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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 25.03.2025, mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6854/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Galluccio Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Biagio Cozzolino e Antonella Ferraro
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 il ricorrente in epigrafe premetteva: di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, , con mansioni di collaboratore Controparte_2
professionale sanitario;
di essere inquadrato nella Ctg. D6 del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
di osservare l'orario giornaliero di lavoro prestabilito dell'azienda sanitaria;
di aver espletato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, conformemente alla normale articolazione dei turni lavorativi, nonché della disciplina dell'orario di lavoro fissato dal
C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali;
di non aver mai usufruito del riposo compensativo, né di aver ricevuto alcun compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista dagli artt. 9 e
34, c. 7 e 8, del C.C.N.L. del personale Comparto Sanità del 20.09.2001, nonché dall'art. 20 del
C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma
6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”; di aver prestato, in particolare, la propria attività lavorativa nelle seguenti festività
Nazionali I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I°
Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono del 15
Novembre (San Felice di Nola), come emerge dai cartellini marcatempo;
di aver espletato la propria attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per un monte ore di 132 ore;
di non aver ricevuto quanto di propria spettanza nonostante le reiterate richieste di pagamento, da ultimo a mezzo pec in data 13.07.2023 (cfr. doc. nr. 3 agli atti).
Tutto ciò premesso, evocava in giudizio l' , in persona del rappresentante p.t., Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare e, per l'effetto, condannare, l' , in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione Controparte_1 dell'importo di € 2.758,80 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al
30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona Controparte_2
del Direttore Generale e Legale Rapp.te p.t., la quale, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere stante l'intervenuto pagamento nei confronti del ricorrente delle seguenti somme: €
905,11 per l'anno 2018; € 928,73 per il 2019; € 860,34 per il 2020 ed € 510,94 per il 2021, pari a complessivi euro 3.204,47; somma sensibilmente superiore a quella richiesta in ricorso (euro
2.758,80) e pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione della somma pari a euro 445,67 percepita in esubero da parte ricorrente.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi Cont l'inammissibilità, la nullità e/o infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dall' resistente, nonché di dichiarare la cessata materia del contendere, il tutto con vittoria delle spese di
Cont lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. I procuratori della costituita resistente, si riportavano alla propria memoria difensiva, evidenziando l'avvenuto pagamento con determinazione dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 della somma di euro 3.204,47, con la busta paga di febbraio 2024, in esubero rispetto a quella spettante al ricorrente, e pertanto, chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione della somma pari ad euro 445,47, indebitamente percepita, il tutto con vittoria delle spese di liti da attribuirsi ai procuratori antistatari.
All'udienza del 25.03.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., il Gl, decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto in via amministrativa alla liquidazione, in Controparte_2
favore della parte ricorrente, degli arretrati spettanti per la causale di cui al ricorso, così come dichiarato dalla stessa parte nelle successive note.
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito per la domanda principale.
Cont Occorre a questo punto passare al vaglio la domanda riconvenzionale promossa all'
Nel dettaglio l'Ente ha eccepito che con la busta paga di febbraio 2024 venivano corrisposti al ricorrente € 905,11 per l'anno 2018; € 928,73 per il 2019; € 860,34 per il 2020 ed € 510,94 per il
2021. Ha, dunque, domandato la restituzione di € 445,47, corrisposti in esubero rispetto all'odierno petitum.
La Suprema Corte con consolidato orientamento ha chiarito che «E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che spetti al solvens che agisca per ripetizione di indebito dimostrare l'assenza di causa debendi (Cass. 10 novembre 2010 n. 22872; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. 23 agosto
2000, n. 11029), il che è ineludibile conseguenza della evidente presunzione di giuridicità, in sé, del pagamento, quale effetto del fatto stesso che esso sia avvenuto».
Specificatamente «al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (...) obbligo conforme», sicché «nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito» (Cass. 28 luglio 1997, n. 7027).
Ebbene, va evidenziato che l'importo rivendicato dall'istante si fonda sull'attività svolta nei giorni festivi infrasettimanali per l'arco temporale dal novembre dell'anno 2018 a dicembre dell'anno 2022, producendo i relativi cartellini marcatempo per il medesimo periodo, individuando n. 18 ore lavorate nel 2018, n. 42 ore nel 2019, n. 42 ore nel 2020 e n. 30 ore nel 2021 (e 0 nel 2022). Cont Al contrario, dalla buste paga di febbraio 2024, prodotte dall' risultano liquidate n. 156, 65 ore totali, di cui: n. 46 ore nell'anno 2018; n. 45 ore nell'anno 2019; n. 42, 15 ore nell'anno 2020 e, infine,
n. 25,00 ore nell'anno 2021.
E' evidente che l'eccedenza lamentata dall'ente sia riferibile alla differenza di ore per l'anno 2018
(28 ore).
Sicché, avendo l' operato il pagamento, per i principi sopra espressi, avrebbe dovuto Pt_2
Cont dimostrarne la natura indebita. Ex adverso, l' i è limitata a un mero raffronto tra gli importi, non adducendo nessuna motivazione sul quantum dell'erogazione e neppure allegando i cartellini marcatempo da gennaio ad ottobre 2018 (posto che la Determinazione Dirigenziale N. 243 Del
16/02/2024 fa riferimento alle giornate festive per il periodo 2018-2022), al fine di verificare se la parte ricorrente abbia o meno svolto attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali nei suddetti periodi, con conseguente diritto alla maggiorazione oraria (e, dunque, se le superiori somme corrisposte fossero o meno spettanti).
Sicché, il mancato assolvimento dell'onere probatorio impone la reiezione della domanda riconvenzionale.
Cont Circa il governo delle spese di lite, occorre evidenziare che l' a proceduto al pagamento già con il cedolino del febbraio 2024, con ciò consentendo una rapida definizione della controversia.
Parimenti va rimarcato che la parte ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso in data 09.12.2024, ben oltre, dunque, la suddetta liquidazione.
Ebbene, a parere del Tribunale le condotte delle parti di cui si è dato conto, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite. Ha chiarito infatti la Suprema Corte che alla stregua dell'art. 92 cod. proc. civ., anche la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso, con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni - fermo l'obbligo di adeguata motivazione - per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite (Cass., sez. lav.,
23 febbraio 2024, n. 4823).
PQM
Il Tribunale di Nola – Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del giudice del lavoro, Dott.ssa
Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 25.03.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola