Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 24289/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione con i termini di legge all'udienza del 23.4.2024, avente per oggetto: pronunce accessorie a domanda di cessazione degli effetti del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 568/2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Ferdinando Ludione RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppina Marchesano, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
Conclusioni: i procuratori delle parti principali e degli interventori, all'udienza cartolare del 23.4.2024, chiedevano decidersi il giudizio e si riportavano agli atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.11.2020 il sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio contratto il 20.6.2013 con la sign.ra sono nate Controparte_1 Per_1
(5.9.2002) e (24.5.2006)- esponeva : Per_2 (…) Nell'anno 2013 l'odierno ricorrente, dopo vari tentativi falliti per addivenire ad una separazione consensuale, presentava ricorso per la separazione giudiziale presso il Tribunale di OL;
(…) In data 12.12.2013 veniva tenuta la prima udienza presidenziale ed in data 19.12.2013 il Presidente emetteva ordinanza con i provvedimenti urgenti;
Il giudizio di separazione, lungo ed estremamente estenuante, non solo per il ricorrente, ma anche per le figlie ed , ha visto coinvolti Per_2 Per_1 diversi consulenti tecnici al fine di ristabilire un rapporto genitoriale tra lo e le Pt_1 figlie, rapporto distrutto a seguito del comportamento tenuto dall'Avv. che, CP_1 da sempre, ed ancor di più a seguito della separazione, ha coinvolto pienamente le figlie nella sua battaglia contro il marito, distruggendone completamente l'immagine e la stima agli occhi delle stesse.
In data 12.09.2019 è stata pubblicata la sentenza n. 8032/2019 con la quale il collegio giudicante ha statuito quanto segue in capo al ricorrente: mantenimento delle minori mediante il versamento dell'importo di euro 1.000,00 per ciascuna figlia;
assegno di mantenimento per l'Avv. dell'importo di euro 400,00 mensili;
pagamento CP_1 della casa familiare;
pagamento nella misura dell'80% delle spese straordinarie;
Il sig. in questi anni ha lottato per recuperare il proprio rapporto con le figlie, Pt_1 alle quali non ha mai fatto mancare nulla, anzi, ha sempre cercato, con immensi
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sacrifici, supportato dal sostegno economico del padre, di accontentare ogni loro richiesta, nella speranza di guadagnare un po' di terreno con le stesse.
Ad oggi il ricorrente ha una convivenza more uxorio con la OR Persona_3
dalla quale è nato il [...] il minore;
(…) in data
[...] Persona_4
12.08.2020 veniva notificata la sentenza n. 95/2020 con cui la Corte di Appello di
OL rigettava le richieste di modifica della sentenza di primo grado avanzate dalla
. CP_1 (…) L'Avv. aveva soli 42 anni al momento della separazione, è laureata ed CP_1 abilitata all'esercizio della professione forense, ed è stata sempre incentivata all'esercizio della propria attività costantemente nel corso del matrimonio. Proprio a tal fine il sig. , negli anni del matrimonio, ha destinato parte della casa allora Pt_1 abitata dai coniugi a Rione Sirignano, a studio professionale per la moglie, fornendole costantemente rapporti per lo svolgimento della propria attività. Tanto è vero che, anche a seguito della nascita delle figlie, la è stata costantemente CP_1 supportata (notte e giorno) da una colf, nonché dalla costanza presenza della madre, che anche negli anni di matrimonio, ha sempre vissuto nella casa della coppia.
Pertanto, la circostanza che la stessa ad oggi non lavori è imputabile solo ed esclusivamente alla sua volontà di non lavorare, in quanto ha ravvisato nel matrimonio la salvezza economica a vita. (…) Sul mantenimento per le figlie: in merito al mantenimento che il sig. versa per Pt_1 le figlie, pari ad euro 1.000,00/mese per ciascuna di esse, la statuizione di primo grado ha ben precisato l'equità dello stesso, atteso l'elevato importo, e tenuto conto di tutti gli oneri economici posti a carico dell'odierno appellato, non da ultimo il pagamento delle spese extra per le figlie nella misura dell'80% (richiesto proprio dallo in Pt_1 quanto in tutti questi anni la nonostante fosse obbligata non ha provveduto CP_1 al pagamento di alcunchè).
Sotto altro profilo, va però considerato che, dal mese di dicembre 2019 il ricorrente è divenuto nuovamente padre a seguito della nascita del suo terzo figlio avuto dall'attuale compagna, con la quale ha pertanto costituito un nuovo nucleo familiare stabile. Ne deriva che, allo stato, lo stesso è tenuto al mantenimento economico di una nuova famiglia. (…) Si chiede, quindi, che l'Onorevole Tribunale adito voglia determinare il mantenimento in favore di e nell'importo di euro 750,00 mensili per ognuna, oltre al Per_1 Per_2 pagamento nella misura dell'80% delle spese extra per le stesse. Sul pagamento del canone di locazione della casa familiare: l'ulteriore contributo che viene richiesto al ricorrente e relativo al pagamento del canone di locazione, è vessatorio sotto un duplice profilo, sia per il reddito percepito dallo e sia per Pt_1 l'aleatorietà in se e per sé della statuizione. Sotto il primo profilo si evidenzia che, come evincibile dai modelli 730 relativi agli ultimi anni (cfr. doc. 2 - 2017 per i redditi dell'anno 2016, 2018 per i redditi dell'anno 2017 e 2019 per i redditi dell'anno 2018), e come accertato altresì dalle indagini della Guardia di Finanza disposte nel corso del giudizio di primo grado, il reddito del sig.
si può così schematizzare: modello 730/2016: reddito mensile netto di € Pt_1
3.979,00; modello 730/2017, reddito mensile netto di 4.301,17, modello 730/2018, reddito mensile netto di € 4.592,00. Orbene, da tale importo mensile, andrebbe detratta la somma pari ad euro 4.700,00 che lo stesso è tenuto a versare quale contributo al mantenimento delle figlie, della moglie e al pagamento della locazione (rectius occupazione sine titulo) della casa familiare pari all'importo di euro 2.000,00/mese. Oltre a tali somme, il ricorrente è tenuto altresì a versare il pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80%, atteso che l'Avv. non ha mai esborsato CP_1 neppure l'esigua parte a lei spettante (20%).
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Ciò considerato, tenuto conto della circostanza che la situazione economica del ricorrente, così come fotografata nel corso del giudizio di primo grado, anche a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, è quella indicata precedentemente, considerati i nuovi obblighi sorti in capo allo stesso, appare logico riconoscere, una rimodulazione degli aspetti economici previsti nella sentenza di primo grado anche e soprattutto con riferimento al pagamento della casa familiare. A ciò è importante aggiungere che a causa dell'emergenza sanitaria che tutti conosciamo, il ricorrente a decorrere dal mese di aprile 2020 è stato posto in cassa integrazione come da provvedimento che si allega, percependo, allo stato, una retribuzione mensile pari ad euro 1.316,00 circa netti. Tale circostanza ancor di più non consente il pagamento delle sopra indicate somme di denaro. Dal secondo punto di vista, si evidenzia che fino alla data di redazione del presente atto, vi è l'inesistenza del contratto di locazione dal 31.08.2016 e la detenzione della stessa sine titulo da parte dell'Avv. . CP_1
(…) Sulla scorta di tali principi, il Tribunale dovrà determinare il contributo per la casa familiare che non potrà, comunque, essere superiore all'importo di euro 1200,00 mensili tenuto conto della enorme disponibilità di immobili adeguati per tre persone, a questo prezzo, nel Comune di OL, quartieri di Chiaia e Posillipo.(…)
Ha concluso: A. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B, Legge 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
B. Accertare e dichiarare il dovere del ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento per le figlie di euro
750,00 ciascuna;
C. Accertare e dichiarare che alcun mantenimento debba essere versato all'Avv. ; D. Determinare l'importo per il contributo alla locazione CP_1 della casa familiare nella misura non superiore ad euro 1.200,00; E. Condannare l'Avv.
al pagamento di spese e compensi della presente procedura, oltre al rimborso CP_1 spese forfettario, cpa ed iva come per legge.
Si è costituita la resistente e, non opponendosi alla domanda principale, ha dedotto: (…) Premesso che lo scorso 5 settembre la figlia è divenuta maggiorenne, i profili Per_1 relativi ad affidamento, collocazione e regime visite con il padre (genitore non collocatario) riguardano solo la secondogenita , che a maggio compirà quindici Per_2 anni. (…) nulla osta alla conferma del regime di affidamento condiviso della figlia minore e alla residenza privilegiata presso la madre. (…) Al pari del regime di Per_2 affidamento, collocazione e modalità di visita, anche l'assegnazione dell'ex casa coniugale in Via Posillipo non è oggetto di contrasto tra le parti, non avendo il ricorrente richiesto alcunchè sul punto. Egli vorrebbe però limitare il contributo economico da lui dovuto per l'esigenza abitativa. Per raggiungere questo obiettivo non si fa scrupolo di concludere che moglie e figlie dovrebbero lasciare la casa abitata sin dal 2009 per trasferirsi in un immobile decisamente più piccolo (85/90 mq) e periferico ad un canone minore. (…).
Uno dei due profili oggetto di contestazione di questo giudizio attiene l'an dell'assegno divorzile in favore della coniuge separata. Controparte contesta la sussistenza dei requisiti per la relativa attribuzione, richiesti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza sviluppatasi su di essa. (….) Nella valutazione delle condizioni che fondano l'attribuzione dell'assegno divorzile pesano, oltre alla durata del matrimonio che nella fattispecie è stata pari a 19 anni – fino alla sentenza di separazione – le ragioni che hanno determinato il naufragare del rapporto. La OR e il CP_1 sig. si sono conosciuti nel 1995 e dopo poco tempo hanno iniziato una relazione Pt_1
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sentimentale, da subito connotata da una grande intesa e da un forte coinvolgimento affettivo, anche se caratterizzata dalle frequenti assenze del coniuge per ragioni lavorative e da una posizione di supremazia del marito, che tendeva ad essere critico e svalutante nei confronti della compagna. Grazie all'ausilio e al fattivo supporto, tanto morale che materiale, nonché alle conoscenze della resistente - la quale ha sempre incoraggiato il marito ad affermarsi in ambito professionale – egli riuscì ad emergere, in maniera sempre più importante, come broker assicurativo e finanziario, arrivando a costituire e detenere quote in ben quattro società: L'Immobiliare s.r.l., Nautica s.p.a., EN s.r.l., Broker EN s.r.l., alla cui crescita ha indubbiamente contribuito la
IG.ra , supportando il partner anche nella gestione dei rapporti CP_1 interpersonali, nella vita aziendale e nelle relazioni sociali. Le predette partecipazioni sociali sono state poi mano mano “dismesse” a vantaggio della neonata
[...]
costituita in pendenza del giudizio di separazione, il 6 dicembre 2017. (…) CP_2 Ebbene, l'odierna comparente, tutt'altro che invidiosa dei successi del marito (deduzione illogica dal momento che da quei successi derivavano le fortune della famiglia) lo ha sempre sostenuto e favorito nelle nuove iniziative imprenditoriali e con la maternità ha saputo conciliare le variegate esigenze familiari con la vicinanza al coniuge, il quale potè così consolidare la sua posizione professionale nel campo della intermediazione finanziaria ed assicurativa, con indubitabile beneficio “a cascata” per la vita matrimoniale. Il reddito del ricorrente aumentava considerevolmente e di pari passo la vita sociale di coppia. (…) La crescita imprenditoriale di è stata Parte_1 esponenziale nel corso del matrimonio e ciò comportò la possibilità di godere di un elevatissimo tenore di vita, le cui caratteristiche principali sono state ben descritte nella già citata sentenza della Corte di Appello di OL (doc. n. 7, cit.). (…) La IGnora
è priva di reddito da lavoro. Iscritta all'albo degli avvocati di OL ha CP_1 esercitato la professione forense fino al 2005 per poi essere inserita dal marito nel
Consiglio di Amministrazione della EN s.r.l., da cui è stata estromessa in concomitanza con il naufragare del rapporto matrimoniale. Dopo dodici anni dedicati ad affiancare il coniuge nei suoi affari e dopo essersi cimentata in un'attività diversa da quella per la quale aveva studiato, la resistente si è trovata di fatto esclusa dalla professione forense - cui aveva indirizzato il suo percorso formativo universitario – per mancanza di aggiornamenti e pratica, che sono imprescindibili per un avvocato.
Non corrisponde al vero la circostanza riportata da controparte secondo cui a sei anni dalla separazione la moglie non si sia mai attivata nella ricerca di un'occupazione. Invero, i tentativi di trovare un'altra soluzione lavorativa – come si dimostrerà nel prosieguo del giudizio - affine all'esperienza maturata, non hanno sortito i risultati sperati e così la IGnora ha rinunciato alla realizzazione personale per dedicarsi alla famiglia e alla cura e crescita delle due figlie, per le quali la madre è sempre stata la principale figura di riferimento. (…) Alla luce di quanto precisato è evidente che la disparità economico - patrimoniale tra i coniugi, conseguente al divorzio, deriva da condotta colpevole del IG. – che ha privato la moglie del reddito da lavoro e Pt_1 non l'ha mai coadiuvata nella gestione delle figlie - non da negligente inerzia della resistente, la quale ha sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per assumere un ruolo trainante all'interno della famiglia. (…) L'analisi dell'assetto reddituale e patrimoniale del ricorrente consente di affermare, contrariamente alle asserzioni avversarie, che la condizione economica di non è affatto peggiorata dalla separazione in poi, non essendo intervenuti Parte_1 mutamenti significativi in senso deteriore. Innanzi tutto le entrate dell'uomo non possono essere favolisticamente ridotte al solo reddito da lavoro dipendente, che, anche a tacer d'altro, risulta progressivamente in aumento nel triennio 2016/2018. L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta ex adverso risale al periodo d'imposta 2018, per cui
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sarà interessante esaminare le successive, del cui deposito entrambe le parti sono state onerate in vista dell'udienza presidenziale. (…) Egli sostiene di aver avuto un reddito netto mensile nel 2018 di 4.592,58 €, pari cioè alla sola retribuzione da Dirigente corrisposta dalla Finanziaria Romana s.p.a. (unico sostituto d'imposta che figura nelle dichiarazioni fiscali), ma la circostanza non convince ed è certamente mendace per i seguenti motivi. Il IG. non è un “mero” dipendente, ma è componente del Pt_1
Consiglio di Amministrazione e Direttore Commerciale della Finanziaria Romana
s.p.a., come risulta dal relativo organigramma (doc. n. 13). Inoltre è imprenditore immobiliare e broker di successo, ovvero consulente intermediario nel settore delle assicurazioni e della finanza, in cui ha visto progressivamente crescere la sua fama e da cui deriva gran parte delle sue fortune e della sua ricchezza, immutate dalla separazione se non finanche accresciute. L'attività di intermediazione viene esercitata tramite società di brokeraggio da lui costituite e riconducibili alla sua famiglia: EN s.r.l. (90% delle quote sociali), cancellata l'8 marzo 2016; Broker EN s.r.l.: il 5% delle quote sociali di cui era nudo proprietario risultano cedute il 15 dicembre 2017, ma figura ancora come Amministratore Unico e partecipa concretamente Pt_1 all'attività sociale. Peraltro, a riprova della solidità della Broker EN s.r.l. si evidenzia che detta società, in piena pandemia e crisi economica, ha di recente condotto in locazione un nuovo ufficio in Via Gramsci n. 21, di cui parla alla Pt_1 figlia in un messaggio dello scorso 2 ottobre, a conferma che è pienamente Per_1 coinvolto negli affari della Broker EN;
(5% delle quote sociali Controparte_2 di – Amministratore Unico - e 95% della sorella ) costituita il 6 Parte_1 CP_3 dicembre 2017 e tuttora attiva. Vi sono poi le quote “dismesse” de L'Immobiliare s.r.l. (75%) – di cui era Amministratore Unico - e della . A Parte_2 riprova delle informazioni rese si produce visura camerale sulle partecipazioni del ricorrente (doc. n. 8, cit.). Poiché non è seriamente ipotizzabile che le società in questione non abbiano mai distribuito utili e/o che a fronte delle prestigiose cariche ricoperte controparte nulla incameri - laddove è risaputo che per gli impegni e per il ruolo di responsabilità correlati l' A.D. di società in genere percepisce compensi per migliaia di euro – è ragionevole concludere che “all'appello” mancano svariate entrate. (…) Attraverso la Broker EN s.rl. è direttamente coinvolto in Parte_1 una ulteriore società attraverso cui ha diversificato il ramo dei suoi affari: la EN
Charter s.r.l., di cui è anche Amministratore Unico (doc. n. 19). Essa si occupa del noleggio di barche e veicoli di lusso (Porsche Boxter, BMW) - eventualmente anche con equipaggio – nonché di regate veliche per le quali si propone come Parte_1 armatore, con conseguenziali ulteriori introiti (doc. n. 20). Detta società, nella cui compagine sono presenti anche la sorella e la compagna (Manager), sebbene costituita prima della separazione, ha iniziato la sua attività dopo, precisamente il 21 settembre 2020. (…) sensibile accrescimento del patrimonio immobiliare tra il 2019 e il 2020. A tale deduzione si perviene raffrontando i dati delle dichiarazioni dei redditi depositate nel giudizio e le risultanze delle visure catastali : quello di LF (L'Aquila) (codice Comune A187 doc. n. 26) in Via Marsicana e solo uno a OL (codice Comune F839 doc. n. 27), posseduto nella misura di 1/5. La visura catastale, aggiornata al 2 marzo
2021, offre uno scenario molto più ampio sugli immobili di proprietà di : Parte_1 oltre alla casa ad LF ben più articolato e vasto è l'elenco dei cespiti posseduti a OL: piena proprietà di una civile abitazione in Piazza Giovanni VI n. 33, acquistata a novembre 2019, dopo la sentenza di separazione e prima di quella d'appello che ne fa esplicitamente menzione (pag. 7). Detto immobile dovrebbe essere affittato, stando alle difese svolte da nel giudizio di gravame, laddove nel dare Pt_1 atto del recente acquisto precisò di avere contratto un mutuo che avrebbe pagato con il ricavato della locazione del medesimo immobile.
2. nuda proprietà per ½ di un locale
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commerciale a Traversa II Orefici 3; 3. nuda proprietà per ½ di un locale laboratorio in Via Stornaiuolo n. 11; 4. proprietà per 2/9 di un locale commerciale in Via Stornaiuolo n. 46; 5. nuda proprietà di n. 11 box in Via del Sabotino. (…)
Ha chiesto: confermare l'assegnazione alla IG.ra della casa familiare sita a CP_1 OL in Via Posillipo n. 405, con quanto in essa contenuto;
confermare l'affidamento condiviso della figlia minore , associandovi la collocazione presso la madre. (…) Per_2 rideterminare, con decorrenza dalla domanda, in 4.000 € (quattromila,00) – o nella diversa misura ritenuta di giustizia - complessivi mensili l'importo dell'assegno omnia dovuto dal sig. a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, Pt_1 comprensivo del contributo all'esigenza abitativa - da corrispondere alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese - e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat - oltre l'80% delle spese straordinarie previamente concordate, come da Protocollo d'Intesa concluso tra l'Intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL il 7 marzo 2018; in via subordinata: confermare in 2.070,96 nella misura rivalutata fino a gennaio 2021 o nella diversa misura ritenuta di giustizia - complessivi mensili l'importo dell'assegno dovuto dal sig. a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento delle due figlie - da corrispondere alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat – oltre l'80% delle spese straordinarie previamente concordate - come da Protocollo d'Intesa; determinare in 1.500 (millecinquecento) € mensili – o nella diversa misura ritenuta di giustizia - l'assegno divorzile dovuto dal IG. all'ex moglie, Pt_1 con decorrenza dalla domanda, da corrispondere alla stessa a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
All'esito dell'udienza presidenziale del 17.3.2021, ascoltati i coniugi, sono state confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione (come confermata in appello).
In fase istruttoria sono stati ascoltati più volte i coniugi e la minore , sono stati Per_2 escussi i testimoni ammessi dal gi e la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 25.6.2024 con i termini di legge.
Nulla va statuito in ordine all'affido della figlia , ormai maggiorenne. Per_2
Sul contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni -ma non autonome –
(nata il [...] e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Orbene, osserva il Tribunale che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi,
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giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio,
o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022, Cass.
26875/2023).
Orbene, il ricorrente – che, come da sentenza di separazione, è tenuto a contribuire al mantenimento per le figlie, residenti stabilmente presso la madre, nella misura di € 2000,00, oltre all'80% delle spese straordinarie oltre al contributo per la ex- casa coniugale nella misura di € 2.300,00) – ha chiesto nel ricorso introduttivo ridursi il contributo nella misura di € 750,00 per entrambe, con riduzione del contributo al mantenimento della casa coniugale nella misura di € 1.200,00. Negli atti difensivi finali, all'esito dell'istruttoria, ha proposto la somma di € 2.700,00, pari ad € 1.350,00 ciascuna da corrispondere in questo modo: € 2000,00 alla
, €350,00 direttamente ad ed € 350,00 direttamente a;
CP_1 Per_1 Per_2 oltre la partecipazione alle spese straordinarie per le stesse nella misura del 50%. (…) nulla per la casa familiare avendo la deciso di rinunciarvi, e in CP_1 ogni caso, il maggiore importo indicato per le figlie contiene anche la parte di alla contribuzione per una eventuale locazione di altro bene a cui si Pt_1 andranno ad aggiungere gli importi dovuti dalla per le figlie e per se CP_1 stessa.
La resistente – che nel primo atto difensivo aveva chiesto la somma di € 4.000,00 per le figlie, o, in subordine, la conferma di quanto statuito in separazione (con adeguamento Istat), - negli atti conclusivi finali ha chiesto rideterminare, con decorrenza da ottobre 2023 (data di rilascio della ex casa coniugale), in 4.400 €
(quattromilaquattrocento,00) – o nella diversa misura ritenuta di giustizia - omnia mensili l'importo dell'assegno omnia dovuto dal sig. a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento delle due figlie, comprensivo del contributo all'esigenza abitativa
- da corrispondere alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese – e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat - oltre l'80% delle spese straordinarie previamente concordate, come da Protocollo d'Intesa. In via subordinata: confermare in 2.000 € (duemila,00) – che nella misura aggiornata a gennaio 2024 ammontano a 2.399,83 € - o nella diversa misura ritenuta di
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giustizia - complessivi mensili l'importo dell'assegno dovuto dal sig. a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento delle due figlie – da corrispondere alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat – oltre l'80% delle spese straordinarie, oltre al contributo del canone di locazione per una nuova casa, da fissare in 2.000 € al mese o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Osserva il Collegio che – non essendo contestato l'an del contributo per le figlie in quanto, sebbene maggiorenni, lo non ha mai contestato che le stesse Pt_1 necessitino ancora del sostegno dei genitori, - la somma proposta dal ricorrente non appare congrua in quanto, tenuto conto del tempo trascorso dalla sentenza separativa (come confermata in sede di appello nel 2020) e della circostanza che le ragazze studiano e vivono stabilmente con la madre. Inoltre, tenuto conto del pregresso tenore di vita delle stesse come emerso in sede di separazione (viaggi intercontinentali, scuole private, dimore prestigiose, regate veliche con proprio equipaggio dello feste per le figlie, servitù, abiti lussuosi, ecc.) nonché del Pt_1 fatto che la madre contribuisce in maniera diretta al loro mantenimento - il Tribunale pone a carico del padre l'obbligo di contribuire la loro mantenimento nella misura di € 3000.00, (1.500,00 per ciascuna) con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. La somma sarà corrisposta per intero alla madre in quanto legittimata ad agire per le figlie con la stessa conviventi;
non può, pertanto, trovare accoglimento, in questa sede (non essendosi costituite autonomamente le ragazze) la domanda di parziale assegnazione della somma direttamente a e come chiesto dal ricorrente. Per_2 Per_1 Peraltro, dall'istruttoria svolta è emerso che è dipendente di Parte_1
FINANZIARIA ROMANA S.p.A. con un reddito da lavoro dipendente mensile di
€ 4.500,00, come regolarmente si evince dalle dichiarazioni dei redditi depositate successivi al giudizio di separazione del 2013 (modello 730 del 2016-2017-2018). A ciò si aggiungono gli utili delle società di cui lo è socio: amministratore Pt_1 unico della Broker EN RL e EN Charter RL, che si occupa del noleggio imbarcazioni. Le proprietà allo stesso intestate sono nude proprietà e come tali non producono reddito. Il ricorrente, infine, è proprietario di un immobile a P.zza
VI (acquistato in pendenza di separazione) locato a terzi. Infine, non ha rilevanza, ai fini della determinazione del mantenimento per le figlie, la nascita del terzo figlio dello nella valutazione effettuata in questa Pt_1 sede dal collegio in quanto tale elemento è già stato oggetto di valutazione in sede separativa e non può, pertanto, ritenersi – come chiesto in ricorso – un nuovo elemento sul quale fondare la quantificazione dell'importo. Avuto riguardo al contributo per la casa coniugale di via Posillipo – che in origine era sostenuto per intero dallo (come statuito in sentenza di separazione e Pt_1 che ammontava ad € 2.300,00 mensili),va tenuto conto che la casa è stata rilasciata e che la si è trasferita provvisoriamente presso l'abitazione della madre CP_1 in un quartiere lontano da quello nel quale le ragazze sono nate e cresciute. Tale contributo va senz'altro considerato come una forma di contribuzione indiretta da parte del padre che deve essere confermata: non è ipotizzabile, infatti, che il nucleo formato dalla e dalle figlie – sebbene maggiorenni – continuerà a vivere CP_1 preso la nonna materna e non è stato contestato, peraltro, dallo stesso che Pt_1 la moglie abbia cercato (e stia cercando) un'altra abitazione nel quartiere Chiaia-
Posillipo. In sostanza non è stato raggiunto un accordo (o forse neppure cercato dalle parti) in quanto il ricorrente evidenziava le sue perplessità in ordine alla stipula di un contratto di locazione da parte della e del compagno che CP_1
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sarebbe stato aleatorio (mettendo, quindi a rischio le figlie) nel caso in cui, finita la relazione con il compagno convivente, il canone pattuito avrebbe dovuto essere pagato solo dalla Posto che nulla può statuire il Collegio in ordine ad Parte_3 un eventuale nuovo contratto di locazione, resta fermo il contributo per la casa (qualunque essa sarà scelta dalla ) che va quantificato nella misura di € CP_1
1.500,00 mensili ed andrà corrisposto dallo solo quando verrà stipulato un Pt_1 nuovo contratto di locazione e con decorrenza dallo stesso.
Le spese straordinarie (come da Protocollo del 2018) per le figlie vanno, invece, suddivise nella misura del 50% a carico dei genitori.
Assegno divorzile. Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente, - alla quale il ricorrente non si è sempre opposto, osserva il Collegio che l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di
"somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. Il dibattito che ha accompagnato la nascita della novella legislativa si è incentrato su una netta
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contrapposizione di posizioni. Da un lato si è sostenuta la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso;
dall'altro si è posto in luce come la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, essendo una delle novità introdotte dalla novella proprio l'attribuzione di poteri istruttori officiosi all'organo giudicante, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ha dato vita ad un orientamento, rimasto fermo per un trentennio, fino al mutamento determinato dalla sentenza n. 11504 del 2017. Nella sentenza del 1990 i Giudici di legittimità hanno affermato che l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma è stata riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia- come già detto- sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi. A questo consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Ebbene le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. In tale ottica si colloca la citata pronuncia n. 11504 del 2017 ma, ancor di più, la decisione delle Sezioni
Unite n. 18287 del 11/07/2018 che, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente all'ultima sentenza citata, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
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considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. A tali principi il Collegio intende uniformarsi. In particolare è stato condivisibilmente evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella
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valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che è stato contestato dal ricorrente sia l'an che il quantum dell'assegno divorzile in quanto lo ha sempre contestato la tesi difensiva della in Pt_1 CP_1 ordine ai dedotti sacrifici fatti dalla stessa durante il matrimonio ed in relazione alla circostanza, sostenuta dalla resistente, che il marito non era mai stato d'accordo che lei lavorasse. Sul che il quantum dell'assegno divorzile, ai fini che occupano i criteri contemplati dalla disposizione sopra citata vanno applicati per stabilire in quale misura sia dovuto l'assegno. La comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, in quest'ultima prospettiva, nel caso di specie, il matrimonio dei coniugi
è durato poco più di 13 anni in quanto la coppia ha contratto Parte_4 matrimonio nel 2000 ed è comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale per la prima udienza di separazione il 12.12.2013.
La resistente ha sempre sostenuto di essere priva di redditi da lavoro, di essersi iscritta all'albo degli avvocati e di aver esercitato la libera professione fino al 2005 quando fu inserita nel consiglio di amministrazione della EN RL dal marito per poi essere dallo stesso estromessa appena iniziata la crisi coniugale. Ha contestato l'assunto difensivo dello di non aver cercato una nuova collocazione Pt_1 lavorativa dopo la separazione, ed ha sostenuto di aver dovuto dedicare molte energie alle figlie durante la fase separativa, molto conflittuale;
venuti meno gli agi ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (casa prestigiosa, viaggi, domestiche, dog-sitter) si sono moltiplicate le sue incombenze familiari anche per colmare l'assenza del marito nella vita delle figlie. Inoltre, la disparità economica rispetto a quella del marito derivata dalla separazione – che si è ancor più accentuata in fase di divorzio - non è derivata da una sua inerzia o dalla sua negligente condotta nel cercare lavoro. Non ha, inoltre, altri redditi derivanti da proprietà immobiliari (come il marito) che le possano fare da “salvagente”. Infine, ha dedotto di aver sempre sostenuto il marito nella formazione del suo patrimonio
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con l'accudimento domestico delle figlie e di aver fatto in modo tale da contribuire, con la sua presenza in casa, alla sempre maggiore ascesa del marito nella sua attività professionale di broker assicurativo e di brillante imprenditore di successo. Non ha contestato la stabile convivenza con un'altra persona, con la quale, peraltro, ha sostenuto di cercare casa.
Lo ha sempre contestato questa prospettazione offerta dalla moglie Pt_1 sostenendo che la moglie – che sia durante che dopo la separazione ha continuato ad avvalersi della collaborazione di aiuti domestici e dell'aiuto della madre, e che come durante il matrimonio ha sempre lavorato tanto che lui, nella casa di via
Rione Sirignano (dove hanno vissuto fino al 2009) aveva un suo studio nel quale esercitava la libera professione.
In fase istruttoria la resistente, in sede di interrogatorio formale deferito dal marito, ha dichiarato: è vero, sono iscritta all'Albo degli Avvocati dal 2000 e sul profilo Linkedin avevo dichiarato per errore dal 1997; preciso che poiché il Gruppo
Martos era di mio cugino , io gli chiesi di lavorare con lui nel Parte_5
2009-2010. Ho lavorato con lui come consulente e percepivo circa 1000,00 al mese. Poi ho rinunciato perché il mio ex marito aveva conflitti con mio cugino e non voleva che continuassi a lavorare anche perché secondo lui 1.000,00 euro erano pochi;
ho concluso il lavoro;
ho collaborato con il Gruppo Colucci tramite l'avv. Giuseppina AN ma non nel 2000 (anno in cui mi sono sposata) ma nel 1997-98; ero collaboratrice dello studio AN nel 1997-1998; dopo il matrimonio ho lavorato con lo studio presi parte allo spot del Gruppo CP_4
Martos come parte del team della società a titolo gratuito e c'erano anche altre persone del Gruppo ed anche comparse esterne;
a Villaricca, dove avevamo un appartamento e lavoravo con lo studio volevo lavorare in autonomia e CP_4 allestii uno spazio per me;
mio padre mi aiutava a trovare clienti;
nel 2000 ero a Villaricca;
poi a giugno 2003 ci trasferimmo a Rione Sirignano nella casa coniugale ed avevamo destinato due stanze dove lavoravo ma facevano parte sempre della casa;
questo perché avevo le bambine piccole;
invece a Posillipo – dal 2009 – non ho mai avuto una stanza studio per me e non c'era uno spazio per me;
e poi lavoravo per il Gruppo Martos che aveva l'ufficio a via Carducci;
è vero che a Rione Sirignano avevo un mio studio, ma non è vero che la casa fu scelta in base alle mie esigenze perché la scelse così grande in base alle sue Pt_1 esigenze di lavoro;
collaboravo con l'avv. Marcone e ci eravamo divise i compiti in quanto eravamo amiche: lei andava in udienza ed io, che avevo le figlie piccole, lavoravo a casa;
quando dovevamo sposarci nel 2000, dal 1998-2001 ho collaborato con lo studio tecnico di e volevo mettere da parte un Persona_5 po' di soldi;
mi passavano le pratiche per l'infortunistica stradale e me ne sono occupata fino al 2001. Preciso che mi passavano gli incarichi e poi, quando i miei rapporti con si sono incrinati, ho portato a compimento gli incarichi ed Per_5 ho cessato la collaborazione;
si trattava della Finanziaria Romana con la quale lavorava e mi faceva ricevere incarichi anche dalla suddetta società nei Pt_1 primi anni di matrimonio quando eravamo a Rione Sirignano perchè volevo lavorare e volevo la mia autonomia;
la dicitura “avvocato esperto di mercati dei capitali” la apposi sul profilo Linkedin dopo la separazione perché volevo continuare a lavorare, anzi, riprendere e decisi di definirmi con tale specializzazione connessa all'amico al quale avevo chiesto Persona_6 aiuto. Nella realtà, poi, non mi sono mai specializzata. Dall'istruttoria testimoniale svolta è emerso quanto segue.
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Il teste di parte ricorrente, ha dichiarato: è vero, è iscritta Persona_5 CP_1 all'Albo dal 2000. Non so altro, perché non ho mai consultato il suo profilo Linkedin. ha lavorato con me dal 1997 fino al 2003; poi c'è stata CP_1 un'interruzione ed ha ripreso nel 2010, con il ruolo di avvocato. Io sono perito e le pratiche delle quali mi occupavo, che sarebbero sfociate in giudizi, le affidavo ad . C'erano anche l'avv. Pasquale Maddaloni, e l'avv. Fabio Saccone e CP_1 l'avv. Umberto Marrazzo. Aggiungo che il fratello di (marito della Parte_1
) ha un'agenzia di assicurazioni e quindi ci eravamo organizzati in CP_1 modo tale che io mi occupavo della parte tecnica e l'avv. del ramo CP_1 civile. Per cui lavorava nel nostro gruppo;
mi disse di aver CP_1 CP_1 intrapreso una collaborazione con il Gruppo Martos nel 2010-2011 che si occupava di materia finanziaria. mi ricordo dello spot pubblicitario del Pt_6
e appariva anche;
sono stato a Villaricca ed ho visto lo spazio
[...] CP_1 che aveva in quella casa;
poi a Rione Sirignano aveva il suo studio ed CP_1 infine a Posillipo. Preciso però che ho visto solo i lavori di ristrutturazione ma non ci sono stato dopo perché iniziarono i problemi coniugali ed io non sono stato più a casa loro perché non più invitato. Non ho visto personalmente lo studio di ma so che c'era perché me lo ha detto;
mi risulta che la casa di via CP_1 Pt_1
Rione Sirignano fu scelta grande per consentire ad di avere il suo studio CP_1
e per adibire una stanza per la cameriera in modo tale che quando CP_1 lavorava e la cameriera le gestiva le bambine. Io ci sono stato spesso;
ricordo che non c'era un ingresso a parte per i clienti ma c'era un ampio disimpegno dove c'era lo studio di . Appena si entrava in casa c'era lo studio di . CP_1 CP_1
La prima stanza della casa era lo studio. Bisognava passare dallo studio per accedere al resto della casa;
talvolta ho incontrato anche nello Tes_1 studio di quando è capitato che andassi a parlare con . Adr. del CP_1 CP_1 giudice: ed avevano la carta intestata insieme e CP_1 Tes_1 l'indirizzo era via Risone Sirignano. Per cui non mi risulta che l'avv. Marcone avesse uno studio a parte. E' vero, ricordo che era che procurava gli Pt_1 incarichi da parte della finanziaria Romana spa nel senso che proponeva la moglie come legale per farle ricevere le cause da seguire;
non mi risulta che abbia la specializzazione in materia di mercati di capitali e non so se poi, CP_1 dopo il 2013 – anno in cui la sign.ra ha smesso di collaborare con me – CP_1 abbia conseguito tale specializzazione. Su tale punto, voglio precisare che nonostante io le abbia sempre dato la mia disponibilità, ha deciso di CP_1 smettere e di interrompere ogni tipo di rapporto con me e con mia moglie e la mia famiglia. Penso che la sua ostilità abbia preso il sopravvento. La teste ha dichiarato: Sono Avvocato. conosco la coppia da Tes_2 tantissimi anni ancora prima che si fidanzassero. Se non sbaglio la mia amica si iscrisse all'albo degli avvocati di OL nel 2000 ma non so nulla sul profilo Linkedin. Aggiungo che abbiamo lavorato insieme dal 2003 per circa 6-7 anni.
Ricordo che dopo la fine della nostra collaborazione di lavoro, andò a CP_1 lavorare per la (che è una finanziaria di un suo parente) ma ignoro con Pt_7 quale qualifica. Mi ricordo che mi disse di aver lavorato per la CP_1 Pt_8
(ignoro di cosa si occupasse) quando lavorava con la collega AN ma
[...] non posso essere più precisa sul periodo che è anteriore e precedente alla nostra collaborazione iniziata nel 2002. Ricordo dello spot pubblicitario per la Pt_7 ma non lo girò quando lavoravamo insieme;
non saprei indicare il periodo.
aveva lo studio nella prima casa coniugale di Villaricca e lo ricordo CP_1 perché ci sono stata qualche volta;
poi, nel 2002- 2003 iniziammo a lavorare insieme e facevamo studio a via Rione Sirignano dove lei si era trasferita con la
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famiglia. Era un casa molto grande (che io conosco) con un solo ingresso e con lo studio separato per noi che abbiamo usato fino a quando siamo state insieme.
Ricordo che le pratiche di e di le portava Persona_5 Persona_7 allo studio e ce ne siamo anche talvolta occupate insieme. È vero, ricevevamo incarichi anche dalla Finanziaria Romana spa presso la quale lavorava lo
. Devo dire che si informava spesso del nostro lavoro, e ci chiedeva Pt_1 Pt_1 se il lavoro andasse bene anche perché alcune pratiche ce le passava proprio lui e ci chiedeva anche se guadagnassimo bene, un po' scherzando. A me dava fastidio ed anche ad . Però lei non mi ha mai detto che il marito non voleva che lei CP_1 lavorasse e non mi sembrava neppure che fosse così; tante volte lui diceva il contrario e la spronava a lavorare ed a fare quello che le piaceva cioè la libera professione. Quando lavorava tante volte ho assistito a litigi perché lei si lamentava che lavorare e seguire la famiglia era molto faticoso e lui le diceva che poteva organizzarsi con le domestiche e con i genitori, ma non le ha mai detto di lasciare il lavoro almeno in mia presenza.
Il teste di parte resistente, amico della , ha Persona_6 CP_1 dichiarato: non ho alcun rapporto di parentela con le parti;
sono amico della sign.ra da molti anni. Ricordo che nel 2016- nel 2017, nel 2018 e nel CP_1
2019 la OR venne a sostenere preso la Alpenbank della quale io ero il responsabile, dei colloqui di lavoro. Fui io stesso a valutare le sue professionalità ma purtroppo non riuscì ad inserirla nella nostra attività di consulenza perché non aveva i requisiti da noi richiesti o perché non aveva l'iscrizione all'albo dei consulenti. Posso dire che oggi ancora non ha l'iscrizione all'albo CP_1 perché mi risulta aver seguito un diverso percorso. Pertanto, con noi non ha mai lavorato. Preciso che io cambiai banca al marzo del 2019 e quindi il colloquio lo sostenne con me all'inizio del 2019 e poi io cambiai sede. Adr avv. CP_1
Tomassini, ancora oggi cerco di aiutare la mia amica a cercare una collocazione lavorativa ma non ci sono ancora riuscito. La era una finanziaria;
se non Pt_7 sbaglio la mia amica fece uno spot pubblicitario per la che era una Pt_7 società di famiglia ma non so essere più preciso. mi ha sempre detto che CP_1 il marito non voleva che lei lavorasse e si è sempre lamentata di ciò; ricordo, inoltre, una sera che l'accompagnai a casa, di aver assistito ad un confronto animato tra loro due proprio su questo argomento, ma non posso assolutamente indicare l'anno in cui accadde perché non lo ricordo.
Il teste , fratello della resistente, ha dichiarato: Sono ormai Testimone_3 oltre 10 anni che non sento;
devo dire che, quando era sposato con mia Pt_1 sorella avevamo un rapporto cordiale, lui mi diceva sempre che non voleva che mia sorella lavorasse e preferiva che stesse a casa con le figlie. Si è sempre vantato del tenore di vita alto che garantiva alla famiglia e non riteneva necessario che la moglie lavorasse, sebbene mia sorella ne abbia sempre manifestato il desiderio. Peraltro, lui stesso quando erano fidanzati, era ammirato della personalità indipendente di . Anche lei, inoltre, si lamentava con me CP_1 che il marito si opponeva al suo lavoro. Ho assistito spesso a litigi su questo argomento;
ricordo che una volta a Catania, quando trascorrevamo insieme un week-end nel 2009 o 2010, ebbero un contrasto sulla perché, essendo di Pt_7 mio cugino il titolare della (società finanziaria) mia sorella avrebbe Pt_7 potuto accedere alla società e cercare di trovarvi una collocazione lavorativa. Ma lui, ricordo, fu netto nell'esprimere un giudizio negativo sulla società e non voleva che la moglie andasse a lavoravi. Era, però, un modo suo di scoraggiare mia
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sorella per indurla a non lavorare per la e comunque per non lavorare Pt_7 affatto. Anche in quell'occasione ricordo che disse che non c'era bisogno che lavorasse perché lui poteva mantenerla con tranquillità. Ma mia sorella ha sempre insistito per cercare un lavoro ed sempre trovato ostacoli dal marito.
Ricordo di aver sentito parlare della EN RL da mia sorella ma non ricordo quando né se lei vi abbia lavorato o meno. Posso solo dire che non ha CP_1 mai lavorato e non è mai riuscita a trovare una dimensione adatta ed adeguata alla sua professionalità e che io sono sempre stato coinvolto nelle dinamiche di litigiosità su tale argomento (oltre ad altre problematiche della coppia) ed ho sempre cercato di farlo calmare quando lui esagerava.
Va precisato che in sede di pronuncia di Appello, la Corte (sentenza n. 95/2020) aveva confermato (rigettando la richiesta di aumento formulata in via principale dalla stessa) l'assegno di mantenimento per la evidenziando che il CP_1 tenore di vita del nucleo familiare (provato nel corso dell'istruttoria) e la permanenza del vincolo matrimoniale giustificavano la conferma dell'assegno di €
400,00 riconosciuto in sentenza di primo grado;
aveva, tuttavia, evidenziato che la non aveva dato prova delle regioni per cui dal dicembre 2013 CP_1
(ordinanza presidenziale) ovvero dalla defenestrazione dal Consiglio di
Amministrazione dalla Broker EN RL (nel quale lavorava con competenza e buona remunerazione) non avesse provato a trovare o avviare una attività lavorativa mettendo a frutto la sua pregressa esperienza professionale e i suoi titoli di studio e di abilitazione.
Orbene, fatte tali premesse, e posto che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento sono del tutto diversi da quelli necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione perequativa e compensativa (come già evidenziato dalla Corte d'Appello) – osserva che , alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non sembra sia emerso (sia dalle testimonianze escusse che dall'interrogatorio formale della resistente) che la abbia dovuto rinunciare alle sue aspettative lavorative durante il CP_1 matrimonio. La resistente ha sempre lavorato durante il matrimonio – come da lei stessa dichiarato- in quanto non solo il marito l'aveva inserita nel consiglio di amministrazione della EN ma le aveva anche messo a disposizione un ampio spazio nella casa di via Rione Sirignano e poi anche dopo a via Posillipo, ma le aveva comunque continuato a garantire l'aiuto di domestica che si occupava delle figlie. La era laureata e lavorava, e nella fase successiva alla CP_1 separazione non ha dato prova di essersi attivata in maniera diligente per mettere a frutto le sue indiscusse competenze. Non merita seguito, inoltre, la deduzione di essersi impegnata molto nell'accudimento emotivo delle figlie durante il giudizio di separazione in quanto – come accertato in I ed in II grado- la stessa continuava a beneficiare della casa coniugale (la cui locazione era pagata dal marito) nonché delle collaborazioni esterne. Il matrimonio, inoltre, è durato 13 anni ed il patrimonio apportato esclusivamente dal marito, è sempre stato dallo stesso incrementato con il suo lavoro nel quale, in ogni caso, lo ha cercato di Pt_1 coinvolgere anche la moglie. La è donna ancora giovane che potrà CP_1 mettere a frutto le sue conoscenze professionali ed i suoi titoli. La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Infine, avuto riguardo alla domanda di correzione della sentenza non definitiva sullo status n. 568/2022, formulata dalla , alla quale non vi è stata CP_1
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opposizione da parte dello il Collegio dispone: al capo b) del dispositivo, Pt_1 laddove è scritto: b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n° 22 Parte II sez. XX, registro atti matrimonio anno 2006) siano sostituite le seguenti parole: ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE DI RA (AV) la trascrizione ed annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a NO
(AV) il 21 giugno 2000 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO (AV) dell'anno 2000, numero 19, parte II, serie A Ufficio 1.
Le spese di giudizio, stante la non opposizione al divorzio, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente Parte_1 mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la Per_1 Per_2 somma di euro 3.000,00 (tremila) con decorrenza dalla pronuncia oltre adeguamenti ISTAT come per legge, nonché dell'obbligo di provvedere al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.500,00 quale contributo al mantenimento della casa coniugale con decorrenza indicata in parte motiva;
pone a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- dispone che la sentenza non definitiva n. 568/2022 sia corretta come di seguito: al capo b) del dispositivo, laddove è scritto: b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n° 22 Parte II sez. XX, registro atti matrimonio anno 2006) siano sostituite le seguenti parole: ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE DI RA (AV) la trascrizione ed annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a NO (AV) il 21 giugno 2000 e trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO (AV) dell'anno 2000, numero 19, parte II, serie A Ufficio 1.
Così deciso in OL nella Camera di Consiglio del 20.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino dott. Raffale Sdino
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