istituto giuridico più incisivo possibile per tutelare la salute della signora la quale risulta totalmente incapace di autogestirsi in sicurezza.”. CP_1
Nella relazione di aggiornamento del 30.06.2025, depositata in giudizio in data 01.07.2025, i Servizi Sociali hanno dato atto del fatto che in data 11.02.2025 è stata disposta a favore della CP_1
l'apertura della misura dell'amministrazione di sostegno ed è stato concordato con l'amministratore di sostegno, funzionario presso il di NO NZ, di convocare la una volta CP_2 CP_1 alla settimana presso la sede del servizio per consegnarle la somma 100,00 € in contanti e monitorare l'utilizzo del denaro;
è stato conservato il monitoraggio domiciliare mensile. Il 07.05.2025 in occasione dell'ultimo accesso domiciliare si è notato un ulteriore peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente domestico, nonostante l'intensificazione del servizio di assistenza domiciliare attivato nei confronti della nonché un aumento degli episodi di
CP_1 alterazione psico-fisica, verosimilmente correlato a un maggiore consumo di sostanze stupefacenti, fattore di significativo rischio per la salute della tenuto conto dei suoi disturbi psichici e
CP_1 della terapia farmacologica prescritta. La non dimostra di avere alcun senso critico rispetto
CP_1 alla sua condizione. I servizi sociali hanno segnalato che la dichiara sempre di vedere davanti ai suoi occhi una
CP_1 luminosa luce con angeli il quale le direbbero quali azioni condurre durante l'arco della giornata. In sede di colloquio la stessa ha riferito “l'angelo mi dice di lavare i pavimenti” e ancora “l'angelo mi ha detto che non succede niente se uso cocaina quando vado a ballare”. L'assistente sociale ha osservato che in varie occasioni i piedi della risultano molto sporchi in quanto unitamente
CP_1 al LL circolerebbe a piedi nudi per la città. La richiesta di chiarire per quale motivo
CP_1 camminerebbe a piedi nudi, ha specificato che camminare a piedi nudi le provoca dolore e che tuttavia non dispone di calzature. L'assistente sociale ha precisato che in sede di visita domiciliare presso l'abitazione della è stata notata la presenza di diverse paia di scarpe. In seguito a confronto
CP_1 con l'amministratore di sostegno, inoltre, si è appreso dell'esistenza di fotografie che ritraggono la girare nuda per strada. La stessa assistente sociale ha constatato che una notte nel mese di
CP_1 aprile appena trascorso la stava attraversando la carreggiata correndo senza prestare
CP_1 attenzione al traffico veicolare, esponendosi così al rischio concreto di provocare e/o subire un incidente stradale. L'assistente sociali ha quindi concluso evidenziando “un progressivo deterioramento della condizione generale della sig.ra con ripercussioni Controparte_1 significative sul suo benessere psicofisico, nonché un crescente rischio per la propria salute e sicurezza, oltre che per quella di terzi. Le misure di tutela attualmente in atto - seppur adeguate in fase iniziale - non appaiono più sufficienti a contenere l'evolversi negativo della situazione, né a garantire la sicurezza e il benessere dell'interessata e della collettività. Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene necessario un intervento più strutturato, continuativo e multidisciplinare, in grado di assicurare una presa in carico terapeutico-assistenziale intensiva e costante.”. L'assistente sociale ha quindi ribadito la necessità di collocare presso una struttura Parte_4 comunitaria specializzata per persone con doppia diagnosi, in quanto il suo stato attuale rappresenta un rischio sia per la propria incolumità sia per quella altrui. La non è in grado di vivere da
CP_1 sola e allo stato vive in un alloggio SAP che ha un regolamento più volte violato da parte della stessa.
CP_1
Nella relazione del CPS acquisita in atti in data 10.07.2025 si evidenzia che la paziente è nota al Centro dal 2004 e che si sono resi necessari svariati ricoveri ospedalieri e/o in SPDC di competenza territoriale, ultimo dei quali conclusosi in data 16.08.2024 con formulazione di diagnosi alla dimissione di psicosi cronica e disturbo da uso di sostanze. In passato la si è giovata con CP_1 profitto di degenze e/o comunità terapeutiche specialistiche, tuttavia nel corso degli ultimi anni il consenso da parte dell'assistita rispetto a tale setting è venuto meno a causa dell'instaurarsi di ingravescente e continuativo consumo di sostanze psicotrope (eminentemente cocaina) ed etanolo, sino a configurare pienamente quadro di doppia diagnosi. Infruttuosi gli interventi psicoeducativi volti a promuovere l'adesione da parte dell'assistita rispetto alla presa in carico specialistica o presso il per quanto di competenza. Nel corso degli ultimi mesi facendo ricorso a un cospicuo impiego Pt_5 di risorse, e grazie alla collaborazione della madre della del compagno, il servizio è riuscito CP_1
a mantenere contatti mensili con la utili, anche a garantire la somministrazione di
CP_1 imprescindibile terapia psicofarmacologica antipsicotica. Negli ultimi mesi, tuttavia, si è assistito ad un ulteriore significativo aggravamento del disturbo da uso di cocaina con scadimento tanto dei già ridottissimi ambiti di autonomia nello svolgimento delle attività del vivere quotidiano quanto della condizione di salute fisica. Il medico del CPS ha quindi concluso evidenziando che emerge in capo alla una condizione di abituale infermità mentale cui si sommano frequenti e ripetuti episodi
CP_1 di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Nell'ultimo periodo la ha anche perso la
CP_1 continenza di entrambi gli sfinteri. Il medico che ha redatto la relazione ha quindi concluso che la è affetta da schizofrenia
CP_1 simplex a decorso continuo (F20, 60) e uso di cocaina (F 14), per cui assume come terapia farmacologica paliperidone palmitato 150 mg, 1 f.l. i.m ogni 28 giorni. La sentita dal giudice delegato ha così riferito circa la propria condizione personale:
CP_1
“conosco il mio amministratore di sostegno la dottoressa o almeno cosi mi sembra;
è la Pt_2 seconda volta che ci vediamo l'ho vista due volte qua al Tribunale. Ho capito l'amministrazione di sostegno mi gestiscono loro i soldi quello che ho bisogno io chiedo e se mi devono dare soldi me li danno per la piscina il cellulare le necessità di cui ho bisogno. È la prima volta che ho l'assistente di sostegno prima mi rivolgevo a mia mamma. Vivo a NO NZ Viale Toscana 17, vivo da sola e mi viene a trovare mio LL ogni giorno a volte viene anche la mamma a darmi una mano con le pulizie quando ci sono le vetrate alte da fare se no la la donna delle pulizie che mi hanno dato loro del Comune. Parte_6
Di giorno mi sveglio certe volte prendo la pastiglia per dormire alle 9 e mezza di sera e mi sveglio molto presto, prendo il pane la brioche un caffè aspetto le 5.30 del mattino che apre il bar. Alle 10 del mattino vado a prendere la focaccia alle olive al panettiere e poi faccio la spesa dopo che mia mamma veniva per i soldi. Ogni giorno prendo tabacco sigarette, il tabacco costa 7,70 € ora è aumentato. È una spesa anche quella, lo prendo ogni due giorni quindi ora ho questa spesa da affrontare. Anche la spesa la faccio per tutta la settimana non tengo i soldi per tutti i giorni. Adesso volevo chiedere questa settimana ho bisogno di fare la tinta ai capelli e il taglio mi devo sistemare i capelli e poi il cellulare devo comprare e una televisorina da mettere in camera. Ah sono anche senza cuscini per dormire si sono aperti non so cosa è successo sono uscite le piume e li ho dovuti buttare. Quando viene mio LL niente prendiamo la focaccia con olive e lui wurstel poi prendiamo un caffè andiamo all' a fare la spesa dopo che prende i soldi. CP_3 Per_4
Io voglio continuare a stare in quella casa dove sto ora mi trovo bene se vado in comunità li non faccio niente c'è la mensa c'è il caffè io invece a casa mi muovo e sono indipendente. Io da sola non riesco ad arrivare da nessuna parte arrivo a un certo punto. Magari il sabato arriva mezzanotte che non ci sono mezzi e andiamo con mio LL a piedi a Cascina Gobba e prendiamo il pullman per Milano e prendiamo un kebab perché li è buono. Oltre a mio LL ci son altre persone con cui ho rapporti sociali, altri amici con cui siamo amici anche dal CPS. Ho iniziato ad andare al CPS nel 2003 perchè ho avuto un grande esaurimento per un ragazzo. Non ho mai perso il mio gruppo che abusa di sostanze. A volte prendo un po di cocaina quando vado a ballare. Già sento gli angeli ho un po paura delle sostanze. Dal 2013 vedo gli angeli davanti tutti i giorni. Non è vero che siamo mai stati nudi per strada.”. Alla medesima udienza l'assistente sociale del CPS ha chiarito che la diagnosi originaria è di psicosi, che la è giunta al CPS per malessere psicotico e delirante;
nella sua storia c'è un pregresso
CP_1 di abuso di sostanze. è stata sempre un pò seguita fino ad arrivare a proporre ricoveri, ci sono
CP_1 già stati ricoveri e lunghi percorsi in comunità in precedenza sia per lei che per il LL. Un lungo Cont percorso è stato fatto al di Vaprio D'Adda per quattro anni. Al momento della dimissione era stato fatto un buon percorso e lavorava al bar interno. In autonomia aveva trovato un lavoro che aveva portato a una assunzione in un caramellificio al centro Sarca. Questo percorso è finito intorno al 2012/2013. Il caramellificio ha cambiato gestione ma la non poteva cambiare sede per via
CP_1 dei mezzi;
si era allora appoggiata in altra residenza dove però la situazione è peggiorata perché ha iniziato a bere e si è manifestata conflittualità con il padre, ha iniziato ad abusare di nuovo
CP_1 di sostanze e si è scompensata sul piano delirante ed è stata di nuovo ricoverata in SPDC per parecchio tempo. Nel frattempo, la aveva fatto domanda per l'assegnazione di casa popolare in un
CP_1 momento in cui si trovava in condizione di equilibrio. In quella situazione si sarebbe
CP_1 riagganciata al gruppo di sostanze. L'assistente sociale del CPS ha confermato la diagnosi di disturbo psicotico su cui l'abuso di sostanze ha creato una situazione comportamentale borderline;
ha la diagnosi di schizofrenia ma fa una terapia una volta al mese che gliela fa tenere sotto controllo. Ha ribadito che se la non sta bene va
CP_1 in Pronto Soccorso da sola perché sente voci e angeli. L'assistente sociale ha chiarito che è la che non vuole farsi agganciare dal e il Pt_3 CP_1 Pt_5
SERD senza compliance non la aggancia. È stata fatta la domanda per interdizione per motivi di cura;
settimanalmente vede sia lei che il LL e una volta al mese fa la domiciliare da Ora è CP_1 supportata nell'igiene ambientale e personale. Ha indicato come necessario l'inserimento comunitario a tutela della beneficiaria dal momento che la situazione a casa non è contenibile e che da quando l'ha presa in carco a settembre ha visto un netto peggioramento. L'amministratore di sostegno ha precisato che e il LL sono stati fotografati nudi per CP_1 strada. Osserva il Tribunale come dalla documentazione medico-sanitaria appena esaminata è emerso che soffre dall'anno 2005 di disturbo schizofrenico della personalità con Controparte_1 comportamenti borderline legati all'abuso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, abuso che si è riacutizzato nell'ultimo anno a causa delle frequentazioni della CP_1
Nonostante la si rechi periodicamente al CPS per l'assunzione di terapia farmacologica che CP_1 contiene la schizofrenia, l'abuso di sostanze non consente all'interessata di godere di momenti di compenso psicotico e l'ha condotta nel corso degli ultimi mesi a sviluppare una condizione di incapacità di provvedere anche ai più basilari compiti di cura della propria persona. Come emerso dalle relazioni sopra riportate, infatti, la nonostante l'intervento di assistenza domiciliare CP_1 attivato a suo favore per assicurare almeno una volta alla settimana l'igiene dell'appartamento dove vive, versa in condizioni igieniche e ambientali profondamente critiche, ai limiti del pericolo sanitario. A causa dell'abuso di sostanze stupefacenti, infatti, la ha perso l'uso di entrambi CP_1 gli sfinteri e non è in grado di provvedere in autonomia alla pulizia né della propria persona né dell'appartamento dove vive. In aggiunta a ciò, le condotte psicotiche che la assume quando CP_1 abusa di sostanze stupefacenti la portano a tenere condotte pericolose per sé e per i terzi, come dimostra il fatto che la resistente sia stata avvistata dall'assistente sociale di riferimento mentre attraversava la carreggiata in orario notturno noncurante del passaggio delle autovetture o, ancora, che la stessa sia stata vista camminare a piedi nudi in strada nonostante possegga calzature presso la sua abitazione. Il quadro globale è aggravato dalle frequentazioni della che la inducono, in CP_1 una logica di appartenenza al gruppo, a insistere nel consumo di sostanze e a tenere condotte anti- sociali nel contesto condominiale in cui si trova l'appartamento che le è stato concesso in godimento dal Comune. La agisce spinta da impulsi irrazionali ,- come dimostra il fatto che la stessa ha dichiarato CP_1 sia al giudice delegato che all'assistente sociale del comune di NO NZ di vedere costantemente angeli all'interno di una luce che le suggeriscono cosa fare durante il giorno – ed è priva di qualsiasi critica rispetto alla propria condizione, rifiutandosi di essere presa in carico dal e recandosi al CPS per assumere la terapia solo dietro minaccia di un nuovo collocamento Pt_5 comunitario, unico intervento, peraltro, che nel corso degli anni ha dimostrato di avere un'efficacia nel percorso di cura della stessa. CP_1
La infine, non ha dimostrato di sapere in alcun modo gestire le risorse che le vengono CP_1 somministrate, consumando frequentemente somme di denaro senza essere in grado di spiegare come impieghi tali somme. La in conclusione, come riportato anche dal medico del CPS nella relazione acquisita in CP_1 atti in data 10.07.2025 e sopra riportata, versa in una condizione di abituale infermità di mente che la rende assolutamente priva della capacità di curare i propri interessi sia personali che patrimoniali e la espone a un costante pericolo per la propria incolumità. In un simile quadro, la misura dell'amministrazione di sostegno non appare sufficiente a garantire adeguata protezione alla beneficiaria, sicché la sola misura idonea a tutelarla adeguatamente è rappresentata dalla misura dell'interdizione. Deve di conseguenza essere pronunciata l'interdizione di e nominato quale tutore Controparte_1 il in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
Le spese si dichiarano irripetibili alla luce della mancata costituzione della interdicenda e della natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
NZ viale Toscana n. 17; II. Nomina quale tutore il Comune di NO NZ in persona del Sindaco p.t. e lo dispensa dalla prestazione di giuramento in quanto Ente Pubblico;
III. Dispone che la presente sentenza sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita della persona beneficiaria (atto n. 3149 parte I serie A degli atti dello Stato Civile del Comune di Milano); IV. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 Il Giudice Estensore dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi