Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 26/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3145/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/06/1983;
e
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
09/07/1984; entrambi da ritenersi elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. MANZO
NADIA(c.f. p.e.c.: , C.F._3 Email_1
che li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno esposto: Parte_1 CP_1
1
2011, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dal matrimonio è nato in [...] il [...]; Persona_1
- che il Tribunale, con sentenza n. 807/2023 emessa in data 07/11/2023, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario del 18.06.2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vigone al n. 4 Anno 2011 parte II serie A, con ogni consequenziale provvedimento per la annotazione della emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune competente.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio , il quale avrà collocazione Persona_1
prevalente presso la madre e dimora e residenza presso la stessa. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'educazione, istruzione, salute verranno assunte di comune accordo tenuto conto anche delle inclinazioni dello stesso.
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, disporre che il sig. Parte_1
possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre Per_1
compatibilmente agli impegni scolastici, extrascolastici e desideri del medesimo. In assenza di accordo il padre potrà in ogni caso vedere il figlio:
- a week-end alternati con la madre, dal sabato alle ore 9,00 sino al lunedì mattina con previsione di riaccompagnamento a scuola;
- infrasettimanalmente, due pomeriggi seguiti da pernottamento e, segnatamente, il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Durante il periodo di astensione scolastica al termine della vista al Per_1 padre, verrà accompagnato presso l'abitazione della madre.
- durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni (anche non consecutivi) con Per_1
ciascun genitore. Le vacanze dovranno essere comunicate da ciascun genitore entro il mese di maggio di ogni anno (in caso di disaccordo il padre sceglierà negli anni pari e la madre negli anni dispari);
2 - durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà metà delle vacanze con ciascun Per_1
genitore e, ad anni alterni, la Vigilia di Natale unitamente al pranzo di Natale e la cena di
Natale e il giorno di Santo Stefano. Ad anni alterni anche la vigilia di Capodanno e
Capodanno e l'Epifania;
- durante le vacanze pasquali trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con Per_1 un genitore (prima anno con il padre) e il giorno di PA con l'altro genitore (primo anno con la madre);
- durante le ulteriori festività verrà seguito il criterio dell'alternanza.
Nei periodi delle vacanze con ciascun genitore verrà sospeso il regime di vista ordinario.
4) Disporre che il padre versi entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00); somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (mese di riferimento settembre
2023).
5) Disporre a carico del padre il 100% delle spese mediche sostenute nell'interesse del figlio e disporre altresì che ogni genitore contribuisca al 50% delle ulteriori spese straordinarie con specifico riferimento al protocollo di intesa del Tribunale di Torino siglato in data
15.03.2016 che si intende integralmente richiamato. Le parti confermano che il figlio attualmente frequenta, per scelta condivisa, la scuola parentale e pertanto il sig. si Pt_1 impegna a rimborsare mensilmente il costo pari a €250,00 da versare unitamente al contributo ordinario al mantenimento.
6) Disporre che la sig.ra possa riscuotere il 100% dell'assegno unico universale. CP_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti con conseguente rinuncia al mantenimento e ad assegni divorzili.
8) L'unità immobiliare sita nel comune di Bagnolo Piemonte (usufruttuaria la sig.ra CP_1
e nudo proprietario il sig. ) rimarrà in comodato d'uso gratuito ai
[...] Parte_1
genitori della sig.ra . CP_1
9) I coniugi rilasciano sin da ora autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto e/o per il figlio minore e documenti equipollenti.
10) Spese compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le
3 condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e considerato che risultano concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal Per_1
matrimonio – di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato Parte_1
il 01/06/1983 a PINEROLO (TO), e , nata il [...] CP_1
GL (CN), celebrato in VIGONE (TO) il 18/06/2011, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4 4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vigone (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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